Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1479.
(Buona fede del compratore).
Il compratore puo' chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprieta' del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprieta'.
Salvo il disposto dell'art. 1223, il venditore e' tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa e' diminuita di valore o e' deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore e' inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.
(Buona fede del compratore).
Il compratore puo' chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprieta' del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprieta'.
Salvo il disposto dell'art. 1223, il venditore e' tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa e' diminuita di valore o e' deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore e' inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.
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- 1. La vendita di cosa altrui ex art. 1479 C.C.Stefano Taddeucci · https://www.filodiritto.com/ · 10 dicembre 2023 · 291.7754
Nella vendita di cosa altrui ex art. 1479 c.c., nel caso in cui il venditore, pur essendosi attivato verso il terzo proprietario della cosa al fine di far acquisire la proprietà al compratore, non sia riuscito in tale intento, […] this rule delegates to the law the methods of purchasing it, and therefore the regulation of the art. 1479 of the Civil Code, which qualifies the contract as "resolvable" (i.e. as valid), must be preserved. L'art. 1479 comma 2 c.c., il quale prevede che il compratore ha diritto alla restituzione dell'intero prezzo pagato anche nel caso in cui la cosa si sia deteriorata, è da considerarsi come legittimo in quanto, ai sensi dell'art. 2037 c.c., […]
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