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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 11.02.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2049/2024, cui è riunita quella di ATPO R.G. n. 750/2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Fernando Dell'Estate ed elettivamente domiciliata in Vairano Scalo alla Via Napoli n. 281, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Luca Cuzzupoli e Davide Catalano che la rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.3.2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento CP_1
per ATP iscritto al n. R.G. 750/2023, deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità civile, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
1 Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non CP_1 sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO e ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza all'esito dell'udienza del 11 febbraio 2025 dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4
e 6 c.p.c.
Nel caso di specie, infatti, il deposito della CTU è stato comunicato in data 6.2.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 1.3.2024. Il ricorso è stato depositato il 18.03.2024.
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
Il ricorso introduttivo deve quindi contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. I motivi di opposizione devono dunque individuare in modo puntuale i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, specificando altresì le ragioni per le quali si ritiene che i vizi e/o le omissioni in questione abbiano inciso sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Ebbene, nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto che la relazione peritale depositata dal CTU in sede di ATPO risultava erronea in quanto il consulente non avrebbe valutato adeguatamente l'incidenza delle patologie diagnosticate che ne riducono la capacità lavorativa di oltre i 2/3, come evidenziato dal consulente tecnico di parte.
Ebbene, pur ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali e la conseguente ammissibilità dell'opposizione, nel merito le stesse sono infondate, come di seguito motivato. Infatti, a ben guardare, le doglianze della ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più grave di quello apprezzato dal CTU.
La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui la ricorrente risulta affetta.
2 Ebbene deve osservarsi che il CTU, motivando adeguatamente le proprie conclusioni, ha escluso, sulla base dell'esame obiettivo, che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Dall'elaborato peritale in atti risulta che il CTU ha debitamente preso in considerazione tutte le patologie di cui la ricorrente è affetta e che risultano dalla documentazione agli atti e ne ha specificamente valutato la loro incidenza sulla capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini ai sensi dell'art.1 della Legge 222/84.
In particolare, il CTU, pur riconoscendo le patologie attinenti all'apparato muscoloscheletrico, ha rilevato che la ricorrente a seguito dell'intervento di protesi al ginocchio ha ripristinato la funzionalità, senza complicanze come dimostrato dalla radiografia prodotta agli atti. Ha così escluso l'incidenza di tali patologie, pur valutate in relazione alla condizione di lieve obesità della ricorrente.
Del resto, come evincibile dalla relazione peritale ed in particolare da quanto emerso in sede di esame obiettivo, la limitazione funzionale poliarticolare è di lieve entità.
Come poi precisato in sede di risposta alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, in merito alla ipertensione arteriosa ha poi precisato che alla luce della documentazione sanitaria in atti la cardiopatia ipertensiva è riconducibile alla prima classe NHYA, classe nella quale sono ricondotte le patologie che non comportano alcuna dispnea nelle attività e quindi ha ritenuto che la stessa non determini alcun danno d'organo, neppure documentato.
In conclusione, l'ausiliario, nell'elaborato peritale che si richiama integralmente, ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla scarna documentazione medica in atti ed ha considerato e valutato compiutamente le patologie di cui la ricorrente è affetta, procedendo ad una loro corretta qualificazione.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni esposte, si ritiene che non sussistano elementi per disporre un supplemento di istruttoria e/o un rinnovo delle operazioni peritali.
Giova a questo punto evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Ebbene, in assenza di allegazioni idonee a fondare omissioni e/o errori del consulente nella valutazione ed in assenza di elementi sufficienti ad indurre ad un'integrazione istruttoria, la
3 domanda non può che essere rigettata, configurandosi in concreto le doglianze della parte ricorrente come mero dissenso diagnostico avverso le valutazioni del consulente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida euro 1.200,00, Parte_1
oltre rimb. forf. al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 11.2.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 11.02.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2049/2024, cui è riunita quella di ATPO R.G. n. 750/2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Fernando Dell'Estate ed elettivamente domiciliata in Vairano Scalo alla Via Napoli n. 281, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Luca Cuzzupoli e Davide Catalano che la rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.3.2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento CP_1
per ATP iscritto al n. R.G. 750/2023, deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità civile, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
1 Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non CP_1 sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO e ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza all'esito dell'udienza del 11 febbraio 2025 dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4
e 6 c.p.c.
Nel caso di specie, infatti, il deposito della CTU è stato comunicato in data 6.2.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 1.3.2024. Il ricorso è stato depositato il 18.03.2024.
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
Il ricorso introduttivo deve quindi contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. I motivi di opposizione devono dunque individuare in modo puntuale i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, specificando altresì le ragioni per le quali si ritiene che i vizi e/o le omissioni in questione abbiano inciso sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Ebbene, nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto che la relazione peritale depositata dal CTU in sede di ATPO risultava erronea in quanto il consulente non avrebbe valutato adeguatamente l'incidenza delle patologie diagnosticate che ne riducono la capacità lavorativa di oltre i 2/3, come evidenziato dal consulente tecnico di parte.
Ebbene, pur ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali e la conseguente ammissibilità dell'opposizione, nel merito le stesse sono infondate, come di seguito motivato. Infatti, a ben guardare, le doglianze della ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più grave di quello apprezzato dal CTU.
La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui la ricorrente risulta affetta.
2 Ebbene deve osservarsi che il CTU, motivando adeguatamente le proprie conclusioni, ha escluso, sulla base dell'esame obiettivo, che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Dall'elaborato peritale in atti risulta che il CTU ha debitamente preso in considerazione tutte le patologie di cui la ricorrente è affetta e che risultano dalla documentazione agli atti e ne ha specificamente valutato la loro incidenza sulla capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini ai sensi dell'art.1 della Legge 222/84.
In particolare, il CTU, pur riconoscendo le patologie attinenti all'apparato muscoloscheletrico, ha rilevato che la ricorrente a seguito dell'intervento di protesi al ginocchio ha ripristinato la funzionalità, senza complicanze come dimostrato dalla radiografia prodotta agli atti. Ha così escluso l'incidenza di tali patologie, pur valutate in relazione alla condizione di lieve obesità della ricorrente.
Del resto, come evincibile dalla relazione peritale ed in particolare da quanto emerso in sede di esame obiettivo, la limitazione funzionale poliarticolare è di lieve entità.
Come poi precisato in sede di risposta alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, in merito alla ipertensione arteriosa ha poi precisato che alla luce della documentazione sanitaria in atti la cardiopatia ipertensiva è riconducibile alla prima classe NHYA, classe nella quale sono ricondotte le patologie che non comportano alcuna dispnea nelle attività e quindi ha ritenuto che la stessa non determini alcun danno d'organo, neppure documentato.
In conclusione, l'ausiliario, nell'elaborato peritale che si richiama integralmente, ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla scarna documentazione medica in atti ed ha considerato e valutato compiutamente le patologie di cui la ricorrente è affetta, procedendo ad una loro corretta qualificazione.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni esposte, si ritiene che non sussistano elementi per disporre un supplemento di istruttoria e/o un rinnovo delle operazioni peritali.
Giova a questo punto evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Ebbene, in assenza di allegazioni idonee a fondare omissioni e/o errori del consulente nella valutazione ed in assenza di elementi sufficienti ad indurre ad un'integrazione istruttoria, la
3 domanda non può che essere rigettata, configurandosi in concreto le doglianze della parte ricorrente come mero dissenso diagnostico avverso le valutazioni del consulente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida euro 1.200,00, Parte_1
oltre rimb. forf. al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 11.2.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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