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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/05/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2049/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2049/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CURCIO Parte_1 C.F._1 ENZA e dell'avv. PALLA CLAUDIA ( ) elettivamente domiciliato C.F._2 in presso il difensore avv. CURCIO ENZA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
DHIMGJINI SOFIKA elettivamente domiciliato in VIA DEI LANZI 21 57126 LIVORNO presso il difensore avv. DHIMGJINI SOFIKA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1 se glimento del matrimoni o il 14/04/1985.
pagina 1 di 4 Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
La domanda di scioglimento del matrimonio è già stata decisa con sentenza n.564 del 2024.
2. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori va decisa la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
A riguardo le Sez. Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno affermato che ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere canto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personate di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alia durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
In sintesi, l'assegno divorzile può essere riconosciuto quando le condizioni di disparità reddituale trovano la loro causa in scelte prese dalla coppia, durante la vita familiare, e in forza delle quali uno dei due coniugi ha perso, a vantaggio dell'altro, l'opportunità di guadagnarsi una condizione reddituale di autosufficienza o, comunque, una condizione reddituale migliore di quella goduta al momento della fine del vincolo coniugale. L'assegno di divorzio, quindi, è posto a tutelare l'affidamento e l'investimento che il coniuge più debole ha riposto nella vita di coppia e nelle connesse scelte familiari.
3. Dagli atti di causa emerge che le parti, sposate nel 1985, si sono separate di fatto a fine del 2021, nel 2022 hanno introdotto il giudizio di separazione e nel 2023 hanno raggiunto un accordo per la definizione delle condizioni di separazione e le altre questioni patrimoniali tra le stesse.
Negli anni immediatamente antecedenti alla separazione il dichiarava Pt_1 redditi di impresa modesti, che oscillavano tra € 16.000 ad € 1 circa, ma, sempre tra il 2021 e il 2022, acquistava due immobili, accedendo per l'acquisto di uno dei due ad un mutuo di complessivi € 50.000,00, nonché dal 2023 metteva in pagina 2 di 4 locazione i medesimi beni da cui oggi trae un reddito complessivo di € 1350,00 circa al mese;
nel dicembre del 2024, il acquistava pure un altro immobile Pt_1 all'asta, pagando in contanti la somma 00,00 circa e accendendo un altro mutuo per circa € 90.000,00; il durante il matrimonio era già proprietario Pt_1 della casa familiare di cui rien possesso a seguito dell'accordo separativo con la moglie, nonché di un immobile adibito a officina meccanica, che ora risulta in vendita per circa € 170.000,00, oltre € 70.000,00 per le attrezzature interne;
inoltre, dall'anno 2021 al 2024 è stato titolari di alcuni conti correnti, di cui due presso , di cui uno con un saldo medio di circa 50.000,00 e uno di circa 16.000,00 n altro presso con un saldo di € 6000,00; da ultimo CP_3 deve darsi conto del fatto ch corrente ha ottenuto il trattamento pensionistico che si aggira intorno ad € 900 al mese.
La resistente, dal 2020 al 2023, dichiarava un reddito imponibile da lavoro dipendente per circa € 20.000,00; diveniva proprietaria nel 2021 di un immobile in Castagneto Carducci che ora usa come casa vacanze e per cui paga un mutuo di circa € 550 al mese;
ad oggi è anche proprietaria al 100% della casa dove vive in Livorno, che, fino alla separazione, come detto, era in comproprietà con il marito;
nonché è proprietaria di un altro immobile sempre in Livorno, locato per circa € 600,00 al mese, con cui paga il mutuo accesso per la casa di Castagneto Carducci;
la inoltre, è titolare di un conto corrente che negli anni passati fino 23 ha avuto saldi conto elevati, con una superiore ad € 50.000,00, e che solo nell'ultimo periodo presenta un saldo conto più basso che oscilla intorno ad € 10.000,00.
Appare evidente, quindi, che nel caso di specie non sussista alcuna esigenza di riconoscere l'assegno divorzile alla resistente per motivi assistenziali.
Entrambe le parti, come del resto dalle stesse riconosciuto in sede di accordo di separazione, hanno un loro reddito, sia da lavoro che da immobili, non hanno spese di alloggio, vivendo il nella ex casa familiare, e la nella casa Pt_1 divenuta di sua esclusiva pro n l'accordo di separazione, nno anche negli anni accumulato risparmi liquidi sui conti correnti a loro intestati.
Ciò posto, va anche escluso che vi siano esigenze di carattere compensativo da soddisfare con l'assegno divorzile.
Ed infatti, se deve riconoscersi che tra le parti sussiste sicuramente ad oggi una evidente disparità patrimoniale in favore del - lo stesso, come detto può Pt_1 contare su plurimi cespiti immobiliari, h uona capacità di compiere investimenti anche in contanti, come dimostra l'acquisto all'asta del dicembre del 2024 di un immobile, e gode ancora di risparmi liquidi come emerge dal saldo conto – e che dalla prova per testi, in particolare dei dipendenti del Pt_1
pagina 3 di 4 e , e della figlia della coppia, è emerso che la CP_4 CP_5 Persona_1 tre voro dipendente, era pres a del e Pt_1 lgeva attività amministrativa con regolarità, deve altrettanto ricon he con l'accordo di separazione le parti, già nel 2023, in sede di mediazione, risolsero ogni questione di carattere economico esistente tra loro, non solo riconoscendosi la reciproca autosufficienza, ma anche attraverso plurime attribuzioni patrimoniali da parte del in favore della moglie, di chiaro carattere Pt_1 compensativo.
Ed infatti, il trasferì alla moglie la quota del 50% della casa di Via San Pt_1
Jacopo dove a vive ad oggi e di cui lo stesso era comproprietario, tale trasferimento avvenne senza alcun onere a carico della;
questa ultima lasciò semplicemente la casa familiare in cui viveva con il figlio maggiorenne, ma su cui non aveva alcun diritto, neppure di assegnazione non essendovi alcuna esigenza di tutela della prole;
inoltre, con il medesimo accordo il consegnò alla Pt_1 moglie una somma liquida € 15.000,00, a definizio ogni questione patrimoniale tra i coniugi;
infine, non si può non valorizzare il fatto che la durante il matrimonio, verosimilmente anche con l'apporto del marito, rius comprare due immobili, uno ad oggi locato e uno che usa per le vacanze estive e per cui paga una rata di mutuo completamente ammortizzata con il canone di locazione dell'altro bene.
Pertanto, la domanda va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da parte resistente;
condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 7616,00 oltre accessori come per legge;
Livorno, 24 maggio 2025
Il Presidente dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2049/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CURCIO Parte_1 C.F._1 ENZA e dell'avv. PALLA CLAUDIA ( ) elettivamente domiciliato C.F._2 in presso il difensore avv. CURCIO ENZA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
DHIMGJINI SOFIKA elettivamente domiciliato in VIA DEI LANZI 21 57126 LIVORNO presso il difensore avv. DHIMGJINI SOFIKA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1 se glimento del matrimoni o il 14/04/1985.
pagina 1 di 4 Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
La domanda di scioglimento del matrimonio è già stata decisa con sentenza n.564 del 2024.
2. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori va decisa la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
A riguardo le Sez. Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno affermato che ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere canto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personate di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alia durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
In sintesi, l'assegno divorzile può essere riconosciuto quando le condizioni di disparità reddituale trovano la loro causa in scelte prese dalla coppia, durante la vita familiare, e in forza delle quali uno dei due coniugi ha perso, a vantaggio dell'altro, l'opportunità di guadagnarsi una condizione reddituale di autosufficienza o, comunque, una condizione reddituale migliore di quella goduta al momento della fine del vincolo coniugale. L'assegno di divorzio, quindi, è posto a tutelare l'affidamento e l'investimento che il coniuge più debole ha riposto nella vita di coppia e nelle connesse scelte familiari.
3. Dagli atti di causa emerge che le parti, sposate nel 1985, si sono separate di fatto a fine del 2021, nel 2022 hanno introdotto il giudizio di separazione e nel 2023 hanno raggiunto un accordo per la definizione delle condizioni di separazione e le altre questioni patrimoniali tra le stesse.
Negli anni immediatamente antecedenti alla separazione il dichiarava Pt_1 redditi di impresa modesti, che oscillavano tra € 16.000 ad € 1 circa, ma, sempre tra il 2021 e il 2022, acquistava due immobili, accedendo per l'acquisto di uno dei due ad un mutuo di complessivi € 50.000,00, nonché dal 2023 metteva in pagina 2 di 4 locazione i medesimi beni da cui oggi trae un reddito complessivo di € 1350,00 circa al mese;
nel dicembre del 2024, il acquistava pure un altro immobile Pt_1 all'asta, pagando in contanti la somma 00,00 circa e accendendo un altro mutuo per circa € 90.000,00; il durante il matrimonio era già proprietario Pt_1 della casa familiare di cui rien possesso a seguito dell'accordo separativo con la moglie, nonché di un immobile adibito a officina meccanica, che ora risulta in vendita per circa € 170.000,00, oltre € 70.000,00 per le attrezzature interne;
inoltre, dall'anno 2021 al 2024 è stato titolari di alcuni conti correnti, di cui due presso , di cui uno con un saldo medio di circa 50.000,00 e uno di circa 16.000,00 n altro presso con un saldo di € 6000,00; da ultimo CP_3 deve darsi conto del fatto ch corrente ha ottenuto il trattamento pensionistico che si aggira intorno ad € 900 al mese.
La resistente, dal 2020 al 2023, dichiarava un reddito imponibile da lavoro dipendente per circa € 20.000,00; diveniva proprietaria nel 2021 di un immobile in Castagneto Carducci che ora usa come casa vacanze e per cui paga un mutuo di circa € 550 al mese;
ad oggi è anche proprietaria al 100% della casa dove vive in Livorno, che, fino alla separazione, come detto, era in comproprietà con il marito;
nonché è proprietaria di un altro immobile sempre in Livorno, locato per circa € 600,00 al mese, con cui paga il mutuo accesso per la casa di Castagneto Carducci;
la inoltre, è titolare di un conto corrente che negli anni passati fino 23 ha avuto saldi conto elevati, con una superiore ad € 50.000,00, e che solo nell'ultimo periodo presenta un saldo conto più basso che oscilla intorno ad € 10.000,00.
Appare evidente, quindi, che nel caso di specie non sussista alcuna esigenza di riconoscere l'assegno divorzile alla resistente per motivi assistenziali.
Entrambe le parti, come del resto dalle stesse riconosciuto in sede di accordo di separazione, hanno un loro reddito, sia da lavoro che da immobili, non hanno spese di alloggio, vivendo il nella ex casa familiare, e la nella casa Pt_1 divenuta di sua esclusiva pro n l'accordo di separazione, nno anche negli anni accumulato risparmi liquidi sui conti correnti a loro intestati.
Ciò posto, va anche escluso che vi siano esigenze di carattere compensativo da soddisfare con l'assegno divorzile.
Ed infatti, se deve riconoscersi che tra le parti sussiste sicuramente ad oggi una evidente disparità patrimoniale in favore del - lo stesso, come detto può Pt_1 contare su plurimi cespiti immobiliari, h uona capacità di compiere investimenti anche in contanti, come dimostra l'acquisto all'asta del dicembre del 2024 di un immobile, e gode ancora di risparmi liquidi come emerge dal saldo conto – e che dalla prova per testi, in particolare dei dipendenti del Pt_1
pagina 3 di 4 e , e della figlia della coppia, è emerso che la CP_4 CP_5 Persona_1 tre voro dipendente, era pres a del e Pt_1 lgeva attività amministrativa con regolarità, deve altrettanto ricon he con l'accordo di separazione le parti, già nel 2023, in sede di mediazione, risolsero ogni questione di carattere economico esistente tra loro, non solo riconoscendosi la reciproca autosufficienza, ma anche attraverso plurime attribuzioni patrimoniali da parte del in favore della moglie, di chiaro carattere Pt_1 compensativo.
Ed infatti, il trasferì alla moglie la quota del 50% della casa di Via San Pt_1
Jacopo dove a vive ad oggi e di cui lo stesso era comproprietario, tale trasferimento avvenne senza alcun onere a carico della;
questa ultima lasciò semplicemente la casa familiare in cui viveva con il figlio maggiorenne, ma su cui non aveva alcun diritto, neppure di assegnazione non essendovi alcuna esigenza di tutela della prole;
inoltre, con il medesimo accordo il consegnò alla Pt_1 moglie una somma liquida € 15.000,00, a definizio ogni questione patrimoniale tra i coniugi;
infine, non si può non valorizzare il fatto che la durante il matrimonio, verosimilmente anche con l'apporto del marito, rius comprare due immobili, uno ad oggi locato e uno che usa per le vacanze estive e per cui paga una rata di mutuo completamente ammortizzata con il canone di locazione dell'altro bene.
Pertanto, la domanda va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da parte resistente;
condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 7616,00 oltre accessori come per legge;
Livorno, 24 maggio 2025
Il Presidente dott. Azzurra Fodra
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