CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2023, n. 25829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25829 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di: DA LV SO nato il [...] avverso la sentenza del 03/11/2022 del TRIBUNALE di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25829 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 23/05/2023 Così deciso il 23.5.2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, su conforme richiesta delle parti, ha applicato all'odierno imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di giorni quattordici di arresto ed euro 1400 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 1, lett. b), 2 bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre per cassa- zione avverso la sentenza suindicata per violazione di legge, deducendo che il Tribunale aveva omesso l'applicazione della sospensione della patente di guida che consegue obbligatoriamente all'accertamento del reato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui tra l'altro deduce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile in quanto tardivo. Ed invero la sentenza impugnata, con deposito contestuale della motivazione e conseguente termine di quindici giorni per l'impugnazione, a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., è stata emessa il 3 novembre 2022 e comunicata in pari data alla Procura generale, mentre il ricorso risulta depositato solamente il 29 novembre 2022.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25829 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 23/05/2023 Così deciso il 23.5.2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, su conforme richiesta delle parti, ha applicato all'odierno imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di giorni quattordici di arresto ed euro 1400 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 1, lett. b), 2 bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre per cassa- zione avverso la sentenza suindicata per violazione di legge, deducendo che il Tribunale aveva omesso l'applicazione della sospensione della patente di guida che consegue obbligatoriamente all'accertamento del reato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui tra l'altro deduce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile in quanto tardivo. Ed invero la sentenza impugnata, con deposito contestuale della motivazione e conseguente termine di quindici giorni per l'impugnazione, a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., è stata emessa il 3 novembre 2022 e comunicata in pari data alla Procura generale, mentre il ricorso risulta depositato solamente il 29 novembre 2022.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.