Versione
4 maggio 1973
4 maggio 1973
>
Versione
16 settembre 2003
16 settembre 2003
Art. 346.
Richiami - Sospensione e decadenza dei titoli di abilitazione
Per infrazioni alle norme sul servizio radioelettrico o per accertata negligenza tecnica, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di infliggere richiami scritti al titolare di un certificato o di una patente di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche.
In caso di infrazioni o negligenze relative al servizio radioelettrico di bordo, commesse da appartenenti alla gente di mare o dell'aria, si applicheranno le norme degli artt. 1251 , 1252 , 1253 e 1254 del codice della navigazione , secondo la procedura stabilita dall'art. 418.
Qualora non trattisi di gente di mare o dell'aria, per infrazioni o negligenze gravi o per recidiva, e' facolta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di sospendere la validita' dei titoli di abilitazione per un periodo da uno a sei mesi, ovvero, nei casi piu' gravi, di dichiararne la decadenza.
Quando sia intervenuta la decadenza di uno dei certificati di abilitazione di cui alle lettere da a) ad f1) dell'art. 341, non e' ammesso il conseguimento di un altro qualsiasi dei titoli di cui allo stesso articolo.
In caso di dichiarata decadenza di certificati limitati conseguiti senza esami, e' in facolta' dell'Amministrazione di ammettere l'interessato, che ne faccia domanda, agli esami per il conseguimento dello stesso titolo, per una sola volta.
((39)) -------------- AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ".
- Il regolamento di cui all' art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e' stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Richiami - Sospensione e decadenza dei titoli di abilitazione
Per infrazioni alle norme sul servizio radioelettrico o per accertata negligenza tecnica, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di infliggere richiami scritti al titolare di un certificato o di una patente di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche.
In caso di infrazioni o negligenze relative al servizio radioelettrico di bordo, commesse da appartenenti alla gente di mare o dell'aria, si applicheranno le norme degli artt. 1251 , 1252 , 1253 e 1254 del codice della navigazione , secondo la procedura stabilita dall'art. 418.
Qualora non trattisi di gente di mare o dell'aria, per infrazioni o negligenze gravi o per recidiva, e' facolta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di sospendere la validita' dei titoli di abilitazione per un periodo da uno a sei mesi, ovvero, nei casi piu' gravi, di dichiararne la decadenza.
Quando sia intervenuta la decadenza di uno dei certificati di abilitazione di cui alle lettere da a) ad f1) dell'art. 341, non e' ammesso il conseguimento di un altro qualsiasi dei titoli di cui allo stesso articolo.
In caso di dichiarata decadenza di certificati limitati conseguiti senza esami, e' in facolta' dell'Amministrazione di ammettere l'interessato, che ne faccia domanda, agli esami per il conseguimento dello stesso titolo, per una sola volta.
((39)) -------------- AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ".
- Il regolamento di cui all' art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e' stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Commentari • 51
- 1. Il "nuovo" delitto di traffico di influenze: un bilancio esegetico due anni dopo l'introduzioneAndrea Apollonio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
Il "nuovo" delitto di traffico di influenze: un bilancio esegetico due anni dopo l'introduzione di Andrea Apollonio Quando l'art. 346-bis afferma che il pubblico ufficiale deve prospetticamente agire "in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" non vuole e non può riferirsi esclusivamente ad ipotesi di corruzione impropria di cui all'art. 318: limitare il raggio operativo della norma alle ipotesi corruttive è operazione ermeneutica che non trova un riscontro preciso nel dato di legge e contrasta gli obiettivi politico-criminali della c.d. "spazzacorrotti". Il legislatore del 2019 ha poi, in questa prospettiva, riproposto il tema dell'incriminazione delle attività di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 220
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2016, n. 7700Provvedimento: it 7700/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Chiamata in garanzia LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetto della SEZIONI UNITE CIVILI domanda principale Composta dagli Ill.mi SIg.ri Magistrati: Assorbimento della Primo Pres.te f.f. Dott. FEDERICO ROSELLI domanda di garanzia Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Appello sulla Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE domanda principale Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Riproposizione della Dott. LINA MATERA Consigliere domanda di garanzia Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere Sufficienza Dott. PIETRO CURZIO Consigliere R.G.N. 10912/2009 Consigliere Cron. 7700 Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Rel. Consigliere Rep. 82 Dott. RAFFAELE …Leggi di più...
- devoluzione·
- condizioni·
- domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale respinta in primo grado·
- appello·
- domande·
- impugnazioni civili·
- effetto devolutivo