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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 16/2020 vertente
TRA
, (C.F.: ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: entrambi con gli Avv. EMILIO POLIDORO e C.F._2
ALESSANDRA MORELLI
Appellante
E
, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
Appellati – contumaci
E
(C.F.: in proprio e con l'avv. GIAMPIERO CP_5 C.F._3
AMORELLI
Intervenuto
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato E Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza n. 1935/2019 con cui il Tribunale ordinario di Latina
[...] ha rigettato le domande attoree e ha compensato le spese del giudizio.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con l'atto introduttivo del giudizio, ritualmente notificato in rinnovazione, e hanno chiesto, Parte_1 Parte_2
1 in via principale, accertarsi e dichiararsi l'acquisto per intervenuta usucapione, in loro favore, dell'immobile sito in Comune di Gaeta, Via Montegrappa, piano terra n. 45-47, distinto in Catasto al Foglio 25, particella 328 sub 3 - catastalmente intestato ai convenuti CP_1
e - per averlo posseduto pacificamente ed CP_2 CP_3 Controparte_4 ininterrottamente da oltre un ventennio, esercitandovi attività di arti grafiche, non corrispondendo alcun canone a terzi, rendendo agibile il locale ed eseguendovi interventi ristrutturativi ed addizioni , per un ammontare complessivo di € 50.000,00, di cui , in via subordinata, chiedevano la condanna al pagamento a carico dei convenuti, oltre ad euro
30.000,00 per l'incremento di valore, in caso di non accoglimento della domanda principale.
Nella dichiarata contumacia dei convenuti, la causa, istruita con produzione documentale e con l'espletamento di prova testimoniale, è stata assunta in decisione all'udienza del 6.2.2018, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione die termini ex art. 190 cpc.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “La domanda principale di usucapione non merita accoglimento. "Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus" (Cass.Sez. II
15.02.2011 n. 9325).
E' inconfutabile che l'immobile, di cui gli attori chiedono dichiararsi l'acquisto a titolo originario, è un locale adibito ad attività commerciale, in cui gli stessi dichiarano di aver espletato la loro attività di grafica senza corrispondere alcun canone a terzi. I testi escussi hanno dichiarato che gli attori hanno iniziato a svolgere la loro l'attività nel locale di causa intorno all'anno 90 e di averla cessata qualche anno prima del 2012 (come dichiarato da ). Testimone_1
Pur tuttavia gli stessi attori non hanno provato né il modo né il tempo dell'apprensione del bene, né l'animus rem sibi habendi. Non hanno depositato adeguata documentazione comprovante l'effettivo inizio della loro attività imprenditoriale in proprio, a dimostrazione quantomeno di non lavorare per terzi soggetti.
Al proposito si rileva che il teste , della cui attendibilità non vi è modo di Testimone_2 dubitare, si è qualificato come commercialista degli attori ed ha affermato di averli conosciuti in occasione di una verifica fiscale da lui stesso eseguita nel 96 quale CI della Guardia di Finanza * presso il locale degli attori, epoca in cui gli stessi lavoravano", senza tuttavia specificare se la verifica fosse stata svolta a carico degli attori stessi, o di altri soggetti, probabili titolari dell'attività . Il CI ha altresì dichiarato : " ...Dopo che sono andato in pensione, nel 98, gli attori sono diventati clienti del mio studio ed hanno continuato a lavorare negli stessi locali", ciò facendo presumere che gli stessi non fossero titolari dell'attività che precedentemente al 98 veniva svolta nell'immobile da terzi.
Né possono ritenersi esaustive le dichiarazioni rese dal teste , il quale si è Testimone_1 limitato a confermare che * alla fine del 90 gli attori stavano facendo entrare nel locale dei macchinari per l'esercizio della loro attività che, in pratica, iniziò a Gennaio del 91 e l'hanno cessata qualche anno fa".
Va peraltro aggiunto che, come si rileva dalla certificazione ipocatastale ventennale redatta dal
Notaio in data 30.09.2016 su ordine di questo Giudice, nelle more del Persona_1 giudizio l'immobile di causa, acquisito nella massa dei creditori del Fallimento Grafopress snc giusta sentenza dichiarativa di fallimento del 21 luglio 2005, è stato assegnato dal Tribunale di Latina, con decreto di trasferimento del 29.01.2015, a . Parte_3
Gli attori, dunque, non hanno fornito riscontri probatori sufficienti a dimostrare il loro possesso esclusivo, indisturbato ed ultraventennale che gli stessi adducono di avere esercitato nell'immobile di causa da oltre un ventennio.
2 Pertanto la loro domanda principale di usucapione deve essere rigettata.
Parimenti non merita accoglimento la domanda subordinata di risarcimento dei costi sostenuti per le migliorie che gli attori adducono di aver apportato all'immobile, essendo rimasta priva di alcun supporto probatorio sia nell'an che nel quantum.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, considerata la contumacia dei convenuti.”
3.- e hanno proposto appello per i motivi Parte_1 Parte_2 di seguito enunciati, mentre , , CP_1 Controparte_2 CP_3
e , benché ritualmente evocati in giudizio, non si sono
[...] Controparte_4 costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci;
è intervenuta nel presente giudizio anche che ha chiesto rigettarsi integralmente l'appello con condanna degli CP_5 appellanti per responsabilità aggravata.
4.1.- Con l'unico motivo gli appellanti chiedono la riforma della sentenza adducendo l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale.
Dal verbale di rilascio emergerebbe che gli appellanti hanno rilasciato l'immobile in data
10.03.2016 per cui avrebbero maturato ventisei anni di possesso.
Censura l'affermazione del giudice nella parte in cui asserisce che i testi escussi (in particolare,
) hanno dichiarato che “gli attori hanno iniziato a svolgere l'attività nel Testimone_1 locale di causa intorno all'anno '90 e di averla cessata qualche anno prima del 2012.” Secondo gli appellanti, invece, il teste avrebbe dichiarato di aver visto gli attori introdurre nel locale dei macchinari per la loro attività alla fine del 1990 e che la stessa sarebbe stata avviata nel 1991. Il teste avrebbe specificato di essere andato via nel febbraio 2012 e che i ricorrenti erano ancora lì, mentre la cessazione dell'attività risalirebbe a circa un anno prima alla data di escussione del teste avvenuta il 4.10.2016; questo confermerebbe la loro permanenza nell'immobile fino al 10.03.2016, data in cui è stato eseguito lo sfratto dall'Ufficiale Giudiziario.
Contestano, inoltre, l'affermazione del giudice relativa al mancato deposito di adeguata documentazione comprovante l'effettivo inizio dell'attività imprenditoriale in proprio, a dimostrazione di non lavorare per terzi soggetti. Al contrario, il teste Testimone_2 maresciallo della Guardia di Finanza, avrebbe dichiarato di aver eseguito una verifica fiscale nel 1996 presso i suddetti locali e risalente al 1991, epoca in cui gli attori già lavoravano.
Dal verbale della Guardia di Finanza del 22.06.1996 emergerebbe che il CED dell'Anagrafe
Tributaria avrebbe rilevato il 26.03.1990 quale data di inizio dell'esercizio attività in Formia;
dall'accertamento sarebbe emerso, poi, che la ditta si era spostata da Formia (LT), in Gaeta (LT), in Via Monte Grappa, 45/47, a decorrere dal 01.01.1991; la mancata comunicazione di detta circostanza sarebbe stata, altresì, causa dell'emissione di una sanzione.
Gli appellanti contestano, altresì, che l'acquisto di fosse avvenuto ad usucapione CP_5 già maturata;
dunque, lamentano l'erroneità dell'affermazione del giudice secondo cui l'acquisto è avvenuto a seguito del decreto di trasferimento del 29.01.2015 dalla massa dei creditori del Fallimento di Grafopress. Diversamente , l'acquisto della sarebbe avvenuto CP_5
a fronte del procedimento R.G.E. 168/1994 - 845/1994 - 847/1994 - 332/1995 - 333/1995 -
321/1995; dunque, l'azione promossa dalla contro Parte_4 Controparte_4 CP_6
[..
[...] avrebbe portato al trasferimento del bene in
[...] Controparte_3 Controparte_2 capo alla , in data 29.01.2015, e non dal fallimento Grafopress del 2005. CP_5
Ancora, dalla visura ipocatastale del 30.09.2016 sarebbe emerso un gravame a carico dell'immobile oggetto di causa che, tuttavia, non doveva esistere al momento dell'emissione della visura, in quanto il Tribunale di Latina non avrebbe provveduto alla cancellazione come già disposto in data 17.11.2014 all'interno della procedura esecutiva R.G.E.
168/1994+845/1994+847/1994+332/1995+333/1995+321/1995.
Dalla successiva visura del 06.04.2017, il gravame risultava cancellato in ritardo il 14.11.2016
a seguito di trascrizione nr. 7512/4156 con annotazione nr. 23975/2879.
4.2.-L'appello è infondato.
Appare opportuno premettere che nel presente giudizio assume importanza preminente l'indagine circa l'assolvimento dell'onere probatorio relativo all'esercizio del possesso ad usucapionem. Pertanto, giova rammentare che chi agisce per accertare l'intervenuto acquisto della proprietà di un bene a titolo originario e, dunque, per intervenuta usucapione ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso secondo la regola generale sull'onere probatorio sancita dall'art. 2697 cc. (ex multis sent. Cass. n. 12984/2002). L'attore deve, quindi, fornire la prova di un possesso continuo e ininterrotto, diretto in modo non equivoco ad esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario.
Tale potere si declina sia nella facoltà di godimento che in quella di disposizione, facoltà connaturate al diritto di proprietà. È, dunque, necessario che il possessore utilizzi il bene uti dominus e che il possesso assuma un rilievo esterno tale da essere percepito dalla generalità dei consociati. Peraltro, anche il non utilizzo rientra tra le prerogative proprietarie;
di talché, la mera inerzia del proprietario non è sufficiente per accertare l'altrui acquisto a titolo originario di un bene.
Nella prospettiva sovranazionale, l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n.
20539/2017). In ogni caso, pur aggravando l'onere probatorio, si resta nell'ambito di applicazione del criterio di accertamento tipico del processo civile del “più probabile che non",
e non di quello dell'"oltre il ragionevole dubbio" che caratterizza, invece, il processo penale
(sul punto, si veda sent. Cass. n. 3487/2019).
Orbene, nel caso di specie questa Corte condivide la valutazione del Tribunale sull'inconcludenza dei riscontri probatori in relazione al possesso utile ai fini dell'acquisto ad usucapionem.
Invero, le doglianze formulate dagli appellanti circa la discordanza tra quanto dichiarato dai testi e quanto, poi, riportato in sentenza trovano riscontro, in particolare, nei verbali riportanti le deposizioni dei testi emerge che dalla fine del 1990 fino al 2016 gli appellanti hanno esercitato l'attività di grafica nell'immobile oggetto di lite. Tuttavia, ciò che non risulta provato, neppure in questa sede, è l'elemento costitutivo dell'animus possidendi. Si rammenta, infatti, che l'assolvimento dell'onere probatorio non attiene unicamente al corpus ma anche all'animus rem sibi habendi, che rappresenta l'intenzione di tenere una determinata cosa quale proprietario, esercitando sul bene i poteri
4 propri del titolare. In altri termini, è necessario provare che l'usucapiente abbia posto in essere dei comportamenti che oggettivizzano il mutamento dell'animus quale proprietario.
Dall'istruttoria espletata, in particolare dalla documentazione posta a corredo dell'atto di intervento ad opponendum di , è risultato che in data 30 marzo 1996 CP_5 CP_3
e hanno stipulato un contratto di comodato gratuito e che gli
[...] Controparte_7 odierni attori sono figli rispettivamente delle due parti.
Orbene ritiene questa Corte, che, da un canto, a fronte di un titolo che legittima la sola detenzione dell'immobile di cui si tratta, non si riscontrano comportamenti tali da integrare l'interversio possessionis, utile ai fini dell'acquisto a titolo originario;
dall'altro, che nel caso di specie, sussiste una relazione padre-figlio tra proprietario dell'immobile e colei che asserisce di aver acquistato a titolo originario, che non consente di escludere che il familiare abbia tollerato l'esercizio del godimento del bene, pur potendosi opporvisi (Cass. n. 9661 del 2006). In particolare, se il rapporto che lega le parti è di stretta parentela, come nel caso che qui ci occupa, rappresenta una circostanza normale e frequente che un familiare consenta ad un proprio parente di utilizzare, anche per molti anni, un bene senza perciò disinteressarsene. (Sul punto, Cass. sent. n. 16371/2015).
Quanto al tempo utile per usucapire si evidenzia come il decreto di trasferimento del bene oggetto di controversia è stato notificato alla il 4.4.2015. Dunque, pur volendo CP_5 qualificare diversamente la relazione intercorsa tra gli odierni appellanti e il bene immobile di cui si tratta, resta ferma la data di stipulazione del contratto di comodato del 1996 da parte del comproprietario In questa prospettiva e considerando l'arco temporale che Controparte_3 va dal 1996 al 2015, si rileva che, in ogni caso, non sarebbe decorso il ventennio richiesto ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Infine, la doglianza che involge l'acquisto del terzo, , risulta assorbita stante il CP_5 rigetto della domanda volta ad accertare l'avvenuto acquisto per usucapione.
5.- Va infine respinta la richiesta formulata dall'interveniente di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, consistenti secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità nella mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che si verifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
6.- Alla luce di tali considerazioni, questa Corte condivide i rilievi del Tribunale posti a fondamento del rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale.
7.- Nulla per le spese in considerazione della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 1935/2019 del Tribunale Ordinario di Latina così Parte_2 provvede:
5 1) rigetta l'appello;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'interveniente;
3) nulla per le spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma l'11 giugno 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 16/2020 vertente
TRA
, (C.F.: ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: entrambi con gli Avv. EMILIO POLIDORO e C.F._2
ALESSANDRA MORELLI
Appellante
E
, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
Appellati – contumaci
E
(C.F.: in proprio e con l'avv. GIAMPIERO CP_5 C.F._3
AMORELLI
Intervenuto
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato E Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza n. 1935/2019 con cui il Tribunale ordinario di Latina
[...] ha rigettato le domande attoree e ha compensato le spese del giudizio.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con l'atto introduttivo del giudizio, ritualmente notificato in rinnovazione, e hanno chiesto, Parte_1 Parte_2
1 in via principale, accertarsi e dichiararsi l'acquisto per intervenuta usucapione, in loro favore, dell'immobile sito in Comune di Gaeta, Via Montegrappa, piano terra n. 45-47, distinto in Catasto al Foglio 25, particella 328 sub 3 - catastalmente intestato ai convenuti CP_1
e - per averlo posseduto pacificamente ed CP_2 CP_3 Controparte_4 ininterrottamente da oltre un ventennio, esercitandovi attività di arti grafiche, non corrispondendo alcun canone a terzi, rendendo agibile il locale ed eseguendovi interventi ristrutturativi ed addizioni , per un ammontare complessivo di € 50.000,00, di cui , in via subordinata, chiedevano la condanna al pagamento a carico dei convenuti, oltre ad euro
30.000,00 per l'incremento di valore, in caso di non accoglimento della domanda principale.
Nella dichiarata contumacia dei convenuti, la causa, istruita con produzione documentale e con l'espletamento di prova testimoniale, è stata assunta in decisione all'udienza del 6.2.2018, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione die termini ex art. 190 cpc.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “La domanda principale di usucapione non merita accoglimento. "Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus" (Cass.Sez. II
15.02.2011 n. 9325).
E' inconfutabile che l'immobile, di cui gli attori chiedono dichiararsi l'acquisto a titolo originario, è un locale adibito ad attività commerciale, in cui gli stessi dichiarano di aver espletato la loro attività di grafica senza corrispondere alcun canone a terzi. I testi escussi hanno dichiarato che gli attori hanno iniziato a svolgere la loro l'attività nel locale di causa intorno all'anno 90 e di averla cessata qualche anno prima del 2012 (come dichiarato da ). Testimone_1
Pur tuttavia gli stessi attori non hanno provato né il modo né il tempo dell'apprensione del bene, né l'animus rem sibi habendi. Non hanno depositato adeguata documentazione comprovante l'effettivo inizio della loro attività imprenditoriale in proprio, a dimostrazione quantomeno di non lavorare per terzi soggetti.
Al proposito si rileva che il teste , della cui attendibilità non vi è modo di Testimone_2 dubitare, si è qualificato come commercialista degli attori ed ha affermato di averli conosciuti in occasione di una verifica fiscale da lui stesso eseguita nel 96 quale CI della Guardia di Finanza * presso il locale degli attori, epoca in cui gli stessi lavoravano", senza tuttavia specificare se la verifica fosse stata svolta a carico degli attori stessi, o di altri soggetti, probabili titolari dell'attività . Il CI ha altresì dichiarato : " ...Dopo che sono andato in pensione, nel 98, gli attori sono diventati clienti del mio studio ed hanno continuato a lavorare negli stessi locali", ciò facendo presumere che gli stessi non fossero titolari dell'attività che precedentemente al 98 veniva svolta nell'immobile da terzi.
Né possono ritenersi esaustive le dichiarazioni rese dal teste , il quale si è Testimone_1 limitato a confermare che * alla fine del 90 gli attori stavano facendo entrare nel locale dei macchinari per l'esercizio della loro attività che, in pratica, iniziò a Gennaio del 91 e l'hanno cessata qualche anno fa".
Va peraltro aggiunto che, come si rileva dalla certificazione ipocatastale ventennale redatta dal
Notaio in data 30.09.2016 su ordine di questo Giudice, nelle more del Persona_1 giudizio l'immobile di causa, acquisito nella massa dei creditori del Fallimento Grafopress snc giusta sentenza dichiarativa di fallimento del 21 luglio 2005, è stato assegnato dal Tribunale di Latina, con decreto di trasferimento del 29.01.2015, a . Parte_3
Gli attori, dunque, non hanno fornito riscontri probatori sufficienti a dimostrare il loro possesso esclusivo, indisturbato ed ultraventennale che gli stessi adducono di avere esercitato nell'immobile di causa da oltre un ventennio.
2 Pertanto la loro domanda principale di usucapione deve essere rigettata.
Parimenti non merita accoglimento la domanda subordinata di risarcimento dei costi sostenuti per le migliorie che gli attori adducono di aver apportato all'immobile, essendo rimasta priva di alcun supporto probatorio sia nell'an che nel quantum.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, considerata la contumacia dei convenuti.”
3.- e hanno proposto appello per i motivi Parte_1 Parte_2 di seguito enunciati, mentre , , CP_1 Controparte_2 CP_3
e , benché ritualmente evocati in giudizio, non si sono
[...] Controparte_4 costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci;
è intervenuta nel presente giudizio anche che ha chiesto rigettarsi integralmente l'appello con condanna degli CP_5 appellanti per responsabilità aggravata.
4.1.- Con l'unico motivo gli appellanti chiedono la riforma della sentenza adducendo l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale.
Dal verbale di rilascio emergerebbe che gli appellanti hanno rilasciato l'immobile in data
10.03.2016 per cui avrebbero maturato ventisei anni di possesso.
Censura l'affermazione del giudice nella parte in cui asserisce che i testi escussi (in particolare,
) hanno dichiarato che “gli attori hanno iniziato a svolgere l'attività nel Testimone_1 locale di causa intorno all'anno '90 e di averla cessata qualche anno prima del 2012.” Secondo gli appellanti, invece, il teste avrebbe dichiarato di aver visto gli attori introdurre nel locale dei macchinari per la loro attività alla fine del 1990 e che la stessa sarebbe stata avviata nel 1991. Il teste avrebbe specificato di essere andato via nel febbraio 2012 e che i ricorrenti erano ancora lì, mentre la cessazione dell'attività risalirebbe a circa un anno prima alla data di escussione del teste avvenuta il 4.10.2016; questo confermerebbe la loro permanenza nell'immobile fino al 10.03.2016, data in cui è stato eseguito lo sfratto dall'Ufficiale Giudiziario.
Contestano, inoltre, l'affermazione del giudice relativa al mancato deposito di adeguata documentazione comprovante l'effettivo inizio dell'attività imprenditoriale in proprio, a dimostrazione di non lavorare per terzi soggetti. Al contrario, il teste Testimone_2 maresciallo della Guardia di Finanza, avrebbe dichiarato di aver eseguito una verifica fiscale nel 1996 presso i suddetti locali e risalente al 1991, epoca in cui gli attori già lavoravano.
Dal verbale della Guardia di Finanza del 22.06.1996 emergerebbe che il CED dell'Anagrafe
Tributaria avrebbe rilevato il 26.03.1990 quale data di inizio dell'esercizio attività in Formia;
dall'accertamento sarebbe emerso, poi, che la ditta si era spostata da Formia (LT), in Gaeta (LT), in Via Monte Grappa, 45/47, a decorrere dal 01.01.1991; la mancata comunicazione di detta circostanza sarebbe stata, altresì, causa dell'emissione di una sanzione.
Gli appellanti contestano, altresì, che l'acquisto di fosse avvenuto ad usucapione CP_5 già maturata;
dunque, lamentano l'erroneità dell'affermazione del giudice secondo cui l'acquisto è avvenuto a seguito del decreto di trasferimento del 29.01.2015 dalla massa dei creditori del Fallimento di Grafopress. Diversamente , l'acquisto della sarebbe avvenuto CP_5
a fronte del procedimento R.G.E. 168/1994 - 845/1994 - 847/1994 - 332/1995 - 333/1995 -
321/1995; dunque, l'azione promossa dalla contro Parte_4 Controparte_4 CP_6
[..
[...] avrebbe portato al trasferimento del bene in
[...] Controparte_3 Controparte_2 capo alla , in data 29.01.2015, e non dal fallimento Grafopress del 2005. CP_5
Ancora, dalla visura ipocatastale del 30.09.2016 sarebbe emerso un gravame a carico dell'immobile oggetto di causa che, tuttavia, non doveva esistere al momento dell'emissione della visura, in quanto il Tribunale di Latina non avrebbe provveduto alla cancellazione come già disposto in data 17.11.2014 all'interno della procedura esecutiva R.G.E.
168/1994+845/1994+847/1994+332/1995+333/1995+321/1995.
Dalla successiva visura del 06.04.2017, il gravame risultava cancellato in ritardo il 14.11.2016
a seguito di trascrizione nr. 7512/4156 con annotazione nr. 23975/2879.
4.2.-L'appello è infondato.
Appare opportuno premettere che nel presente giudizio assume importanza preminente l'indagine circa l'assolvimento dell'onere probatorio relativo all'esercizio del possesso ad usucapionem. Pertanto, giova rammentare che chi agisce per accertare l'intervenuto acquisto della proprietà di un bene a titolo originario e, dunque, per intervenuta usucapione ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso secondo la regola generale sull'onere probatorio sancita dall'art. 2697 cc. (ex multis sent. Cass. n. 12984/2002). L'attore deve, quindi, fornire la prova di un possesso continuo e ininterrotto, diretto in modo non equivoco ad esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario.
Tale potere si declina sia nella facoltà di godimento che in quella di disposizione, facoltà connaturate al diritto di proprietà. È, dunque, necessario che il possessore utilizzi il bene uti dominus e che il possesso assuma un rilievo esterno tale da essere percepito dalla generalità dei consociati. Peraltro, anche il non utilizzo rientra tra le prerogative proprietarie;
di talché, la mera inerzia del proprietario non è sufficiente per accertare l'altrui acquisto a titolo originario di un bene.
Nella prospettiva sovranazionale, l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n.
20539/2017). In ogni caso, pur aggravando l'onere probatorio, si resta nell'ambito di applicazione del criterio di accertamento tipico del processo civile del “più probabile che non",
e non di quello dell'"oltre il ragionevole dubbio" che caratterizza, invece, il processo penale
(sul punto, si veda sent. Cass. n. 3487/2019).
Orbene, nel caso di specie questa Corte condivide la valutazione del Tribunale sull'inconcludenza dei riscontri probatori in relazione al possesso utile ai fini dell'acquisto ad usucapionem.
Invero, le doglianze formulate dagli appellanti circa la discordanza tra quanto dichiarato dai testi e quanto, poi, riportato in sentenza trovano riscontro, in particolare, nei verbali riportanti le deposizioni dei testi emerge che dalla fine del 1990 fino al 2016 gli appellanti hanno esercitato l'attività di grafica nell'immobile oggetto di lite. Tuttavia, ciò che non risulta provato, neppure in questa sede, è l'elemento costitutivo dell'animus possidendi. Si rammenta, infatti, che l'assolvimento dell'onere probatorio non attiene unicamente al corpus ma anche all'animus rem sibi habendi, che rappresenta l'intenzione di tenere una determinata cosa quale proprietario, esercitando sul bene i poteri
4 propri del titolare. In altri termini, è necessario provare che l'usucapiente abbia posto in essere dei comportamenti che oggettivizzano il mutamento dell'animus quale proprietario.
Dall'istruttoria espletata, in particolare dalla documentazione posta a corredo dell'atto di intervento ad opponendum di , è risultato che in data 30 marzo 1996 CP_5 CP_3
e hanno stipulato un contratto di comodato gratuito e che gli
[...] Controparte_7 odierni attori sono figli rispettivamente delle due parti.
Orbene ritiene questa Corte, che, da un canto, a fronte di un titolo che legittima la sola detenzione dell'immobile di cui si tratta, non si riscontrano comportamenti tali da integrare l'interversio possessionis, utile ai fini dell'acquisto a titolo originario;
dall'altro, che nel caso di specie, sussiste una relazione padre-figlio tra proprietario dell'immobile e colei che asserisce di aver acquistato a titolo originario, che non consente di escludere che il familiare abbia tollerato l'esercizio del godimento del bene, pur potendosi opporvisi (Cass. n. 9661 del 2006). In particolare, se il rapporto che lega le parti è di stretta parentela, come nel caso che qui ci occupa, rappresenta una circostanza normale e frequente che un familiare consenta ad un proprio parente di utilizzare, anche per molti anni, un bene senza perciò disinteressarsene. (Sul punto, Cass. sent. n. 16371/2015).
Quanto al tempo utile per usucapire si evidenzia come il decreto di trasferimento del bene oggetto di controversia è stato notificato alla il 4.4.2015. Dunque, pur volendo CP_5 qualificare diversamente la relazione intercorsa tra gli odierni appellanti e il bene immobile di cui si tratta, resta ferma la data di stipulazione del contratto di comodato del 1996 da parte del comproprietario In questa prospettiva e considerando l'arco temporale che Controparte_3 va dal 1996 al 2015, si rileva che, in ogni caso, non sarebbe decorso il ventennio richiesto ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Infine, la doglianza che involge l'acquisto del terzo, , risulta assorbita stante il CP_5 rigetto della domanda volta ad accertare l'avvenuto acquisto per usucapione.
5.- Va infine respinta la richiesta formulata dall'interveniente di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, consistenti secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità nella mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che si verifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
6.- Alla luce di tali considerazioni, questa Corte condivide i rilievi del Tribunale posti a fondamento del rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale.
7.- Nulla per le spese in considerazione della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 1935/2019 del Tribunale Ordinario di Latina così Parte_2 provvede:
5 1) rigetta l'appello;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'interveniente;
3) nulla per le spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma l'11 giugno 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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