Sentenza 20 novembre 2017
Massime • 1
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto l'aggravante in relazione al travisamento realizzato indossando un casco non integrale che, pur non coprendo interamente il viso e non impedendo del tutto la visualizzazione dei tratti somatici, rendeva comunque la persona meno riconoscibile).
Commentari • 2
- 1. Commettere una rapina indossando una mascherina, obbligatoria per il covid, integra la fattispecie di rapina aggravata?https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. 19 e configurabilità dell’aggravante del travisamento nel reato di rapina :: GiuridicaMentehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
L'attuale normativa dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 prevede in determinate circostanze e situazioni l'obbligo di indossare la mascherina, sia essa chirurgica o FFP2. Ma se questa venisse utilizzata per commettere una rapina, configurerebbe l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, numero 1 c.p., ossia la rapina commessa da persona travisata, oppure no in quanto adempimento di un dovere in virtù dell'osservanza di una norma? A fornirci la risposta è stata la Corte di Cassazione, Sezione II Penale, con la sentenza n. 1712/2021 depositata recentemente in data 17 gennaio 2022. Segnatamente, il Supremo Giudice ha dovuto decidere in merito al ricorso per cassazione proposto …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2017, n. 56937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56937 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2017 |
Testo completo
5 6937-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/11/2017 - Presidente - Sent. n. sez. PIERCAMILLO DAVIGO 2722/2017 DOMENICO GALLO MARGHERITA TADDEI REGISTRO GENERALE N.21490/2017 LUCIANO IMPERIALI - Rel. Consigliere - FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell' imputato presente il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza del 05/12/2016, ha confermato la pronunzia del Tribunale di Venezia data 29/03/2016 in forza della quale LO GE è stato riconosciuto colpevole del reato di rapina aggravata e condannato alla pena di giustizia. 1 قلم 2. L'imputato ricorre per Cassazione, a mezzo difensore, deducendo quattro motivi: primo motivo: violazione di legge per avere la corte territoriale disatteso l'istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale. La difesa del ricorrente lamenta che la corte di appello non aveva considerato che, a fronte di un compendio probatorio non univoco quanto all' utilizzo di un taglierino da parte dell' imputato in occasione dei fatti contestatigli, l' acquisizione delle prove documentali sopravvenute - i fotogrammi ed il filmato del fatto - avrebbe fornito un contributo conoscitivo determinante al fine dell' accertamento degli accadimenti de quibus;
-secondo motivo: difetto di motivazione non avendo la corte territoriale spiegato le ragioni per le quali non aveva ritenuto attendibili le prove contrarie. Viene lamentata la circostanza che in relazione all' elemento fattuale dell' uso del taglierino o meno da parte del GE elemento fondamentale ai fini della qualificazione giuridica della - vicenda in questione le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali dalla ― sig.ra SA e dal sig. EL avevano un contenuto cognitivo antitetico rispetto alle s.i.t. della ON unica ad avere confermato l' uso del menzionato taglierino;
- terzo motivo: difetto di motivazione relativamente alla mancata concessione dell' attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Deduce che la corte territoriale nel fare riferimento al mancato risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali non aveva considerato che la censura proposta aveva riguardato la configurabilità del ravvedimento operoso in ragione del contegno collaborativo assunto;
quarto motivo: violazione di legge in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante del travisamento di persona ex art. 628 comma 3 n.1 cod. pen. Assume che i giudici di merito non avevano considerato che l' uso del casco da parte dell' imputato non aveva reso irriconoscibile la persona né aveva determinato alcuna difficoltà nel procedere alla sua rapida identificazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. In relazione ai primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi, va premesso che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 dep. - 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni 2 де elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.
2.1. Deve, anche, rilevarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 - dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 25410701).
2.2. Occorre osservare, altresì, che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501).
3. Va, quindi, evidenziato che la Corte territoriale, nel ricostruire dettagliatamente la condotta dell' imputato, confermando quanto accertato dai giudici in primo grado, ha pure esaustivamente risposto alle censure formulate relative alla qualificazione del reato, precisando che, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, doveva ritenersi che l' imputato aveva commesso una rapina con l'uso di un taglierino come confermato in modo chiaro e certo da SI ON, sentita in sede di s.i.t., la quale aveva descritto "minuziosamente" detto taglierino, dichiarazioni non inficiate da altri elementi probatori e ritenute decisive dalla corte territoriale anche in considerazione del fatto che solo in sede di appello il GE aveva negato di essere stato in possesso del coltellino "quando invece sia nel primo interrogatorio che nel giudizio di primo grado egli aveva ammesso pienamente l' addebito".
3.1. Le censure riproposte con l'odierno ricorso vanno ritenute, quindi, null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi де difensiva confermando la affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine ai fatti contestati operata dal primo giudice.
4. In ordine alle altre censure formulate quanto al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale occorre sottolineare che il rigetto dell' istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità. (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013 - dep. 17/07/2013, Trecca, Rv. 25774101), come verificatosi della fattispecie in esame alla luce del quadro probatorio sopra richiamato.
5. Del tutto correttamente e con motivazione immune da censure la corte territoriale ha, poi, negato la concessione dell' attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Invero la circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 6 seconda ipotesi, cod. pen. (elisione o attenuazione delle conseguenze del reato), è di natura soggettiva e trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole, il quale, per ravvedimento, dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, si adopera per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato. Si è correttamente ritenuto che l'attenuante è ravvisabile solo se l'azione diretta ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato è spontanea ed efficace, cioè determinata da motivi interni allo agente e non influenzata in alcun modo da fattori esterni che operino come pressione sulla spinta psicologica e che la stessa trova giustificazione in una condotta che testimoni minor capacità a delinquere in relazione a reati in cui il danno penale non sia per sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dalla opera del colpevole essa, pertanto, non è concedibile in relazione ad un comportamento processuale di semplice collaborazione con gli organi inquirenti. Dal momento che la circostanza attenuante del ravvedimento operoso prevista dalla seconda parte dell'art. 62 n. 6 cod. pen. ha pacificamente natura soggettiva ed è ravvisabile solo se l'azione è determinata da motivi interni e non influenzata da fattori quali l'arresto e lo stato di detenzione (Fattispecie in cui l'imputato aveva confessato ed indicato luogo in cui aveva occultato il cadavere a seguito dell'arresto avvenuto per altro reato), (Sez. 1, n. 28554 del 09/06/2004 - dep. 24/06/2004, Garibizzo, Rv. 22884501) la sentenza non appare in alcun modo censurabile nella parte in cui ha escluso detta attenuante anche in considerazione della circostanza che il GE ha restituito il maltolto in modo parziale e non spontaneamente e solo dopo il suo arresto, apparendo evidente che non sussistono nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento di detta attenuante.
6. Manifestamente infondato è anche l' ultimo motivo. 4 фе In ordine alla sussistenza della circostanza aggravante del ricorso al travisamento risulta accertato che l'imputato, nel momento in cui si è introdotto all'interno della sala giochi teatro della rapina, indossava un casco, evidentemente nell' intento di celare i suoi lineamenti. Non appare decisiva la ddotta circostanza che il casco non fosse integrale, non copriva l' intero viso e non impediva "del tutto" la visualizzazione dei tratti somatici, dato che, come esattamente osservato nella sentenza impugnata, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (v. Sez. 2, n. 18858 del 27/04/2011, Di Camillo, Rv. 250114) vedi anche Sez. 6, n. 21890 del 03/04/2014 dep. 28/05/2014, - Arpaia, Rv. 25976601 nonchè Sez. 1, n. 5053 del 02/04/1979, Passalacqua, Rv. 142128). L'uso di un casco da motociclista per commettere una rapina (ancorchè "particolarmente aperto sui lati") appare, invero, sufficiente a integrare un "travisamento" dell' aspetto esteriore della persona rendendo la stessa, di fatto, meno riconoscibile. Risulta, del resto, che il predetto imputato è stato in concreto riconosciuto in quanto soggetto aduso a frequentare i luoghi teatro della rapina e, quindi, già notato in precedenza.
7. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 Novembre 2017 II consigliere estensore II presidente Fabio Di PisaFob Piercamillo Davigo SUPREM E T R O C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Sezione Penale IL 20 DIC 2017 CANCELLIERE) Claudia Piane 5