Art. 18.
Il Comitato esecutivo e' composto dei seguenti membri:
1)Il presidente;
2) i due vice-presidenti;
3) ((otto consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno fra i rappresentanti dei medici))
4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.
Il Comitato esecutivo e' composto dei seguenti membri:
1)Il presidente;
2) i due vice-presidenti;
3) ((otto consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno fra i rappresentanti dei medici))
4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.