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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5219/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5219/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. D'Antonio Parte_1 C.F._1
Annunziata in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Russo Controparte_1 C.F._2
Donatella in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da memoria integrativa
Per parte resistente come da memoria ex art. 183.6 n. 1 cpc
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 28/06/2014. Pers
Dal matrimonio sono nati due figli: il 2.7.2015 e il 24.5.2017. Per_2
Con ricorso depositato il 27/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della prole con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione delle visite padre-figlie ed un contributo a carico del marito per il mantenimento proprio e della prole.
Con comparsa depositata il 16.6.2023, si costituiva in giudizio Controparte_1 non opponendosi alla domanda di separazione né a quella di affido condiviso dei figli con collocazione abitativa presso il domicilio materno e di assegnazione della casa coniugale alla controparte, ma instando per una diversa regolamentazione delle visite paterne, per la previsione di un contributo a suo carico per il mantenimento delle figlie di minor importo e per il rigetto della domanda avversaria di contributo al proprio mantenimento.
All'udienza in data 28.6.2023, avanti al Presidente del Tribunale, venivano sentite le parti ed all'esito le stesse venivano autorizzate a vivere separate. Il Presidente, con ordinanza del 7.7.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria ed assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Venivano assegnati i termini ex art. 183.6 cpc e, con ordinanza del 25.5.2024, venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie, veniva disposta l'acquisizione di ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi di territorio e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulle eccezioni sollevate da parte ricorrente
La ricorrente ha chiesto di espungere dalle memorie avversarie ex art. 183.6 nn. 2 e 3 cpc le argomentazioni e difese non consentite dal dettato normativo.
Trattasi di un'eccezione di inammissibilità che si palesa fondata solo in relazione alla memoria ex art. 183.6 n. 3 cpc di parte resistente nella parte in cui essa contiene deduzioni difensive in contrasto con il disposto normativo che limita il contenuto di detta memoria “alle sole indicazioni di prova contraria”.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse, tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sull'affidamento dei minori e sulla loro collocazione abitativa. Sul regime di frequentazione con il genitore non collocatario pagina 2 di 6 Dev'essere confermato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, già disposto in sede presidenziale, non essendo tale profilo in contestazione fra le parti e non essendo, del resto, emersa dall'indagine psico-sociale alcuna ragione per derogare al principio generale della bigenitorialità.
I minori appaiono molto legati ad entrambe le figure genitoriali con le quali hanno un buon Pers rapporto di confidenza. e sono apparsi capaci di riconoscere il ruolo normativo di entrambi Per_2
i genitori e tale ruolo è adeguatamente svolto da ambedue le figure genitoriali (v. rel. SS e NPI/Psicologia in atti).
Nonostante l'elevata conflittualità genitoriale, le parti sono riuscite sinora a garantire ai bambini un buon equilibrio. Entrambe le figure genitoriali mostrano, in ogni caso, adeguate risorse e capacità e sono egualmente presenti, normativi e protettivi nei confronti dei figli (v. rel. SS e NPI/Psicologia in atti).
Nell'interesse dei minori, al fine di contenere i motivi di contrasto genitoriale, si dispone che le parti possano esercitare anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Si auspica, peraltro, che il percorso di mediazione familiare che i coniugi hanno intrapreso possa aiutarli ad attenuare il livello di conflittualità che, col tempo, rischia altrimenti di avere serie ripercussioni sul benessere psico-fisico dei bambini.
Si reputa opportuno, in considerazione delle persistenti tensioni fra le parti, disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico-Sociali al fine di monitorare l'evolversi della situazione ed attivare, ove ve ne fosse la necessità, ogni più opportuno intervento di supporto, anche psicologico e genitoriale, a favore dei minori e degli adulti.
I minori continueranno ad avere residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno, come chiesto congiuntamente da entrambe le parti.
Uno dei principali profili controversi di causa attiene alla regolamentazione delle visite padre- figli.
La ricorrente, in via principale, ha instato per un regime di visita padre-figli che preveda un pomeriggio infra-settimanale seguito da pernotto ed incontri nei fine settimana alternati, dal sabato alla domenica. La ha motivato tale richiesta con l'esigenza di assicurare ai bambini una maggiore Pt_1 stabilità e regolarità nelle visite settimanali con il padre.
Il resistente, per contro, ha instato per un calendario modulato sulla base della cd. turnazione in quinta, essendo egli Agente Scelto della Squadra Volante in servizio presso la Questura di Torino ed essendo impegnato in turni notturni ogni cinque giorni. Egli ha motivato tale richiesta, assumendo che un siffatto regime è il solo che gli consentirebbe di occuparsi a pieno dei bambini nei giorni liberi da impegni di lavoro.
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda del resistente vada accolta e debba in questa sede confermarsi il regime di visita paterno secondo la cd. turnazione in quinta già disposta con il provvedimento presidenziale. Pers
Ed invero, dall'indagine psico-sociale svolta è emerso che e non presentano Per_2 elementi di disagio psicologico ed i genitori, malgrado la conflittualità, sono riusciti a garantire loro un buon equilibrio.
I minori sembrano aver trovato un loro equilibrio nelle due diverse dimensioni familiari e nessuno di loro mostra segnali di disagio e di sofferenza, apparendo al contrario vitali e sereni (v. rel.
SS del 2.4.24 e del 25.10.24; rel. NPI del 10.4.24).
pagina 3 di 6 Tale valutazione è stata condivisa anche dagli insegnanti dei minori. I docenti hanno precisato di non aver rilevato differenze di comportamento nei bambini dopo le giornate trascorse con la madre o con il padre e hanno confermato che entrambi i genitori sono interlocutori di riferimento per la scuola
(v. rel. SS del 2.4.24 e del 25.10.24).
I rimandi dati dai Servizi Psico-Sociali consentono, dunque, di ritenere che i minori si siano adeguati, senza particolari difficoltà, al nuovo assetto familiare e, malgrado la persistente conflittualità genitoriale, non manifestano segnali di disagio e di malessere.
Le preoccupazioni materne circa l'instabilità causata dal regime di frequentazione paterna secondo la cd. turnazione in quinta non trovano, allo stato, un riscontro obiettivo nelle emergenze psico-sociali, sicchè deve ritenersi che tale regime abbia, viceversa, consentito ai minori di beneficiare di una presenza fattiva nella loro vita di entrambe le figure genitoriali.
Il calendario proposto dalla ricorrente in via di principalità, ove recepito, comporterebbe una contrazione significativa dei tempi di visita paterni che non si appalesa rispondente al loro interesse, alla luce delle risultanze psico-sociali dianzi illustrate.
Si conferma, pertanto, il regime di visita padre-figli già, prima d'ora, stabilito dal provvedimento presidenziale, salve le indicazioni e precisazioni di cui in dispositivo relative agli orari di prelievo e riaccompagnamento dei bambini che tengono conto, da un lato, di quanto già praticato dalle parti e, dall'altro, dell'esigenza di garantire una maggiore regolarità negli incontri.
Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente (anche in videochiamata) i figli quando sono con l'altro almeno una volta al giorno nella fascia oraria 20-21, salvi diversi accordi.
Ogni decisione relativa all'accudimento dei minori durante i periodi festivi (centri estivi, baby- sitter, nonni) dovrà essere assunta dai genitori, di comune accordo fra loro, e gli eventuali relativi costi saranno regolati secondo le previsioni del Protocollo d'Intesa di Torino.
Si raccomanda a ciascun genitore di evitare interferenze nei giorni di spettanza dell'altro per evitare situazioni che possano innescare ulteriori tensioni fra le parti e creare disagio ai minori.
Sull'assegnazione della casa familiare
La casa coniugale, con gli arredi che la compongono, resta assegnata alla ricorrente in quanto genitore convivente stabilmente con la prole minore e non essendosi a ciò opposto il resistente.
Sul contributo al mantenimento dei minori
Altra questione controversa fra le parti attiene al quantum del contributo per il mantenimento dei figli, avendo la ricorrente domandato la conferma di quanto stabilito in sede presidenziale ed il resistente, per contro, instato per una riduzione di detto contributo ad E. 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% delle spese per il gatto.
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti risulta, sulla base della documentazione ulteriore ed aggiornata versata in giudizio dalle parti in ottemperanza all'ordinanza istruttoria del 25.5.2024, sostanzialmente sovrapponibile a quella esistente al tempo del provvedimento presidenziale.
La ricorrente continua a lavorare presso il supermercato Bennet con redditi annui imponibili ricompresi tra 14.000 e 16.000 euro, corrispondenti ad un reddito mensile, al netto di ritenute Irpef e addizionali, di circa 1.100 / 1.200 euro (cfr. 730/2023 e 730/2024). È titolare di buoni dematerializzati per E. 3.100 (cfr. docc. dep. il 16.10.24).
Il resistente lavora alle dipendenze del con redditi annui imponibili Controparte_2 ricompresi tra 34.000 e 37.000 euro, corrispondenti ad un reddito mensile, al netto di ritenute Irpef e addizionali, di circa 2.200 / 2.300 (cfr. CU 2023 e 2024). Vive in un immobile di proprietà gravato da pagina 4 di 6 un mutuo di E. 500 mensili (cfr. estratti c/c in atti e doc. 28). All'indomani del provvedimento presidenziale ha contratto un prestito mediante cessione del quinto dello stipendio con rate di E. 200 mensili (cfr. doc. 29 parte convenuta).
Entrambi i coniugi percepiscono l'assegno unico al 50% (pari a circa E. 230/mese pro quota). Gli stessi sono, inoltre, comproprietari della casa coniugale, in cui abita la coi figli, gravata da Pt_1 un mutuo con rate mensili di E. 469 circa, pagato da entrambi i coniugi (cfr. estratto c/c cointestato in atti).
Il Collegio, alla luce della situazione economica delle parti come dianzi esposta, del divario reddituale fra le stesse, dei maggiori compiti di accudimento della prole gravanti sulla madre, delle accresciute esigenze economiche dei minori notoriamente legate al progredire dell'età e dell'assegno unico percepito al 50% da entrambi i genitori, ritiene congruo confermare il contributo al mantenimento della prole, già posto a carico del resistente con il provvedimento presidenziale, di E. 500 mensili (E. 250/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
Le spese relative alla cura dell'animale domestico (gatto), rientranti tra quelle aventi natura
“straordinaria”, saranno parimenti suddivise al 50% fra le parti, attesa la conforme domanda sul punto formulata.
Sul contributo al mantenimento del coniuge
La ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda intesa ad ottenere un contributo al proprio mantenimento (pag. 3 memoria di replica), sicchè nulla deve disporsi al riguardo.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, considerate le conformi domande delle parti in punto separazione, affidamento e collocazione abitativa dei minori nonché assegnazione della casa coniugale e la reciproca soccombenza delle parti in punto regime di visita padre-figli e mantenimento dei minori, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa domanda disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
CP_1 dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore di
[...]
; Pt_1 dispone che possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo accordi Controparte_1 fra i genitori e, in difetto di accordi, secondo le seguenti modalità, salve diverse intese:
− secondo la cd. turnazione in quinta, prelevando i minori dall'uscita da scuola (o in orario equipollente in assenza di scuola) nel giorno smontante e tenendoli con sé per tutto il giorno smontante e di riposo e sino alle ore 18 del giorno in cui riprenderà a lavorare con il turno serale, riaccompagnandoli presso l'abitazione materna;
se il giorno smontante cade di sabato o domenica, il padre preleverà i minori dalla casa materna alle ore 14.30;
− per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternandosi, un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio;
pagina 5 di 6 − durante le vacanze scolastiche pasquali, l'intero periodo ad anni alterni;
− in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
− durante le vacanze scolastiche estive, due settimane, anche suddivise in due periodi, da concordare fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo, i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari e viceversa con la madre); dispone che ciascun genitore possa sentire telefonicamente (anche in videochiamata) i figli quando sono con l'altro genitore almeno una volta al giorno nella fascia oraria 20-21, salvi diversi accordi;
dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte dei Servizi
Psico-Sociali territoriali al fine di monitorare l'evolversi della situazione ed attivare, ove ve ne fosse la necessità, ogni più utile intervento di supporto, anche psicologico e genitoriale, a favore dei minori e degli adulti, ciò fin quando lo riterranno opportuno gli operatori incaricati;
dispone che continui a corrispondere all'altro genitore, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno di euro 500 mensili (E. 250/mese per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate o necessitate e successivamente documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino, qui integralmente richiamato. L'assegno unico è suddiviso al 50% fra le parti;
dispone che le spese relative alla cura dell'animale domestico (gatto) siano suddivise fra le parti al
50%; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5219/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. D'Antonio Parte_1 C.F._1
Annunziata in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Russo Controparte_1 C.F._2
Donatella in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da memoria integrativa
Per parte resistente come da memoria ex art. 183.6 n. 1 cpc
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 28/06/2014. Pers
Dal matrimonio sono nati due figli: il 2.7.2015 e il 24.5.2017. Per_2
Con ricorso depositato il 27/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della prole con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione delle visite padre-figlie ed un contributo a carico del marito per il mantenimento proprio e della prole.
Con comparsa depositata il 16.6.2023, si costituiva in giudizio Controparte_1 non opponendosi alla domanda di separazione né a quella di affido condiviso dei figli con collocazione abitativa presso il domicilio materno e di assegnazione della casa coniugale alla controparte, ma instando per una diversa regolamentazione delle visite paterne, per la previsione di un contributo a suo carico per il mantenimento delle figlie di minor importo e per il rigetto della domanda avversaria di contributo al proprio mantenimento.
All'udienza in data 28.6.2023, avanti al Presidente del Tribunale, venivano sentite le parti ed all'esito le stesse venivano autorizzate a vivere separate. Il Presidente, con ordinanza del 7.7.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria ed assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Venivano assegnati i termini ex art. 183.6 cpc e, con ordinanza del 25.5.2024, venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie, veniva disposta l'acquisizione di ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi di territorio e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulle eccezioni sollevate da parte ricorrente
La ricorrente ha chiesto di espungere dalle memorie avversarie ex art. 183.6 nn. 2 e 3 cpc le argomentazioni e difese non consentite dal dettato normativo.
Trattasi di un'eccezione di inammissibilità che si palesa fondata solo in relazione alla memoria ex art. 183.6 n. 3 cpc di parte resistente nella parte in cui essa contiene deduzioni difensive in contrasto con il disposto normativo che limita il contenuto di detta memoria “alle sole indicazioni di prova contraria”.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse, tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sull'affidamento dei minori e sulla loro collocazione abitativa. Sul regime di frequentazione con il genitore non collocatario pagina 2 di 6 Dev'essere confermato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, già disposto in sede presidenziale, non essendo tale profilo in contestazione fra le parti e non essendo, del resto, emersa dall'indagine psico-sociale alcuna ragione per derogare al principio generale della bigenitorialità.
I minori appaiono molto legati ad entrambe le figure genitoriali con le quali hanno un buon Pers rapporto di confidenza. e sono apparsi capaci di riconoscere il ruolo normativo di entrambi Per_2
i genitori e tale ruolo è adeguatamente svolto da ambedue le figure genitoriali (v. rel. SS e NPI/Psicologia in atti).
Nonostante l'elevata conflittualità genitoriale, le parti sono riuscite sinora a garantire ai bambini un buon equilibrio. Entrambe le figure genitoriali mostrano, in ogni caso, adeguate risorse e capacità e sono egualmente presenti, normativi e protettivi nei confronti dei figli (v. rel. SS e NPI/Psicologia in atti).
Nell'interesse dei minori, al fine di contenere i motivi di contrasto genitoriale, si dispone che le parti possano esercitare anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Si auspica, peraltro, che il percorso di mediazione familiare che i coniugi hanno intrapreso possa aiutarli ad attenuare il livello di conflittualità che, col tempo, rischia altrimenti di avere serie ripercussioni sul benessere psico-fisico dei bambini.
Si reputa opportuno, in considerazione delle persistenti tensioni fra le parti, disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico-Sociali al fine di monitorare l'evolversi della situazione ed attivare, ove ve ne fosse la necessità, ogni più opportuno intervento di supporto, anche psicologico e genitoriale, a favore dei minori e degli adulti.
I minori continueranno ad avere residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno, come chiesto congiuntamente da entrambe le parti.
Uno dei principali profili controversi di causa attiene alla regolamentazione delle visite padre- figli.
La ricorrente, in via principale, ha instato per un regime di visita padre-figli che preveda un pomeriggio infra-settimanale seguito da pernotto ed incontri nei fine settimana alternati, dal sabato alla domenica. La ha motivato tale richiesta con l'esigenza di assicurare ai bambini una maggiore Pt_1 stabilità e regolarità nelle visite settimanali con il padre.
Il resistente, per contro, ha instato per un calendario modulato sulla base della cd. turnazione in quinta, essendo egli Agente Scelto della Squadra Volante in servizio presso la Questura di Torino ed essendo impegnato in turni notturni ogni cinque giorni. Egli ha motivato tale richiesta, assumendo che un siffatto regime è il solo che gli consentirebbe di occuparsi a pieno dei bambini nei giorni liberi da impegni di lavoro.
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda del resistente vada accolta e debba in questa sede confermarsi il regime di visita paterno secondo la cd. turnazione in quinta già disposta con il provvedimento presidenziale. Pers
Ed invero, dall'indagine psico-sociale svolta è emerso che e non presentano Per_2 elementi di disagio psicologico ed i genitori, malgrado la conflittualità, sono riusciti a garantire loro un buon equilibrio.
I minori sembrano aver trovato un loro equilibrio nelle due diverse dimensioni familiari e nessuno di loro mostra segnali di disagio e di sofferenza, apparendo al contrario vitali e sereni (v. rel.
SS del 2.4.24 e del 25.10.24; rel. NPI del 10.4.24).
pagina 3 di 6 Tale valutazione è stata condivisa anche dagli insegnanti dei minori. I docenti hanno precisato di non aver rilevato differenze di comportamento nei bambini dopo le giornate trascorse con la madre o con il padre e hanno confermato che entrambi i genitori sono interlocutori di riferimento per la scuola
(v. rel. SS del 2.4.24 e del 25.10.24).
I rimandi dati dai Servizi Psico-Sociali consentono, dunque, di ritenere che i minori si siano adeguati, senza particolari difficoltà, al nuovo assetto familiare e, malgrado la persistente conflittualità genitoriale, non manifestano segnali di disagio e di malessere.
Le preoccupazioni materne circa l'instabilità causata dal regime di frequentazione paterna secondo la cd. turnazione in quinta non trovano, allo stato, un riscontro obiettivo nelle emergenze psico-sociali, sicchè deve ritenersi che tale regime abbia, viceversa, consentito ai minori di beneficiare di una presenza fattiva nella loro vita di entrambe le figure genitoriali.
Il calendario proposto dalla ricorrente in via di principalità, ove recepito, comporterebbe una contrazione significativa dei tempi di visita paterni che non si appalesa rispondente al loro interesse, alla luce delle risultanze psico-sociali dianzi illustrate.
Si conferma, pertanto, il regime di visita padre-figli già, prima d'ora, stabilito dal provvedimento presidenziale, salve le indicazioni e precisazioni di cui in dispositivo relative agli orari di prelievo e riaccompagnamento dei bambini che tengono conto, da un lato, di quanto già praticato dalle parti e, dall'altro, dell'esigenza di garantire una maggiore regolarità negli incontri.
Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente (anche in videochiamata) i figli quando sono con l'altro almeno una volta al giorno nella fascia oraria 20-21, salvi diversi accordi.
Ogni decisione relativa all'accudimento dei minori durante i periodi festivi (centri estivi, baby- sitter, nonni) dovrà essere assunta dai genitori, di comune accordo fra loro, e gli eventuali relativi costi saranno regolati secondo le previsioni del Protocollo d'Intesa di Torino.
Si raccomanda a ciascun genitore di evitare interferenze nei giorni di spettanza dell'altro per evitare situazioni che possano innescare ulteriori tensioni fra le parti e creare disagio ai minori.
Sull'assegnazione della casa familiare
La casa coniugale, con gli arredi che la compongono, resta assegnata alla ricorrente in quanto genitore convivente stabilmente con la prole minore e non essendosi a ciò opposto il resistente.
Sul contributo al mantenimento dei minori
Altra questione controversa fra le parti attiene al quantum del contributo per il mantenimento dei figli, avendo la ricorrente domandato la conferma di quanto stabilito in sede presidenziale ed il resistente, per contro, instato per una riduzione di detto contributo ad E. 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% delle spese per il gatto.
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti risulta, sulla base della documentazione ulteriore ed aggiornata versata in giudizio dalle parti in ottemperanza all'ordinanza istruttoria del 25.5.2024, sostanzialmente sovrapponibile a quella esistente al tempo del provvedimento presidenziale.
La ricorrente continua a lavorare presso il supermercato Bennet con redditi annui imponibili ricompresi tra 14.000 e 16.000 euro, corrispondenti ad un reddito mensile, al netto di ritenute Irpef e addizionali, di circa 1.100 / 1.200 euro (cfr. 730/2023 e 730/2024). È titolare di buoni dematerializzati per E. 3.100 (cfr. docc. dep. il 16.10.24).
Il resistente lavora alle dipendenze del con redditi annui imponibili Controparte_2 ricompresi tra 34.000 e 37.000 euro, corrispondenti ad un reddito mensile, al netto di ritenute Irpef e addizionali, di circa 2.200 / 2.300 (cfr. CU 2023 e 2024). Vive in un immobile di proprietà gravato da pagina 4 di 6 un mutuo di E. 500 mensili (cfr. estratti c/c in atti e doc. 28). All'indomani del provvedimento presidenziale ha contratto un prestito mediante cessione del quinto dello stipendio con rate di E. 200 mensili (cfr. doc. 29 parte convenuta).
Entrambi i coniugi percepiscono l'assegno unico al 50% (pari a circa E. 230/mese pro quota). Gli stessi sono, inoltre, comproprietari della casa coniugale, in cui abita la coi figli, gravata da Pt_1 un mutuo con rate mensili di E. 469 circa, pagato da entrambi i coniugi (cfr. estratto c/c cointestato in atti).
Il Collegio, alla luce della situazione economica delle parti come dianzi esposta, del divario reddituale fra le stesse, dei maggiori compiti di accudimento della prole gravanti sulla madre, delle accresciute esigenze economiche dei minori notoriamente legate al progredire dell'età e dell'assegno unico percepito al 50% da entrambi i genitori, ritiene congruo confermare il contributo al mantenimento della prole, già posto a carico del resistente con il provvedimento presidenziale, di E. 500 mensili (E. 250/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
Le spese relative alla cura dell'animale domestico (gatto), rientranti tra quelle aventi natura
“straordinaria”, saranno parimenti suddivise al 50% fra le parti, attesa la conforme domanda sul punto formulata.
Sul contributo al mantenimento del coniuge
La ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda intesa ad ottenere un contributo al proprio mantenimento (pag. 3 memoria di replica), sicchè nulla deve disporsi al riguardo.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, considerate le conformi domande delle parti in punto separazione, affidamento e collocazione abitativa dei minori nonché assegnazione della casa coniugale e la reciproca soccombenza delle parti in punto regime di visita padre-figli e mantenimento dei minori, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa domanda disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
CP_1 dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore di
[...]
; Pt_1 dispone che possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo accordi Controparte_1 fra i genitori e, in difetto di accordi, secondo le seguenti modalità, salve diverse intese:
− secondo la cd. turnazione in quinta, prelevando i minori dall'uscita da scuola (o in orario equipollente in assenza di scuola) nel giorno smontante e tenendoli con sé per tutto il giorno smontante e di riposo e sino alle ore 18 del giorno in cui riprenderà a lavorare con il turno serale, riaccompagnandoli presso l'abitazione materna;
se il giorno smontante cade di sabato o domenica, il padre preleverà i minori dalla casa materna alle ore 14.30;
− per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternandosi, un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio;
pagina 5 di 6 − durante le vacanze scolastiche pasquali, l'intero periodo ad anni alterni;
− in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
− durante le vacanze scolastiche estive, due settimane, anche suddivise in due periodi, da concordare fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo, i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari e viceversa con la madre); dispone che ciascun genitore possa sentire telefonicamente (anche in videochiamata) i figli quando sono con l'altro genitore almeno una volta al giorno nella fascia oraria 20-21, salvi diversi accordi;
dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte dei Servizi
Psico-Sociali territoriali al fine di monitorare l'evolversi della situazione ed attivare, ove ve ne fosse la necessità, ogni più utile intervento di supporto, anche psicologico e genitoriale, a favore dei minori e degli adulti, ciò fin quando lo riterranno opportuno gli operatori incaricati;
dispone che continui a corrispondere all'altro genitore, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno di euro 500 mensili (E. 250/mese per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate o necessitate e successivamente documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino, qui integralmente richiamato. L'assegno unico è suddiviso al 50% fra le parti;
dispone che le spese relative alla cura dell'animale domestico (gatto) siano suddivise fra le parti al
50%; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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