Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2022, n. 19537
CASS
Sentenza 18 maggio 2022

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Massime1

In caso di annullamento senza rinvio di un provvedimento emesso da giudice funzionalmente incompetente, la Corte di cassazione, in coerenza con la disciplina in tema di competenza, con i principi desumibili dagli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. e con quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, deve disporre la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente. (Fattispecie relativa all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con cui il giudice che aveva emesso la sentenza aveva provveduto, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione).

Commentario1

  • 1Art. 23 c.p.p. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2022, n. 19537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19537
Data del deposito : 18 maggio 2022

Testo completo