Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/06/2002, n. 7997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7997 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
E IN NO0 7 9 97 / 0 2 N O I REPUBBLICA ITALIANA Z A R T S I G E R A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto A D дінати стічна E SEZIONE TERZA CIVILE T miton “pprezzat N E ad ingiungove Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S E R.G.N. 19568/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 220.14 Dott. Italo PURCARO Consigliere I Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 21/12/01 Dott. Bruno DURANTE 1 Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DOSI SRL, in persona del suo amministratore e legale rappresentante sig. AN Elio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAZZINI 6, presso lo studio che lo difende, dell'avvocato SABATINO CIPRIETTI, giusta delega in atti;
ricorrente contro ' in persona del suo FERCOL DI CIARCELLUTI GABRIELE titolare, domiciliato in ROMA VIAelettivamente LUCREZIO CARO 7/A, presso lo studio dell'avvocato FOSCO 2001 POM PONI, difeso dall'avvocato GIOVANNINO TESTA, giusta 2221 delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 37/99 del Giudice conciliatore di PESCARA, emessa il 6/7/99, depositata il 07/07/99; RG.397/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito 1'Avvocato FOSCO POMPONI (per delega Avv. Giovannini Testa); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO вди кий La Dosi srl proponeva opposizione avverso il decre- con il quale il giudice conciliatore di Pescara le to, aveva ingiunto di pagare alla ditta CO la somma di lire 606.472 a titolo di corrispettivo di merce, soste- nendo di avere estinto il debito;
con l'atto di opposi- zione chiedeva in via riconvenzionale la condanna della ditta anzidetta al pagamento della somma di lire 1.875.228, che assumeva di accreditare, oltre accesso- ri. La opposta eccepiva l'incompetenza per valore del giudice conciliatore in relazione alla domanda ricon- venzionale e resisteva all'opposizione. 2 Il giudice conciliatore separava le cause;
rimette- va quella relativa alla domanda riconvenzionale al giu- dice competente;
sospendeva l'altra. A seguito di istanza della ditta opposta la causa di opposizione riprendeva il suo corso. Con sentenza resa il 6.7.1999 il giudice concilia- l'opposizione, considerando che tore rigettava dei rappresentanti delle parti dall'interrogatorio emergeva che le medesime avevano definito i loro rap- porti di dare ed avere con il versamento, da parte del- la società Dosi, di un assegno di lire 7.245.000 e che successivamente la ditta aveva fornito alla società al- tra merce per la. somma di lire 606.532 di cui Bomank all'opposizione; somma indicata nella bolla di accompa- gnamento merci richiamata nella fattura 873 del 15.10.1984. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la società Dosi sulla base di un motivo illu- strato con memoria;
ha resistito l'intimata con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando "violazione dell'art. 116 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché contraddittoria ed in- sufficiente motivazione in ordine alla valutazione del- le risultanze probatorie in relazione all'art. 360, n. 3 5, c.p.c. travisamento dei fatti", la società ricor- rente deduce: 1) il giudice conciliatore ha fondato la decisione sull'interrogatorio formale del titolare del- la ditta CO;
2) dall'interrogatorio emerge che l'amministratore della società ha versato l'assegno di lire 7.245.000 -recante la data del 6.12.1994- a saldo di ogni suo dare;
3) il decreto ingiuntivo riguarda il prezzo di merce fornita il 15.10.1994; 4) è, pertanto, evidente che con il versamento dell'assegno è stato pa- gato anche il prezzo di tale merce. secondo la società ricorrente, il giu- In sostanza, ha errato nella valutazione della dice conciliatore Ben utz prova;
non ha peeso in considerazione l'intero materia- le probatorio;
ha esaminato isolatamente i vari elemen- ti processuali. Quello che viene, perciò, denunciato è, al di là delle espressioni adoperate, il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione. Ora, come più volte affermato da questa Corte, poi- ché anche la decisione di equità deve contenere l'esposizione dei motivi sui quali si fonda, il difetto di motivazione è certamente denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. sotto il profilo della nul- lità della sentenza per mancanza dei requisiti essen- ziali, quando la motivazione sia del tutto inesistente 4 о meramente apparente o fondata su argomentazioni tal- mente perplesse o in tale irriducibile contrasto da non consentire in alcun modo di capire perché sia stata ac- colta o respinta la domanda. Non sono, invece, denunciabili per cassazione i vi- zi di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., vale a dire di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia quando la questione di fatto sia attinente a statuizione che il conciliatore abbia reso facendo uso dell'equità, poiché la motivazione su un punto di fatto rientrante nello spazio riservato alla soluzione equitativa della sentenza è inscindibile da quella sul criterio di equi- AN K tà adottato che non è suscettibile di sindacato e di n.controllo in sede di legittimità (Cass. 5.11.1992 11975; Cass.
3.5.1999 n. 4384; Cass. 12.2.1998 n. 1470). Ebbene i vizi che vengono denunciati nella specie sono per l'appunto del genere da ultimo indicato, di tal che il ricorso va dichiarato inammissibile con con- danna della società ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la ricorrente alle speseim ₤125.810 (€ 64,98) oltre onorari liquidati in lire 900.000 (€ 464,8 . 5 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 21.12.2001. Garan cin IL PRESIDENTE. IL CONSIGLIERE EST. Вчино диганы N. CANCE RE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 03.06.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello E N O I Z A R T S I C G E C R A D E T N E S E 6