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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4431 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20683/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 20683/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FICANI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA DEL BOLLO 8 20123 MILANO presso lo studio del difensore
- parte attrice - nei confronti di
(c. f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PASTORINO CRISTINA, elettivamente domiciliata in VIA
MEDARDO ROSSO, 15 20159 MILANO presso lo studio della difenditrice
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- accertata e dichiarata l'entità del danno o invalidità permanente patita dall'attore a causa ed a seguito dei sinistri per cui è causa;
- accertato e dichiarato il diritto dell'attore a pretendere la liquidazione del proprio capitale assicurato in forza della polizza infortuni de qua, oltre al rimborso delle spese mediche e della diaria per apparecchi gessati;
- accertato e dichiarato che, in relazione ai sinistri per cui è causa, la convenuta non ha adempiuto, in violazione dell'art. 1891 c.c., gli obblighi derivanti dal contratto assicurativo;
- condannare la convenuta al pagamento delle seguenti somme:
- € 206.500,00 per invalidità permanente pari al 50% del capitale assicurato pagina 1 di 10 - € 3.508,22 per spese medico-sanitarie per il sinistro del 20/10/21 - € 544,70 per spese mediche-sanitarie per il sinistro del 02/03/23
- € 15.480,00 per diaria (€ 129) per applicazione di apparecchio gessato ad entrambi gli arti inferiori per 60 (sessanta) giorni o quelle diverse somme ritenute di giustizia, maggiorate di rivalutazione monetaria ed oltre interessi dalla data dell'apertura del sinistro del
20/10/2021, o da quella eventuale diversa data stabilita dal Tribunale, alla data del pagamento;
- condannare, in ogni caso, la convenuta, visti anche i vari tentativi svolti dall'attore in fase pregiudiziale di evitare il presente giudizio, al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.
In via istruttoria: si chiede fin d'ora, ove ritenuto necessario, disporsi CTU medico-legale sulla persona del signor volta ad accertare la natura e l'entità delle Parte_1
lesioni permanenti subite in conseguenza degli eventi del 20/10/2021, 12/04/2022 e
02/03/2023.
Si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 12/04/2022 il Sig. la mattina verso le 08,15 cadeva Parte_1
a terra all'interno della propria officina meccanica a causa del cedimento improvviso degli arti inferiori”;
2) “Vero che in data 22/03/2023 il Sig. la mattina verso le 09,00 cadeva Parte_1
a terra nel cortile dello stabile di via Barbavara/corso Colombo colpendo il suolo con la spalla destra a causa del cedimento improvviso degli arti inferiori”;
Si indica quale teste: il Sig. domiciliato a Milano in via Barbavara 3. Testimone_1
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
* Nel merito, accertare la congruità della somma di euro 2.965,52 in ordine all'infortunio del 20/01/2021 e della somma di euro 1.290,00 in ordine all'infortunio del 12/04/2022, corrisposti dall'esponente in virtù della polizza infortuni in oggetto e respingere tutte le ulteriori domande svolte nei confronti dell'esponente in quanto infondate nel fatto e nel diritto
In ogni caso:
* Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
* Fermi restando i limiti tutti, le franchigie e gli scoperti di polizza pagina 2 di 10 * Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 24.5.2023 ha chiesto di Parte_1
condannare al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo dovuto in forza di contratto di assicurazione contro gli infortuni concluso tra le parti il 29.7.2002 (doc. 1) in corso di esecuzione quando il
20.10.2021 ha subito un infortunio (cfr. doc. 2) che gli ha provocato un'invalidità permanente superiore al 20% (cfr. c.t.p. doc. 3), per effetto della quale l'assicurazione è tenuta al pagamento di € 206.500,00 a titolo di indennizzo dovuto per l'invalidità permanente, € 3.508,22 per il rimborso delle spese mediche e di €
15.480,00 quale indennizzo da diaria, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro a quella del pagamento effettivo.
2. A fondamento delle domande proposte nel presente giudizio in Pt_1
particolare:
a. ha fornito prova documentale del contratto concluso con la convenuta (doc.
1);
b. ha allegato di essere stato vittima di un incidente avvenuto il 20.10.2021
(doc. 2);
c. ha prodotto la consulenza medico legale di parte compiuta per accertare gli effetti del sinistro che riscontrava come il paziente avesse riportato per 60 giorni un'inabilità temporanea assoluta, per i successivi 60 giorni un'inabilità temporanea al 50% e quindi il consolidarsi di postumi invalidanti permanente al 22/23% secondo le tabelle INAIL (doc. 3);
d. ha dedotto che la polizza acquistata prevede il rimborso del 50% del capitale assicurato in caso di invalidità permanente accertata tra i 21 e 30 punti percentuali, oltre a una diaria per applicazione di apparecchio gessato e al rimborso delle spese mediche documentate, senza applicazione di alcuna franchigia (condizioni particolari, polizza doc. 1 att., pag. 2);
e. ha allegato che la convenuta non ha pagato l'indennizzo dovuto, nonostante avesse ricevuto copia dei referti di pronto soccorso, dei certificati medici e degli esiti delle analisi ed accertamenti effettuati dall'assicurato, oltre che documentazione delle spese mediche sostenute (doc.ti 4-30);
pagina 3 di 10 f. ha documentato di aver quindi diffidato l'assicurazione al pagamento dell'indennizzo ritenuto dovuto (doc.ti 24);
g. ha documentato che l'assicurazione si è rifiutata di pagare l'indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione ritenendo che l'invalidità permanente conseguente al sinistro fosse limitata alla misura del 20% secondo le tabelle INAIL, per la quale nessun indennizzo era dovuto secondo quanto convenuto tra le parti, riconoscendo unicamente il diritto dell'assicurato ad ottenere a titolo di indennizzo la diaria convenzionale per l'uso di apparecchio gessato e il rimborso delle spese mediche (doc.ti 25-
27);
h. ha dedotto che i postumi invalidanti subiti per effetto del sinistro si sarebbero ulteriormente aggravati perché, a causa dello stato menomativo agli arti inferiori conseguente al primo sinistro, il 12.4.2022 e il 2.3.2023 sue gambe avevano due cedimenti, che provocavano ulteriori fratture del capitello radiale destro e del trochite omerale della spalla destra (doc.ti 28-
35);
i. ha allegato di aver sostenuto spese mediche in relazione all'ultimo sinistro per € 544,70 (doc.ti 36-42);
j. ha documentato di aver dato corso a negoziazione assistita prima dell'instaurazione del presente giudizio (doc.ti 43-46);
k. ha dedotto di aver quindi diritto al pagamento dell'indennizzo dovuto per l'invalidità permanente, oltre che al maggior indennizzo per diaria e rimborso di spese mediche, oltre al risarcimento dei danni da ritardato adempimento.
3. La convenuta tempestivamente Controparte_1
costituitasi nel presente giudizio, ha chiesto di rigettare le domande di parte attrice ritenendole infondate.
In particolare la convenuta a. ha ritenuto di non essere tenuta al pagamento dell'indennizzo deducendo l'applicabilità della franchigia convenuta per tutte le invalidità pari o non superiori al 20% (cfr. doc. 1, appendice di variazione), allegando che in nessuno dei tre sinistri denunciati ha provocato all'assicurato un'invalidità superiore a tale valore, deducendo che le conseguenze di ciascuno dei tre pagina 4 di 10 eventi devono essere tenute distinte ai sensi dall'art.
5.2 delle condizioni generali di assicurazione;
b. con riguardo al primo sinistro del 20.10.2021, ha riconosciuto di essere tuttavia tenuta al pagamento della diaria da gessatura prevista all'art.
3.6 delle condizioni generali di contratto pari a € 129,00 al giorno per 16 giorni, oltre al rimborso delle spese mediche riconosciute come congrue per €
901,52 al netto della franchigia di 50 euro, così per un totale di € 2.965,52 offerti all'assicurato e da lui mai accettati (doc.ti 3, 4);
c. con riguardo al secondo sinistro del 12.4.2022 ha riconosciuto di essere tenuto al pagamento della diara da gessatura per 10 giorni e quindi per €
1.290,00 (doc. 5), offerti all'assicurato e da lui mai accettati.
4. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c. la difesa di Parte_1
a proposto un'interpretazione complessiva delle clausole del contratto
[...]
(e segnatamente dell'art.
3.2 e egli artt. 2.2) a sostegno della dedotta imputabilità dei postumi derivanti da più eventi successivi al primo evento che costituisce la ragione dei successivi infortuni, richiamando in ogni caso le conclusioni del proprio consulente di parte in ordine all'invalidità permanente conseguente al primo sinistro che anche considerata solo in relazione al primo evento era superiore al 21% ed ha richiamato inoltre le allegazioni e prove prodotte a sostegno della maggior durata del periodo di gessatura e del maggior costo per spese mediche pagate in conseguenza del sinistro.
5. Non ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice sulle condizioni di fatto nelle quali si sono verificati i sinistri del 12.4.2022 e il 2.3.2023, la giudice allora procedente ha disposto esclusivamente c.t.u. medico legale al fine di riscontrare i danni lamentati dall'attore come conseguenza dei tre sinistri e se gli ultimi due sinistri possano essere considerati aggravamenti o conseguenze di quello originario.
6. Dopo il completamento dell'istruttoria e l'esperimento di ulteriore tentativo di conciliazione, la causa è stata riassegnata alla giudice estenditrice del presente provvedimento con decreto presidenziale del 13.2.2025.
7. Con decreto del 17.2.2025 sono quindi stati assegnati alle parti termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito degli scritti conclusivi, fissando udienza per la rimessione della causa in decisione.
pagina 5 di 10 8. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
9. ha documentato di aver concluso il 19.7.2002 un contratto di Parte_1
assicurazione con (doc. 1 att.) Controparte_1
ancora in corso di esecuzione sia quando in conseguenza di un incidente stradale avvenuto 20.10.2021 l'assicurato riportava postumi invalidanti permanenti, sosteneva spese mediche e veniva costretto all'uso protratto di apparecchio gessato, sia quando successivamente il 12.4.2022 e il 2.3.2023 subiva fratture del capitello radiale destro e del trochite omerale della spalla destra a seguito di cedimenti alle gambe.
10. La convenuta non ha contestato che il contratto fosse ancora in corso di esecuzione nel momento in cui si sono verificati i tre eventi lesivi, nè l'effettivo verificarsi dei tre eventi che hanno provocato i postumi lamentati dall'attore e tali fatti devono, quindi, essere ritenuti provati siccome pacifici ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
11. L'attore ha quindi allegato che la convenuta è tenuta a pagare l'indennizzo dovuto sia per l'invalidità permanente riportata in seguito ai tre eventi lesivi, sia per diaria da gesso convenuta contrattualmente sia per il rimborso delle spese mediche documentate.
12. L'attore, in particolare, ha allegato che l'evento lesivo avvenuto il 20.10.2021 gli ha causato dei postumi invalidanti permanenti stimati in misura pari al 22-23% secondo le tabelle INAIL, oltre a determinare un periodo di inabilità temporanea assoluta per 60 giorni e di inabilità temporanea parziale al 50% per ulteriori 60 giorni (doc. 3). Tale valutazione, la cui correttezza è stata contestata da parte convenuta, è stata condivisa dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale che ha quantificato in misura pari al 22% l'invalidità permanente conseguente all'evento lesivo del 20.10.2021 sommando la misura percentuale delle invalidità permanenti subite ai quattro distretti danneggiati dal medesimo evento traumatico ossia quelli relativi al ginocchio destro (6%), al ginocchio sinistro (8,5%) alla caviglia destra (5%) e al piede destro (2,5%).
Inoltre il c.t.u. ha confermato che alla luce delle prescrizioni mediche agli atti,
l'attore ha utilizzato apparecchi gessati o tutori immobilizzanti equivalenti per 50 giorni a sinistra (già dedotta la franchigia convenzionale) e per 26 giorni a destra
(già dedotta la franchigia convenzionale), che darebbe diritto al pagamento della pagina 6 di 10 diara da gesso per ciascuno dei distretti interessati per € 129,00 al giorno e quindi per complessivi € 9.804,00 non risultando esclusa la possibilità di riconoscere la medesima voce indennitaria per la contemporanea presenza di più apparecchi di immobilizzazione.
Il c.t.u. ha inoltre confermato che la misura delle spese mediche sostenute dall'attore e documentate in relazione all'evento dannoso del 20.10.2021 da considerare congrue è pari a € 3.438,22 (cfr. doc.ti 9-23).
La convenuta, sia nel corso delle operazioni peritali che negli scritti difensivi conclusivi, ha contestato la ragionevolezza delle conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. esclusivamente in relazione alla determinazione della invalidità permanente provocata dal sinistro del 20.10.2021, non ritenendo suffragate dagli esiti esami strumentali documentati le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. in ordine all'interessamento della caviglia e del piede destro in conseguenza del sinistro, non essendo state prodotte immagini radiografiche che dimostrino l'effettiva esistenza della frattura alla caviglia destra ritenuta probabilmente avvenuta dal consulente dell'ufficio, determinante anche in ragione del fatto che la polizza consente l'indennizzo solo per i danni che siano obiettivamente riscontrabili.
Tuttavia il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito in modo inequivoco come la dinamica dell'evento traumatico subito dall'assicurato il 20.10.2021 (incidente moto-auto, che ha provocato uno sbalzo del corpo dell'attore di circa 6 metri) e il riscontro fornito dal pronto soccorso nell'immediatezza circa la presenza di obiettivi traumi alla caviglia destra (doc. 2), oltre alla presenza di fratture documentate a libello del cuneiforme mediale e del II metatarsale, consentono di ritenere deduttivamente provato che anche la caviglia destra sia stata interessata dall'evento traumatico, perché la caduta, che ha provocato il violento impatto del piede destro al suolo in massima estensione, per il tipo di sbalzo e impatto subito, che ha cagionato con certezza una doppia lesione fratturativa alle ossa del piede, non può non aver provocato un interessamento anche dei distretti articolari contigui, e in particolare di quello della caviglia, come confermato dagli esiti obiettivi dell'infortunio riscontrati nel corso delle operazioni peritali, consistiti nella “limitazione, pur ai gradi estremi, del complesso sia tibio-tarsico sia sotto-astragalico, unitamente poi ad un'alterazione della dinamica deambulatoria (aumento dell'angolo del passo a pagina 7 di 10 destra di 10° con lieve scarico antalgico, con importanti difficoltà nell'esecuzione della marcia digitigrada e talligrada)”.
Si ritiene, quindi, che la mancata produzione dall'attore di immagini radiografiche a dimostrazione delle lesioni alla caviglia conseguenti al sinistro, non escluda la prova che queste siano avvenute e abbiano determinato l'invalidità accertata dal consulente d'ufficio, essendo stata fornita tale prova deduttivamente come conseguenza all'obiettività riscontrata sia in pronto soccorso nell'immediatezza del sinistro e di quella consolidata al momento della vista compiuta nel corso delle operazioni peritali, alla luce dalla pacifica e documentata dinamica del sinistro.
Riguardo poi alla dedotta impossibilità di cumulare l'indennizzo preteso al risarcimento eventualmente ottenuto dal responsabile civile dell'incidente subito dall'attore, dedotta dalla difesa di parte convenuta per la prima volta con la comparsa conclusionale alla luce della giurisprudenza espressa da ultimo dalla sentenza n. 3429/2025 della Corte di Cassazione, la mancata tempestiva e specifica allegazione e prova che tale risarcimento sia effettivamente avvenuta e che assorba integralmente la misura dell'indennizzo dovuto in forza dell'assicurazione conclusa con la convenuta, consentono di escludere la rilevanza della tardiva allegazione di parte convenuta ai fini della decisione del presente giudizio.
In conseguenza, quindi, dell'evento lesivo patito il 20.1.2021, l'attore ha provato di avere diritto al pagamento di € 206.500,00 (pari al 50% del capitale assicurato per l'invalidità permanente) per aver riportato un'invalidità permanente complessivamente quantificabile alla luce delle tabelle INAIL in misura pari al 22%
(doc. 1 att., pag. 2), oltre al pagamento di € 9.804,00 per diara da gessatura (dovuta ai sensi dell'art.
3.6 delle condizioni generali di assicurazione di cui al doc. 1 att.) e di € 492,70 per spese mediche (corrispondente alle spese mediche documentate e congrue al netto di quelle pagate in relazione a questo infortunio in corso di causa dalla convenuta come da doc. prodotti al n. 7 di parte convenuta e della franchigia di € 50,00 prevista a pag. 6 delle condizioni generali di contratto di cui al doc. 1 att.), così per un importo complessivo di € 216.796,70 sul quale non è dovuta alcuna rivalutazione, essendo la stessa stata convenzionalmente esclusa dalle parti
(cfr. polizza doc. 1 att, pag. 1 “indicizzazione NO” e art.
1.3 condizioni generali di assicurazione). Sull'importo così determinato sono dovuti, invece, gli interessi pagina 8 di 10 compensativi quantificati in misura pari agli interessi legali dalla data del sinistro e sino al saldo effettivo.
13. Con riguardo, poi, alle lesioni e ai danni patiti dall'assicurato in relazione agli eventi del 12.4.2022 e del 2.3.2023, non risultando riscontrato né allegato che tali eventi abbiano provocato un'invalidità permanente suscettibile di essere indennizzata in forza del contratto di assicurazione, l'attore ha dimostrato di aver diritto esclusivamente a. in relazione al sinistro del 12.4.2022 all'indennizzo per diaria da gesso in misura pari a € 2.967,00 (risultando documentato l'uso di apparecchiatura gessata per 23 giorni per cui è previsto l'indennizzo di 129,00 al giorno escluso il primo), parzialmente pagata dalla convenuta in corso di causa (cfr. doc. 7 conv.) con maturazione quindi di un debito residuo della convenuta per € 1.677,00 oltre interessi compensativi quantificati in misura pari agli interessi legali dalla data del sinistro e sino al saldo effettivo (senza alcuna indicizzazione essendo la stessa convenzionalmente esclusa);
b. in relazione al sinistro del 2.3.2023 al rimborso delle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal c.t.u. e dalle parti per € 544,70, da quantificare al netto della franchigia di € 50,00 in misura pari ad € 494,70 oltre interessi compensativi quantificati in misura pari agli interessi legali dalla data del sinistro e sino al saldo effettivo (senza alcuna indicizzazione essendo la stessa convenzionalmente esclusa).
14. In accoglimento parziale delle domande di parte attrice, la convenuta
[...]
deve quindi essere condannata al Controparte_1
pagamento a di € 216.796,70 oltre interessi legali da Parte_1
calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 20.10.2021 al saldo effettivo;
nonché di € 1.677,00 oltre interessi legali da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 12.4.2022 al saldo effettivo e infine di € 494,70 oltre interessi legali da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 2.3.2023 al saldo effettivo a titolo di esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto di assicurazione.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal
DM 55/2014 per tutte le fasi della controversia, effettivamente svolte.
pagina 9 di 10 16. Anche le spese di c.t.u. come liquidate con decreto dell'11.9.2024 vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
€ 216.796,70 oltre interessi legali da calcolare al saggio di cui Parte_1
all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 20.10.2021 al saldo effettivo;
nonché di € 1.677,00 oltre interessi legali da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 12.4.2022 al saldo effettivo e infine di € 494,70 oltre interessi legali da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 2.3.2023 al saldo effettivo;
2) condanna altresì al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di giudizio, che quantifica in € 14.103,00 per Parte_1
compensi ed € 786,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate con decreto dell'11.9.2024 a carico di Controparte_1
Milano, 30 maggio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 20683/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FICANI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA DEL BOLLO 8 20123 MILANO presso lo studio del difensore
- parte attrice - nei confronti di
(c. f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PASTORINO CRISTINA, elettivamente domiciliata in VIA
MEDARDO ROSSO, 15 20159 MILANO presso lo studio della difenditrice
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- accertata e dichiarata l'entità del danno o invalidità permanente patita dall'attore a causa ed a seguito dei sinistri per cui è causa;
- accertato e dichiarato il diritto dell'attore a pretendere la liquidazione del proprio capitale assicurato in forza della polizza infortuni de qua, oltre al rimborso delle spese mediche e della diaria per apparecchi gessati;
- accertato e dichiarato che, in relazione ai sinistri per cui è causa, la convenuta non ha adempiuto, in violazione dell'art. 1891 c.c., gli obblighi derivanti dal contratto assicurativo;
- condannare la convenuta al pagamento delle seguenti somme:
- € 206.500,00 per invalidità permanente pari al 50% del capitale assicurato pagina 1 di 10 - € 3.508,22 per spese medico-sanitarie per il sinistro del 20/10/21 - € 544,70 per spese mediche-sanitarie per il sinistro del 02/03/23
- € 15.480,00 per diaria (€ 129) per applicazione di apparecchio gessato ad entrambi gli arti inferiori per 60 (sessanta) giorni o quelle diverse somme ritenute di giustizia, maggiorate di rivalutazione monetaria ed oltre interessi dalla data dell'apertura del sinistro del
20/10/2021, o da quella eventuale diversa data stabilita dal Tribunale, alla data del pagamento;
- condannare, in ogni caso, la convenuta, visti anche i vari tentativi svolti dall'attore in fase pregiudiziale di evitare il presente giudizio, al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.
In via istruttoria: si chiede fin d'ora, ove ritenuto necessario, disporsi CTU medico-legale sulla persona del signor volta ad accertare la natura e l'entità delle Parte_1
lesioni permanenti subite in conseguenza degli eventi del 20/10/2021, 12/04/2022 e
02/03/2023.
Si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 12/04/2022 il Sig. la mattina verso le 08,15 cadeva Parte_1
a terra all'interno della propria officina meccanica a causa del cedimento improvviso degli arti inferiori”;
2) “Vero che in data 22/03/2023 il Sig. la mattina verso le 09,00 cadeva Parte_1
a terra nel cortile dello stabile di via Barbavara/corso Colombo colpendo il suolo con la spalla destra a causa del cedimento improvviso degli arti inferiori”;
Si indica quale teste: il Sig. domiciliato a Milano in via Barbavara 3. Testimone_1
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
* Nel merito, accertare la congruità della somma di euro 2.965,52 in ordine all'infortunio del 20/01/2021 e della somma di euro 1.290,00 in ordine all'infortunio del 12/04/2022, corrisposti dall'esponente in virtù della polizza infortuni in oggetto e respingere tutte le ulteriori domande svolte nei confronti dell'esponente in quanto infondate nel fatto e nel diritto
In ogni caso:
* Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
* Fermi restando i limiti tutti, le franchigie e gli scoperti di polizza pagina 2 di 10 * Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 24.5.2023 ha chiesto di Parte_1
condannare al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo dovuto in forza di contratto di assicurazione contro gli infortuni concluso tra le parti il 29.7.2002 (doc. 1) in corso di esecuzione quando il
20.10.2021 ha subito un infortunio (cfr. doc. 2) che gli ha provocato un'invalidità permanente superiore al 20% (cfr. c.t.p. doc. 3), per effetto della quale l'assicurazione è tenuta al pagamento di € 206.500,00 a titolo di indennizzo dovuto per l'invalidità permanente, € 3.508,22 per il rimborso delle spese mediche e di €
15.480,00 quale indennizzo da diaria, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro a quella del pagamento effettivo.
2. A fondamento delle domande proposte nel presente giudizio in Pt_1
particolare:
a. ha fornito prova documentale del contratto concluso con la convenuta (doc.
1);
b. ha allegato di essere stato vittima di un incidente avvenuto il 20.10.2021
(doc. 2);
c. ha prodotto la consulenza medico legale di parte compiuta per accertare gli effetti del sinistro che riscontrava come il paziente avesse riportato per 60 giorni un'inabilità temporanea assoluta, per i successivi 60 giorni un'inabilità temporanea al 50% e quindi il consolidarsi di postumi invalidanti permanente al 22/23% secondo le tabelle INAIL (doc. 3);
d. ha dedotto che la polizza acquistata prevede il rimborso del 50% del capitale assicurato in caso di invalidità permanente accertata tra i 21 e 30 punti percentuali, oltre a una diaria per applicazione di apparecchio gessato e al rimborso delle spese mediche documentate, senza applicazione di alcuna franchigia (condizioni particolari, polizza doc. 1 att., pag. 2);
e. ha allegato che la convenuta non ha pagato l'indennizzo dovuto, nonostante avesse ricevuto copia dei referti di pronto soccorso, dei certificati medici e degli esiti delle analisi ed accertamenti effettuati dall'assicurato, oltre che documentazione delle spese mediche sostenute (doc.ti 4-30);
pagina 3 di 10 f. ha documentato di aver quindi diffidato l'assicurazione al pagamento dell'indennizzo ritenuto dovuto (doc.ti 24);
g. ha documentato che l'assicurazione si è rifiutata di pagare l'indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione ritenendo che l'invalidità permanente conseguente al sinistro fosse limitata alla misura del 20% secondo le tabelle INAIL, per la quale nessun indennizzo era dovuto secondo quanto convenuto tra le parti, riconoscendo unicamente il diritto dell'assicurato ad ottenere a titolo di indennizzo la diaria convenzionale per l'uso di apparecchio gessato e il rimborso delle spese mediche (doc.ti 25-
27);
h. ha dedotto che i postumi invalidanti subiti per effetto del sinistro si sarebbero ulteriormente aggravati perché, a causa dello stato menomativo agli arti inferiori conseguente al primo sinistro, il 12.4.2022 e il 2.3.2023 sue gambe avevano due cedimenti, che provocavano ulteriori fratture del capitello radiale destro e del trochite omerale della spalla destra (doc.ti 28-
35);
i. ha allegato di aver sostenuto spese mediche in relazione all'ultimo sinistro per € 544,70 (doc.ti 36-42);
j. ha documentato di aver dato corso a negoziazione assistita prima dell'instaurazione del presente giudizio (doc.ti 43-46);
k. ha dedotto di aver quindi diritto al pagamento dell'indennizzo dovuto per l'invalidità permanente, oltre che al maggior indennizzo per diaria e rimborso di spese mediche, oltre al risarcimento dei danni da ritardato adempimento.
3. La convenuta tempestivamente Controparte_1
costituitasi nel presente giudizio, ha chiesto di rigettare le domande di parte attrice ritenendole infondate.
In particolare la convenuta a. ha ritenuto di non essere tenuta al pagamento dell'indennizzo deducendo l'applicabilità della franchigia convenuta per tutte le invalidità pari o non superiori al 20% (cfr. doc. 1, appendice di variazione), allegando che in nessuno dei tre sinistri denunciati ha provocato all'assicurato un'invalidità superiore a tale valore, deducendo che le conseguenze di ciascuno dei tre pagina 4 di 10 eventi devono essere tenute distinte ai sensi dall'art.
5.2 delle condizioni generali di assicurazione;
b. con riguardo al primo sinistro del 20.10.2021, ha riconosciuto di essere tuttavia tenuta al pagamento della diaria da gessatura prevista all'art.
3.6 delle condizioni generali di contratto pari a € 129,00 al giorno per 16 giorni, oltre al rimborso delle spese mediche riconosciute come congrue per €
901,52 al netto della franchigia di 50 euro, così per un totale di € 2.965,52 offerti all'assicurato e da lui mai accettati (doc.ti 3, 4);
c. con riguardo al secondo sinistro del 12.4.2022 ha riconosciuto di essere tenuto al pagamento della diara da gessatura per 10 giorni e quindi per €
1.290,00 (doc. 5), offerti all'assicurato e da lui mai accettati.
4. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c. la difesa di Parte_1
a proposto un'interpretazione complessiva delle clausole del contratto
[...]
(e segnatamente dell'art.
3.2 e egli artt. 2.2) a sostegno della dedotta imputabilità dei postumi derivanti da più eventi successivi al primo evento che costituisce la ragione dei successivi infortuni, richiamando in ogni caso le conclusioni del proprio consulente di parte in ordine all'invalidità permanente conseguente al primo sinistro che anche considerata solo in relazione al primo evento era superiore al 21% ed ha richiamato inoltre le allegazioni e prove prodotte a sostegno della maggior durata del periodo di gessatura e del maggior costo per spese mediche pagate in conseguenza del sinistro.
5. Non ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice sulle condizioni di fatto nelle quali si sono verificati i sinistri del 12.4.2022 e il 2.3.2023, la giudice allora procedente ha disposto esclusivamente c.t.u. medico legale al fine di riscontrare i danni lamentati dall'attore come conseguenza dei tre sinistri e se gli ultimi due sinistri possano essere considerati aggravamenti o conseguenze di quello originario.
6. Dopo il completamento dell'istruttoria e l'esperimento di ulteriore tentativo di conciliazione, la causa è stata riassegnata alla giudice estenditrice del presente provvedimento con decreto presidenziale del 13.2.2025.
7. Con decreto del 17.2.2025 sono quindi stati assegnati alle parti termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito degli scritti conclusivi, fissando udienza per la rimessione della causa in decisione.
pagina 5 di 10 8. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
9. ha documentato di aver concluso il 19.7.2002 un contratto di Parte_1
assicurazione con (doc. 1 att.) Controparte_1
ancora in corso di esecuzione sia quando in conseguenza di un incidente stradale avvenuto 20.10.2021 l'assicurato riportava postumi invalidanti permanenti, sosteneva spese mediche e veniva costretto all'uso protratto di apparecchio gessato, sia quando successivamente il 12.4.2022 e il 2.3.2023 subiva fratture del capitello radiale destro e del trochite omerale della spalla destra a seguito di cedimenti alle gambe.
10. La convenuta non ha contestato che il contratto fosse ancora in corso di esecuzione nel momento in cui si sono verificati i tre eventi lesivi, nè l'effettivo verificarsi dei tre eventi che hanno provocato i postumi lamentati dall'attore e tali fatti devono, quindi, essere ritenuti provati siccome pacifici ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
11. L'attore ha quindi allegato che la convenuta è tenuta a pagare l'indennizzo dovuto sia per l'invalidità permanente riportata in seguito ai tre eventi lesivi, sia per diaria da gesso convenuta contrattualmente sia per il rimborso delle spese mediche documentate.
12. L'attore, in particolare, ha allegato che l'evento lesivo avvenuto il 20.10.2021 gli ha causato dei postumi invalidanti permanenti stimati in misura pari al 22-23% secondo le tabelle INAIL, oltre a determinare un periodo di inabilità temporanea assoluta per 60 giorni e di inabilità temporanea parziale al 50% per ulteriori 60 giorni (doc. 3). Tale valutazione, la cui correttezza è stata contestata da parte convenuta, è stata condivisa dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale che ha quantificato in misura pari al 22% l'invalidità permanente conseguente all'evento lesivo del 20.10.2021 sommando la misura percentuale delle invalidità permanenti subite ai quattro distretti danneggiati dal medesimo evento traumatico ossia quelli relativi al ginocchio destro (6%), al ginocchio sinistro (8,5%) alla caviglia destra (5%) e al piede destro (2,5%).
Inoltre il c.t.u. ha confermato che alla luce delle prescrizioni mediche agli atti,
l'attore ha utilizzato apparecchi gessati o tutori immobilizzanti equivalenti per 50 giorni a sinistra (già dedotta la franchigia convenzionale) e per 26 giorni a destra
(già dedotta la franchigia convenzionale), che darebbe diritto al pagamento della pagina 6 di 10 diara da gesso per ciascuno dei distretti interessati per € 129,00 al giorno e quindi per complessivi € 9.804,00 non risultando esclusa la possibilità di riconoscere la medesima voce indennitaria per la contemporanea presenza di più apparecchi di immobilizzazione.
Il c.t.u. ha inoltre confermato che la misura delle spese mediche sostenute dall'attore e documentate in relazione all'evento dannoso del 20.10.2021 da considerare congrue è pari a € 3.438,22 (cfr. doc.ti 9-23).
La convenuta, sia nel corso delle operazioni peritali che negli scritti difensivi conclusivi, ha contestato la ragionevolezza delle conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. esclusivamente in relazione alla determinazione della invalidità permanente provocata dal sinistro del 20.10.2021, non ritenendo suffragate dagli esiti esami strumentali documentati le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. in ordine all'interessamento della caviglia e del piede destro in conseguenza del sinistro, non essendo state prodotte immagini radiografiche che dimostrino l'effettiva esistenza della frattura alla caviglia destra ritenuta probabilmente avvenuta dal consulente dell'ufficio, determinante anche in ragione del fatto che la polizza consente l'indennizzo solo per i danni che siano obiettivamente riscontrabili.
Tuttavia il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito in modo inequivoco come la dinamica dell'evento traumatico subito dall'assicurato il 20.10.2021 (incidente moto-auto, che ha provocato uno sbalzo del corpo dell'attore di circa 6 metri) e il riscontro fornito dal pronto soccorso nell'immediatezza circa la presenza di obiettivi traumi alla caviglia destra (doc. 2), oltre alla presenza di fratture documentate a libello del cuneiforme mediale e del II metatarsale, consentono di ritenere deduttivamente provato che anche la caviglia destra sia stata interessata dall'evento traumatico, perché la caduta, che ha provocato il violento impatto del piede destro al suolo in massima estensione, per il tipo di sbalzo e impatto subito, che ha cagionato con certezza una doppia lesione fratturativa alle ossa del piede, non può non aver provocato un interessamento anche dei distretti articolari contigui, e in particolare di quello della caviglia, come confermato dagli esiti obiettivi dell'infortunio riscontrati nel corso delle operazioni peritali, consistiti nella “limitazione, pur ai gradi estremi, del complesso sia tibio-tarsico sia sotto-astragalico, unitamente poi ad un'alterazione della dinamica deambulatoria (aumento dell'angolo del passo a pagina 7 di 10 destra di 10° con lieve scarico antalgico, con importanti difficoltà nell'esecuzione della marcia digitigrada e talligrada)”.
Si ritiene, quindi, che la mancata produzione dall'attore di immagini radiografiche a dimostrazione delle lesioni alla caviglia conseguenti al sinistro, non escluda la prova che queste siano avvenute e abbiano determinato l'invalidità accertata dal consulente d'ufficio, essendo stata fornita tale prova deduttivamente come conseguenza all'obiettività riscontrata sia in pronto soccorso nell'immediatezza del sinistro e di quella consolidata al momento della vista compiuta nel corso delle operazioni peritali, alla luce dalla pacifica e documentata dinamica del sinistro.
Riguardo poi alla dedotta impossibilità di cumulare l'indennizzo preteso al risarcimento eventualmente ottenuto dal responsabile civile dell'incidente subito dall'attore, dedotta dalla difesa di parte convenuta per la prima volta con la comparsa conclusionale alla luce della giurisprudenza espressa da ultimo dalla sentenza n. 3429/2025 della Corte di Cassazione, la mancata tempestiva e specifica allegazione e prova che tale risarcimento sia effettivamente avvenuta e che assorba integralmente la misura dell'indennizzo dovuto in forza dell'assicurazione conclusa con la convenuta, consentono di escludere la rilevanza della tardiva allegazione di parte convenuta ai fini della decisione del presente giudizio.
In conseguenza, quindi, dell'evento lesivo patito il 20.1.2021, l'attore ha provato di avere diritto al pagamento di € 206.500,00 (pari al 50% del capitale assicurato per l'invalidità permanente) per aver riportato un'invalidità permanente complessivamente quantificabile alla luce delle tabelle INAIL in misura pari al 22%
(doc. 1 att., pag. 2), oltre al pagamento di € 9.804,00 per diara da gessatura (dovuta ai sensi dell'art.
3.6 delle condizioni generali di assicurazione di cui al doc. 1 att.) e di € 492,70 per spese mediche (corrispondente alle spese mediche documentate e congrue al netto di quelle pagate in relazione a questo infortunio in corso di causa dalla convenuta come da doc. prodotti al n. 7 di parte convenuta e della franchigia di € 50,00 prevista a pag. 6 delle condizioni generali di contratto di cui al doc. 1 att.), così per un importo complessivo di € 216.796,70 sul quale non è dovuta alcuna rivalutazione, essendo la stessa stata convenzionalmente esclusa dalle parti
(cfr. polizza doc. 1 att, pag. 1 “indicizzazione NO” e art.
1.3 condizioni generali di assicurazione). Sull'importo così determinato sono dovuti, invece, gli interessi pagina 8 di 10 compensativi quantificati in misura pari agli interessi legali dalla data del sinistro e sino al saldo effettivo.
13. Con riguardo, poi, alle lesioni e ai danni patiti dall'assicurato in relazione agli eventi del 12.4.2022 e del 2.3.2023, non risultando riscontrato né allegato che tali eventi abbiano provocato un'invalidità permanente suscettibile di essere indennizzata in forza del contratto di assicurazione, l'attore ha dimostrato di aver diritto esclusivamente a. in relazione al sinistro del 12.4.2022 all'indennizzo per diaria da gesso in misura pari a € 2.967,00 (risultando documentato l'uso di apparecchiatura gessata per 23 giorni per cui è previsto l'indennizzo di 129,00 al giorno escluso il primo), parzialmente pagata dalla convenuta in corso di causa (cfr. doc. 7 conv.) con maturazione quindi di un debito residuo della convenuta per € 1.677,00 oltre interessi compensativi quantificati in misura pari agli interessi legali dalla data del sinistro e sino al saldo effettivo (senza alcuna indicizzazione essendo la stessa convenzionalmente esclusa);
b. in relazione al sinistro del 2.3.2023 al rimborso delle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal c.t.u. e dalle parti per € 544,70, da quantificare al netto della franchigia di € 50,00 in misura pari ad € 494,70 oltre interessi compensativi quantificati in misura pari agli interessi legali dalla data del sinistro e sino al saldo effettivo (senza alcuna indicizzazione essendo la stessa convenzionalmente esclusa).
14. In accoglimento parziale delle domande di parte attrice, la convenuta
[...]
deve quindi essere condannata al Controparte_1
pagamento a di € 216.796,70 oltre interessi legali da Parte_1
calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 20.10.2021 al saldo effettivo;
nonché di € 1.677,00 oltre interessi legali da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 12.4.2022 al saldo effettivo e infine di € 494,70 oltre interessi legali da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 2.3.2023 al saldo effettivo a titolo di esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto di assicurazione.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal
DM 55/2014 per tutte le fasi della controversia, effettivamente svolte.
pagina 9 di 10 16. Anche le spese di c.t.u. come liquidate con decreto dell'11.9.2024 vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
€ 216.796,70 oltre interessi legali da calcolare al saggio di cui Parte_1
all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 20.10.2021 al saldo effettivo;
nonché di € 1.677,00 oltre interessi legali da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 12.4.2022 al saldo effettivo e infine di € 494,70 oltre interessi legali da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 2.3.2023 al saldo effettivo;
2) condanna altresì al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di giudizio, che quantifica in € 14.103,00 per Parte_1
compensi ed € 786,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate con decreto dell'11.9.2024 a carico di Controparte_1
Milano, 30 maggio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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