Sentenza 19 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12148 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 1 2 148 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DE POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 16760/01 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 26030 Dott. ID VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.13/05/03 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
NA RI, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato DARIO CASTRICHELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, giusta delega in atti;
controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 20735/00 del Tribunale di ROMA, 2921 -1- -- depositata il 23/06/00 R.G.N. 102282/93;146560/96 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. ID VIDIRI;
. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 23 novembre 1996, il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Roma aveva condannato il Ministero stesso alla corresponsione in favore di AR NA (che aveva proposto domanda amministrativa in data 8 giugno 1991), a decorrere dal 1 luglio 1991, dell'assegno mensile di invalidità ad di cui all'art. 13 1. 118/1971, oltre interess e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 23 giugno 2000, rigettava l'appello osservando che il Ministero aveva ID OL sollevato l'eccezione afferente al requisito socio- economico della NA per la prima volta in fase d'appello, in violazione del disposto dell'art. 437,comma 2 , c.p.c. che, in ossequio al principio del doppio grado di giurisdizione, costringe il giudice d'appello entro gli stessi limiti obiettivi che la causa ha ricevuto in primo grado. Da qui l'inammissibilità dell'eccezione in quanto nuova. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso AR NA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso il Ministero deduce violazione e falsa 1 applicazione dell'art. 13 della legge 118 del 1971 nonchè dell'art. 2697 c.c. nonchè dell'art. art. 437, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 c.p.c. ed anche motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma c.p.c. n. 5 c.p.c. In particolare sostiene che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto l'eccezione del Ministero una eccezione in senso stretto, come tale tardivamente proposta, laddove invece il requisito socio-economico, come quello sanitario, doveva ritenersi elemento necessario della fattispecie costitutiva del diritto, il cui mancato accertamento era, pertanto, rilevabile anche per la prima volta in cassazione. Inoltre non poteva ritenersi che con l'atto di appello proposto esso Ministero avesse indebitamente ampliato il tema decidendum a questioni sulle quali ogni ulteriore esame avrebbe dovuto considerarsi precluso in quanto l'eccezione svolta in appello era diretta a contestare la sussistenza di elementi costitutivi del diritto, la cui prova in ragione del principio posto dall'art. 2697 C.C. gravava sulla controparte. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. 2 Come si evince dal contenuto del ricorso in appello il Ministero ha impugnato la sentenza del Pretore di Roma lamentando che l'assicurata non poteva far valere il requisito socio-economico nè quello della incollocazione, richiesti per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità. Ed in precedenza, e cioè nella sua costituzione davanti al giudice di primo grado, 10 stesso Ministero aveva addotto l'insussistenza dei suddetti requisiti instando per il rigetto della domanda della NA. Consegue da quanto ora detto che il Tribunale di Roma Gusto Usha non poteva esimersi dal vagliare le censure mosse nell'atto di gravame dal Ministero e doveva, quindi, accertare la sussistenza del requisito socio-economico e di quello dell'incollocazione, che configurandosi come elementi costitutivi del diritto all'assegno devono esse provati da chi agisce in giudizio per il riconoscimento di detto assegno. Nè per andare in contrario avviso vale addurre la statuizione di questa Corte secondo cui a fronte di fatti costitutivi del diritto la mancata contestazione rappresenta di per sè l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo in quanto rende il fatto non controverso (cfr. in tali sensi : Cass., Sez 3 - Un., 23 gennaio 2002 n. 761). Ed infatti, il principio nella ora enunciato non può trovare applicazione dovendosi ribadire che nella fattispecie in oggetto sua condotta processuale il Ministero ha chiesto nei e nei tempi in precedenza indicati che termini l'assicurata provasse, come era suo onere ex art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato. Alla stregua delle considerazioni sinora svolte la sentenza impugnata va cassata e, giusta il disposto dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori ID bla accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un nuovo giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di L'Aquila, che, in applicazione dei principi innanzi enunciati, procederà ad un nuovo esame della controversia accertando la sussistenza o meno del requisito reddituale e di quello della incollocazione. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di L'Aquila anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 maggio 2003. 4 Malam Lich t II PRESIDENTE ساكنGundo Vestien IL CONSIGLIERE ESTENSOREESTENSORE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 AGO. 2003Agreed. CANDEWHERE ANDELLIERE 1 05