Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/02/1998, n. 4265
CASS
Sentenza 25 febbraio 1998

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In tema di istruzione dibattimentale, le disposizioni di cui all'art. 6 l. 7 agosto 1997 n. 267, che contengono la disciplina transitoria della nuova normativa posta dall'art. 513 cod. proc. pen. in ordine alla lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, trovano applicazione in tutti i processi in corso, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità; con la precisazione che, in quest'ultimo caso, detta applicazione deve avvenire con le forme imposte dalla peculiare natura di tale giudizio, ossia mediante il passaggio obbligato dell'annullamento della sentenza pronunciata in base a prove divenute inutilizzabili e del rinvio al giudice di merito, dinanzi al quale le parti potranno richiedere la rinnovazione parziale del dibattimento, secondo quanto dispone il quarto comma della norma in parola, per ottenere la citazione di coloro che avevano reso le dichiarazioni per le quali è sopravvenuto il divieto di uso. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato come non sia sufficiente, perché in sede di legittimità possa essere pronunciato l'annullamento della sentenza basata su letture non più consentite, la mera circostanza della sopravvenienza della nuova disciplina bensì, ricollegandosi la sanzione dell'inutilizzabilità alla mancata acquiescenza delle parti, come sia a tal fine necessario, innanzi tutto, che gli originari motivi di ricorso abbiano rimesso alla cognizione della Corte di cassazione il controllo della motivazione sul punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi; che quindi la questione relativa all'applicazione della normativa transitoria sia stata introdotta, conformemente alle regole generali in materia di impugnazioni, con la presentazione, nelle forme prescritte dall'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., di motivi nuovi, la cui proponibilità è ammessa dal combinato disposto degli artt. 606, terzo comma, e 609, secondo comma, cod. proc. pen.; che infine sia accertata, da parte della Corte, la rilevanza sul "dictum" contenuto nella sentenza impugnata degli elementi probatori desunti dalle letture delle dichiarazioni predibattimentali non più consentite).

Qualora nel corso del processo si verifichino innovazioni legislative in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova, il principio "tempus regit actum" deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione della prova, atteso che il divieto di uso, colpendo proprio l'idoneità di questa a produrre risultati conoscitivi valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, interviene allorché il procedimento probatorio non ha trovato ancora esaurimento, di modo che il divieto inibisce che i dati probatori, pur se acquisiti con l'osservanza delle forme previste dalle norme previgenti, possano avere un qualsiasi peso nel giudizio. (Nell'occasione la Corte, pronunciandosi in tema di modifica dell'art. 513 cod. proc. pen. introdotta con l. 7 agosto 1997 n. 267, ha altresì precisato che tale principio trova applicazione anche nel giudizio di legittimità, e ciò in quanto il procedimento probatorio deve considerarsi ancora "in fieri" allorquando la Corte di cassazione sia stata investita del sindacato sulla motivazione relativa alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, con la conseguenza che, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, la stessa Corte ha il potere-dovere di rilevare che la decisione impugnata si fonda su prove colpite da un sopravvenuto difetto di utilizzazione).

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  • 1Alla ricerca della nomofilachia perduta
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". Com'è noto, le Sezioni unite penali statuirono, nel 2014, che nel caso di contestazione di un reato per cui non sia consentita né l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 c.p., né quella speciale prevista dall'art. 162-bis c.p., l'imputato il quale ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato come reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di …

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  • 2Alla ricerca della nomofilachia perduta
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/02/1998, n. 4265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4265
Data del deposito : 25 febbraio 1998

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