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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1031/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Vicenza, Viale della Pace n. 174, Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. SPILLARE CARLO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: - P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), e per essa, quale mandataria, in persona del legale P.IVA_2 Parte_2
rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Vicenza, Via P.IVA_3
Ermes Jacchia n. 115, presso e nello studio dell'Avv. CERA NICOLA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Rapporti Bancari
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o difesa, per le ragioni tutte esposte in narrativa, così giudicare: nel merito, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute nella fideiussione rilasciata dall'opponente per tutte le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che la Banca è decaduta dal diritto di agire nei confronti del sig. per violazione del termine di cui all'art. 1957, comma 1 c.c., Pt_1 per violazione dell'art. 34 p. 5 del Dlgs 206/2005 e per non avere coltivato con diligenza le istanze contro la debitrice, i suoi eredi e il garante;
accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla in relazione al mutuo ipotecario CP_2
a titolo di interessi passivi, commissioni, spese e giorni valuta e l'illegittimità della capitalizzazione periodica di tali voci passive e, conseguentemente, rideterminare l'esatto dare/avere per effetto dell'espunzione di tali addebiti, disponendo idonea Consulenza Tecnica d'Ufficio; condannarsi la convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere agito in giudizio con colpa grave, determinandosi la somma del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia dal Giudicante;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione così provvedere: nel merito, in via principale,
- respingere tutte le domande proposte da parte opponente e quindi confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata,
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore della con socio unico, e per essa, Controparte_3 quale mandataria della somma di euro 80.185,03 oltre agli interessi Parte_2 come da decreto ingiuntivo opposto dalla domanda monitoria al saldo effettivo ed oltre alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, oppure di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
in ogni caso:
- condannare altresì l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese e delle competenze di lite”.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 87/2024 del 22.1.2024 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato, nella sua qualità di fideiussore, il pagamento della somma di € 80.185,03 a titolo di saldo del mutuo ipotecario stipulato da in data 28.7.2006. L'opponente eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della Controparte_4
domanda avversaria per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e in via preliminare la prescrizione del credito monitorio in quanto tra la revoca del rapporto in data 13.1.2009
e la notifica del decreto ingiuntivo opposto in data 30.1.2024 era trascorso un termine superiore a dieci anni. Nel merito esponeva invece: che talune clausole della fideiussione sottoscritta erano nulle per violazione dell'art. 33 cod. cons.; che tra queste alcune erano nulle anche perché conformi al c.d.
Modello ABI-2003 sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che in particolare era nulla la clausola 6 di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c., il quale nella fattispecie non era stato rispettato perché dopo la chiusura in data 14.2.2017 della procedura esecutiva intentata contro la debitrice principale alcuna iniziativa era stata intrapresa nei confronti del garante fino al deposito in data 12.1.2024 del ricorso monitorio;
che la Banca opposta non aveva comunque offerto idonea prova documentale dell'an e del quantum dell'asserito credito;
che il quantum indicato doveva essere comunque rettificato perché erano stati addebitati interessi anatocistici nell'ambito dell'ammortamento alla francese del mutuo, perché non era stato specificato se la capitalizzazione degli interessi era semplice o composta e perché il T.A.E. applicato era maggiore del T.A.N. contrattualizzato, per cui il saldo doveva essere ricalcolato applicando il tasso di interessi sostitutivo di cui all'art. 117
T.U.B.; che inoltre la clausola determinativa degli interessi era nulla anche nella parte in cui parametrava il relativo tasso variabile all'Euribor manipolato tra il 2005 e il 2008 da un'intesa anticoncorrenziale tra banche europee. L'opponente chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, per il tramite di replicava: che Controparte_1 Parte_2
la prescrizione era stata interrotta dall'instaurazione della procedura esecutiva richiamata dalla stessa controparte;
che le clausole contestate erano state oggetto di specifica e separata sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; che la violazione della normativa anticoncorrenziale, che doveva comunque essere dimostrata dall'opponente, non invalidava i singoli contratti stipulati tra le parti di un rapporto bancario;
che le ulteriori censure mosse alla correttezza del saldo del mutuo erano infondate. Chiedeva dunque la pagina 3 di 6 conferma del provvedimento monitorio.
Con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice assegnava alle parti il termine per instaurare la procedura di mediazione obbligatoria, la quale sortiva esito negativo. All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ammetteva parzialmente le istanze di istruttoria orale formulate dall'opponente.
Successivamente all'escussione testimoniale, fissava invece udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie difensive finali.
Tanto premesso, va rilevato innanzitutto che parte opponente ha rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni alle proprie eccezioni di improcedibilità della domanda monitoria, essendo stato instaurato in corso di causa il procedimento di mediazione obbligatoria, e di prescrizione del credito azionato, a fronte della replica di controparte in comparsa di costituzione e risposta.
Passando ad esaminare il merito della controversia, si impone primariamente all'attenzione del giudicante, secondo l'ordine logico delle questioni dedotte in giudizio, la contestazione attorea della nullità della clausola 6 del contratto alla luce dell'art. 33, c. 1, cod. cons. e dell'art. 34, c. 1, cod. cons.: poiché non è contestata in causa la qualifica consumeristica riconoscibile in capo all'opponente e poiché la suddetta clausola introduce un significativo squilibrio tra le posizioni contrattuali dei contraenti, in particolare in quanto vincola il consumatore a un'obbligazione di garanzia potenzialmente illimitata nel tempo, in deroga alla previsione codicistica di cui all'art. 1957 c.c., spettava alla società opposta dimostrare - ai sensi dell'art. 34, c. 5, cod. cons. - che la sottoscrizione della fideiussione era intervenuta all'esito di una trattativa specifica e individuale condotta con il consumatore (non essendo ex lege sufficiente, nel contesto consumeristico, che le clausole potenzialmente vessatorie siano state oggetto di separata sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.).
Siffatta trattativa specifica e individuale non risulta invece essere stata condotta nella fattispecie.
È emerso, nello specifico, che la sottoscrizione del contrato fideiussorio avvenne “all'esterno del distributore” di benzina in cui lavorava l'odierno opponente, previa dichiarazione “che l'operazione non
pagina 4 di 6 aveva rischi, in quanto il finanziamento era sorretto da una perizia su un bene capiente … e che tale fideiussione sarebbe durata per quattro o cinque rate del finanziamento, all'esito delle quali il Pt_1
sarebbe stato liberato” (deposizione del teste , verbale di udienza 8.4.2025). Anzi, la Testimone_1
sottoscrizione era avvenuta velocemente, senza la previa lettura dei documenti sottoposti a Pt_1
per la firma e senza che il contenuto negoziale degli stessi fosse stato allo stesso preliminarmente
[...]
spiegato, se non nei termini svianti e ingannevoli sopra riportati (di nuovo, cfr. deposizione del teste
, verbale di udienza 8.4.2025). La prova testimoniale in questione risulta d'altronde Testimone_1
attendibile in quanto precisa e circostanziata, nonché scevra dei profili di contraddittorietà che vorrebbe attribuirgli la parte convenuta.
Viceversa, alcun peso probatorio può essere riconosciuto alla deposizione del teste , il quale Tes_2
non aveva alcun ricordo preciso e concreto della fattispecie dedotta in causa (né la circostanza dallo stesso riferita che non abbia mai raccolto la firma del contratto presso un distributore di benzina può di per sé escludere che tali modalità di sottoscrizione della fideiussione si siano invece verificate nel caso di specie, foss'anche alla sola presenza dell'intermediario, così qualificatosi, ). Testimone_1
Conclusivamente sul punto, vale poi la pena sottolineare che spettava alla società opposta fornire la prova positiva della specifica trattative negoziale con il proprio cliente, ma la convenuta è rimasta del tutto inerte rispetto a tale proprio onere processuale, non avendo formulato in proposito alcuna istanza istruttoria.
La clausola 6 della fideiussione in atti (preminentemente rispetto alle altre clausole contestate, per quanto di interesse ai fini di causa) va dunque dichiarata nulla, con l'effetto che la parte creditrice doveva coltivare le proprie pretese recuperatorie – sia pure anche in via stragiudiziale, stante la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” contenuta nel medesimo contratto – entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Tale termine non è stato rispettato nel caso di specie, in quanto emerge dalla stessa narrazione proposta dalla parte opposta che, successivamente alla conclusione in data 14.2.2017della procedura esecutiva intentata contro la debitrice principale, la società creditrice si è tardivamente attivata, proponendo domanda monitoria solo in data 12.1.2024, e dunque parecchi anni dopo.
Ritenute assorbite le ulteriori contestazioni attoree, l'opposizione va dunque accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Per le medesime ragioni sopra argomentate, non merita pagina 5 di 6 accoglimento nemmeno la domanda di pagamento svolta dalla società convenuta in via subordinata.
Va poi rigettata la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria, proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti normativi.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Controparte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di decisione della controversia, stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Va liquidato anche il compenso per la fase di mediazione, in applicazione dei predetti parametri e tenuto conto in ogni caso della nota spese depositata in atti dalla difesa attorea.
Le spese borsuali vanno rifuse nella misura di € 413,30 di cui € 379,50 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo ed € 6,80 per intimazione testimoniale (come indicato nella nota spese attorea, esclude le “spese di mediazione” in quanto non dettagliate né documentate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
87/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 22.1.2024;
2. condanna quale mandataria di a rifondere in Parte_2 Controparte_1
favore di le spese di lite, liquidate in € 413,30 per esborsi e in € 13.237,00 per Parte_1
compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Vicenza, Viale della Pace n. 174, Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. SPILLARE CARLO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: - P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), e per essa, quale mandataria, in persona del legale P.IVA_2 Parte_2
rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Vicenza, Via P.IVA_3
Ermes Jacchia n. 115, presso e nello studio dell'Avv. CERA NICOLA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Rapporti Bancari
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o difesa, per le ragioni tutte esposte in narrativa, così giudicare: nel merito, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute nella fideiussione rilasciata dall'opponente per tutte le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che la Banca è decaduta dal diritto di agire nei confronti del sig. per violazione del termine di cui all'art. 1957, comma 1 c.c., Pt_1 per violazione dell'art. 34 p. 5 del Dlgs 206/2005 e per non avere coltivato con diligenza le istanze contro la debitrice, i suoi eredi e il garante;
accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla in relazione al mutuo ipotecario CP_2
a titolo di interessi passivi, commissioni, spese e giorni valuta e l'illegittimità della capitalizzazione periodica di tali voci passive e, conseguentemente, rideterminare l'esatto dare/avere per effetto dell'espunzione di tali addebiti, disponendo idonea Consulenza Tecnica d'Ufficio; condannarsi la convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere agito in giudizio con colpa grave, determinandosi la somma del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia dal Giudicante;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione così provvedere: nel merito, in via principale,
- respingere tutte le domande proposte da parte opponente e quindi confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata,
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore della con socio unico, e per essa, Controparte_3 quale mandataria della somma di euro 80.185,03 oltre agli interessi Parte_2 come da decreto ingiuntivo opposto dalla domanda monitoria al saldo effettivo ed oltre alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, oppure di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
in ogni caso:
- condannare altresì l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese e delle competenze di lite”.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 87/2024 del 22.1.2024 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato, nella sua qualità di fideiussore, il pagamento della somma di € 80.185,03 a titolo di saldo del mutuo ipotecario stipulato da in data 28.7.2006. L'opponente eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della Controparte_4
domanda avversaria per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e in via preliminare la prescrizione del credito monitorio in quanto tra la revoca del rapporto in data 13.1.2009
e la notifica del decreto ingiuntivo opposto in data 30.1.2024 era trascorso un termine superiore a dieci anni. Nel merito esponeva invece: che talune clausole della fideiussione sottoscritta erano nulle per violazione dell'art. 33 cod. cons.; che tra queste alcune erano nulle anche perché conformi al c.d.
Modello ABI-2003 sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che in particolare era nulla la clausola 6 di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c., il quale nella fattispecie non era stato rispettato perché dopo la chiusura in data 14.2.2017 della procedura esecutiva intentata contro la debitrice principale alcuna iniziativa era stata intrapresa nei confronti del garante fino al deposito in data 12.1.2024 del ricorso monitorio;
che la Banca opposta non aveva comunque offerto idonea prova documentale dell'an e del quantum dell'asserito credito;
che il quantum indicato doveva essere comunque rettificato perché erano stati addebitati interessi anatocistici nell'ambito dell'ammortamento alla francese del mutuo, perché non era stato specificato se la capitalizzazione degli interessi era semplice o composta e perché il T.A.E. applicato era maggiore del T.A.N. contrattualizzato, per cui il saldo doveva essere ricalcolato applicando il tasso di interessi sostitutivo di cui all'art. 117
T.U.B.; che inoltre la clausola determinativa degli interessi era nulla anche nella parte in cui parametrava il relativo tasso variabile all'Euribor manipolato tra il 2005 e il 2008 da un'intesa anticoncorrenziale tra banche europee. L'opponente chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, per il tramite di replicava: che Controparte_1 Parte_2
la prescrizione era stata interrotta dall'instaurazione della procedura esecutiva richiamata dalla stessa controparte;
che le clausole contestate erano state oggetto di specifica e separata sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; che la violazione della normativa anticoncorrenziale, che doveva comunque essere dimostrata dall'opponente, non invalidava i singoli contratti stipulati tra le parti di un rapporto bancario;
che le ulteriori censure mosse alla correttezza del saldo del mutuo erano infondate. Chiedeva dunque la pagina 3 di 6 conferma del provvedimento monitorio.
Con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice assegnava alle parti il termine per instaurare la procedura di mediazione obbligatoria, la quale sortiva esito negativo. All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ammetteva parzialmente le istanze di istruttoria orale formulate dall'opponente.
Successivamente all'escussione testimoniale, fissava invece udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie difensive finali.
Tanto premesso, va rilevato innanzitutto che parte opponente ha rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni alle proprie eccezioni di improcedibilità della domanda monitoria, essendo stato instaurato in corso di causa il procedimento di mediazione obbligatoria, e di prescrizione del credito azionato, a fronte della replica di controparte in comparsa di costituzione e risposta.
Passando ad esaminare il merito della controversia, si impone primariamente all'attenzione del giudicante, secondo l'ordine logico delle questioni dedotte in giudizio, la contestazione attorea della nullità della clausola 6 del contratto alla luce dell'art. 33, c. 1, cod. cons. e dell'art. 34, c. 1, cod. cons.: poiché non è contestata in causa la qualifica consumeristica riconoscibile in capo all'opponente e poiché la suddetta clausola introduce un significativo squilibrio tra le posizioni contrattuali dei contraenti, in particolare in quanto vincola il consumatore a un'obbligazione di garanzia potenzialmente illimitata nel tempo, in deroga alla previsione codicistica di cui all'art. 1957 c.c., spettava alla società opposta dimostrare - ai sensi dell'art. 34, c. 5, cod. cons. - che la sottoscrizione della fideiussione era intervenuta all'esito di una trattativa specifica e individuale condotta con il consumatore (non essendo ex lege sufficiente, nel contesto consumeristico, che le clausole potenzialmente vessatorie siano state oggetto di separata sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.).
Siffatta trattativa specifica e individuale non risulta invece essere stata condotta nella fattispecie.
È emerso, nello specifico, che la sottoscrizione del contrato fideiussorio avvenne “all'esterno del distributore” di benzina in cui lavorava l'odierno opponente, previa dichiarazione “che l'operazione non
pagina 4 di 6 aveva rischi, in quanto il finanziamento era sorretto da una perizia su un bene capiente … e che tale fideiussione sarebbe durata per quattro o cinque rate del finanziamento, all'esito delle quali il Pt_1
sarebbe stato liberato” (deposizione del teste , verbale di udienza 8.4.2025). Anzi, la Testimone_1
sottoscrizione era avvenuta velocemente, senza la previa lettura dei documenti sottoposti a Pt_1
per la firma e senza che il contenuto negoziale degli stessi fosse stato allo stesso preliminarmente
[...]
spiegato, se non nei termini svianti e ingannevoli sopra riportati (di nuovo, cfr. deposizione del teste
, verbale di udienza 8.4.2025). La prova testimoniale in questione risulta d'altronde Testimone_1
attendibile in quanto precisa e circostanziata, nonché scevra dei profili di contraddittorietà che vorrebbe attribuirgli la parte convenuta.
Viceversa, alcun peso probatorio può essere riconosciuto alla deposizione del teste , il quale Tes_2
non aveva alcun ricordo preciso e concreto della fattispecie dedotta in causa (né la circostanza dallo stesso riferita che non abbia mai raccolto la firma del contratto presso un distributore di benzina può di per sé escludere che tali modalità di sottoscrizione della fideiussione si siano invece verificate nel caso di specie, foss'anche alla sola presenza dell'intermediario, così qualificatosi, ). Testimone_1
Conclusivamente sul punto, vale poi la pena sottolineare che spettava alla società opposta fornire la prova positiva della specifica trattative negoziale con il proprio cliente, ma la convenuta è rimasta del tutto inerte rispetto a tale proprio onere processuale, non avendo formulato in proposito alcuna istanza istruttoria.
La clausola 6 della fideiussione in atti (preminentemente rispetto alle altre clausole contestate, per quanto di interesse ai fini di causa) va dunque dichiarata nulla, con l'effetto che la parte creditrice doveva coltivare le proprie pretese recuperatorie – sia pure anche in via stragiudiziale, stante la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” contenuta nel medesimo contratto – entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Tale termine non è stato rispettato nel caso di specie, in quanto emerge dalla stessa narrazione proposta dalla parte opposta che, successivamente alla conclusione in data 14.2.2017della procedura esecutiva intentata contro la debitrice principale, la società creditrice si è tardivamente attivata, proponendo domanda monitoria solo in data 12.1.2024, e dunque parecchi anni dopo.
Ritenute assorbite le ulteriori contestazioni attoree, l'opposizione va dunque accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Per le medesime ragioni sopra argomentate, non merita pagina 5 di 6 accoglimento nemmeno la domanda di pagamento svolta dalla società convenuta in via subordinata.
Va poi rigettata la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria, proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti normativi.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Controparte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di decisione della controversia, stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Va liquidato anche il compenso per la fase di mediazione, in applicazione dei predetti parametri e tenuto conto in ogni caso della nota spese depositata in atti dalla difesa attorea.
Le spese borsuali vanno rifuse nella misura di € 413,30 di cui € 379,50 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo ed € 6,80 per intimazione testimoniale (come indicato nella nota spese attorea, esclude le “spese di mediazione” in quanto non dettagliate né documentate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
87/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 22.1.2024;
2. condanna quale mandataria di a rifondere in Parte_2 Controparte_1
favore di le spese di lite, liquidate in € 413,30 per esborsi e in € 13.237,00 per Parte_1
compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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