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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2866/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, Parte_1 elettivamente domiciliata come da ricorso RICORRENTE E
Controparte_1 in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to CP_ STEFANO AZZANO con cui elettivamente domicilia presso gli Uffici dell' RESISTENTE OGGETTO: ricorso in opposizione ad atp per indennità di accompagnamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio la controparte, contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria. Alla data fissata ex art 127 ter cpc, all'esito della discussione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna non è fondata e va, pertanto, rigettata. In rito, l'istituto resistente, non sollevava eccezioni;
chiedeva il rigetto del ricorso nel merito. Quanto al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito nel corso dell'atp, ha concluso nel senso che, per il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante non sia necessaria l'assistenza continua.
Invero, il ctu rilevava che al momento della visita il ricorrente deambulava autonomamente ed era in grado di svolgere i semplici atti quotidiani della vita, come confermato anche dai figli. All'esito dei chiarimenti richiesti nel presente giudizio ha confermato quanto già espresso nella fase di atp, evidenziando che non vi sono limiti alla deambulazione e che la ricorrente vive da sola, che i figli vanno da lei solo per farle compagnia, e che ella è autonoma. La conclusione del CTU già fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria durante la fase dell'accertamento tecnico preventivo, si sostanzia in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione. Invero deve essere chiarito che la giurisprudenza di legittimità, pur nel vaglio delle diverse fattispecie sottoposte al proprio esame ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante il seguente principio: “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà,
1 configuranti impossibilità (Cass. N. 18126/2014, Cass., n. 636 del 1998, n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate). Tale impossibilità, ritiene il Collegio, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di svolgere una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass., n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica. I motivi prospettati in ricorso, si configurano come mero dissenso diagnostico, inidonei a integrare validi motivi di dissenso in senso sostanziale. Nessun onere di richiedere dati aggiornati o di compiere test grava sul ctu, spettando invece l'allegazione dei fatti costitutivi e dei documenti a sostegno alla parte che chiede l'accertamento. Secondo la Suprema Corte, “se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cass. Sez. n. 4254 del 20/02/2009)”. L'ulteriore documentazione medica depositata da parte ricorrente con le note di trattazione non configura un aggravamento, trattandosi di ricovero al pronto soccorso della ricorrente per frattura delle ossa nasali avvenuta in casa, per lesione accidentale, e dal referto tac non si evince alcuna forma di problema neurologico o ischemico. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata. Le spese del giudizio possono trovare integrale compensazione stante la presenza agli atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Nulla per le spese di ctu vanno liquidate trattandosi di meri chiarimenti.
P. Q. M.
1. Rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP.
2. Compensa le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Cristina Giusti
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