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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 03/07/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13181/2022 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Volpe, domiciliato come Parte_1 in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
Armando Manfredi e Michele Zonno, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €8.540,00, oltre interessi e spese, vantato dalla società opposta, quale Agenzia, nei confronti della parte opponente a titolo di compenso provvigionale maturato per l'attività di intermediazione immobiliare correlata alla proposta di acquisto del 14/02/2022 avanzata da in relazione a un Parte_1 immobile di un terzo, in Bari alla via A. Gabrieli n. 52, stante la conclusione dell'affare.
Nel ricorso monitorio, l' ha esposto in fatto quanto segue: Pt_2
1 TRIBUNALE DI BARI
“
1. In data 14.02.2022, il sig. prometteva irrevocabilmente di Parte_1 acquistare, per il tramite dell'agente l'immobile sito in Bari alla via Controparte_1
A. Gabrieli n. 52, allibrato in Catasto al foglio 114, part. 39, sub 19 (vd. ns. doc. 1);
2. In data 18.02.2022, detta proposta veniva accettata dal venditore sig.
[...]
(vd. ns. doc. 1); Per_1
3. Le parti espressamente prevedevano all'art. 6 della proposta d'acquisto, denominato
“Conclusione del contratto (Contratto preliminare), che la ridetta proposta si sarebbe perfezionata in vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avesse avuto conoscenza dell'accettazione della proposta da parte del venditore, a mezzo telegramma o raccomandata a/r (vd. ns. doc. 5 allegata);
4. Ed infatti, l'accettazione della proposta da parte dei venditori veniva prontamente comunicata dalla al sig. a mezzo telegramma del Controparte_1 Parte_1
19.02.2022 (vd. ns. doc. 2);
5. Tra le parti, pertanto, veniva a perfezionarsi contratto preliminare, come da pattuizioni contrattuali;
6. La e il sig. , inoltre, come da allegato provvigionale Controparte_1 Parte_1 alla proposta d'acquisto del 14.02.2022, pattuivano che il compenso di mediazione in favore della ricorrente sarebbe maturato alla avvenuta conclusione dell'affare nella misura di € 7.000,00 oltre IVA (vd. ns. doc. 3);
7. Conseguentemente, essendosi concluso l'affare con l'accettazione della proposta
d'acquisto da parte del venditore, e in accordo con le pattuizioni contenute nell'allegato alla proposta di acquisto del 14.02.2022, per l'attività di mediazione espletata, la maturava nei confronti del sig. una Controparte_1 Parte_1 provvigione pari ad € 7.000,00 oltre IVA, e quindi complessivamente per € 8.540,00
(vd. ns. doc. 3)”.
I.2.- Richiesta e ottenuta dalla società opposta l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 2395/2022 emesso da questo Tribunale il 26-27/07/2022), la parte ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., deducendo l'insussistenza della pretesa monitoria alla luce dell'inadempimento dell'Agenzia immobiliare, tale da conculcare il diritto alla provvigione altrimenti conseguente al preliminare (pacificamente) sottoscritto, e consistente nel non aver informato l'acquirente/opponente, secondo diligenza, della presenza di abusi edilizi presso l'immobile oggetto dell'operazione in esame.
2 TRIBUNALE DI BARI
Ha pertanto chiesto la revoca del provvedimento monitorio, vinte le spese (atto di citazione notificato il 04/11/2022).
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 29/05/2023, preliminarmente evidenziando l'assoluta non contestazione, da parte dell'opponente, della ricostruzione fattuale e negoziale della vicenda, ha contestato l'avversa prospettazione, ribadendo la fondatezza del proprio credito e sottolineando la propria condotta adempiente.
Con riguardo all'eccepito inadempimento, ha in particolare dedotto che nella medesima data della sottoscrizione della proposta, ossia in data 14/02/2022, aveva Parte_1 sottoscritto un documento in cui dichiarava di essere a conoscenza dell'inesistenza di titolo edilizio abilitativo in relazione alla veranda e autorizzava il venditore alla rimozione (doc. 2 fasc. opposta).
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese processuali.
I.4.- All'esito della prima udienza, giusta ord. 18/08/2023 è stata accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dalla parte opposta, con la seguente motivazione:
<vista l'istanza ex art. 648 c.p.c.; ritenuto che, sulla base della sommaria valutazione della fase, la stessa possa essere concessa in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta;
osservato invero che:
- a fronte della incontestata “conclusione dell'affare”, l'ingiunto spiega opposizione sulla scorta di un presunto inadempimento dell'agenzia (tale da giustificare il mancato pagamento della provvigione giusta Cass., n. 4415/2017), addebitando in particolare all'agente immobiliare di non aver informato l'acquirente circa la presenza di abusi edilizi e altre criticità (mancanza di autoclave condominiale;
necessità di sostenere costi condominiali) interessanti l'immobile oggetto di compravendita11, in tesi dunque non operando con la dovuta diligenza;
TRIBUNALE DI BARI
- tuttavia, le deduzioni non paiono allo stato meritevoli di positivo riscontro in quanto:
a) quanto alla conformità urbanistica ed edilizia, nel caso di specie il promissario acquirente risulta a conoscenza delle criticità de quibus, avendo, nella medesima data di sottoscrizione della proposta (14/02/2022), sottoscritto documento (già in atti dal monitorio, non disconosciuto né contestato) in cui ha dichiarato di essere a conoscenza dell'inesistenza di titolo edilizio della veranda, autorizzando il venditore alla rimozione
(si osserva che non vi è ulteriore documentazione idonea a conforto dei dedotti abusi);
b) circa gli oneri condominiali, non vi è prova di deliberati lavori straordinari;
quanto all'autoclave, l'agente non ha garantito la presenza di un'autoclave condominiale
(risulta comunque presente un'autoclave)>>.
I.5.- Con ord. 17/05/2024 sono state rigettate le istanze di prova testimoniale, avanzate dalla sola parte opponente, altresì evidenziandosi la natura documentale della causa;
le istanze sono state riproposte in modo del tutto generico nelle difese finali, senza specifiche argomentazioni atte a superare il motivato approdo reiettivo.
In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa perviene dunque all'ud. 03/07/2025, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie difensive finali, depositate dalla sola parte opposta).
II.- L'opposizione, da vagliarsi in relazione al thema decidendum ritualmente veicolato dalle parti entro le preclusioni assertive e probatorie, merita le sorti del rigetto.
II.1.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, va ricordato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per
7) Al sig. veniva altresì garantito che il Condominio era dotato di autoclave Pt_1 Controparte_2 condominiale e, per di più, nella proposta veniva precisato che qualsivoglia spesa ordinaria e/o straordinaria sarebbe in ogni caso stata posta a carico della parte venditrice.
8) Il sig. a quel punto, effettuava autonomamente le proprie ricerche dalle quali scaturiva: - il Pt_1 Condominio non era dotato di autoclave condominiale;
- all'interno dell'immobile vi era un autoclave che, però, consumava 1,5 kv con un contatore di 3 kw;
- che era oggetto posto all'ordine della assemblea condominiale la discussione ed approvazione dei lavori per sostituire l'impianto di ascensore;
- che l'immobile non era conforme a quanto dichiarato e riportato nel modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali a firma dell'Ing. del 07/05/2022, in quanto provvisto Persona_2 di una veranda posta al lato del balcone interno non condonata e di un pergolato montato sul lato terrazzo esterno con tende avvolgibili elettriche non semovibile”).
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il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa a essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Deve altresì richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
II.2.- Ciò posto, per le ragioni già esposte da questo magistrato nella citata ord.
18/08/2023 ai fini del vaglio dell'istanza di cui all'art. 648 c.p.c., rimaste insuperate da
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differenti e rituali deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti, l'opposizione merita le sorti del rigetto, avendo il creditore, parte attrice in senso sostanziale, provveduto all'assolvimento dell'onere probatorio sul medesimo gravante.
Le risultanze istruttorie, quali emergenti dalle produzioni documentali di parte opposta e richiamate nella predetta ordinanza, comprovano, anche sulla base del principio di non contestazione (l'opponente è rimasto sostanzialmente silente in prima udienza e non ha proceduto al deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.), la fondatezza del credito azionato in sede monitoria, dando atto: della sussistenza del rapporto negoziale tra le odierne parti, regolato dall'allegato provvigionale (non contestato né disconosciuto); della conclusione dell'affare (ossia del contratto preliminare tra le parti, dato anch'esso pacifico, avuto riguardo alle difese ritualmente rassegnate in citazione), originante il diritto al corrispettivo, sulla base delle previsioni negoziali di cui all'allegato provvigionale, non oggetto di contestazione alcuna;
dell'assenza della dedotta condotta inadempiente in capo all'Agenzia creditrice (unico motivo effettivamente formulato dalla parte ingiunta al fine di paralizzare l'avverso diritto al corrispettivo), essendo il debitore pienamente consapevole degli abusi edilizi lamentati
(cfr. il citato doc. 2, non oggetto di alcuna contestazione/disconoscimento, in nota riportato in estratto2: si è detto, nella stessa data di sottoscrizione della proposta,
l'opponente ha sottoscritto tale documento che dimostra la piena conoscenza dell'abuso del quale, infondatamente e al limite con la temerarietà, lamenta l'omessa informazione); abusi comunque rimasti generici nell'entità. Per gli ulteriori profili, si rimanda a quanto riferito nell'ord. 18/08/2023.
La parte opponente, peraltro, non ha dimostrato né ha chiesto di dimostrare con mezzi di prova ammissibili e rilevanti l'esistenza di ulteriori fatti negativamente incidenti sul diritto al pagamento del corrispettivo vantato dalla controparte come riconosciuto con l'ingiunzione opposta, nel complesso rimanendo la propria prospettazione difensiva meramente assertiva, pur al cospetto dell'articolato corredo probatorio fornito dalla parte creditrice. 2
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Inoltre, la genericità assertiva e probatoria circa gli abusi prospettati (peraltro, veicolati nei termini della sanabilità o comunque privi di risvolti negoziali esiziali: nel doc. 2 si discorre della possibilità di superare il problema attraverso la mera rimozione della veranda abusiva), non consente di operare, neppure a fini di elisione del compenso, alcun vaglio di “nullità” dell'ipotetico definitivo;
nè consta alcuna istanza, ritualmente sollevata, tesa a pronunce risolutorie.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate
(parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per le ultime due).
IV.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 04/11/2022, da Pt_1
nei confronti di , ogni
[...] Controparte_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali relative al presente giudizio di opposizione, che liquida in €3.387,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 03/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “5) Al sig. veniva, altresì, fornito il modello unico informatico di aggiornamento degli atti Pt_1 catastali a firma dell'Ing. . Persona_2 6) Il sig. per scrupolo, in ogni caso effettuava le proprie ricerche dalle quali scaturiva che Pt_1 l'immobile di Via Gabrieli n. 52 V piano non era, in realtà, conforme a quanto dichiarato e riportato nel modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali a firma dell'Ing. in Persona_2 quanto vi era una veranda al lato del balcone interno mai condonata ed un pergolato montato al lato terrazzo esterno con tende avvolgibili elettriche non semovibile.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 03/07/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13181/2022 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Volpe, domiciliato come Parte_1 in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
Armando Manfredi e Michele Zonno, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €8.540,00, oltre interessi e spese, vantato dalla società opposta, quale Agenzia, nei confronti della parte opponente a titolo di compenso provvigionale maturato per l'attività di intermediazione immobiliare correlata alla proposta di acquisto del 14/02/2022 avanzata da in relazione a un Parte_1 immobile di un terzo, in Bari alla via A. Gabrieli n. 52, stante la conclusione dell'affare.
Nel ricorso monitorio, l' ha esposto in fatto quanto segue: Pt_2
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“
1. In data 14.02.2022, il sig. prometteva irrevocabilmente di Parte_1 acquistare, per il tramite dell'agente l'immobile sito in Bari alla via Controparte_1
A. Gabrieli n. 52, allibrato in Catasto al foglio 114, part. 39, sub 19 (vd. ns. doc. 1);
2. In data 18.02.2022, detta proposta veniva accettata dal venditore sig.
[...]
(vd. ns. doc. 1); Per_1
3. Le parti espressamente prevedevano all'art. 6 della proposta d'acquisto, denominato
“Conclusione del contratto (Contratto preliminare), che la ridetta proposta si sarebbe perfezionata in vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avesse avuto conoscenza dell'accettazione della proposta da parte del venditore, a mezzo telegramma o raccomandata a/r (vd. ns. doc. 5 allegata);
4. Ed infatti, l'accettazione della proposta da parte dei venditori veniva prontamente comunicata dalla al sig. a mezzo telegramma del Controparte_1 Parte_1
19.02.2022 (vd. ns. doc. 2);
5. Tra le parti, pertanto, veniva a perfezionarsi contratto preliminare, come da pattuizioni contrattuali;
6. La e il sig. , inoltre, come da allegato provvigionale Controparte_1 Parte_1 alla proposta d'acquisto del 14.02.2022, pattuivano che il compenso di mediazione in favore della ricorrente sarebbe maturato alla avvenuta conclusione dell'affare nella misura di € 7.000,00 oltre IVA (vd. ns. doc. 3);
7. Conseguentemente, essendosi concluso l'affare con l'accettazione della proposta
d'acquisto da parte del venditore, e in accordo con le pattuizioni contenute nell'allegato alla proposta di acquisto del 14.02.2022, per l'attività di mediazione espletata, la maturava nei confronti del sig. una Controparte_1 Parte_1 provvigione pari ad € 7.000,00 oltre IVA, e quindi complessivamente per € 8.540,00
(vd. ns. doc. 3)”.
I.2.- Richiesta e ottenuta dalla società opposta l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 2395/2022 emesso da questo Tribunale il 26-27/07/2022), la parte ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., deducendo l'insussistenza della pretesa monitoria alla luce dell'inadempimento dell'Agenzia immobiliare, tale da conculcare il diritto alla provvigione altrimenti conseguente al preliminare (pacificamente) sottoscritto, e consistente nel non aver informato l'acquirente/opponente, secondo diligenza, della presenza di abusi edilizi presso l'immobile oggetto dell'operazione in esame.
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Ha pertanto chiesto la revoca del provvedimento monitorio, vinte le spese (atto di citazione notificato il 04/11/2022).
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 29/05/2023, preliminarmente evidenziando l'assoluta non contestazione, da parte dell'opponente, della ricostruzione fattuale e negoziale della vicenda, ha contestato l'avversa prospettazione, ribadendo la fondatezza del proprio credito e sottolineando la propria condotta adempiente.
Con riguardo all'eccepito inadempimento, ha in particolare dedotto che nella medesima data della sottoscrizione della proposta, ossia in data 14/02/2022, aveva Parte_1 sottoscritto un documento in cui dichiarava di essere a conoscenza dell'inesistenza di titolo edilizio abilitativo in relazione alla veranda e autorizzava il venditore alla rimozione (doc. 2 fasc. opposta).
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese processuali.
I.4.- All'esito della prima udienza, giusta ord. 18/08/2023 è stata accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dalla parte opposta, con la seguente motivazione:
<vista l'istanza ex art. 648 c.p.c.; ritenuto che, sulla base della sommaria valutazione della fase, la stessa possa essere concessa in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta;
osservato invero che:
- a fronte della incontestata “conclusione dell'affare”, l'ingiunto spiega opposizione sulla scorta di un presunto inadempimento dell'agenzia (tale da giustificare il mancato pagamento della provvigione giusta Cass., n. 4415/2017), addebitando in particolare all'agente immobiliare di non aver informato l'acquirente circa la presenza di abusi edilizi e altre criticità (mancanza di autoclave condominiale;
necessità di sostenere costi condominiali) interessanti l'immobile oggetto di compravendita11, in tesi dunque non operando con la dovuta diligenza;
TRIBUNALE DI BARI
- tuttavia, le deduzioni non paiono allo stato meritevoli di positivo riscontro in quanto:
a) quanto alla conformità urbanistica ed edilizia, nel caso di specie il promissario acquirente risulta a conoscenza delle criticità de quibus, avendo, nella medesima data di sottoscrizione della proposta (14/02/2022), sottoscritto documento (già in atti dal monitorio, non disconosciuto né contestato) in cui ha dichiarato di essere a conoscenza dell'inesistenza di titolo edilizio della veranda, autorizzando il venditore alla rimozione
(si osserva che non vi è ulteriore documentazione idonea a conforto dei dedotti abusi);
b) circa gli oneri condominiali, non vi è prova di deliberati lavori straordinari;
quanto all'autoclave, l'agente non ha garantito la presenza di un'autoclave condominiale
(risulta comunque presente un'autoclave)>>.
I.5.- Con ord. 17/05/2024 sono state rigettate le istanze di prova testimoniale, avanzate dalla sola parte opponente, altresì evidenziandosi la natura documentale della causa;
le istanze sono state riproposte in modo del tutto generico nelle difese finali, senza specifiche argomentazioni atte a superare il motivato approdo reiettivo.
In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa perviene dunque all'ud. 03/07/2025, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie difensive finali, depositate dalla sola parte opposta).
II.- L'opposizione, da vagliarsi in relazione al thema decidendum ritualmente veicolato dalle parti entro le preclusioni assertive e probatorie, merita le sorti del rigetto.
II.1.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, va ricordato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per
7) Al sig. veniva altresì garantito che il Condominio era dotato di autoclave Pt_1 Controparte_2 condominiale e, per di più, nella proposta veniva precisato che qualsivoglia spesa ordinaria e/o straordinaria sarebbe in ogni caso stata posta a carico della parte venditrice.
8) Il sig. a quel punto, effettuava autonomamente le proprie ricerche dalle quali scaturiva: - il Pt_1 Condominio non era dotato di autoclave condominiale;
- all'interno dell'immobile vi era un autoclave che, però, consumava 1,5 kv con un contatore di 3 kw;
- che era oggetto posto all'ordine della assemblea condominiale la discussione ed approvazione dei lavori per sostituire l'impianto di ascensore;
- che l'immobile non era conforme a quanto dichiarato e riportato nel modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali a firma dell'Ing. del 07/05/2022, in quanto provvisto Persona_2 di una veranda posta al lato del balcone interno non condonata e di un pergolato montato sul lato terrazzo esterno con tende avvolgibili elettriche non semovibile”).
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il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa a essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Deve altresì richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
II.2.- Ciò posto, per le ragioni già esposte da questo magistrato nella citata ord.
18/08/2023 ai fini del vaglio dell'istanza di cui all'art. 648 c.p.c., rimaste insuperate da
5 TRIBUNALE DI BARI
differenti e rituali deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti, l'opposizione merita le sorti del rigetto, avendo il creditore, parte attrice in senso sostanziale, provveduto all'assolvimento dell'onere probatorio sul medesimo gravante.
Le risultanze istruttorie, quali emergenti dalle produzioni documentali di parte opposta e richiamate nella predetta ordinanza, comprovano, anche sulla base del principio di non contestazione (l'opponente è rimasto sostanzialmente silente in prima udienza e non ha proceduto al deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.), la fondatezza del credito azionato in sede monitoria, dando atto: della sussistenza del rapporto negoziale tra le odierne parti, regolato dall'allegato provvigionale (non contestato né disconosciuto); della conclusione dell'affare (ossia del contratto preliminare tra le parti, dato anch'esso pacifico, avuto riguardo alle difese ritualmente rassegnate in citazione), originante il diritto al corrispettivo, sulla base delle previsioni negoziali di cui all'allegato provvigionale, non oggetto di contestazione alcuna;
dell'assenza della dedotta condotta inadempiente in capo all'Agenzia creditrice (unico motivo effettivamente formulato dalla parte ingiunta al fine di paralizzare l'avverso diritto al corrispettivo), essendo il debitore pienamente consapevole degli abusi edilizi lamentati
(cfr. il citato doc. 2, non oggetto di alcuna contestazione/disconoscimento, in nota riportato in estratto2: si è detto, nella stessa data di sottoscrizione della proposta,
l'opponente ha sottoscritto tale documento che dimostra la piena conoscenza dell'abuso del quale, infondatamente e al limite con la temerarietà, lamenta l'omessa informazione); abusi comunque rimasti generici nell'entità. Per gli ulteriori profili, si rimanda a quanto riferito nell'ord. 18/08/2023.
La parte opponente, peraltro, non ha dimostrato né ha chiesto di dimostrare con mezzi di prova ammissibili e rilevanti l'esistenza di ulteriori fatti negativamente incidenti sul diritto al pagamento del corrispettivo vantato dalla controparte come riconosciuto con l'ingiunzione opposta, nel complesso rimanendo la propria prospettazione difensiva meramente assertiva, pur al cospetto dell'articolato corredo probatorio fornito dalla parte creditrice. 2
6 TRIBUNALE DI BARI
Inoltre, la genericità assertiva e probatoria circa gli abusi prospettati (peraltro, veicolati nei termini della sanabilità o comunque privi di risvolti negoziali esiziali: nel doc. 2 si discorre della possibilità di superare il problema attraverso la mera rimozione della veranda abusiva), non consente di operare, neppure a fini di elisione del compenso, alcun vaglio di “nullità” dell'ipotetico definitivo;
nè consta alcuna istanza, ritualmente sollevata, tesa a pronunce risolutorie.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate
(parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per le ultime due).
IV.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 04/11/2022, da Pt_1
nei confronti di , ogni
[...] Controparte_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali relative al presente giudizio di opposizione, che liquida in €3.387,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 03/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “5) Al sig. veniva, altresì, fornito il modello unico informatico di aggiornamento degli atti Pt_1 catastali a firma dell'Ing. . Persona_2 6) Il sig. per scrupolo, in ogni caso effettuava le proprie ricerche dalle quali scaturiva che Pt_1 l'immobile di Via Gabrieli n. 52 V piano non era, in realtà, conforme a quanto dichiarato e riportato nel modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali a firma dell'Ing. in Persona_2 quanto vi era una veranda al lato del balcone interno mai condonata ed un pergolato montato al lato terrazzo esterno con tende avvolgibili elettriche non semovibile.
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