Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
L'errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., così come inciso dalle sentenze della Corte costituzionale 30 gennaio 1986 nn. 17 e 31 gennaio 1991 n. 36, deve riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte deve esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve quindi avere carattere autonomo, nel senso che deve incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della Cassazione, perché, se invece l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile l'istanza per la revocazione di una sentenza della Cassazione, con la quale si pretendeva di ravvisare il vizio revocatorio nel fatto che la stessa Corte non si fosse accorta che il giudice d'appello non s'era, a sua volta, accorto che la sentenza di primo grado non aveva previsto una determinata circostanza relativa alla controversia in oggetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI CI BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso l'avvocato MICHELE TAMPONI, rappresentato e difeso dagli avvocati BERTO BRUNACCI, DI MAURO ALBERTO, PAOLO MANETTI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ZZ IR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 1, presso l'avvocato GENTILONI SILVERJ CARLO ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO VERCELLIS, giusta procura in calde al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13131/95 di revocazione ex art. 391 bis cpc della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 28/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/01/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE con le quali si chiede alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo
Il 30 ottobre 1958 RC TI contrasse matrimonio con MI TI e dall'unione nacquero rispettivamente nel 1961 e nel 1964 due figli.
Con ricorso depositato il 7 ottobre 1975 il marito avviò la procedura di separazione, e con sentenza 2 maggio 1987 il Tribunale di EN pronunciò la separazione dei coniugi ponendo a carico del marito un assegno mensile di lire 1.800.000 per il mantenimento della sola TI, essendo da tempo divenuti maggiorenni i figli. Su appello della donna, la Corte di EN con sentenza 20 giugno 1990 condannò TI RC ER a pagare a favore di TI MI a titolo di assegno personale di mantenimento la somma di L. 1.800.000, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a far data dalla domanda di separazione, e la maggior somma di L. 2.500.000, rivalutabile secondo gli Indici Istat, a far data dalla stessa sentenza d'appello; confermò nel resto l'impugnata sentenza. La Corte fondò la sua decisione sulla constatazione che la Sig.ra TI non disponeva di redditi propri mentre il sig. TI disponeva al 31 dicembre 1982 di un patrimonio di oltre 6 miliardi di lire e di un reddito annuo di quasi 80 milioni di lire.
Il TI propose istanza di revocazione o di correzione di errore materiale della menzionata sentenza del 20 giugno 1990: egli riteneva che la disposta rivalutazione dell'assegno mensile fissato dal tribunale con decorrenza dalla data della domanda di separazione (che, ben oltre ogni richiesta della controparte, finiva per portare l'assegno mensile a circa 10 milioni di lire) non poteva spiegarsi diversamente che come una svista del giudice o come un errore di fatto revocatorio, generato dalla falsa convinzione che anche il Tribunale avesse disposto la medesima rivalutazione con la stessa decorrenza.
La Corte fiorentina respinse l'istanza con sentenza del 12 febbraio 1993, ritenendo che non si versasse in un'ipotesi di errore revocatorio ma che in proposito era stata emessa una statuizione sulla congruità dell'assegno, il cui sindacato non spettava al giudice della revocazione.
Il TI propose un unico ricorso per cassazione avverso entrambe le sentenze della Corte d'appello di EN ( il testo allora vigente dell'ultimo comma dell'art. 398 c.p.c stabiliva la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione in caso di proposizione della domanda di revocazione ): rivolgendosi contro la sentenza che aveva rigettato la sua domanda di revocazione, egli sosteneva che era evidente l'errore materiale in cui era incorso il giudice d'appello, il quale aveva per un verso dichiarato la sentenza del tribunale rispettosa dei principi che regolano la determinazione dell'assegno a favore di un coniuge ed a carico dell'altro, mentre, per altro verso, aveva riformato la sentenza del Tribunale, stabilendo la rivalutazione sin dalla data della domanda di separazione;
rivolgendosi contro la sentenza di appello ( quella del 20 giugno 1990), formulava quattro motivi di ricorso, con i quali lamentava la violazione dei principi generali in tema di determinazione e decorrenza dell'assegno di mantenimento, il vizio di extra ed ultra petizione ( per aver il giudice disposto la rivalutazione benché la controparte non l'avesse mai chiesta ) e l'omessa o contraddittoria motivazione circa la menzionata decorrenza.
Questa S.C. respinse il ricorso con la sentenza n. 13131 del 28 dicembre 1995, relativamente alla quale il TI propone ora domanda di revocazione. Resiste con controricorso la TI. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Per valutare la fondatezza della domanda di revocazione attualmente proposta è necessario esaminare il contenuto ed il tenore della sentenza di questa Corte contro la quale la domanda è rivolta.
In particolare, la sentenza n. 13131 del 1995 spiega che le disposizioni innovative introdotte dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 ( nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), a tutela del coniuge più debole sono applicabili anche in materia di separazione;
e d'altronde una disparità in materia fra separazione e divorzio sarebbe incostituzionale, in quanto nel regime della separazione sopravvive il vincolo coniugale e quindi il rapporto di solidarietà deve essere se mai più marcato. Di conseguenza, la disposizione dell'art. 5, settimo comma, della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, nel testo novellato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, relativa all'adeguamento automatico dell'assegno di divorzio, va applicata analogicamente all'assegno di mantenimento previsto in materia di separazione personale dei coniugi.
Quanto alla tesi del TI secondo cui l'adeguamento automatico dell'assegno non sarebbe stato richiesto dalla controparte e, dunque, in ordine a tale adeguamento si sarebbe verificato un vizio di ultrapetizione, la S.C. afferma che la TI chiese in appello l'elevazione dell'assegno e l'assegnazione dell'abitazione, ossia un trattamento economico complessivamente non inferiore a quanto riconosciutole dal giudice d'appello, tenendo conto che nella determinazione dell'assegno va considerato il valore della abitazione, sia essa concessa o negata.
Quanto alla contestazione del ricorrente, sotto ulteriori e vari profili, del dispositivo della sentenza della Corte fiorentina impugnata e della relativa motivazione, la S.C. procede alla preliminare interpretazione del dispositivo stesso e ritiene che la sentenza stessa attribuisca alla sig.ra TI un assegno mensile di lire 1.800.000 con rivalutazione dalla domanda di separazione, al quale si aggiungono lire 700.000 mensili, a loro volta rivalutabili a far tempo dalla pronuncia d'appello. Così logicamente interpretato, il dispositivo non appare alla Corte di legittimità ne' illogico ne' contraddittorio ed è, altresì, ritenuto "sorretto da adeguata motivazione non censurabile in questa sede;
poiché il giudice di merito ha posto in evidenza che il sig TI dispone di un patrimonio più che considerevole, da cui trae redditi cospicui;
sulla base di questo patrimonio era poi impostata la vita coniugale e, dunque, la moglie ha diritto ad un assegno che le consenta di mantenere il tenore di vita della famiglia".
2. - Nella domanda di revocazione il TI sostiene:
a) che l'errore revocatorio in cui è incorsa questa S.C. consiste nel non avere percepito che la Corte fiorentina s'era basata sull'inesistente presupposto che il Tribunale avesse stabilito un assegno mensile rivalutato a decorrere dalla domanda di separazione. Tale errore (quello della Corte d'appello) era facilmente evincibile dal fatto che nonostante la sentenza d'appello fosse confermativa di quella di primo grado, in essa veniva sancita una rivalutazione (con la decorrenza dalla data della domanda di separazione) che non era affatto prevista dalla sentenza del Tribunale. La mancata percezione di tale errore da parte di questa Corte sarebbe evincibile dal fatto che nella sentenza n. 13131 del 1995 vengono trattati i soli quattro motivi con i quali viene impugnata la sentenza d'appello del 20 giugno 1990, ma non viene affatto trattato lo specifico motivo di ricorso con il quale era stata impugnata la sentenza della Corte fiorentina che aveva respinto la domanda di revocazione (quella del 12 febbraio 1993);
b) che il giudice di legittimità non s'è accorto che con il terzo motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza del 1990 era stato anche denunziato l'errore di giudizio consistito nel fatto di aver disposto l'aumento dell'assegno (da L 1.800.000 a 2.500.000) a partire dalla data della sentenza stessa, anziché dalla data in cui la TI avesse rilasciato l'abitazione;
c) che la S.C. non ha pronunziato sia su un motivo di ricorso (quello menzionato in precedenza), sia sul ricorso contro la sentenza della Corte fiorentina del 1993.
Infine, il TI, nell'ipotesi in cui i precedenti motivi non siano ritenuti validi per la revocazione, propone questione di illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 24 e 3 Cost. nella parte in cui non prevede che la sentenza della Cassazione sia revocabile per omesso esame di un ricorso o di un motivo di ricorso.
Per l'eventuale giudizio rescissorio, il ricorrente ripropone, poi, pedissequamente i motivi di ricorso per cassazione già proposti contro entrambe le sentenze della Corte fiorentina. 3. - La domanda di revocazione è inammissibile.
Nell'ipotesi in questione va, innanzitutto, tenuto presente il principio secondo cui, riguardo al giudizio di cassazione, l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 595, n. 4, c.p.c., deve consistere - al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito - nel supporre come sussistente un fatto incontrastabilmente insussistente o viceversa, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e non può pertanto ravvisarsi nell'ipotesi in cui venga denunciato un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali (tra le varie, Cass. 25 settembre 1997, n. 9416). Ciò premesso, la stessa formulazione del motivo sub a) rende palese l'inammissibilità della domanda revocazione. Con esso, infatti, si pretende di ravvisare il vizio revocatorio nel fatto che la S.C. non si sia accorta che il giudice d'appello non s'era, a sua volta, accorto, che la sentenza di primo grado non prevedeva la rivalutazione dell'assegno di mantenimento a decorrere dalla data della proposizione della domanda di separazione. In altri termini, la parte, dopo avere sperimentato infruttuosamente il rimedio della revocazione della sentenza d'appello, pretende oggi il riconoscimento del medesimo errore da imputare per saltum al giudice di legittimità.
Va in proposito ricordato che l'errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza di cassazione deve riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte deve esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve quindi avere carattere autonomo, nel senso che deve incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della cassazione, perché, se invece l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito (Cass. 11 marzo 1995, n. 2851). La pretesa si manifesta tanto più inaccoglibile se si tiene conto che la questione fu già risolta, in sede di revocazione, dalla Corte d'appello di EN, la quale chiarì che sul punto non v'era stata alcuna svista, ma che in proposito era stata emessa una statuizione sulla congruità dell'assegno, il cui sindacato non spettava al giudice della revocazione. La stessa questione risulta affrontata e risolta anche dalla sentenza di legittimità, la quale (lo si è visto in precedenza) prima chiarisce che nella specie non s'era verificata alcuna extra o ultra petizione e, poi, affronta il problema posto dalla parte di un eventuale contrasto tra dispositivo e motivazione, fornendo una logica interpretazione del dispositivo che viene ritenuto sorretto da un'adeguata motivazione, incensurabile per cassazione.
Comunque, anche volendo ritenere sussistente un contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza della Corte d'appello (contrasto - lo si ripete - dal quale il TI fa derivare che si sarebbe verificato un errore nella lettura della sentenza di primo grado da parte dei giudice d'appello, poi fatto proprio dalla S.C.) va ribadito che nell'ipotesi in cui, essendovi contraddizione tra motivazione e dispositivo, la Corte di cassazione esprima un giudizio sull'effettiva portata della sentenza impugnata, con affermazioni che non sono incontestabilmente sconfessate dalla lettura di quest'ultima, il sindacato sulla sua correttezza non può essere sollecitato con il rimedio revocatorio (Cass. 26 agosto 1998, n. 8470). Passando al motivo di revocazione sub b), il TI sostiene che l'omesso esame di un profilo dei terzo motivo di ricorso per cassazione (quello relativo alla decorrenza dell'aumento dell'assegno disposto dal giudice d'appello) costituisce un errore di percezione e, quindi, un errore di fatto risultante dagli atti ed, in quanto tale, di natura revocatoria.
Sul punto, è agevole rilevare che la doglianza esula del tutto dall'ambito della revocazione (definita secondo il principio esposto in precedenza). Innanzitutto, è inconcepibile una domanda di revocazione della sentenza di legittimità che si fondi sull'omessa pronunzia in relazione ad uno dei motivi formulati nel ricorso, in quanto non è possibile confondere l'omessa motivazione con l'errore di fatto revocatorio, avendo ciascun vizio caratteristiche e presupposti del tutto differenti. Invero, un motivo di ricorso o, addirittura, un ricorso stesso non può essere considerato un "fatto", ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., così come l'omessa pronunzia su un motivo o, addirittura, su un intero ricorso non può essere considerato un "errore", ai sensi della medesima norma citata. Piuttosto, in queste ipotesi è da ravvisarsi il vizio di omessa motivazione, previsto dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c. come motivo di ricorso per cassazione e non di revocazione.
Tuttavia, a prescindere da tali considerazioni, si può rilevare che il giudice di legittimità non ha affatto omesso la valutazione dello specifico motivo al quale la parte oggi si riferisce (la sentenza oggi impugnata recita: "con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente contesta sotto ulteriori vari profili il dispositivo della sentenza impugnata e la motivazione che la sorregge"), ma lo ha valutato nel complesso delle altre doglianze ed ha stabilito l'incensurabilità delle statuizioni del giudice di merito (nei confronti delle quali le censure stesse si rivolgevano) in quanto adeguatamente e coerentemente motivate.
Passando, infine, al motivo sub c), si è già visto che il giudice di legittimità ha fornito una chiara risposta anche al profilo del terzo motivo di ricorso per cassazione di cui s'è detto in precedenza.
Quanto al ricorso contro la sentenza della Corte d'appello del 1993 che rigettava la domanda di revocazione, è evidente che esso risulta implicitamente respinto da questa S.C. attraverso la reiezione dei quattro motivi di ricorso che riguardavano la sentenza della stessa Corte territoriale emessa nel 1990 e sul punto s'è già detto in precedenza con riferimento al motivo di revocazione sub a). Infatti, nel momento in cui la S.C. ha proceduto all'interpretazione del dispositivo della sentenza della Corte fiorentina e lo ha ritenuto sorretto da coerente e sufficiente motivazione, ha implicitamente escluso che fosse da accogliere il ricorso proposto contro la sentenza della stessa Corte territoriale che aveva respinto la domanda di revocazione fondata su un presunto errore contenuto nel dispositivo della sentenza d'appello di merito.
Così delimitata la questione e rilevato che il giudice di legittimità non ha omesso la valutazione ne' di un ricorso, ne' di un motivo di ricorso, perde ogni rilevanza la questione di legittimità costituzionale formulata dal ricorrente. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Sussistono i giusti motivi per la totale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei giudizio di revocazione. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999