Cass. civ., sez. I, sentenza 22/07/2004, n. 13665
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Sentenza 22 luglio 2004

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In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova sancito, in materia, dall'art.269 comma 2 c.c. non è derogato dal limite imposto al giudice dalla disposizione di cui al successivo quarto comma della stessa norma di legge, e non tollera, pertanto, surrettizie limitazioni, ne' mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologia tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, ne', conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di merito di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del "tipo" di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/07/2004, n. 13665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13665
    Data del deposito : 22 luglio 2004

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