Articolo 1445 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1438Articolo 1439
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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
Art. 1445. ((Ricompense al valore o al merito di Forza armata)) (( 1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata e' espresso dal rispettivo Capo di stato maggiore ovvero dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'inoltro della relativa proposta, secondo le modalita' di cui all'articolo 86 del regolamento. 2. Se i Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non riscontrano nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, ove comunque si tratta di atti di coraggio, puo' proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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