Sentenza 25 febbraio 1998
Massime • 2
In tema di istruzione dibattimentale, le disposizioni di cui all'art. 6 l. 7 agosto 1997 n. 267, che contengono la disciplina transitoria della nuova normativa posta dall'art. 513 cod. proc. pen. in ordine alla lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, trovano applicazione in tutti i processi in corso, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità; con la precisazione che, in quest'ultimo caso, detta applicazione deve avvenire con le forme imposte dalla peculiare natura di tale giudizio, ossia mediante il passaggio obbligato dell'annullamento della sentenza pronunciata in base a prove divenute inutilizzabili e del rinvio al giudice di merito, dinanzi al quale le parti potranno richiedere la rinnovazione parziale del dibattimento, secondo quanto dispone il quarto comma della norma in parola, per ottenere la citazione di coloro che avevano reso le dichiarazioni per le quali è sopravvenuto il divieto di uso. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato come non sia sufficiente, perché in sede di legittimità possa essere pronunciato l'annullamento della sentenza basata su letture non più consentite, la mera circostanza della sopravvenienza della nuova disciplina bensì, ricollegandosi la sanzione dell'inutilizzabilità alla mancata acquiescenza delle parti, come sia a tal fine necessario, innanzi tutto, che gli originari motivi di ricorso abbiano rimesso alla cognizione della Corte di cassazione il controllo della motivazione sul punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi; che quindi la questione relativa all'applicazione della normativa transitoria sia stata introdotta, conformemente alle regole generali in materia di impugnazioni, con la presentazione, nelle forme prescritte dall'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., di motivi nuovi, la cui proponibilità è ammessa dal combinato disposto degli artt. 606, terzo comma, e 609, secondo comma, cod. proc. pen.; che infine sia accertata, da parte della Corte, la rilevanza sul "dictum" contenuto nella sentenza impugnata degli elementi probatori desunti dalle letture delle dichiarazioni predibattimentali non più consentite).
Qualora nel corso del processo si verifichino innovazioni legislative in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova, il principio "tempus regit actum" deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione della prova, atteso che il divieto di uso, colpendo proprio l'idoneità di questa a produrre risultati conoscitivi valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, interviene allorché il procedimento probatorio non ha trovato ancora esaurimento, di modo che il divieto inibisce che i dati probatori, pur se acquisiti con l'osservanza delle forme previste dalle norme previgenti, possano avere un qualsiasi peso nel giudizio. (Nell'occasione la Corte, pronunciandosi in tema di modifica dell'art. 513 cod. proc. pen. introdotta con l. 7 agosto 1997 n. 267, ha altresì precisato che tale principio trova applicazione anche nel giudizio di legittimità, e ciò in quanto il procedimento probatorio deve considerarsi ancora "in fieri" allorquando la Corte di cassazione sia stata investita del sindacato sulla motivazione relativa alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, con la conseguenza che, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, la stessa Corte ha il potere-dovere di rilevare che la decisione impugnata si fonda su prove colpite da un sopravvenuto difetto di utilizzazione).
Commentari • 2
- 1. Alla ricerca della nomofilachia perdutaGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". Com'è noto, le Sezioni unite penali statuirono, nel 2014, che nel caso di contestazione di un reato per cui non sia consentita né l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 c.p., né quella speciale prevista dall'art. 162-bis c.p., l'imputato il quale ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato come reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/02/1998, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1
Dott. Prof. ON LA TORRE Presidente
1. Dott. Gennaro TRIDICO Componente REGISTRO GENERALE
2. " Francesco CH Componente N. 35756
3. " Umberto PAPADIA Componente
4. " UN CA Componente
5. " EL TO Componente
6. " CA LO Componente
7. " Giovanni SILVESTRI (Rel.)Componente
8. " TO AM Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) GERINA SI, n. a Cagliari il 15/1/1952;
2) CONTU IO, n. a Nurri il 6/7/1954;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari in data 13-5-1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udito in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni SILVESTRI;
Udito il Pubblico Ministero in persona DEavvocato Generale dott. Umberto TOSCANI;
che ha concluso per: annullarsi la sentenza impugnata nei confronti del NA e nei confronti del TU nei capi concernenti i reati sub lett. C, D ed L nonché nel capo concernente la confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della stessa corte;
rigettarsi nel resto il ricorso del TU.
In subordine dichiararsi rilevante e non manifestatamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24, co. 2 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale DEart. 6 L. 7/8/1997, n.267 nella parte in cui non prevede la applicabilità della disciplina transitoria ai giudizi già in corso innanzi a questa Suprema Corte, sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Uditi i difensori: Avv. Biccheddu Andrea del foro di Cagliari difensore del TU e del NA e l'Avv. Ramazzotti Pasquale del foro di Cagliari dif. di TU.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13 maggio 1996 la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 24 aprile 1995 dal Tribunale della stessa città, riduceva a nove anni di reclusione e lire 60.000.000 di multa la pena inflitta a NA SI per il delitto di spaccio continuato di sostanze stupefacenti, aggravato dal concorso al fatto di almeno tre persone e dall'ingente quantitativo di eroina illegalmente commerciata, commesso in Milano, Cagliari e zone limitrofe tra il maggio 1989 e il luglio 1991: la pena inflitta al coimputato TU IO veniva ridotta a diciassette anni e dieci mesi di reclusione e lire 147.000.000 di multa per i delitti di spaccio pluriaggravato di ingenti quantitativi di droga e di illegale detenzione di arma comune da sparo con matricola abrasa, nonchè di ricettazione di vari oggetti preziosi costituenti provento di furto, commessi nel periodo compreso tra il 1984-1985 e l'ottobre 1992; il TU veniva, invece, assolto dai delitti contestati ai capi F) e G) concernenti la detenzione, il porto e la ricettazione di armi da guerra.
Premesso che le indagini iniziate in Lombardia grazie alle rivelazioni fatte da La RA BE, prima come confidente dei Carabinieri e successivamente come collaboratore DEautorità giudiziaria inquirente, avevano portato alla scoperta DEesistenza di un'organizzazione criminale dedita stabilmente al traffico di ingenti quantitativi di eroina e di cocaina e con una rete di distribuzione estesa a varie regioni, la Corte territoriale precisava che il La RA aveva dichiarato che in Sardegna operavano, in modo autonomo e parallelo, due gruppi di clienti che si rifornivano di droga dall'organizzazione lombarda, il primo facente capo a TU IO e il secondo ai fratelli NA e al nipote IA Francesco. Nella motivazione della sentenza d'appello veniva, quindi, riconosciuta l'intrinseca attendibilità delle chiamate di correo fatte dal La RA, che apparivano spontanee, genuine, coerenti, particolareggiate, e convergevano con le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, trovando, inoltre, riscontro estrinseco in vari elementi obiettivi, indipendenti dalle chiamate, e integrando, così, una situazione probatoria pienamente giustificativa DEaffermazione di responsabilità del TU e del NA per l'attività di smercio di droga da loro svolta all'interno dei due gruppi che operavano in territorio sardo nonchè, nei riguardi del solo TU, per detenzione e porto illegali di arma clandestina e per ricettazione. Infine, la Corte di secondo grado riconosceva la legittimità della confisca dei gioielli, del denaro, dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi trovati nell'abitazione del TU, essendo dimostrata la loro provenienza dai reati dei quali lo stesso TU è stato ritenuto responsabile, e reputava i due imputati non meritevoli delle invocate circostanze attenuanti generiche. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Nell'interesse di NA SI è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 110 c.p., 192, comma 1, 2, 3, e 4 c.p.p. nonchè illogicità, contrarietà e mancanza della motivazione sul rilievo che era stata erroneamente attribuita intrinseca attendibilità alle dichiarazioni del La RA e che le affermazioni degli altri collaboratori erano state interpretate in modo distorto tanto da ricavarne riscontri alle accuse del primo, mentre esse non forniscono alcun apprezzabile elemento che comprovi, sia pure indirettamente, il coinvolgimento DEimputato nel traffico di droga. Del pari è stata prospettata l'illogicità manifesta della motivazione in ordine alla ritenuta convergenza delle dichiarazioni dei collaboranti La RA e BE ai fini della identificazione di NA SI quale correo del fratello NA SI, senza tenere conto delle imprecisioni e delle discordanze riscontrabili relativamente alla disponibilità da parte DEimputato di un'autovettura Wolksvagen Golf rossa, targata Brescia (BS), e all'ubicazione della sua abitazione rispetto a quella del fratello SI.
Col secondo motivo di gravame, il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione DEart. 62 bis c.p. e per mancanza e illogicità della motivazione assumendo che il diniego DEapplicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta in palese contraddizione con l'accertato ruolo subordinato DEimputato e con l'entità obiettivamente minima dei precedenti penali.
I difensori di TU IO hanno denunciato, col primo motivo di ricorso, violazione DEart. 606, comma 1 lett. d) c.p.p., in relazione agli artt. 495, comma 2, 190, 603 dello stesso codice, lamentando che era stato compromesso il diritto alla prova per la ragione che i giudici di merito avevano immotivatamente respinto l'istanza di esecuzione di accertamenti bancari dai quali avrebbe potuto desumersi che i depositi e il danaro appartenenti all'imputato non costituiscono provento del commercio di droga ma hanno origine lecita, sicchè l'ingente consistenza del patrimonio del TU non può rappresentare un riscontro obiettivo delle accuse dei chiamanti in correità e il provvedimento di confisca risulta privo di fondamento.
Col secondo motivo di ricorso è stata prospettata la violazione DEart. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 192, comma 1, 2 e 3, 190, 603 dello stesso codice e 80 del d.P.R. n. 309/90, in relazione alla mancata applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di verifica della intrinseca attendibilità della chiamata in correità, dato che le dichiarazioni del La RA erano state ritenute credibili con argomenti apodittici, contraddittori, incoerenti e contrassegnati da evidenti vizi logici, tanto più gravi quando si considera che -come si è verificato a proposito della indicazione delle quantità di droga ceduta- il collaboratore era incorso in varie imprecisioni e aveva più volte modificato versione. Ad avviso dei ricorrenti, i medesimi vizi logici inficiano le linee argomentative della sentenza impugnata nel punto relativo all'accertamento dei riscontri, che la Corte di merito aveva individuato sia in dati fattuali interpretati in termini del tutto incoerenti e contrari a regole di esperienza sia con una inesatta applicazione del principio della c.d. convergenza del molteplice, essendo stato attribuito il valore di riscontro alle dichiarazioni degli altri collaboratori nonostante che esse non fossero coincidenti con quelle del La RA. Col terzo motivo, i ricorrenti hanno rilevato che gli elementi considerati quali riscontro delle accuse mosse dal La RA contro il TU attengono a fatti successivi al 1990, ditalchè per i fatti dedotti al capo C) della rubrica manca qualsiasi elemento di prova che confermi la chiamata in correità.
Col quarto motivo, i ricorrenti hanno denunciato violazione DEart. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 192, comma 1, 2 e 3 dello stesso codice e agli artt. 10, 12 e 14 della l. n. 497/74, osservando che il GUP del Tribunale di Cagliari, con sentenza 15 dicembre 1994 divenuta irrevocabile, aveva escluso la detenzione e il porto illegali di armi nei confronti di TZ ON, concorrente col TU nei medesimi delitti, e che la Corte d'Appello aveva, al contrario, affermato la responsabilità di quest'ultimo per gli stessi fatti con argomenti incoerenti e sulla base di elementi del tutto generici.
Col quinto motivo è stata dedotta violazione DEart. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 240 e 648 c.p., in dipendenza della illogicità manifesta della motivazione con cui è stata riconosciuta la provenienza delittuosa dei gioielli rinvenuti nell'abitazione DEimputato ed è stata pronunciata la condanna per il delitto di ricettazione, sicchè deve considerarsi illegittima la confisca di tali oggetti come pure è illegittima la confisca del danaro contante, dei conti, dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi che rappresentano il risultato delle vincite di giuoco, come è stato chiesto di provare mediante l'acquisizione della documentazione relativa ai movimenti bancari.
Col sesto motivo, i ricorrenti hanno denunciato inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/90, 192, comma 2 e 3 c.p.p. nonchè illogicità e mancanza di motivazione sul rilievo che, pur essendo stato esclusa nei confronti dei due coimputati NN ed TZ, con sentenza irrevocabile, l'ingente quantità della droga commerciata, nella pronuncia impugnata è stata applicata, al contrario, l'aggravante di cui al citato secondo comma DEart. 80 del d.P.R. n. 309/90 con una valutazione incoerente,
disarticolata e lacunosa delle dichiarazioni incrociate dei collaboranti.
Con l'ultimo motivo i ricorrenti hanno censurato il punto della sentenza impugnata con cui è stata respinta la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche denunciando la carenza e la genericità della motivazione in relazione agli elementi dedotti con specifico motivo di appello.
Con motivi aggiunti, il NA ha chiesto, in base alla modifica DEart. 513 c.p.p. introdotta con l. 8 agosto 1997, n. 267, l'annullamento della sentenza per essere stata affermata la sua colpevolezza esclusivamente alla luce delle dichiarazioni accusatorie di due imputati di reati connessi giudicati separatamente, delle quali era stata data lettura in dibattimento per essersi gli stessi avvalsi della facoltà di non rispondere:
ditalchè le predette dichiarazioni, acquisite al fascicolo del dibattimento senza il consenso delle parti, devono reputarsi inutilizzabili a norma degli artt. 1 e 2 della legge citata e della norma transitoria di cui all'art. 6 che stabilisce precise formalità e condizioni per l'utilizzazione delle dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi non confermate a mezzo di esame dibattimentale.
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 1997, la Quarta Sezione Penale di questa Corte, alla quale i ricorsi erano stati assegnati, ha pronunciato ordinanza con cui gli stessi sono stati rimessi alle Sezioni Unite, ritenendo che l'interpretazione DEart. 6 della l. n. 267/97 potesse dare origine a contrasti giurisprudenziali per la ragione che la norma transitoria, nel dettare la disciplina applicabile ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge, non fa alcuna menzione del giudizio di cassazione.
Il Primo Presidente aggiunto ha assegnato i ricorsi alle Sezioni Unite per la trattazione alla pubblica udienza del 25 febbraio 1998, rilevando che il contrasto di giurisprudenza prospettato nell'ordinanza di rimessione era divenuto attuale a seguito di pronunce della Prima e della Seconda Sezione Penale di questa Corte che hanno, rispettivamente, escluso e affermato l'applicazione al giudizio di legittimità della normativa transitoria contenuta nella l. n. 267/97 con cui è stata modificata la disciplina posta dall'art. 513 c.p.p.. Con memoria difensiva depositata il 10 febbraio 1998, i difensori del TU e del NA hanno chiesto "l'annullamento della sentenza impugnata (per i motivi dedotti e con la rinnovazione richiesta) con rinvio ad altro giudice di merito al quale si chiederà, come sin d'ora si chiede, la citazione di BE La RA e di TR BE perchè siano esaminati nel rispetto del contraddittorio". Dopo avere osservato che la sentenza 25 settembre 1997, Fortugno, con cui la Seconda Sezione di questa Corte si è espressa a favore DEapplicabilità nel giudizio di cassazione della disciplina transitoria di cui all'art. 6 della legge n. 267/97, è stata pronunciata nel processo penale celebrato a Milano avente ad oggetto vicende (di cui quella sarda costituisce un segmento) ricostruite sulla base delle dichiarazioni e di un memoriale di La RA BE non confermati in dibattimento, i difensori degli imputati hanno precisato che le disposizioni della l. n. 267/97 sono rispondenti a principi di rango costituzionale, quali quelli DEoralità, del contraddittorio e del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., e sono, quindi, applicabili a tutti i giudizi in corso, tanto più che se può ammettersi che non rientra nel campo di applicazione della nuova normativa il momento di acquisizione della fonte di prova, il momento di valutazione della prova è, invece, certamente soggetto alla disciplina che ha innovato l'art. 513 c.p.p. I deducenti hanno aggiunto che la mancanza nella normativa transitoria di una specifica menzione non può interpretarsi come volontà del legislatore di escludere per il solo giudizio di cassazione l'applicazione della novella, anche in forza DEespresso riferimento al giudizio di rinvio che, rappresentando la fase rescissoria successiva ad una pronuncia di annullamento con rinvio, costituisce la logica conseguenza e il naturale sviluppo del giudizio di legittimità. In via subordinata, i difensori degli imputati hanno eccepito l'illegittimità costituzionale DEart. 6 della l. n. 267/97, interpretato nel senso di escludere l'applicazione delle nuove norme al giudizio di cassazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve premettersi che, benchè non prospettata nei ricorsi, la questione di diritto la cui soluzione è stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite è stata ritualmente introdotta dai ricorrenti a mezzo dei motivi nuovi, contenuti nelle memorie del 25 settembre 1997 e del 10 febbraio 1998, con i quali è stato richiesto l'annullamento della sentenza di secondo grado in applicazione della disciplina di cui alla l. 7 agosto 1997, n. 267, che ha sostituito l'art. 513 del codice di rito e ha dettato la normativa transitoria per i processi pendenti. Il rigore DEeffetto devolutivo delle impugnazioni e delle preclusioni processuali che ne derivano è, difatti, temperato dalla disposizione risultante dal coordinamento DEart. 606, comma 3 con l'art. 609, comma 2, ultima parte c.p.p., richiamato espressamente dal primo, in forza della quale, in deroga al divieto del novum, deve ritenersi consentita la deducibilità di ulteriori censure resa possibile da innovazioni legislative intervenute dopo la proposizione del ricorso. Ditalchè -come è stato recentemente chiarito proprio in riferimento ad una situazione processuale identica a quella in esame- dalla sopravvenuta ammissibilità del motivo per effetto del jus superveniens discende che la questione relativa all'applicabilità nel giudizio di legittimità della disciplina transitoria prevista dall'art. 6 della l. n. 267/97 può essere sollevata dalle parti anche dopo la presentazione del ricorso e che la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di pronunciarsi sulla medesima (Cass., Sez. I, 29 settembre 1997, Cascino ed altri). 2. - La prima sentenza sull'argomento ha risolto in senso affermativo il problema DEapplicazione o meno della normativa transitoria nel giudizio di legittimità pendente nel momento di entrata in vigore della l. n. 267/97 rilevando che la Corte di Cassazione, in coerenza con i propri compiti istituzionali di sindacato sulla legittimità degli atti del processo, deve prendere atto della sopravvenuta disciplina e pronunciare l'annullamento della impugnata sentenza in modo che il giudice di rinvio possa compiere le attività indicate nelle nuove disposizioni e possa trarne le debite conseguenze in punto di validità processuale delle dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi ex art. 210 c.p.p., delle quali sia stata data lettura senza il consenso delle parti in dipendenza DEesercizio da parte degli stessi imputati della facoltà di non sottoporsi all'esame dibattimentale (Cass., Sez. II, 25 settembre 1997, Fortugno). Tale linea interpretativa è stata recepita in altra successiva pronuncia con cui è stata ribadita l'immediata operatività nel giudizio di legittimità della disciplina di cui alla l. n. 267/97 (Cass., Sez. II, 16 ottobre 1997, Messina ed altro). Posizioni diametralmente opposte sono state espresse da altre sentenze di questa Corte con le quali è stata giustificata l'esclusione DEapplicazione nei giudizi di legittimità in corso sia delle disposizioni di cui al nuovo testo DEart. 513, comma 2 sia delle relative norme transitorie attraverso linee argomentative i cui essenziali passaggi logico-giuridici possono essere così sintetizzati: a) l'applicazione del jus superveniens in materia processuale è regolata dal principio tempus regit actum dal quale deriva che la nuova legge, come non può spiegare alcun effetto di sanatoria sulle già verificatesi nullità, così non può determinare la caducazione DEatto pregresso legittimamente espletato, dotato di autonoma rilevanza e produttivo di effetti giuridici esauritisi nell'ambito del regime anteriore;
b) nello speciale ambito del fenomeno acquisitivo della prova mediante la lettura dei verbali di dichiarazioni, non può invocarsi, in assenza di specifiche disposizioni transitorie per i procedimenti in corso, l'invalidità o l'inefficacia del provvedimento autorizzatorio della lettura emesso in vigenza della norma poi abrogata;
c) la disciplina transitoria dettata dall'art. 6 della l. n. 267/97 subordina la parziale applicabilità della nuova norma ad attività processuali (richiesta della parte interessata e citazione dei dichiaranti per il nuovo esame dibattimentale) che sono assolutamente incompatibili con il giudizio di legittimità, onde la mancata menzione nel citato art. 6 e la conseguente impossibilità di ricondurre detto giudizio nell'ambito delle disposizioni transitorie trovano coerente spiegazione nei peculiari caratteri strutturali che connotano i poteri di cognizione della Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, 29 settembre 1997, Cascino ed altri). Argomenti sostanzialmente identici sono stati sviluppati nelle successive sentenze che hanno ritenuto non applicabili le norme poste dalla novella del 1997 (Cass., Sez. VI, 24 ottobre 1997, Todini ed altri;
Cass., Sez. I, 24 ottobre 1997, Di Mastromatteo ed altro;
Cass., Sez. VI, 30 ottobre 1997, Di Palma ed altri;
Cass., Sez. VI, 21 novembre 1997, Guida ed altri). 3. - Così riassunti i termini del contrasto di giurisprudenza, sottoposto all'intervento risolutivo delle Sezioni Unite a norma DEart. 618 c.p.p., si può sin d'ora anticipare che, delle due opposte soluzioni, la prima si rivela sostanzialmente esatta malgrado la succinta motivazione, mentre la seconda appare tecnicamente più argomentata ma non condivisibile sul piano giuridico per le ragioni che qui di seguito saranno esposte. E queste ragioni, spiegando l'inattendibilità della più elaborata trama argomentativa di tale indirizzo, nei singoli punti e nell'impianto complessivo, varranno insieme a integrare e a rafforzare la sintetica motivazione del contrario orientamento. 4. - Occorre anzitutto sgombrare il campo da un equivoco di fondo:
quello cioè di richiamarsi al principio "tempus regit actum" come decisivo criterio regolatore del conflitto di diritto intertemporale che, nella vicenda legislativa in esame, si pone fra il testo originario DEart. 513 c.p.p. e quello risultante dalle modifiche introdotte con la l. 7 agosto 1997, n. 267. Non è che il criterio sia in sè inesatto o ambiguo, chiaro essendo che con quella formula si intende significare che la sorte giuridica di un atto dipende dalla legge in vigore allorchè esso fu compiuto. E sotto questo aspetto non è certo errato affermare che, in linea di principio, il jus superveniens (non accompagnato da disposizioni transitorie), come non può sanare un atto ormai colpito da nullità, così non può caducare un atto già validamente formatosi che sia produttivo di effetti giuridici già esauritisi nell'ambito del regime anteriore. Ma ben spiegata con questo esempio la formula "tempus regit actum" e anche a sottolineare che la materia processuale ne offre il più significativo campo di applicazione, il segnalato equivoco riaffiora sotto un duplice profilo. Il primo sta nel dare per scontata una nozione indifferenziata di "atto" processuale;
mentre, proprio ai fini di discriminarne le dimensioni temporali ricadenti sotto il vecchio o sotto il nuovo regime, bisogna pur distinguere l'atto che si esaurisce senza residui nel suo puntuale compimento (come una istanza, una eccezione, una impugnazione o altro atto di impulso da eseguire in una data forma ed entro certi termini) da quello, invece, che non ha mera funzione autoreferenziale nè si consuma con effetti istantanei, atteso il suo carattere strumentale e preparatorio rispetto alla successiva attività cognitiva cui esso è destinato, com'è tipico della struttura plurifasica del procedimento probatorio nel quale sono distinguibili i momenti di ammissione e di assunzione del mezzo istruttorio dal momento della valutazione ope iudicis. Di modo che in un caso può individuarsi con certezza il "tempus" che "regebat actum", trattandosi di situazione pregressa e ormai insensibile al mutamento legislativo, mentre nell'altro caso il "tempus" durante il quale l'atto si dispiega, e rimane quindi collocato, non è ancora passato allorchè interviene il jus superveniens: con la conseguenza che, per stabilire se debba o non restare estraneo alla nuova disciplina, l'atto deve essere esaminato nella sua reale natura strutturale e funzionale e devono individuarsi l'esatta portata della norma sopravvenuta e lo specifico piano su cui essa è destinata ad operare. Il che non significa ripudiare o restringere il valore della massima "tempus regit actum" quale criterio regolatore della successione di leggi processuali, ma, più correttamente, significa escludere -in piena sintonia con le posizioni di autorevole e accreditata dottrina- la praticabilità di operazioni interpretative di impronta esclusivamente assiomatica imperniate su astratte e totalizzanti generalizzazioni avulse dalla multiforme tipologia degli atti processuali e dallo specifico contenuto della disciplina legislativa sopravvenuta.
Il secondo e più marcato profilo DEequivoco sopra segnalato sta nel trascurare o, comunque, nel sottovalutare l'avvertenza che la formula "tempus regit actum", come del resto ogni altro criterio diretto a risolvere un conflitto di diritto intertemporale ("fatto compiuto", "situazione esaurita", "diritto quesito" ecc.), ha la sua ragione d'essere ed è operativo solo in funzione sussidiaria, ossia nella ipotesi che manchi una disciplina transitoria: in presenza della quale, quindi, non può quella o altra formula sovrapporsi al contrario o diverso criterio normativo dettato dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità politica, che non trova alcun limite fuorchè nel rispetto delle norme costituzionali e, in primis, nel divieto di retroattività della legge penale punitiva (art. 25, comma 2 Cost.). 5. - Definite le linee fondamentali lungo le quali deve svilupparsi l'indagine, occorre, dunque, sottolineare che le dimensioni del principio "tempus regit actum" e le modalità con le quali esso opera devono essere identificate non rispetto ad una generica e astratta categoria di atti processuali, ma con specifico riguardo all'istituto della prova e correlativamente, di pari passo, alla sanzione della inutilizzabilità, posto che questi, e non altri, rappresentano l'oggetto della disciplina contenuta nel vecchio e nel nuovo testo DEart. 513 c.p.p.: ditalchè le regole del passaggio da una normativa all'altra non possono non essere verificate in stretta ed essenziale consonanza con i principi peculiari della materia cui è riferito il conflitto di diritto intertemporale.
Per prova si intende tanto il mezzo, lo strumento, il veicolo di conoscenza di un fatto dedotto nel processo quanto il risultato gnoseologico offerto alla percezione del giudice. Il valore polisemantico del termine "prova" riceve, sul piano della disciplina normativa, configurazione unitaria nella ricostruzione della vicenda probatoria in termini di sequenza o di successione di atti destinati a fornire la conoscenza dei fatti dedotti nella res iudicanda e a determinare il convincimento del giudice in ordine agli stessi. Nella cultura processualpenalistica è ormai consolidato il riferimento alla figura del "procedimento probatorio", all'analisi delle fasi in cui esso si articola (ammissione, assunzione e valutazione della prova) e al nesso funzionale che lega i vari momenti, i quali, pur nell'autonomia strutturale, sono proiettati verso la decisione finale, nel senso che sono connotati dall'idoneità a produrre risultati conoscitivi diretti a condizionare le scelte del giudice in un senso o nell'altro. A tale ottica ricostruttiva del fenomeno devono ricondursi le posizioni di insigne dottrina che ha qualificato la prova come fattispecie complessa a formazione successiva ponendone in risalto l'essenza finalistica, che si traduce in un inscindibile collegamento tra la prova stessa e il giudizio. Una simile linea di pensiero trova esplicito riscontro normativo in numerose disposizioni del codice nelle quali è univocamente posta in luce la correlazione teleologica tra prova e giudizio, come, ad esempio, nell'art. 404 ("la sentenza pronunciata sulla base di una prova...."), nell'art. 526 ("il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse...."), nell'art. 603, comma 1 ("il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione DEistruzione dibattimentale"). Dall'indicata correlazione deve trarsi il corollario che, finchè la regiudicanda non è divenuta res iudicata perchè sono ancora possibili ulteriori interventi decisori di un giudice chiamato a valutare gli esiti gnoseologici della prova, il procedimento probatorio deve considerarsi ancora in atto e non può reputarsi esaurito. 6. - Le precedenti riflessioni non sono sufficienti, tuttavia, a risolvere il problema di diritto intertemporale posto dall'entrata in vigore della l. 7 agosto 1997, n. 267, dato che se la portata della "novella" fosse circoscritta al piano della innovazione delle modalità di ammissione e di assunzione di determinati mezzi di prova e alla previsione di nuove ipotesi di nullità sarebbe indubbio che le condizioni di validità DEatto continuerebbero ad essere governate dalla legge vigente nel tempo in cui gli stessi mezzi istruttori sono stati ammessi o assunti.
Le stesse riflessioni riescono, invece, ad imprimere un decisivo impulso all'indagine interpretativa quando l'argomento relativo alla natura polifasica o procedimentale della prova viene coordinato con quello della sanzione della inutilizzabilità introdotta dalla l. n.267/97 relativamente alla lettura delle dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 513 c.p.p. senza l'accordo delle parti (artt. 1 e 2) o per l'ipotesi in cui, dopo la lettura già avvenuta nei processi in corso, la parte interessata abbia manifestato la volontà di esercitare la facoltà di richiedere la citazione delle stesse persone per un nuovo esame (art. 6, commi da 2 a 5). E che la normativa in esame, anche nella sua parte transitoria, abbia introdotto una sanzione processuale riconducibile nella categoria della inutilizzabilità della prova non è stato posto in dubbio dai commentatori della "novella" nè è stato contestato dall'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che ha escluso l'applicazione del nuovo regime ai giudizi di legittimità pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
È unanime in giurisprudenza e in dottrina il convincimento che la nuova categoria della inutilizzabilità della prova occupa un posto centrale nel sistema generale del "diritto delle prove penali" delineato nel titolo I del libro III del codice (cfr. Rel. prel., pag. 58) e che essa rappresenta uno dei principali presidi introdotti a tutela DEeffettività del principio della legalità della prova, nel quale trova espressione la regola che l'esercizio del potere conoscitivo del giudice (e, di riflesso, del potere decisorio) è sottoposto ai limiti fissati dalla legge. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già indicato i punti di riferimento all'interno dei quali deve effettuarsi la collocazione sistematica DEistituto, rilevando che "in linea generale, le categorie della nullità e della inutilizzabilità, pur operando nell'area della patologia della prova, restano distinte e autonome, perchè correlate a diversi presupposti: la nullità attiene sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova, vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi fondamentali presupposti;
invece l'inutilizzabilità, come sanzione di carattere generale, presuppone la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo pone completamente al di fuori del sistema processuale" (Cass., Sez. Un., 27 marzo 1996, Sala).
Una delle più estese e significative applicazioni della sanzione della inutilizzabilità è rinvenibile proprio nel regime delle "letture vietate" di cui all'art. 514 c.p.p., su cui si è prodotto l'intervento innovativo della l. n. 267/97, la cui ragion d'essere va identificata nella necessità di evitare che si realizzi -al di fuori dei casi tassativamente stabiliti dalla legge- un processo di osmosi dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio e che gli esiti conoscitivi della prima si riversino nella seconda e, per tale via, influiscano sulla decisione del giudice del dibattimento, vanificando o, per lo meno, restringendo le effettive possibilità di esplicazione del principio del contraddittorio quale metodo della conoscenza giudiziale, dalla cui attuazione dipende la salvaguardia delle fondamentali guarantigie processuali, prima fra tutte il diritto di difesa dichiarato "inviolabile" dal secondo comma DEart. 24 Cost. in ogni stato e grado del procedimento.
Nel ruolo di garante del principio di legalità della prova e di presidio dei diritti costituzionalmente protetti, dei quali le parti sono titolari all'interno del processo, la sanzione della inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p. opera su un duplice piano: come divieto di acquisizione e come divieto di "uso" della prova. Sotto il primo profilo, l'inutilizzabilità impedisce l'ammissione e l'assunzione del mezzo di prova colpito dal divieto;
sotto il secondo, essa funziona da regola di esclusione DEefficacia probatoria DEatto comunque acquisito, perdendo questo, ope legis, qualsiasi valore dimostrativo e divenendo assolutamente inidoneo a produrre un risultato conoscitivo utilizzabile ai fini della decisione. Tale connotazione funzionale della sanzione ex art. 191 c.p.p. risulta esplicitamente confermata nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, che, a proposito del divieto di uso delle intercettazioni, ha precisato che "l'inutilizzabilità, secondo l'espresso dettato legislativo, colpisce non l'intercettazione in quanto mezzo di ricerca della prova, ma i suoi risultati, che possono rivestire la natura di prova, tipica della fase del giudizio, o quella di indizio, nell'accezione DEart. 273 c.p.p." (Cass., Sez. Un., 27 marzo 1996, P.M. in proc. Monteleone). Ne consegue che, in relazione alla predetta peculiare connotazione, il divieto di uso del risultato probatorio ha come naturale destinatario il giudice e non può che riferirsi, sotto l'aspetto funzionale, al momento della deliberazione di un provvedimento.
7. - Se è vero che il divieto di uso dei risultati conoscitivi è normalmente collegato con un divieto di acquisizione del mezzo di prova, è da escludere, tuttavia, che tale interrelazione corrisponda ad una regola di valore assoluto, in quanto non mancano casi nei quali la legge processuale commina la sanzione della inutilizzabilità scindendo i due momenti e riferendo il divieto o la regola di proibizione della prova non al momento formativo-acquisitivo ma a quello della valutazione, nel quale i risultati probatori diventano oggetto DEapprezzamento del giudice ai fini della decisione: oltre ai casi di prove oggettivamente vietate, ipotesi di questo tipo vengono comunemente identificate nelle situazioni previste dagli artt. 63, comma 1 (dichiarazioni indizianti), 195, comma 3 (testimonianza indiretta) e 254, comma 3 c.p.p. (sequestro di corrispondenza), nelle quali il divieto è
formulato con esclusivo riguardo all'uso della prova, indipendentemente dalle modalità di acquisizione. D'altro canto, deve sottolinearsi che, proprio in riferimento alle intrinseche caratteristiche funzionali della sanzione ex art. 191 c.p.p., il momento della valutazione ope iudicis resta comunque quello determinante per stabilire se sia o non produttivo di risultati conoscitivi un mezzo di prova colpito da inutilizzabilità dipendente dalla violazione di divieti di acquisizione. Tale principio rappresenta l'inequivoca ratio decidendi della soluzione interpretativa accolta nella giurisprudenza di questa Corte, che -in riferimento alle modifiche apportate all'art. 500, comma 4 c.p.p. dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992, n. 356- ha ritenuto utilizzabili dal giudice di appello le dichiarazioni usate per le contestazioni ancorchè fossero state acquisite illegittimamente dal giudice di primo grado in base alle norme allora vigenti (Cass., Sez. I, 29 dicembre 1993, Cimai), con ciò restando confermato che, anche nell'ottica della successione di leggi processuali nel tempo, il profilo DEacquisizione del mezzo di prova è nettamente distinto da quello della valutazione dei risultati probatori e che il divieto legale di uso degli stessi va in ogni caso riferito all'atto della decisione giudiziale con cui il procedimento probatorio si esaurisce.
Non è casuale, del resto, che proprio la dottrina cui si deve una delle più organiche e seguite analisi ricostruttive del procedimento probatorio abbia ritenuto che una prova ammessa da una legge preesistente possa essere vietata da una legge successiva e che il jus superveniens renda inutilizzabile la prova stessa, già legittimamente acquisita, se ancora sia in fieri la sequenza procedimentale, dato che questa si conclude solo con la decisione del giudice, ossia con l'uso della prova.
L'affidabilità logico-giuridica di una tale posizione risulta evidente quando si considera che rientra indubbiamente nella discrezionalità del legislatore vietare l'utilizzazione di prove, indipendentemente dalla legittimità o non delle modalità di acquisizione, in tutti i processi in corso nei quali il procedimento probatorio non sia esaurito perchè i risultati conoscitivi devono essere ancora definitivamente valutati dal giudice. L'unico limite è dato dalla necessità che il divieto di uso e le regole di esclusione della prova, introdotti dal legislatore in base a scelte discrezionali, siano dotati di ragionevolezza e non collidano con precetti costituzionali posti a tutela di valori fondamentali DEordinamento (cfr. Corte Cost., 16 giugno 1994, n. 241). 8. - Una prima conclusione può essere tratta dal ragionamento sin qui sviluppato: quella per cui, in presenza di innovazioni legislative verificatesi nel corso del processo in materia di utilizzabilità o di inutilizzabilità della prova, il principio "tempus regit actum" deve essere riferito al momento della decisione e non a quello DEacquisizione, atteso che il divieto di uso, colpendo proprio l'idoneità della prova a produrre risultati conoscitivi valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, interviene allorchè il procedimento probatorio non ha trovato ancora esaurimento, di modo che -come è stato icasticamente affermato in dottrina- il divieto inibisce che i dati probatori, pur se acquisiti con l'osservanza delle forme previste dalle norme previgenti, possano avere un qualsiasi peso sulla "bilancia del giudizio".
Tali linee logico-sistematiche, di decisiva importanza per l'esatta individuazione del contenuto prescrittivo della l. 7 agosto 1997, n.267, sono state tenute ben presenti nel corso del procedimento di esame e di approvazione di quello che è poi divenuto il testo definitivo, soprattutto negli interventi di vari componenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
È indubbio che la legge, una volta approvata, è dotata di una propria oggettiva portata precettiva, autonoma rispetto all'opinione di chi l'ha formata, e che quest'ultima non può essere identificata con la "ratio legis": tuttavia, è parimenti indubbio che i lavori preparatori costituiscono un utile strumento di cui l'interprete può avvalersi per verificare l'attendibilità dei risultati raggiunti con l'uso dei criteri ermeneutici enunciati dall'art. 12 delle preleggi. Alla luce di tale precisazione, deve rilevarsi -a conforto delle conclusioni interpretative offerte dall'indagine sin qui condotta- che risultano estremamente eloquenti e significative le seguenti dichiarazioni del relatore, on. Alfredo Mantovano: "È pregiudiziale in proposito una riflessione sulla nozione di inutilizzabilità degli atti processuali;
si tratta di una categoria che, pur disciplinata dal codice di procedura penale del 1930 in ipotesi limitate e circoscritte, è assurta a categoria generale col codice attuale, e in particolare con la norma di cui all'art. 191. Essa è strettamente collegata alla prova e rende invalido l'atto la cui motivazione vi faccia riferimento significativo, nonchè gli atti da questo derivati: pur correlandosi alla separazione tra la fase delle indagini preliminari e la fase del dibattimento, l'utilizzabilità rileva in quanto tale al momento della valutazione della prova e non anche al momento della sua assunzione. Dunque, se è stata superata la fase del giudizio durante la quale, in virtù del meccanismo previsto dalla formulazione oggi in vigore DEart. 513, sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dall'imputato o dal coimputato che nel dibattimento si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma il giudizio non è stato ancora definito, non vi è alcuna necessità di una norma transitoria perchè il giudice non utilizzi quelle dichiarazioni: al momento della decisione, il giudice si limiterà a dichiararle non utilizzabili" (Camera dei Deputati, Commissione Giustizia, seduta del 27 maggio 1997). Identiche opinioni sono state ribadite dallo stesso relatore nelle sedute successive ("È infatti convinto che il principio tempus regit actum debba essere riferito al momento di valutazione delle prove": seduta del 18 giugno 1997) e negli interventi di vari parlamentari, tra i quali spicca, per l'esplicita presa di posizione sul tema, quello DEon. Raffaele Marotta, il quale precisò che " per le norme processuali vige il principio tempus regit actum e che il momento decisivo per determinare quale sia la norma vigente è quello in cui viene adottata la sentenza. È in questo momento che il giudice valuterà la prova. Ciò farà secondo le norme processuali vigenti in quel momento" (seduta del 3 giugno 1997).
9. - L'ulteriore passaggio logico del percorso argomentativo attiene alla individuazione dei tipi di decisione rispetto alle quali può legittimamente parlarsi di "uso" o di "valutazione" della prova, dovendo, in particolare, stabilirsi se il criterio risolutore dei conflitti di diritto intertemporale possa operare, nei termini dianzi indicati, anche in caso di proibizione DEutilizzazione della prova introdotta in pendenza del giudizio di legittimità. La soluzione non può che essere affermativa, dato che una applicazione limitata ai soli giudizi di merito manca di qualsiasi base logica e sistematica.
È ovvio che, rispetto al tema della prova, il ruolo della Corte di Cassazione si differenzia da quello del giudice di merito. Tuttavia, l'indubbia distinzione qualitativa dei poteri di cognizione non autorizza a ritenere che il giudice di legittimità non compia una valutazione delle prove sulle quali è fondata la decisione impugnata. Infatti, se è certo che il "prudente apprezzamento" delle prove (art. 192, comma 1 c.p.p.) è rimesso al giudice di merito, è, non di meno, altrettanto certo che la Corte di Cassazione, in relazione alla "funzione di giudice ultimo della legittimità affidata alla medesima dall'art. 111 Cost." (Corte Cost., 5 luglio 1995, n. 294), compie certamente un'operazione di valutazione della prova allorchè, quale supremo garante della legalità della decisione, è chiamata a controllare la motivazione della sentenza impugnata al fine di stabilire se l'interpretazione delle prove sia stata eseguita dal giudice di merito seguendo le regole della logica e le massime di comune esperienza e di verificare se l'acquisizione e l'utilizzazione delle stesse prove siano avvenute nel rispetto delle disposizioni che le disciplinano. Ne consegue che, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, insuperabili ragioni di coerenza logica e sistematica impongono di ritenere che il procedimento probatorio deve considerarsi ancora in fieri nel corso del giudizio di legittimità allorquando la Corte di Cassazione sia investita del sindacato sulla motivazione relativa alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito:
l'ulteriore conseguenza è quella che la Corte Suprema, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, ha il potere-dovere di rilevare che la decisione impugnata si fonda su prove colpite da un sopravvenuto divieto di utilizzazione.
Utili e precisi spunti in tal senso possono ricavarsi dalla sentenza delle Sezioni Unite con cui è stato riconosciuto che il nuovo criterio di valutazione della chiamata di correo, posto dall'art.192, comma 2 c.p.p., è immediatamente applicabile nel giudizio di cassazione, con la precisazione che "la lettera e il tenore della disposizione in esame, ora, non autorizzano un'interpretazione riduttiva, nel senso di limitare l'applicazione ai soli giudizi non ancora definiti nel merito alla data del 24 ottobre 1989; nè sussistono obiettivamente ragioni per poter affermare che l'inapplicabilità potrebbe derivare dalle specifiche funzioni della Corte di Cassazione quale giudice di legittimità, nel senso che non essendo giudice del fatto, non potrebbe essere vincolata da una norma che, siccome diretta a dettare regole per la valutazione e non per l'assunzione di una prova, si riferirebbe soltanto ai giudici di merito" (Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1990, Belli). Mette conto osservare che, per escludere l'importanza della pronuncia testè citata sulla soluzione di diritto intertemporale in esame, non è producente obiettare che il precedente giurisprudenziale si riferiva ad una situazione per la quale esisteva un'espressa norma transitoria (art. 245, comma 2 lett. b disp. trans. c.p.p.) che estendeva ai processi in corso la nuova regola fissata dall'art.192, comma 3 c.p.p. per la valutazione della chiamata di correo,
giacchè una simile obiezione trascura proprio uno dei punti salienti della ratio decidendi della sentenza delle Sezioni Unite laddove è enunciato il principio che le nuove norme sulla valutazione delle prove sono immediatamente applicabili anche nel giudizio di cassazione in corso e non soltanto nel giudizio di merito. Se ciò è vero per le norme che modificano i criteri di valutazione della prova, l'applicazione del medesimo principio risulta tanto più coerente e necessitata rispetto alle norme che introducono la sanzione della inutilizzabilità della prova per la precisa ragione che mentre le prime stabiliscono come la prova deve essere valutata, le seconde prescrivono se la prova deve essere valutata, ponendo rigide regole di esclusione. Opinare il contrario significa dimenticare che, in materia probatoria, il sindacato di legittimità della motivazione è costituito anche, e soprattutto, dalla verifica della conformità della decisione ai canoni legali che regolano l'uso della prova, non in riferimento a quelli operanti al tempo DEassunzione del mezzo di prova o della pronuncia della sentenza impugnata, ma rispetto a quelli vigenti all'epoca del controllo eseguito dal giudice di legittimità. Per le ragioni precedentemente illustrate, l'immediata applicazione di tali canoni trova base giustificativa nel fatto che il procedimento probatorio è ancora in atto allorchè interviene la nuova legge, dalla quale sorge un vincolo e una regola del giudizio probatorio ai quali anche la Corte di Cassazione è tenuta a sottostare. Dunque, a nulla rileva la circostanza che la sentenza impugnata sia immune da errores in iudicando e da errores in procedendo secondo la disciplina vigente all'epoca in cui è stata pronunciata, dato che il controllo della motivazione, compiuto dal giudice di legittimità, postula che la verifica di conformità alle regole legali contenenti divieti di utilizzazione probatoria avvenga in base alla normativa applicabile nel tempo in cui il controllo medesimo è compiuto, come, del resto, è inequivocamente confermato dalle disposizioni contenute nell'art. 609, comma 2, ultima parte c.p.p. e nell'art. 619, comma 3 c.p.p., dettata, la seconda, per l'ipotesi di applicazione di legge sopravvenuta di natura sostanziale o processuale, più favorevole all'imputato, che non comporti l'annullamento della sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1990, Saviano, riguardante l'identica disposizione di cui all'art. 538, comma 3 del codice del 1930). Gli esiti DEindagine permettono, quindi, di affermare -senza che sia necessario prendere posizione sulla discussa questione della reatroattività di alcune fondamentali norme processuali (c.d. norme di garanzia: cfr. Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1990, Belli, cit.;
Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1990, Saviano, cit.)- che, proprio in virtù del principio "tempus regit actum", le norme di cui agli artt. 1 e 2 della l. 7 agosto 1997, n. 267, dovrebbero trovare immediata applicazione nel giudizio di legittimità se questo dovesse ritenersi realmente estraneo all'ambito della disciplina transitoria ex art. 6 della stessa legge, dato che la proibizione DEuso di determinati risultati conoscitivi è sopravvenuta quando il procedimento probatorio non era definito per non essere stata ancora compiuta la "valutazione" affidata alla Corte di Cassazione. Di modo che, a ben vedere, deve essere capovolta l'alternativa posta dall'indirizzo giurisprudenziale contrario, nel senso che dall'esclusione dalla sfera di operatività DEart. 6 consegue che nei giudizi di legittimità in corso dovrebbe inevitabilmente applicarsi la nuova normativa dettata dagli artt. 1 e 2 e non quella in vigore alla data in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata: sostenere il contrario significa, nella sostanza, deviare dalla retta osservanza delle norme regolatrici dei conflitti di diritto intertemporale in materia processuale e attribuire una non consentita ultrattività alla disciplina DEutilizzabilità della prova caducata, con effetto immediato, dalla nuova legge.
10. - Tuttavia, una corretta analisi interpretativa delle disposizioni transitorie conduce inequivocamente a riconoscere che nel tessuto precettivo di tale disciplina sono riconducibili anche i giudizi di legittimità pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 267/97, senza che sia necessario l'ausilio del metodo analogico, che, del resto, è interdetto rispetto alle norme che regolano la successione di leggi nel tempo.
Canone ermeneutico fondamentale, valido per ogni ramo del diritto, è quello sancito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale secondo cui "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore".
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che l'operazione interpretativa coinvolge in modo concorrente e paritario entrambi i criteri enunciati dall'art. 12 e che in caso di ambiguità della struttura letterale della norma la ratio legis assume un'importanza preponderante, nel senso che il significato letterale più appropriato deve essere individuato alla luce della maggiore o della minore coerenza con l'interesse tutelato e, in definitiva, con lo scopo della legge (Cass., Sez. Un., 29 ottobre 1997, P.M. in proc. Schillaci). Sotto il profilo letterale, l'esame DEart. 6 della l. n. 267/97 pone in luce che i commi 2, 3, e 4 contengono esplicite previsioni riferite ai diversi gradi nei quali si articola il processo (giudizio di primo grado, di appello e di rinvio) senza fare menzione del giudizio di legittimità: tale dato testuale è stato ritenuto sufficiente per trarre significativo argomento a favore della tesi secondo cui il giudizio di cassazione non è soggetto alla disciplina transitoria.
Deve obiettarsi, però, che il silenzio, di per sè solo, non ha valore concludente, nel senso che non equivale a certa regola di esclusione, per la semplice, ma evidente, ragione che -al pari dei criteri operanti sul piano DEermeneutica contrattuale ("qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset")- nella ricostruzione della reale portata di una legge il fatto pretermesso non è nè affermato nè escluso e che, stante il valore non univoco del silenzio del legislatore, compito indeclinabile DEinterprete è quello di attribuire, caso per caso, alla omessa menzione del fatto il significato più coerente con la ratio legis enucleando la "vis ac potestas" della disposizione legislativa dalle sue intrinseche capacità applicative, riferite tanto al contesto normativo in cui essa è in concreto inserita quanto all'assetto degli interessi tutelati e dei fini effettivamente perseguiti. 11. - In una tale prospettiva interpretativa è necessario rilevare che l'art. 6 è compreso in una legge il cui dichiarato intento è quello di rafforzare le garanzie assicurate ai principi del contraddittorio, DEoralità e della formazione della prova attraverso la dialettica dibattimentale al fine di arginare il sempre più diffuso ricorso, nell'esperienza giudiziaria, al meccanismo delle letture delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari. L'esame delle disposizioni dettate dalla l. n.267/97, comprese quelle non direttamente attinenti alla riformulazione del testo DEart. 513, rende evidente che, con la nuova disciplina, il legislatore ha voluto realizzare un nuovo e diverso bilanciamento dei principi-guida sopra indicati con i principi della non dispersione dei mezzi di prova e di efficace esercizio della giurisdizione penale, creando un punto di equilibrio ad un livello differente da quello delineato in varie pronunce della Corte Costituzionale, prima tra tutte la sentenza n. 254 del 3 giugno 1992 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso art. 513. Gli interventi nella Commissione Giustizia della Camera dei Deputati non potrebbero essere, in tal senso, più direttamente esplicativi, dal momento che tutti i parlamentari hanno unanimamente riconosciuto che la legge è finalizzata ad una più completa attuazione della garanzia del contraddittorio, conformemente al precetto di cui all'art. 24 Cost., che dà copertura costituzionale al diritto di difesa, e alle norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti DEuomo e delle libertà fondamentali. Estremamente significative risultano le seguenti dichiarazioni del Guardasigilli: "La conciliazione tra i tre principi richiamati non è certo facile, ma in ogni caso il principio del contraddittorio deve senza dubbio prevalere come pure, probabilmente, quello DEoralità. È evidente peraltro che qualunque sia la scelta effettuata, deve essere pagato un prezzo...... Il Governo condivide pienamente la finalità della riforma, che vuole evitare che le parti si sottraggano al confronto dibattimentale, sul presupposto che l'accertamento operato in assenza della difesa di regola non è portatore di verità" (Commissione Giustizia, seduta del 4 giugno 1997).
Di pari chiarezza e trasparenza risulta la finalità della normativa transitoria contenuta dal secondo al sesto comma DEart. 6 in riferimento alle scelte compiute dal legislatore nell'intento di riequilibrare l'esigenza di ripristino della regola del contraddittorio, considerata quale indefettibile condizione del "giusto processo", rispetto all'esigenza di evitare la totale dispersione delle conoscenze acquisite mediante la già avvenuta lettura di dichiarazioni predibattimentali. In altri termini, nella consapevolezza che le nuove norme sul divieto di utilizzazione di cui agli artt. 1 e 2 avrebbero dovuto applicarsi a tutti i processi in corso proprio in virtù del principio "tempus regit actum", con l'art. 6 è stato prefigurato un particolare assetto normativo col quale sono state superate le opposte posizioni emerse durante il dibattito in commissione - favorevoli, da un lato, alla pura e semplice operatività della nuova disciplina, senza la previsione di un regime transitorio, e, dall'altro, all'applicazione di essa ai soli procedimenti nei quali non fosse stata ancora esercitata l'azione penale- ed è stato realizzato un ponderato e misurato contemperamento delle esigenze dianzi indicate. Alla luce di tali rilievi trovano appagante spiegazione sia le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 DEart. 6, volte a rendere possibile un recupero del contraddittorio rimesso all'iniziativa di parte, sia la disposizione dettata dal quinto comma che, in deroga alla disciplina di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p., ha posto speciali regole di utilizzazione e di valutazione delle dichiarazioni predibattimentali, escludendo, in particolare, che queste possano riscontrarsi vicendevolmente quando entrambe siano state sottratte alla verifica del dibattimento.
Dal tessuto strutturale della normativa transitoria e dalla peculiare finalità conservativa, sia pur attenuata, ad essa inerente deve trarsi il corollario, di lineare conseguenzialità logico-giuridica, che le disposizioni ex art. 6 sono estese a tutti i processi in corso, e non ai soli giudizi di merito, giacchè esse riguardano l'applicazione della disciplina intertemporale non nell' an ma nel quomodo, nel senso che esse regolano le sole modalità mediante le quali deve realizzarsi il "recupero" del contradditorio, indicando le attività processuali a tal fine necessarie (richiesta della parte interessata e citazione del dichiarante). Tali osservazioni rendono palesi le ragioni della particolare formulazione del testo DEart. 6 e danno un senso alla mancata previsione del giudizio di cassazione tra quelli nei quali è possibile il compimento delle attività processuali dirette ad attuare il "nuovo interpello" del dichiarante che si era precedentemente rifiutato di rispondere.
Soltanto trascurando il senso logico delle disposizioni e lo specifico contesto normativo in cui esse sono inserite può sostenersi che il recupero del contraddittorio resta definitivamente precluso per il motivo che i meccanismi a ciò preordinati non possono essere immediatamente attivati dinanzi alla Corte di Cassazione. Infatti, questa sola ragione non è sufficiente a determinare l'esclusione dall'ambito di operatività della normativa transitoria, ma implica, semplicemente, che l'applicazione di essa deve avvenire con le forme imposte dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, ossia mediante il passaggio obbligato DEannullamento della sentenza pronunciata in base a prove divenute inutiizzabili e del rinvio al giudice di merito, dinanzi al quale le parti potranno richiedere la rinnovazione parziale del dibattimento, a norma del quarto comma DEart. 6, per ottenere la citazione di coloro che avevano reso le dichiarazioni per le quali è sopravvenuto il divieto di uso.
12. - Non hanno pregio le obiezioni mosse ai risultati DEanalisi ricostruttiva DEart. 6 ad opera DEorientamento giurisprudenziale contrario all'applicabilità della normativa transitoria nel giudizio di cassazione pendente al momento DEentrata in vigore della l. n. 267/97. Nella sentenza che ha dato maggiore dignità argomentativa a tale indirizzo è stato rilevato che "la stessa Corte, mediante l'annullamento della sentenza impugnata, potrebbe fare luogo ad un'inammissibile regressione del processo nella fase di merito, meramente strumentale al fine di consentire alla parte interessata di formulare la richiesta di rinnovazione DEesame del dichiarante e al giudice di rinvio di verificare dapprima l'esistenza delle condizioni per la riapertura DEistruzione dibattimentale e valutare poi l'esito del nuovo esame alla stregua della specifica regula iuris all'uopo dettata dalla norma transitoria. Il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento resterebbe in questo caso condizionato, nel suo effettivo dispiegarsi nella vicenda processuale, dall'esercizio meramente eventuale dei poteri difensivi della parte interessata e dalla successiva rinnovazione DEesame" (Cass., Sez. I, 29 settembre 1997, Cascino ed altri, cit.). A tale obiezione deve replicarsi che l'esclusione delle disposizioni di diritto intertemporale potrebbe avere una qualche base giustificativa soltanto se l'applicazione di esse dovesse implicare deroghe alle regole ordinarie o deviazioni dal comune modello cui sono uniformate le pronunce di annullamento.
L'argomento diviene, invece, inconferente quando si osserva che i poteri di cognizione e di decisione del giudice di legittimità e le connotazioni strutturali della fase rescindente e di quella rescissoria corrispondono, anche nel caso in esame, a quelli stabiliti dal sistema processuale generale, al quale non è estranea l'eventualità che il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, ai sensi DEart. 173, comma 2 disp. att. c.p.p., possa non trovare applicazione nel giudizio di rinvio in dipendenza del mancato esercizio dei "poteri difensivi della parte interessata": basta por mente alla circostanza che l'art. 627, comma 2 c.p.p. stabilisce che, in caso di annullamento di una sentenza di appello, il giudice di rinvio dispone la rinnovazione DEistruzione dibattimentale soltanto se le parti ne facciano richiesta, onde può ben verificarsi che, in ipotesi di annullamento pronunciato per la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1 lett. d c.p.p.), nel giudizio di rinvio non sia poi compiuta la rinnovazione DEistruzione dibattimentale a causa della desistenza della parte dalla richiesta di ammissione della prova. Pertanto, non può rappresentare un proficuo argomento ermeneutico quello di far discendere la limitazione DEambito di applicazione della normativa transitoria ex art. 6 della l. n. 267/97 dal fatto che alla sentenza di annullamento potrebbe non seguire la richiesta di parte indispensabile per l'esame dibattimentale della persona delle cui dichiarazioni sia stata data precedentemente lettura. Il tema legato ai poteri di iniziativa delle parti rende necessari taluni approfondimenti per individuare i presupposti richiesti perchè la Corte di Cassazione possa pronunciare l'annullamento della sentenza basata sulle letture non più consentite. In proposito deve sottolinearsi che, poichè le norme transitorie fanno dipendere la sanzione DEinutilizzabilità dalla mancata acquiescenza delle parti, l'annullamento non può essere pronunciato automaticamente, per il solo fatto della sopravvenienza della nuova disciplina, e che esso postula, invece, che le parti stesse abbiano manifestato la volontà di ottenere che nel processo in corso trovino ingresso i meccanismi di recupero DEoralità e del contraddittorio. Nel giudizio di cassazione, tale volontà non può ovviamente estrinsecarsi nella richiesta di rinnovazione DEistruzione dibattimentale, la cui sede naturale è costituita dalla fase rescissoria, ma -conformemente alle regole del sistema- deve esprimersi per mezzo della proposizione di motivi nuovi, ai sensi DEart. 585, comma 4 c.p.p., deducibili in base alla già esaminata disposizione di cui all'art. 606, comma 3, in relazione all'art. 609, comma 2, ultima parte c.p.p. E ciò non perchè
l'inutilizzabilità sia rilevabile soltanto su istanza di parte ma per la ragione che, nello speciale regime transitorio, essa inerisce ad una fattispecie per il cui perfezionamento la legge richiede che la parte interessata non sia acquiescente alla lettura delle dichiarazioni predibattimentali.
Del resto, non deve meravigliare che la sanzione
DEinutilizzabilità sia condizionata all'esercizio dei poteri dei quali le parti dispongono all'interno di un processo conformato al modello accusatorio, dato che non sono infrequenti i divieti probatori dipendenti da manifestazioni di volontà attraverso le quali le parti stesse scelgono le proprie linee difensive: tipico è il caso della testimonianza indiretta, la cui utilizzazione è vietata solo quando non siano chiamate a deporre, "a richiesta di parte", le persone dalle quali il testimone ha avuto conoscenza dei fatti (art. 195, comma 1 e 3 c.p.p.). 13. - I fautori della tesi contraria all'applicazione DEart. 6 della l. n. 267/97 nel giudizio di legittimità hanno ritenuto di poter trarre significativi argomenti dai lavori preparatori per il fatto che "lo specifico rilievo svolto dall'on. EO in sede di Commissione giustizia della Camera dei deputati nel corso della seduta del 5.6.1997, circa la necessità d'inserimento di un ulteriore comma che prevedesse l'applicabilità della medesima disciplina "anche alla fase pendente dinanzi alla Corte di cassazione", non sia stato neppure posto in discussione ed anzi sia rimasto privo di alcuna risposta da parte del relatore nella medesima sede referente" (Cass., Sez. I, 29 settembre 1997, Cascino ed altri, cit.).
L'assunto non ha pregio. Nel resoconto della seduta del 5 giugno 1997 l'intervento DEon. EO, per la parte che qui interessa, risulta così riportato: "osserva che tutta la struttura portante di questa disposizione normativa è da condividersi con l'unico rilievo che può essere inserito, senza apportare sostanziali cambiamenti, che la medesima disciplina possa applicarsi anche nella fase pendente dinanzi alla Corte di Cassazione e non solo, pertanto, nei giudizi di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte". Orbene, la locuzione "senza apportare sostanziali cambiamenti" rende palese che l'intervento era dettato unicamente dall'esigenza che fosse specificato quanto si riteneva già insito nel contenuto precettivo della normativa transitoria, sicchè la mancata risposta alle osservazioni DEon. EO ben può spiegarsi con la diffusa convinzione che le disposizioni transitorie fossero applicabili in tutti i processi in corso, nei quali avrebbero dovuto altrimenti osservarsi i divieti di utilizzazione di cui agli artt. 1 e 2. Il rilievo è confermato dal fatto che il relatore aveva espressamente precisato che il regime transitorio "riguarda, cioè, l'applicazione della nuova disciplina ai processi non ancora definiti con sentenza irrevocabile" (seduta del 27 maggio 1997) e che l'on. Siniscalchi aveva osservato, ancor più esplicitamente, che "non vi sono ragioni per circoscrivere al solo giudizio di appello la disposizione di cui al comma 3 DEart. 7 (divenuto l'art. 6 del testo definitivo) in relazione alla rinnovazione parziale del dibattimento. Dovrebbe infatti essere applicata la medesima disciplina anche per la fase di fronte alla Corte di Cassazione" (seduta del 29 maggio 1997).
14. - Occorre, a questo punto, richiamare il fondamentale canone di ermeneutica giuridica per cui, di fronte alla possibilità di differenti scelte interpretative, il giudice è tenuto a preferire quella conforme ai principi della Costituzione e, correlativamente, a disattendere quella che conduce a risultati non compatibili con i principi medesimi.
Devono condividersi, sotto tale profilo, le considerazioni sviluppate, nella sua requisitoria, dal Procuratore Generale presso questa Corte, il quale ha osservato che se le norme transitorie dovessero interpretarsi nel senso della inapplicabilità nei giudizi di cassazione, dovrebbe considerarsi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale DEart. 6 della l. n.267/97, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la ragione che risulterebbe violato il principio di uguaglianza di trattamento, restando priva di ragionevole giustificazione l'esclusione, per i soli giudizi di legittimità, delle possibilità di recupero delle regole DEoralità, del contraddittorio e della parità dei diritti DEaccusa e della difesa nella formazione della prova dibattimentale.
L'opinione espressa dal Procuratore Generale, condivisa da numerosi commentatori della nuova legge (compresi taluni che, pure, escludono l'applicabilità DEart. 6 nei giudizi di cassazione), è avvalorata dalla circostanza che le conclusioni della tesi contraria all'applicabilità della disciplina transitoria nei giudizi pendenti in sede di legittimità appaiono di assai dubbia razionalità in quanto esse conducono ad operare una non plausibile tripartizione dei processi in corso, distinguendo tra processi soggetti agli artt. 1 e 2 della l. n. 267/97, nei quali non sono state ancora esaminate le persone indicate nel nuovo testo DEart. 513 c.p.p., processi di merito nei quali deve trovare applicazione l'art. 6, commi da 2 a 5 perchè è già avvenuta la lettura delle dichiarazioni predibattimentali e, infine, processi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, gli unici che continuerebbero a restare soggetti alla vecchia normativa e a rimanere, quindi, esclusi dalla possibilità di ripristino del contraddittorio.
La discrepanza dal principio di ragionevolezza risulta tanto più evidente quando si considera che, di fronte alla nuova regula iuris introdotta allorchè il processo non è definito, riesce oltre modo arduo cogliere una differenza razionale che possa giustificare la palese disparità di trattamento fra imputati che si trovano nelle medesime condizioni, salvo che per gli uni la nuova regola sopravviene quando il giudizio è ancora in grado di appello e per gli altri sopravviene, invece, nelle more fra la sentenza di appello e il giudizio di cassazione.
Non può rappresentare un'appagante risposta alle prospettate violazioni del principio di uguaglianza l'argomento, di ordine meramente formale, secondo cui le eventuali differenze tra imputati non costituiscono ingiustificate disparità di trattamento, essendo tale evento connaturato al principio generale della successione della legge processuale nel tempo. Infatti, una ricostruzione della portata DEart. 6 della l. n. 267/97 da cui dovesse escludersi l'operatività nei giudizi pendenti in cassazione molto difficilmente riuscirebbe a sottrarsi alle critiche di irragionevolezza motivate dall'avere fatto dipendere l'osservanza o non della garanzia fondamentale del contraddittorio, nel quale l'essenza del "giusto processo" trova la più saliente espressione, dalla sola circostanza che la sentenza della Corte di Cassazione sia stata pronunciata prima o dopo il 12 agosto 1997, data di entrata in vigore della l. n. 267 del 1997: da tale evenienza, meramente casuale e fortuita,
deriverebbe -se fosse esatta l'interpretazione disattesa dalle Sezioni Unite- che il quarto e il quinto comma DEart. 6 dovrebbero applicarsi nei giudizi di rinvio dipendenti da annullamenti pronunciati anteriormente alla predetta data e non anche, invece, in quelli scaturiti da sentenze di annullamento successive, essendo conseguenziale, in quest'ultimo caso, che l'inapplicabilità affermata per i giudizi di cassazione dovrebbe inevitabilmente valere anche per i giudizi rescissori derivati dai primi. Ditalchè, anche sotto tale profilo, le scelte del legislatore risulterebbero incompatibili col principio di uguaglianza e rimarrebbero inspiegabili le ragioni per le quali è stata decretata l'esclusione del recupero del contraddittorio soltanto per un numero ben circoscritto di processi ancora sub iudice: quali, appunto, possono essere solo quelli che, decisi nel giudizio di merito anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge (12 agosto 1997), abbiano dato luogo a sentenze ancora suscettibili o già gravate di ricorso per cassazione, ovvio essendo che, se ancora pendenti alla suddetta data in una fase di merito (primo grado, appello o rinvio), l'applicazione della nuova regula iuris discende de plano dalle esplicite e non controverse previsioni della norma transitoria dettata dal legislatore (commi 2 - 5 DEart. 6 l. n.267/1997). Le precedenti considerazioni offrono, dunque, una ulteriore riprova della sicura attendibilità della soluzione favorevole all'applicabilità della disciplina transitoria nei giudizi di legittimità in corso, dato che i risultati forniti dall'uso dei canoni ermeneutici sanciti dall'art. 12 delle preleggi si presentano immuni dalle aporie e dalle incongruenze riscontrabili negli esiti DEopposta tesi interpretativa e, nello stesso tempo, permettono di dare fedele attuazione alla volontà del legislatore di realizzare per tutti i giudizi pendenti il giusto equilibrio tra i principi fondamentali del processo, la cui matrice primigenia è rappresentata dalle norme della Costituzione, tra le quali spicca quella posta dall'art. 24, comma 2 ("la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento") corrispondente ad uno dei paradigmi primari sui quali è configurato il "giusto processo". Le Sezioni Unite sono ben consapevoli che il nuovo equilibrio perseguito dal legislatore del 1997 e il conseguente ripudio dei precedenti assetti processuali, nei quali restava pressochè vanificata la regola del contraddittorio, possono costituire un fattore di allungamento dei tempi di trattazione dei processi, ancor più rilevante con l'applicazione della disciplina transitoria in sede di legittimità. Una siffatta incidenza, però, non è stata affatto ignorata nel corso dei lavori preparatori, tant'è che nel già ricordato intervento del Guardasigilli dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, nella seduta del 4 giugno 1997, si è riconosciuta l'esigenza di dare priorità al ripristino della prevalenza del principio del contraddittorio e si è osservato, correlativamente, che "qualunque sia la scelta effettuata, deve essere pagato un prezzo....". Ne consegue che paventare il "dirompente sconvolgimento dei processi in corso" -come è stato fatto dai sostenitori DEopinione contraria all'applicazione della disciplina transitoria nei giudizi di cassazione- significa prospettare un argomento che, oltre ad essere dotato di una suggestività sfornita di documentati dati obiettivi che lo rendano plausibile, è inidoneo ad alterare le consapevoli e meditate scelte adottate dal legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità politica: scelte che neppure il giudice delle leggi può sindacare quando risultino compiute in sintonia con il principio di uguaglianza e con i precetti costituzionali.
L'ultima obiezione, di un qualche spessore, resta quella riferibile al contenuto della disposizione di cui al sesto comma DEart. 6 della l. n. 267/97, che, facendo decorrere la sospensione del corso della prescrizione dal momento del rinnovo della citazione DEimputato che si era avvalso della facoltà di non rispondere, non riesce a coprire l'intero periodo indispensabile al recupero del contraddittorio nell'ipotesi di annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di Cassazione in applicazione della nuova disciplina. Per il vero, la segnalata incongruenza della disciplina è individuabile, ad un attento esame, non solo rispetto al giudizio di legittimità ma anche nei riguardi dei giudizi di merito, dato che anche per questi ultimi possono ben ipotizzarsi situazioni nelle quali non è completamente neutralizzato, ai fini della prescrizione, tutto il tempo occorrente per il compimento delle necessarie attività processuali: il che si verifica quando il giudice di merito non si pronunci immediatamente sulla richiesta della parte interessata, restando sottratto, in tali casi, alla sospensione del corso della prescrizione il periodo trascorso tra la data di presentazione DEistanza e quella del provvedimento di rinnovo della citazione. Ne deriva che, pur essendo innegabile che, nel giudizio di cassazione, il passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria comporta tempi più ampi non coperti dalla sospensione, non è risolutiva l'obiezione secondo cui il contenuto della disposizione di cui al sesto comma DEart. 6 della l. n. 267/97 rivelerebbe che il processo di legittimità è estraneo alle previsioni della normativa transitoria.
Alle precedenti riflessioni deve aggiungersi che, come insegna l'antico brocardo, nell'interpretazione della legge "adducere inconveniens non est solvere argomentum": sicchè l'eventuale lacuna normativa esistente nel tessuto delle disposizioni transitorie non può rappresentare, di per sè sola, un decisivo dato ermeneutico idoneo a capovolgere le conclusioni DEinterpretazione della disciplina transitoria, il cui effettivo campo di applicazione è stato possibile definire compiutamente per mezzo di una organica indagine logico- sistematica, con risultati che hanno ricevuto puntuale e convincente riscontro dalle inequivoche indicazioni desumibili dai lavori preparatori e che, in primo luogo, appaiono in piena armonia con i valori espressi dall'ordinamento costituzionale. 15. - Si è già posto in evidenza che, ai fini DEapplicazione nel giudizio di cassazione delle norme transitorie ex art. 6 della l. n.267/97, la parte interessata deve manifestare la non acquiescenza alla lettura delle dichiarazioni predibattimentali sulle quali trova base la sentenza impugnata e che tale volontà deve essere espressa nelle forme imposte dalla disciplina delle impugnazioni, ossia a mezzo della presentazione di motivi di ricorso nuovi a norma DEart. 585, comma 4 c.p.p. (v. § 12). Ulteriori, concorrenti condizioni devono essere ricavate dal sistema.
La prima è strettamente dipendente dall'effetto devolutivo DEimpugnazione e si traduce nella inderogabile necessità che gli originari motivi di ricorso abbiano rimesso alla cognizione della Corte di Cassazione il controllo della motivazione nel punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi, essendo palese che la parte non potrebbe richiedere e, correlativamente, il Supremo Collegio non potrebbe applicare la nuova disciplina se questa vertesse su un tema di decisione irretrattabilmente coperto da preclusioni e se, quindi, fosse definitivamente esaurita la situazione relativa alla valutazione della prova cui si riferiscono le innovazioni apportate dal ius superveniens. Inoltre, deve sottolinearsi che, poichè i motivi nuovi non possono investire i capi e i punti della sentenza impugnata diversi da quelli specificamente oggetto DEoriginario ricorso (cfr., coeva alla presente sentenza, Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1998, Bono ed altri), il rigore delle preclusioni, conseguenti all'effetto devolutivo DEimpugnazione, implicherebbe che neppure all'interno DEoriginario motivo di ricorso, afferente l'illogicità della motivazione e l'inosservanza dei criteri ex art.192, comma 3 c.p.p., le parti potrebbero dedurre la sopravvenienza delle nuove norme se il motivo nuovo non fosse reso proponibile dalla disposizione risultante dal già menzionato coordinamento degli artt. 606, comma 3 e 609, comma 2, ultima parte c.p.p. Deve inferirsene che, conformemente alle regole generali in materia di impugnazioni, la presentazione di motivi nuovi, nelle forme prescritte dall'art. 585, comma 4 c.p.p., costituisce il mezzo indispensabile per introdurre nel thema decidendum, devoluto alla cognizione della Corte di legittimità, la questione relativa all'applicazione della normativa transitoria.
L'ultima condizione riguarda la necessità di verificare la rilevanza sul dictum contenuto nella sentenza impugnata degli elementi probatori desunti dalle letture delle dichiarazioni predibattimentali non più consentite, nel senso che la Corte di legittimità deve accertare se la valutazione dei predetti elementi abbia avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito e deve, quindi, controllare la struttura argomentativa della motivazione per stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa, anche senza quelle dichiarazioni, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
16. - L'applicazione dei principi testè indicati rendono evidenti i limiti entro i quali risulta applicabile nel presente processo la normativa transitoria ex art. 6 della l. 7 agosto 1997, n. 267. Per quanto concerne la posizione del ricorrente NA SI, deve rilevarsi che la sua responsabilità per il delitto di cui agli artt.110, 81 cpv. c.p. e 73, comma 1 e 6, 80, comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stata concordemente affermata dai giudici di primo e di secondo grado sulla base principalmente delle chiamate di correo dei collaboratori La RA BE e BE TR, imputati in procedimenti connessi, delle cui dichiarazioni, rese al P.M. nel corso delle indagini preliminari, è stata data lettura per essersi entrambi rifiutati di sottoporsi all'esame dibattimentale. Basta esaminare la motivazione della sentenza di appello per rendersi conto che sulla identificazione del NA quale concorrente nel delitto di spaccio continuato aggravato, con il fratello SI e il nipote IA Francesco, giudicati in separati processi, hanno avuto un rilievo determinante la lettura delle dichiarazioni predibattimentali del La RA e DEBE, essendo state queste direttamente utilizzate dai giudici di merito per reputare inattendibile la tesi difensiva DEimputato volta a sostenere l'esistenza di un errore di identificazione e la sua completa estraneità alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Ne consegue che, in accoglimento del motivo nuovo relativo all'applicazione della normativa transitoria ex art. 6 della l. n. 267/97, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altro giudice, che, su richiesta della parte interessata, dovrà provvedere alla rinnovazione parziale del dibattimento per poi rivalutare tutte le risultanze probatorie, tenendo anche conto delle regole dettate dal quinto comma DEart.
6. Resta ovviamente assorbito il secondo motivo di ricorso diretto contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Identica rilevanza delle letture delle dichiarazioni dei collaboratori La RA e BE è riscontrabile riguardo al giudizio di responsabilità di TU IO per le imputazioni di spaccio di cui ai capi C) e D) della rubrica. Infatti, dalla motivazione della sentenza di secondo grado emerge che le ragioni della condanna del TU per tali delitti poggiano su un compendio probatorio in cui assumono un importante ruolo le dichiarazioni del La RA e, in minore misura, quelle DEBE. In particolare, deve osservarsi che se è vero che la Corte di merito ha ritenuto che per taluni episodi le dichiarazioni accusatorie di altri chiamanti in correità hanno avuto un'autonoma valenza probatoria perchè corroborate da riscontri esterni che prescindono del tutto dalle dichiarazioni del La RA, è altrettanto certo che queste ultime restano la principale e più completa fonte di accusa a carico del TU, della quale i giudici di merito si sono avvalsi per ricostruire la condotta criminosa posta in essere dall'imputato nel commercio di droga, soprattutto per le attività attribuitegli fino al 1990, in concorso con OR TR, che formano oggetto DEimputazione sub C).
L'annullamento con rinvio per i capi C) e D), riguardanti lo spaccio di sostanze stupefacenti, deve essere esteso all'imputazione di cui al capo L) relativa alla ricettazione di oggetti d'oro, costituenti provento di furti, atteso che nella motivazione della sentenza la prova della responsabilità per tale delitto è stata direttamente collegata con l'accertato ruolo di trafficante di droga del TU. Infine, l'annullamento della decisione per i delitti di spaccio non può non riflettersi sul provvedimento di confisca emesso sul presupposto che il denaro e i titoli sequestrati nell'abitazione DEimputato fossero il prodotto e il profitto del commercio di droga da lui svolto per vari anni.
Deve essere, invece, rigettato il quarto motivo del ricorso del TU contenente censure afferenti i delitti relativi alle armi in ordine ai quali la dichiarazione di responsabilità prescinde completamente dagli elementi probatori risultanti dalla lettura delle dichiarazioni predibattimentali del La RA, essendo stata ricavata la prova del porto e della detenzione illegale delle armi, tra le quali era compresa una pistola con numero di matricola abraso, dalla valutazione delle dichiarazioni del Cossu e della deposizione del teste Patri al quale lo stesso TU aveva detto di non avere bisogno di armi perchè già ne disponeva:
ne consegue che, poichè l'interpretazione degli elementi probatori risulta immune da vizi logici e giuridici, devono essere disattese le doglianze a mezzo delle quali il ricorrente ha denunciato l'illogicità della motivazione che sorregge la pronuncia di condanna.
Riguardo ai medesimi capi di sentenza manca di pregio anche la censura con cui è stata dedotta la contraddittorietà della dichiarazione di responsabilità rispetto alla sentenza di assoluzione emessa il 15 dicembre 1994 dal GUP del Tribunale di Cagliari nei confronti di TZ ON, ritenuto concorrente col TU nei delitti di detenzione e porto illegali di armi. In proposito è sufficiente osservare che l'TZ è stato giudicato con rito abbreviato e che la sua assoluzione è stata pronunciata dal GUP sulla base degli elementi di prova raccolti nelle indagini preliminari, mentre la condanna del TU è stata giustificata dalla Corte territoriale in riferimento alle risultanze probatorie acquisite in dibattimento: ond'è che il diverso esito dei due giudizi non può costituire motivo per lamentare l'illogicità della sentenza impugnata.
A conclusione della disamina relativa alla posizione del TU, deve, dunque, pronunciarsi l'annullamento limitatamente ai reati di cui ai capi C), D), L) e al punto relativo alla disposta confisca, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari-Sezione Distaccata di Sassari, che dovrà applicare le norme contenute nell'art. 6, comma 4 e 5 della l. n. 267/97 e, in relazione all'esito del nuovo giudizio, dovrà eventualmente rideterminare le pene da infliggere per i reati relativi alle armi qualora l'imputato dovesse essere assolto dalle altre imputazioni.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso del TU.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla l'impugnata sentenza nei confronti di NA SI e TU IO, limitatamente -riguardo a quest'ultimo- ai reati di cui ai capi C - D - L, nonchè al punto relativo alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Cagliari- Sezione Distaccata di Sassari. Rigetta nel resto il ricorso del TU.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 1998.