Articolo 18 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 17Articolo 19
Versione
18 aprile 1943
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Versione
15 giugno 1947
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Versione
1 giugno 1948
Art. 18.

Il Comitato esecutivo e' composto dei seguenti membri:
1)Il presidente;
2) i due vice-presidenti;
3) ((otto consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno fra i rappresentanti dei medici))
4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.
Entrata in vigore il 1 giugno 1948
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