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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2957/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2957 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.2025, promosso
DA
(C.F.: ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonella Smiriglia Fava, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Gebbione, n. 9/G, ha eletto domicilio
E
(C.F.: , nato a [...], il CP_1 C.F._2
03.05.1964, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Concetta
Immacolata Morello, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Ciccarello, n. 27, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 16.11.2023, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 28.04.1991, nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con ordinanza del 15.07.2024, è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 27.05.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 22.05.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.;
-preso atto che, con decreto del 30.01.2024, il giudice delegato ha disposto l'anticipazione dell'udienza al giorno 28.01.2025, assegnando termine per il deposito di note scritte sino a cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 28.04.1991; b) dal matrimonio sono nate due figlie: Per_1
(06.07.1993) e (14.11.2001), entrambe maggiorenni di cui solo la prima Persona_2
economicamente autosufficiente;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 1080/2024 pubbl. il
16.07.2024, regolarmente comunicata al P.M. in data 16.07.2024;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del
P.M. in data 27.11.2023, che ha apposto il relativo visto in data 10.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 16.11.2023 da e Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Reggio Calabria il 28.04.1991 tra e , il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Parte II, n. 190, Serie
A, u. 1, anno 1991, alle seguenti condizioni:
1. assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Reggio Calabria Via
Via Carrera I n. 37 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in considerazione dello svolgimento dell'attività lavorativa della sig.ra proprietaria Parte_1
dell'immobile, al sig. anche in considerazione della permanenza CP_1
presso tale casa della figlia ancora non autosufficiente economicamente. Persona_2
Le parti convengono che tale assegnazione è destinata a cessare ove il sig. CP_1
dovesse costituire altro nucleo familiare e, comunque, potrà permanere almeno per un altro anno dalla data della sottoscrizione della presente. Le parti concordano che il corredo mobiliare e arredi presente nell'immobile sono di proprietà comune, pertanto il sig. al momento del rilascio potrà asportare quanto di sua proprietà; CP_1
2. assegno di mantenimento di € 300,00 al mese per la figlia maggiorenne che non ha raggiunto l'autosufficienza economica, a carico della , Persona_3 Pt_1
direttamente alla tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Pt_2 ogni mese, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
3. le spese straordinarie nell'interesse della figlia maggiorenne che non ha raggiunto l'autosufficienza economica, sono poste a carico di ciascun Persona_3
genitore – secondo il Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria, nella misura del
50% secondo il seguente criterio: a. le spese per la retta scolastica/universitaria, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per i servizi pubblici, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore
4. i coniugi rinunciano alla corresponsione economica dell'assegno di mantenimento considerato che gli stessi dichiarano reciprocamente di rinunciarvici e di provvedere, ognuno da sé, al proprio mantenimento;
5. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena M.A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2957 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.2025, promosso
DA
(C.F.: ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonella Smiriglia Fava, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Gebbione, n. 9/G, ha eletto domicilio
E
(C.F.: , nato a [...], il CP_1 C.F._2
03.05.1964, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Concetta
Immacolata Morello, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Ciccarello, n. 27, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 16.11.2023, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 28.04.1991, nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con ordinanza del 15.07.2024, è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 27.05.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 22.05.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.;
-preso atto che, con decreto del 30.01.2024, il giudice delegato ha disposto l'anticipazione dell'udienza al giorno 28.01.2025, assegnando termine per il deposito di note scritte sino a cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 28.04.1991; b) dal matrimonio sono nate due figlie: Per_1
(06.07.1993) e (14.11.2001), entrambe maggiorenni di cui solo la prima Persona_2
economicamente autosufficiente;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 1080/2024 pubbl. il
16.07.2024, regolarmente comunicata al P.M. in data 16.07.2024;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del
P.M. in data 27.11.2023, che ha apposto il relativo visto in data 10.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 16.11.2023 da e Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Reggio Calabria il 28.04.1991 tra e , il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Parte II, n. 190, Serie
A, u. 1, anno 1991, alle seguenti condizioni:
1. assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Reggio Calabria Via
Via Carrera I n. 37 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in considerazione dello svolgimento dell'attività lavorativa della sig.ra proprietaria Parte_1
dell'immobile, al sig. anche in considerazione della permanenza CP_1
presso tale casa della figlia ancora non autosufficiente economicamente. Persona_2
Le parti convengono che tale assegnazione è destinata a cessare ove il sig. CP_1
dovesse costituire altro nucleo familiare e, comunque, potrà permanere almeno per un altro anno dalla data della sottoscrizione della presente. Le parti concordano che il corredo mobiliare e arredi presente nell'immobile sono di proprietà comune, pertanto il sig. al momento del rilascio potrà asportare quanto di sua proprietà; CP_1
2. assegno di mantenimento di € 300,00 al mese per la figlia maggiorenne che non ha raggiunto l'autosufficienza economica, a carico della , Persona_3 Pt_1
direttamente alla tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Pt_2 ogni mese, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
3. le spese straordinarie nell'interesse della figlia maggiorenne che non ha raggiunto l'autosufficienza economica, sono poste a carico di ciascun Persona_3
genitore – secondo il Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria, nella misura del
50% secondo il seguente criterio: a. le spese per la retta scolastica/universitaria, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per i servizi pubblici, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore
4. i coniugi rinunciano alla corresponsione economica dell'assegno di mantenimento considerato che gli stessi dichiarano reciprocamente di rinunciarvici e di provvedere, ognuno da sé, al proprio mantenimento;
5. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena M.A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna