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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di FO-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 22/1/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11343/2019 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Buono e Bernardino Cardinale, Parte_1 come da procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: altre controversie in materia di previdenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/10/2019 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto l'anticipazione del pensionamento dall'inizio del periodo di mobilità e per tutti i ratei a venire, quale beneficio riconosciuto dalla
L. n. 257/1992 a coloro che sono stati interessati da esposizione ultradecennale a materiali di amianto, con conseguente riconoscimento del diritto alla ricostituzione della pensione.
A tale scopo, ha esposto: di essere stato a contatto diretto con attrezzature contenenti amianto e in un ambiente lavorativo interessato da fibre di amianto;
di essere stato collocato dal 23/08/1993 al 31/05/1999 in trattamento di mobilità; di essere stato collocato in pensione dall'1.6.1999; di aver presentato all , in CP_2 data 2.10.2003, domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto; che l' ha riconosciuto CP_1
l'esposizione ad amianto per n. 967 settimane di attività lavorativa subordinata dal 01/03/1974 al 31/12/1992; che con sentenza n. 7074/2011 del 20/12/2011, a seguito di ricorso depositato in data 30.4.2008, il Tribunale di FO ha dichiarato egli ricorrente soggetto esposto a rischio amianto, con conseguente diritto alla rivalutazione pensionistica prevista dalla legge;
che, in esecuzione della predetta sentenza, in data 11.4.2012 pagina 1 di 5 l' ha provveduto alla riliquidazione della pensione per l'importo di euro 11.336,35; che dal 1993 al 2007 il CP_1 ricorrente ha riscosso la somma complessiva di euro 79.406,27, comprensiva della somma di indennità di mobilità, dei ratei pensionistici e della ulteriore somma di euro 11.336,35; che egli avrebbe diritto al versamento da parte dell dell'ulteriore somma di euro 149.238,08, a titolo di maggiorazione per i periodi CP_1 di mobilità e di pensionamento.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto – sulla base della sentenza Ricucci n. 7074/2011 – alla anticipazione pensionistica a far data dal 23/08/1993, data dalla quale è iniziato il periodo di mobilità del sig. quale beneficio accordato dalla Legge 257/1992 ai lavoratori Parte_2 che sono stati interessati da esposizione ultradecennale da amianto;
2) accertare e dichiarare il diritto alla ricostituzione dei ratei di pensione nel periodo dal 01.06.1999 al 31.03. 2007; CP
3) accertare e dichiarare la correttezza della ricostituzione dei ratei pensionistici già liquidati dall' dal 01.04.2007 al
30.04.2012 e calcolati dall'ente nella somma di euro 11.336,35; CP 4) accertare e dichiarare il diritto alla ricostituzione dei ratei pensionistici anche per il periodo successivo dal 01/05/2012 (l' ha riliquidato la pensione fino al 30/04/2012) fino ad oggi e per tutti i ratei a venire, come per legge;
CP 59 per l'effetto condannare l in persona del legale rapp. P.t. al pagamento degli arretrati e differenze pensionistiche fra quanto già percepito e quanto risultante dall'intera ricostituzione contributiva dal 01/06/1999 al 31/03/2007, ivi compresa la differenza economica fra l'ammontare della pensione di anzianità a cui il ricorrente ha diritto a seguito della ricostituzione contributiva e l'importo dell'indennità di mobilità allo stesso corrisposta nel periodo dal 2.08.1993 al 31.05.1999, sino al CP periodo di ricostituzione già riconosciuto dall' con il provvedimento di liquidazione (data iniziale 01.04.2007), per un totale di euro 149.238,08 (centoquarantanovemiladuecentotrentotto, 08), o il diverso importo che sarà accertato e quantificato in corso di
Ctu contabile;
6) nonché al pagamento degli interessi di mora dalla prima domanda di ricostituzione ad oggi per il ritardo sulle somme non percepite.
Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo: in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato derivante dalla sentenza n. 7074/2011 del
Tribunale di FO;
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso, non potendo l' procedere alla CP_1 riliquidazione della pensione di anzianità in data anteriore a quella di presentazione della domanda amministrativa (maggio 2009), nonché l'improcedibilità del ricorso per mancanza di ulteriore specifica domanda amministrativa;
l'intervenuta decadenza del diritto del ricorrente alla ricostituzione del trattamento pensionistico, nonché la sua prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale;
nel merito, il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto ovvero, nella denegata ipotesi, l'incumulabilità della pensione richiesta con l'aver già goduto della indennità di mobilità dal 1993 al 1999.
Acquisiti gli atti e i documenti della parte e lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22.1.2025 mediante pronuncia della presente sentenza, depositata telematicamente.
2. La domanda è infondata.
pagina 2 di 5 2.1 Occorre innanzitutto considerare che, come si legge nella sentenza n. 7074/2011 emessa dal Tribunale di
FO in data 20.12.2011, a seguito di ricorso depositato in Cancelleria il 30.4.2008, il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze di varie società del gruppo presso lo stabilimento di Manfredonia- CP_3
Monte S. Angelo, indicando i periodi di lavoro per ogni singolo reparto, ha allegato, dopo avere ampiamente illustrato la situazione dello stabilimento e i processi produttivi, di essere stato esposto a polveri di amianto a CP_ causa delle mansioni svolte e ha convenuto in giudizio l' per sentir dichiarare la propria esposizione all'amianto per oltre un decennio, al fine di usufruire della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13 l. n.
257/92, con conseguente condanna dell'Ente a provvedere al riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa de qua. Nella sentenza è altresì precisato il periodo azionato, come altresì risultante dal curriculum allegato:
“ : Parte_1
Periodo di lavoro: dal 11/03/1974 al 31/05/1993
Mobilità: dal 01.06.1993
CIGS: dal 06/08/1990 al 13/10/1991 e dal 25/11/1991 al 23/02/1992 e dal 15/02/1993 al 31/05/1993 periodi lavorati presso altri stabilimenti : dal 24/02/1992 al 14/02/1993”. CP_3
Il Tribunale di FO ha quindi così statuito, per quanto di rilievo in questa sede: “1) dichiara che i ricorrenti sono stati esposti in maniera qualificata all'amianto nei periodi indicati in motivazione;
2) dichiara tenuto e pertanto condanna l alla rivalutazione contributiva degli stessi, secondo il coefficiente di 1,5”. CP_1
Con l'odierno ricorso la parte ricorrente intende ottenere, sulla base della pronuncia surrichiamata, la declaratoria del “diritto alla anticipazione del pensionamento con conseguente ricostituzione del periodo di mobilità dal
23/08/1993 al 31/05/1999, il cui periodo di ricostituzione, quale anticipazione pensionistica per mobilità lunga virgola non è CP stata riconosciuta stragiudizialmente all' nonché il diritto, per il periodo di pensionamento dall'1.6.1999 all'1.4.2007 ai CP CP_ maggiori importi rispetto a quelli già liquidati dall' , con conseguente condanna dell resistente al pagamento della somma di € 149.238,08.
Tanto sulla base della “normativa più favorevole perché comprensiva tanto del diritto alla ricostituzione, quanto di quello alla anticipazione del diritto al pensionamento” (cfr. pag. 2 del libello introduttivo della lite).
2.2 Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi, da una parte, che il ricorrente era già pensionato all'atto del deposito del ricorso n.10945/2008 (è pacifico tra le parti che questi sia stato collocato in pensione in data 1.6.1999) e che la normativa “più favorevole”, riconosciuta dal Tribunale, è stata applicata al ricorrente proprio perché questi aveva presentato all domanda di esposizione qualificata all'amianto anteriormente al 2.10.2003 e perché CP_2 già in mobilità alla predetta data.
Ripercorrendo il passaggio motivazionale della sentenza n. 7074/2011 si legge, infatti, che “Sotto il profilo dell'ambito di operatività della nuova disciplina ratione temporis, va detto che il comma 6 bis dell'art. 47 della Legge n. 326 del
24.11.2003 dispose che "Sono fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento ". Inoltre, pagina 3 di 5 l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intervenendo sulla medesima questione di diritto transitorio, è intervenuto per far salva l'applicabilità della precedente disciplina, di cui all'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione o avessero avanzato domanda di riconoscimento all' od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data. CP_2
Quanto al caso di specie risulta per tabulas che tutti i ricorrenti, ad eccezione di e hanno presentato Pt_3 Pt_4 Pt_5 domanda all' anteriormente al 2.10.2003. CP_2
Quanti ultimi, come indicato in ricorso e non contestato dall' erano già in mobilità alla predetta data”. CP_1
Non può quindi il ricorrente pretendere la retrodatazione del trattamento pensionistico, con le relative conseguenze economiche, sulla base di un periodo di mobilità già valutato dal Tribunale e, soprattutto, in assenza di specifica domanda amministrativa prodromica a tale altrettanto dettagliata richiesta azionata con l'odierno ricorso.
La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte che in una recente pronuncia ha affermato il seguente principio: “10. altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n. 17433 del 2017, cit., ed ivi ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte)” (Cassazione civile, sez. lav., 03/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep.03/12/2020), n. 27760).
L'applicazione dell'art. 13 della L. n. 257/1992 comporta, nel caso di specie, solo un trattamento pensionistico più favorevole ma non anche la retrodatazione della maturazione del diritto a pensione né la retrodatazione della sua decorrenza (né tale retrodatazione potrebbe derivare, quale diretto automatismo, dalla mera attuazione della predetta disciplina). Del resto, tale istanza non è mai stata formulata nel ricorso introduttivo del giudizio definito con la sentenza surrichiamata (o, si rimarca, in sede stragiudiziale).
Come recentemente rimarcato dalla Corte d'Appello di Bari in un caso analogo al presente: “Ne consegue che il lavoratore ha diritto al solo ricalcolo del rateo (che va comunque erogato solo a partire dal pensionamento effettivo) secondo un computo che tenga conto dei benefici contributivi e che risulti quindi, al momento dell'effettivo pensionamento, basato su una contribuzione rivalutata;
ciò in quanto - giova ribadirlo - per espressa disposizione di legge i benefici conseguenti al riconoscimento dell'esposizione ultradecennale all'amianto incidono solo sulla misura della pensione ma non anche sulla sua decorrenza o sulla maturazione del diritto al pensionamento. Il ricalcolo, quindi, ha solo un'efficacia quantitativa sul rateo di pensione corrisposto in base al massimo contributivo riconosciuto, non anche cronologica su una virtuale rivalutazione decorrente dalla maturazione del diritto al pensionamento. E poiché in materia previdenziale e pensionistica vige la regola della necessità della domanda amministrativa, non potendosi erogare d'ufficio le prestazioni né tantomeno gli specifici benefici collegati alla esposizione all'amianto, gli effetti rivalutativi non possono farsi decorrere da un'epoca antecedente all'effettivo pensionamento” (Corte d'Appello di Bari, sent. n. 1603/2021 dell'1.10.2021, Cons. Est. dott.ssa Deceglie). pagina 4 di 5 Secondo la costante giurisprudenza della S.C., poi, “si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria” (Cass. n. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n.
13578 del 13 giugno 2014) e per tale motivo non è nemmeno invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione.
Sulla scorta di tali considerazioni si deve ritenere che la ricostituzione del trattamento pensionistico sia stata operata dall in maniera corretta. CP_1
Per tutte le ragioni che seguono, il ricorso deve essere rigettato, così restando assorbita ogni ulteriore questione.
3. Spese compensate, stante la complessità delle questioni sottese al “thema litis”.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 11343/2019, proposto da Parte_1 nei confronti dell in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria CP_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
FO, all'esito dell'udienza del 22.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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