Sentenza 22 luglio 2004
Massime • 1
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova sancito, in materia, dall'art.269 comma 2 c.c. non è derogato dal limite imposto al giudice dalla disposizione di cui al successivo quarto comma della stessa norma di legge, e non tollera, pertanto, surrettizie limitazioni, ne' mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologia tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, ne', conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di merito di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del "tipo" di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/07/2004, n. 13665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13665 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO LF, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE RONI 9, presso l'avvocato NATALINO IRTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINO BIN, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LO NC;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 23762/01 proposto da:
LO NC, elettivamente domiciliato in Roma VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso l'avvocato RENATO MARINI, che, lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RO LF;
- intimato -
avverso la sentenza n. 444/01 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 29/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente l'Avvocato VASSELLI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato MARINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale, previa la loro riunione, ex art. 335 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con citazione del 9 febbraio 1993, RA SI - nata il 1^ luglio 1961 - convenne dinanzi al Tribunale di Torino OL OS, esponendo che, con decreto della Corte d'Appello di Torino del 14 ottobre 1988, divenuto definitivo, era stata dichiarata ammissibile l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale che essa intendeva proporre nei confronti del OS, perché questi fosse dichiarato suo padre naturale;
e che si riservava di provare, in corso di causa, la circostanza, secondo la quale, all'epoca del presumibile concepimento (8-9 ottobre 1960), tra sua madre - RE SI - ed il OS esisteva da tempo (6 febbraio 1960) una relazione intima, protrattasi fin verso la fine del 1960. Tanto esposto, l'SI - previa richiesta di interrogatorio libero del convenuto sulle predette circostanze;
riservatasi la deduzione di prova per testimoni, e chiesta in via preliminare consulenza tecnica ematologica - concluse, chiedendo che il Tribunale adito dichiarasse che OL OS è padre naturale di RA SI. Il convenuto, costituitosi, nel resistere alla domanda deduceva che la relazione con la madre dell'attrice era definitivamente cessata prima del Ferragosto 1960 e, quindi, prima della data del presumibile concepimento indicata nell'atto di citazione;
e che RE SI, sia durante la relazione che dopo, aveva avuto rapporti sessuali con altri uomini, il OS contestava, inoltre, la ammissibilità e la concludenza probatoria della consulenza tecnica richiesta. Nel corso della prima fase istruttoria il OS rispose all'interrogatorio libero.
Con due successive ordinanze collegiali del 21 ottobre-29 novembre 1996 e del 17 febbraio-7 aprile 1997, il Tribunale dispose la richiesta consulenza tecnica d'ufficio ed ammise la prova per testimoni dedotta dal convenuto, limitatamente al capitolo 1, ritenne irrilevanti gli altri capitoli e respinse la richiesta di ammissione delle altre prove.
Espletata la consulenza tecnica ed assunta la prova per testi, nell'udienza del 28 aprile 1999, fissata per la precisazione delle conclusioni definitive, il difensore del OS le precisò richiamando quelle assunte nella precedente comparsa conclusionale del 10 ottobre 1996.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 8264/99 del 13 novembre 1999, dichiarò che OL OS è il padre biologico di RA SI.
1.2 A seguito di appello del OS - cui resistette la SI - la Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 444/01 del 29 marzo 2001 respinse l'appello e condannò l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore della SI.
In particolare, la Corte torinese ha così motivato la decisione:
A) - Prendendo in esame il primo motivo d'appello - secondo il quale la consulenza tecnica d'ufficio era stata irritualmente disposta, in quanto la SI non aveva previamente offerto prove testimoniali e documentali, idonee a giustificarne l'ammissibilità - i Giudici d'appello hanno osservato A1) - l'ordinanza collegiale del 21 ottobre 1996, con cui era stata disposta la consulenza, aveva espressamente affermato che questa, "lungi dell'apparire esplorativa, si palesava 'al contrario, quale messo di integrazione di elementi probatori già acquisiti al processò"; A2) - in base a consolidati orientamenti giurisprudenziali, non era necessario che l'SI desse previa prova che tra sua madre ed il OS erano intercorsi rapporti sessuali durante il periodo del presumibile concepimento;
A3) - la circostanza - secondo cui RE SI ed OL OS avevano certamente ripreso i loro incontri dopo l'inizio del settembre 1960 - era stata inferita dal Tribunale, dalle risposte all'interrogatorio libero reso dal OS;
dalle deposizioni dei testi indotti sia da quest'ultimo, sia dall'attrice; dal fallimento della prova, dedotta dal convenuto, circa l'interruzione dei rapporti RE SI-OS entro la prima metà di agosto 1960; ed infine, dalla "specifica deduzione, contenuta nel capo 7 della memoria 13/9/1972 depositata dal OS nel procedimento di ammissibilità dell'azione, promosso dalla madre dell'attrice/appellata, circa l'esistenza di rapporti intimi fino all'ottobre-novembre 1960"; A4) - "la ricostruzione del capo 7 dedotto nella memoria testè menzionata (che, peraltro, dopo le parole riportate - 'Vero che gia' nell'ottobre 1960 la relazione del Sign. OL OS con l'attrice era ormai in via di esaurimento ...' - proseguiva con la frase seguente: '... anche se vi furono ancora in quel periodo sporadici e rapidi incontri che cassarono completamente poco tempo dopo') - secondo cui il passo in questione andava valutato, anzitutto, 'nel contesto della linea difensiva allora sviluppata dal sign. OS' e, in secondo luogo, 'nel contesto complessivo delle difese' del medesimo 'nel precedente giudizio' - s'appalesa, in questa sede, ultronea, alla luce della decisione n. 9558/1992 con la quale la Suprema Corte respinse il ricorso del OS (proposto ex art. 111 Cost. avverso il decreto 14/10/1988 di questa Corte ammissivo dell'azione di riconoscimento (recte: di dichiarazione giudiziale di paternità naturale), così motivando:
'Il procedimento di cui all'art. 274 c.c. ha, infatti, carattere di mera delibazione, che come tale può giovarsi di elementi indiziari. In tale quadro ben si colloca l'accennata risultanza dello scritto difensivo, la cui provenienza dal difensore, anziché dalla parte, non ne impedisce la valutabilità ai fini in esame, trattandosi non di acquisire usa prova, ma di escludere la manifesta infondatezza dell'azione. Nè è di ostacolo il fatto che la indicazione cronologica non avesse altrettanto significato nella disciplina positiva dell'epoca, in quanto il provvedimento impugnato la utilizza nella sua consistenza di fatto storico, peraltro non limitandosi a registrarla passivamente, ma sottolineando come essa ricorra per due volte (e in modo non banalmente ripetitivo) nella memoria suddetta, il che rende poco verosimile la eventualità di una svista, e valorizzandola, inoltre, con il collegarla, da un lato, alle dichiarazioni rese dalla madre dalla SI nel precedente giudizio e, dall'altro, alla non proposizione, da parte del OS, della exceptio plurimi concubentium'. Il che ovviamente assorbe l'ulteriore rilievo dalla assenza di 'ogni valore probatorio' basato sul fatto che il passo in questione, contenente l'asserita 'involontaria imprecisione cronologica', era 'pur sempre compreso in un atto proveniente dal difensore, non dalla parte personalmente;
con le conseguenza, sul piano processuale, di cui agli artt. 84 e soprattutto 229 c.p.c."; A5) - nessuno dei testi, indicati dal OS ed escussi sull'unico capitolo ammesso - "vero che la stessa sign. RE SI dichiaro' a più parsone lamentandosene, che la relazione ad ogni rapporto anche occasionale con il sign. OS erano cessati prima dal Ferragosto 1960 -, aveva risposto che, "nel mesi successivi, i due non si erano più incontrati"; A6) - i testi TI ed SI non potevano considerarsi inattendibili alla luce della considerazione complessiva delle loro deposizioni;
A7) - "l'eccezione del OS - secondo cui i suoi rapporti con RE SI erano cessati prima del Ferragosto 1960 ... - aveva natura sostanziale (siccome consistente in un fatto impeditivo atto a contrastare l'avversa pretesa) e il Tribunale, nel porre a carico del predetto le conseguenze del mancato raggiungimento della prova, applicò correttamente il principio di cui all'art. 2697 (2^ com.) c.c., senza incorrere in alcuno 'stravolgimento dell'onere della prova'"; AB) - "la lamentela relativa alla 'falcidia' subita dalle prove dedotte ai capi da 3) a 6) della memoria 23/1/1997 è inammissibile, sia perché non censura il giudizio di irrilevanza espresso dalla già citata ordinanza collegiale 17/2/1997 (che ammise solo il primo capo), sia perché dette prove, respinte dal Collegio, non vennero chieste con le conclusioni definitive e, pertanto, sono da considerare rinunciate, con conseguente preclusione della riproposizione in questo grado ...".
B) - Prendendo, poi, in esame le critiche mosse dalla difesa del OS al metodo seguito ed alle conclusioni raggiunte nella relazione del consulente tecnico d'ufficio: B1) - i Giudici a quibus hanno osservato che, "... anzitutto, per quel che si è sinora detto, il Tribunale ha dato ampio spazio agli elementi di giudizio extrascientifici acquisiti prima dell'ammissione della C.T.U., operando una valutazione degli stessi congiuntamente alle conclusioni peritali, alle quali, dunque, non è stato affatto attribuito, di per sè, valore sufficiente a fornire la certezza della dichiarata paternità naturale "; B2) - Dopo ampi e testuali richiami alla relazione di consulenza, la Corte ha così concluso: ... Di guisa che, tenuto conto dell'elevato numero di marcatori genetici complessivamente esaminati, nonché dell'omessa censura in ordine all'analisi citata sub 8) (metodo Wong), la conclusione tratta dal Tribunale, circa la convergenza di tutti gli indizi raccolti, ivi compresi i risultati delle indagini genetiche, per la paternità naturale del OS, merita di essere condivisa".
C) - "L'infondatezza del gravame comporta -, che il OS, in applicazione del principio della soccombenza statuito dell'art. 91 c.p.c., debba essere condannato alla rifusione a favore della controparte delle spese del grado. Quanto alla liquidazione, la Corte è dell'avviso che la Tariffa professionale di cui al D.M. 5/10/1994 n. 585 - stabilita nell'interesse degli associati ed inderogabile per gli iscritti - siccome limita la concorrenza tra professionisti, contrasti con le qualifiche di attività di impresa e di associazione di imprese rispettivamente attribuite, all'attività professionale forense e all'ordine forense, dalla Corte di Giustizia U.E. (v. sent. 18/6/1998 C-35/96 ...) e, pertanto, anche in considerazione della sua natura regolamentare (v. art. 5 L. 20/3/1865 n. 2248 All. E), debba essere disapplicata. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 2233 c.c., tenuto conto sia della natura della causa e dell'importanza dell'opera prestata, sia della dignità professionale, la Corte determina la remunerazione spettante al difensore di parte appellata nella congrua misura di L. 4.000.000, oltre gli esposti di cui al sottoindicato dispositivo e gli accessori di legge".
1.3 Avverso tale sentenza OL OS ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria.
Resiste, con controricorso, RA SI, la quale ha anche proposto ricorso incidentale, fondato su un solo motivo ed illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 I ricorsi nn. 20310 (principale) e 23762 del 2001 (incidentale), in quanto proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. 2.2 Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 269 c.c. - art. 360 comma 1^ n. 3 c.p.c., vizio di motivazione - art. 360 comma 1^ n. 5 c.p.c."), il ricorrente principale critica la sentenza impugnata (cfr., sopra, n.
1.2 lett. A1, A2, A4, A7), anche sotto il profilo della sua motivazione, e - dopo aver criticato specificamente i singoli argomenti svolti, in partibus quibus, dalla Corte torinese - conclude testualmente: "Dunque la sign. ES SI non ha assolto - anzi neppure ha tentato di assolvere, nel corso dell'intero giudizio - il proprio onere probatorio. Di conseguenza, la sua domanda doveva per ciò essere semplicemente respinta, senza dare adito ad alcuna C.T.U. (la quale si presenta, oggi, come irrituale ed inammissibile, quindi processualmente irrilevante). Mentre la sentenza della Corte d' Appello di Torino in esame appare, sotto il profilo considerato, viziata per aver consentito due gravi inversioni metodologiche. a) Da un lato, ha aperto la via alla prova ematologica senza una doverosa previa assunzione e considerazione delle prove storiche (contro la sequenza probatoria prescritta in materia). b) Dall'altro lato, ha in sostanza costretto il sign. OS a subire di fatto - pur formalmente egli ribadendo, come aveva dichiarato all'inizio, di non voler accertare alcuna inversione dell'onere della prova - un ingiusto ribaltamento dell'onere probatorio, con la deduzione (nella memoria 33.1.1997) di capitoli di prova testimoniale su circostanze che gli apparivano idonee ad escludere a priori la paternità circostanze che dall'inizio aveva dichiarato di voler provare - oltre ad indicare testi in prova contraria - quando controparte avesse finalmente tentato di assolvere il proprio onere probatorio" (cfr. Ricorso, pagg. 17-18).
Con il secondo motivo (con cui deduce: "insufficienza e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia - art. 360 comma 1^ n. 5 c.p.c."), il ricorrente, in via subordinata, critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. A3, A5, A6), segnatamente sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo - contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici d'appello - che una corretta valutazione delle prove testimoniali avrebbe agevolmente condotto a concludere che la relazione tra il OS ed RE SI doveva considerarsi cessata ben prima (Ferragosto 1960) del tempo del concepimento (8 o 9 ottobre 1960).
Con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 345 comma 2^ c.p.c., anche in relazione all'art. 189 c.p.c. - art. 360 comma 1^ n. 3 c.p.c.; insufficienza e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia - art. 360 comma 1^ n. 3 c.p.c."), il ricorrente, sempre la via subordinata,
critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. A8), anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che la Corte d' Appello di Torino avrebbe erroneamente giudicato irrilevanti i capitoli 2 e 3 della prova testimoniale dedotta, in quanto essi miravano a supportare la exceptio plurium concubentium, e che, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici a quibus, la prova testimoniale dedotta non poteva considerasi rinunciata. Con il quarto motivo (con cui deduce: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 269 c.c., anche in relazione all'art. 2697 c.c. - art. 360 comma 1^ n. 3 c.p.c., omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - art. 360 comma 1^ n. 3 c.p.c."), il ricorrente, in via ulteriormente subordinata,
critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. B), anche sotto il profilo della sua motivazione, sottolineando, per un verso, che la consulenza ematologica fornisce soltanto elementi probabilistici sulla esistenza del rapporto di paternità biologica, e, per l'altro, che, nella specie, non si sarebbe tenuto sufficientemente conto della ulteriore incertezza dei risultati delle indagini tecniche, derivante dalla circostanza che le stesse non hanno avuto ad oggetto anche la madre dell'attrice, premorta.
2.3 Con l'unico motivo, la ricorrente incidentale critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. C), sostenendo che la Corte torinese avrebbe illegittimamente disapplicato il D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, che ha approvato la tariffa professionale forense.
2.4 Il ricorso principale non merita accoglimento.
Con il primo motivo di esso, il ricorrente principale sostiene, tra l'altro ed in linea di principio, che, nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'assunzione della prova della paternità biologica - il cui onere incombe sull'attore - sarebbe assoggettata ad una rigida sequenza processuale, che vincolerebbe sia l'attore medesimo, sia il giudice: prima, dovrebbe essere dedotta ed assunta la prova storica (ad es., documentale e testimoniale) e, soltanto dopo - ove la prova storica abbia evidenziato risultati favorevoli per l'attore -, il giudice avrebbe il potere di disporre consulenza tecnica d'ufficio di natura ematologica-immunogenetica. La tesi è priva di fondamento.
È noto che, in base all'art. 269 comma 2^ cod. civ., "la prova della paternità e della maternità (naturale) può essere data con ogni mezzo". È altresì, noto che il comma 4^ del medesimo articolo - conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 comma 4^ Cost. ("La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità") - prevede che "la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale". Quest'ultima disposizione pone una norma processuale speciale, che, nello spirito della su richiamata norma costituzionale (v., in particolare, art. 30 comma 3^: "La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima"), per un verso, non contraddice il principio, espresso nel primo comma, della libera ricerca della paternità e della maternità naturale "con ogni messo di prova", e, per l'altro, stabilisce soltanto un limite al principio, espresso dall'art. 116 comma 1^ cod. proc. civ. ("Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente appressamento, salvo che la legge disponga altrimenti"), del libero convincimento del giudice, nel senso che quest'ultimo, pur sempre libero nella scelta e nell'impegno degli strumenti per l'accertamento del rapporto di filiazione, è tuttavia vincolato, nella valutazione delle risultanza processuali, a quanto imposto dalla disposizione stessa (cfr. Cass. n. 8679 del 1993). In tale prospettiva, del resto, questa Corate, con costante orientamento (cfr., e pluribus, sentt. nn. 4734 del 1983, 2640 del 2003), integralmente condiviso dal Collegio, ha affermato che l'art. 269 comma 4^ cod. civ. non esclude affatto che (anche) la dichiarazione della madre e (anche) la esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento possano, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, essere utilizzate dal giudice a sostegno del proprio convincimento. Il principio della libertà di prova in materia, espresso dall'art. 269 comma 2^ cod. civ. - che non è derogato, si ribadisce, dal limite imposto al giudice dal successivo quarto comma - non tollera, dunque, surrettizie limitazioni: ne' mediante la fissazione di una sorta di "gerarchia assiologica" tra "i messi di prova", idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, ne', conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice del merito di un "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del "tipo" di prova dedotta. Tutti i mezzi di prova in materia hanno, quindi, per espressa disposizione, di legge, pari valore del pari, per espressa disposizione di legge (l'art. 269 comma 4^ cod. civ., appunto), "la dichiarazione della madre e la esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento" non sono "sufficienti", di per sè sole, a costituire "prova della paternità naturale" e, pertanto, non possono, da sole appunto, essere poste a base del convincimento del giudice di merito, affermativo della paternità naturale.
Se, poi, si tiene conto, da un lato, che il giudizio di dichiarazione di paternità o maternità naturale presuppone necessariamente la definizione di quello di ammissibilità dell'azione, imposto dall'art. 274 cod. civ.; dall'altro, che "l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata" (art. 274 comma 1^); ed ancora, che la dimostrazione della paternità naturale può essere data (con ogni mezzo e quindi) anche con riferimento alle risultanze già acquisite nel procedimento di ammissibilità dell'azione (cfr., ad es., tra le ultime, Cass. n. 14910 del 2002), è certamente conforme a legge che - secondo le circostanze della con creta fattispecie, a seconda dei mezzi di prova concretamente offerti (si pensi, ad es., ad una domanda fondata prevalentemente od esclusivamente su prove documentali) ed a seconda dello "stato" della istruzione probatoria della causa - il giudice del merito possa disporre, senza ulteriori "passaggi", la consulenza tecnica d'ufficio di natura ematologico- immunogenetica.
Va sottolineato, peraltro, che, nella specie, la Corte torinese, per ben due volte (cfr., supra, n.
1.2 lett. A1 e B1), ha dato atto che la consulenza tecnica era stata disposta successivamente all'acquisizione di altri e diversi elementi probatori, laddove, rispettivamente, ha sottolineato che l'ordinanza collegiale del Tribunale di Torino del 21 ottobre 1996, con cui era stata di sposta la consulenza, aveva espressamente affermato che questa, "lungi dell'apparire esplorativa, si palesava 'al contrario, quale mezzo di integrazione di elementi probatori gia' acquisiti al processò"; e che "il Tribunale ha dato ampio spazio agli elementi di giudizio extrascientifici acquisiti prima dell'ammissione della C.T.U., operando una valutazione degli stessi congiuntamente alle conclusioni peritali, alle quali, dunque, non è stato affatto attribuito, di per sè, valore sufficiente a fornire la certezza della dichiarata paternità naturale".
Nell'ambito del primo motivo viene anche riproposta la questione della inconsistenza probatoria da attribuire al capitolo 7 della prova per testimoni, dedotta dal OS - convenuto dalla madre dalla SI nel precedente giudizio di ammissibilità dell'azione, promosso ex art. 274 cod. civ. - nella memoria dal 13 settembre 1972 (cfr., supra, n.
1.2 lett. A3 a A4). Orbene - anche a voler prescindere da profili di inammissibilità di una censura siffatta - la decisione dalla Corte torinese sul punto è ineccepibile: il Giudice d'appello, infatti, hanno valutato la deduzione istruttoria, nella sua complessiva formulazione ("Vero che già nell'ottobre 1960 la relazione del Sign. OL OS con l'attrice era ormai in via di esaurimento anche se vi furono ancora in quel periodo sporadici e rapidi incontri che cessarono completamente poco tempo dopo"), siccome vero e proprio "indizio" del fatto che OL OS ed RE SI avevano continuato ad intrattenere rapporti intimi anche dopo il settembre 1960 e, comunque, nel periodo del presumibile concepimento di RA SI, non già isolatamente considerata, bensì unitamente ad altri specifici indizi e prove, puntualmente individuati (cfr., supra, n.
1.2 lett. A3); e ciò, anche in conformità al costante orientamento di Questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 3007 del 1963, 21 del 1975, 4444 del 1981, 12830 del 1992, 10096 del 1995), integralmente condiviso dal Collegio, secondo cui le dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito, se inserite in atti non qualificabili "di parte" (quali le memorie illustrative, le comparse conclusionali etc.) possono essere utilizzate come elementi indiziari, valutabili ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 2729 cod. civ.; a maggior ragione deve affermarsi la valenza indiziaria di dichiarazioni siffatte, nel caso in cui, quale quello di specie, la circostanza, valutata come indizio, sia stata dedotta in una memoria istruttoria e nella forma di specifico "articolo", destinato, come tale, a formare oggetto di prova per testimoni (cfr. art. 244 comma 1^ cod. proc. civ.). Il secondo motivo deve essere parimenti respinto.
Esso, a ben vedere - a fronte di una motivazione ampia, analitica e priva di errori logico-giuridici, quale evidentemente risulta dalla riproduzione, anche testuale, dianzi fattane - si risolve in un inammissibile tentativo di provocare una "rilettura" ed una "rivalutazione" della prove, notoriamente precluse in sede di giudizio di legittimità.
Anche il terzo motivo e privo di fondamento.
In proposito, è sufficiente ribadire il costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 1045 del 1980, 6196 del 1986, 5682 del 1988, 3773 del 1995), secondo cui le richieste istruttorie disattese nel giudizio di primo grado e non reiterate, in mancanza di reclamo immediato ex art. 178 cod. proc. civ., in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione della causa al collegio, non possono essere riproposte in grado d'appello, essendo precluse dall'inerzia del proponente nel grado pregresso. Nella specie, come correttamente osservato dai Giudici d'appello, la preclusione è, se si vuole, ancora più stringente, ove si consideri che l'omessa riproposizione, da parte del OS, delle deduzioni istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni definitive di primo grado (ud. del 28 aprile 1999: "la domanda attrice va sene 'altro e semplicemente respinta") fece seguito ad una specifica ordinanza collegiale (del 17 febbraio-7 aprile 1997), che aveva ritenuto irrilevanti i capitoli di prova per testi diversi dal primo (riproposti, poi, in grado d' appello).
Per respingere, infine, il quarto motivo, vale ribadire, per un verso, quanto affermato da questa Corte nella sent. n. 8451 del 1997 (v. anche, e pluribus, sentt. nn. 6550 del 1995 e 10377 del 1997) - ove si è deciso che le indagini ematologiche ed immunogenetiche possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità; e che tale efficacia dalle indagini sul D.N.A. non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di "leggi") e tutte le assicurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico) - e rilevare, per l'altro, che i Giudici d'appello, per giungere alla conclusione di piena condivisione del parere del consulente tecnico d'ufficio, hanno analiticamente ripercorso indagini e valutazioni effettuate da quest' ultimo, dando anche specificamente atto che le indagini sui marcatori genetici erano state condotte con un metodo che tiene conto della mancanza della madre (nella specie, premorta). Ciò posto, le critiche formulate nel motivo in esame si fondano, da un lato, su un antico precedente di questa Corte (sent. n. 3517 del 1982) - risalente, cioè, ad un tempo in cui i metodi di ricerca seguiti per indagini siffatte non erano certamente così sofisticati ed affidabili come nel tempo presente, attraverso il continuo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica anche la questo specifico settore e si risolvono, dall'altro, nella inammissibile giustapposizione di una valutazione della prova ematologica ed immunogenetica diversa da quella operata dalla Corte torinese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
2.5 Il ricorso incidentale merita, invece, accoglimento. La sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. C) non ha potuto tener conto - essendo stata pubblicata in data anteriore (29 anno 2001) - della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 19 febbraio 2002 (in causa C-35/99), pronunciata su due questioni pregiudiziali, sollevate in applicazione dell'art. 177 (ora 234) del Trattato CE e vertenti sull'interpretazione dell'art. 85 del medesimo Trattato, secondo la quale gli artt. 5 e 85 (divenuti artt. 10 CB e 81 CE) non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un procedimento come quello previsto (dalla normativa italiana) dal r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (e successive modificazioni ed integrazioni).
La sentenza stessa - nella parte in cui, previa disapplicazione del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, ha condannato il OS al rimborso, in favore della SI, delle spese del grado, liquidandole ai sensi dall'art. 2233 cod. civ. - deve essere, pertanto, annullata, con conseguente rinvio della relativa causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, la quale, oltre ad uniformarsi al principio di diritto comunitario dianzi richiamato, provvedere anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta quello principale e condanna il ricorrente principale alle spesa, che liquida in complessivi euro 4100,00, ivi compresi 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2004