Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11283
CASS
Sentenza 16 marzo 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178 - a termini del quale i tabulati acquisiti nei procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 132 cit. possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - ha efficacia retroattiva, derogando espressamente al principio del "tempus regit actum" ed è applicabile anche nel giudizio di legittimità, dovendo considerarsi il procedimento probatorio non ancora esaurito allorquando la Corte sia stata investita del sindacato sulla valutazione dei tabulati non più rimessa al libero convincimento del giudice di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso sul rilievo che la colpevolezza dell'imputato fosse stata argomentata dalla sentenza impugnata non ricorrendo ai soli dati esteriori del traffico telefonico, ma a numerosi altri elementi indizianti, dotati di autonoma forza probatoria e che avrebbero potuto condurre "ex se" all'affermazione di responsabilità).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11283
    Data del deposito : 16 marzo 2023

    Testo completo