Ordinanza 31 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2018, n. 20351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20351 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2018 |
Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24334-2016 proposto da: GRECI AGRO INDUSTRIALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO FRANCESCO SACCOMANNO;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO GRECI AGRO INDUSTRIALE S.R.L., in persona curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CASSIODORO
9, presso lo studio dell'avvocato MARIO NUZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE CALANDRUCCIO;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO ZENITH S.P.A.; - intimata - per revocazione della sentenza n. 5419/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 18/03/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2018 dal Consigliere ROSA MARIA DI VIRGILIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 18/3/2016, le Sezioni unite hanno respinto il ricorso proposto dalla soc. Greci Agro Industriale s.r.l. nei confronti del Fallimento Greci Agro Industriale s.r.l. e del Fallimento Zenith s.r.l. avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 31/3/2014, che ha respinto il reclamo della società avverso la sentenza di fallimento della stessa. Nello specifico e per quanto ancora rileva, la sentenza in oggetto, richiamato l'art.3 del Regolamento CE 29/5/2000 n. 1346 e l'interpretazione resa a riguardo dalla Corte giust., nonché da precedenti di legittimità, ha ritenuto la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento, atteso che dagli atti risultava che il trasferimento in Romania della sede sociale, deliberato anteriormente all'istanza di fallimento, non era stato seguito dall'effettivo spostamento in detto Stato del centro principale degli interessi della società, assumendo a riguardo valenza decisiva i fatti già rilevati dalla Corte d'appello (l'accertata non operatività della sede in Romania, la mancata apertura ed utilizzazione di un conto corrente bancario in detto paese, la residenza in Italia dell'amministratore della società), elementi che, globalmente considerati, anche avuto riguardo al fatto che prima dell'asserito trasferimento erano state notificate alla società azioni esecutive, inducevano a ritenere che la delibera di trasferimento fosse stata verosimilmente adottata per sottrarre la Ric. 2016 n. 24334 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- società alla dichiarazione di fallimento, da cui il superamento della presunzione della coincidenza della sede sociale dichiarata col centro effettivo degli interessi. La sentenza ha inoltre ritenuto valida la notifica effettuata all'estero presso la sede dichiarata al registro delle imprese all'atto della comunicazione di trasferimento, avvenuta regolarmente a mezzo del servizio postale, in osservanza del Regolamento CE 1393/2007, e perfezionatasi per avvenuta giacenza, come risultante dalla dicitura apposta «non reclamè». Ricorre per revocazione ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. Greci Agro Industriale s.r.I.; si difende con controricorso il solo Fallimento Greci Agro Industriale s.r.I.; non svolge difese l'altro intimato. Su proposta del relatore di inammissibilità del ricorso, siccome inteso a censurare la valutazione effettuata dalla sentenza oggetto del ricorso, il Presidente ha fissato l'adunanza, ex art. 380 bis, come richiamato dall'art.391 bis, comma 4, cod. proc. civ., in prossimità della quale le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La società ricorrente prospetta l'errore di fatto della pronuncia impugnata in relazione all'effettività del trasferimento della sede all'estero, esclusa per non essere operativa la sede sociale in Romania, per essere l' amministratore cittadino italiano, per non essere stato aperto un conto corrente all'estero né comunque utilizzato per operazioni economiche riguardanti la società, facendo di contro valere gli atti, prodotti nel giudizio di reclamo come da elenco degli allegati nel relativo atto, e precisamente, il regolare contratto di comodato avente data certa del 9/2/2012, in quanto autenticato dall'avv. Liviu Began;
la documentazione dei due conti correnti accesi ed operativi presso due differenti istituti bancari con filiali in Romania;
la dichiarazione scritta e la comunicazione della dott. Janina L, Ric. 2016 n. 24334 sez. SU - ud. 05-06-2018 -3- Bajdechi dell'Ufficio Front Office della banca IT RO, che dichiara che i conti sono stati aperti e sono operativi. La ricorrente inoltre spiega la risposta al Curatore della filiale di Modena di Veneto Banca, deducendo che solo a fine maggio 2014, la Banca IT RO è stata incorporata in Veneto Banca e sostiene che nessuna valenza possono assumere le notifiche di azioni esecutive, avvenute prima del trasferimento della sede. Secondo Greci Agro Industriale s.r.I., non corrisponde al vero che alla data del deposito dell'istanza di fallimento l'amministratore fosse soggetto italiano residente in Italia, ed è stato provato col doc.9 allegato al ricorso ex art.360 cod.proc.civ., che a far data dal 12/6/2013, il legale rappresentante era il cittadino rumeno AR Muresa n. Infine, la ricorrente si duole dell'essere stata ritenuta valida la notifica dell'istanza di fallimento, in quanto effettuata al dott. FR GE in Italia, che non era più legale rappresentante, e sostiene che la notifica alla società è stata eseguita in Romania presso indirizzo che non costituiva più la sede sociale,come da documenti allegati al ricorso per cassazione;
nel resto, denuncia l'illegittima inversione dell'onere della prova, spettando al Fallimento provare l'attività effettiva in Italia dopo il trasferimento della sede all'estero.
2. Il ricorso è inammissibile. Come affermato nella recente pronuncia dell'11/1/2018, n. 12625, l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod.proc.civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di Ric. 2016 n. 24334 sez. SU - ud. 05-06-2018 -4- causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato;
l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Ponendosi nella medesima ottica, la pronuncia del 5/3/2015, n.4456, ha affermato che in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., deve presentare i caratteri dell'evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio; anche l'ordinanza del 5/3/2015, n.4456, tra le tante, ha evidenziato come i requisiti della revocazione, consistenti nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto, la cui verità risulti invece indiscutibilmente esclusa o accertata, e nell'esclusione che il fatto medesimo abbia costituito un punto controverso su cui la Corte si sia pronunciata, debbano presentare anche i caratteri della evidenza e della obiettività. Alla stregua di detti principi, va rilevato come la sentenza oggi impugnata si sia espressa specificamente in relazione all'effettività del trasferimento all'estero della sede ai fini della giurisdizione, valutando un coacervo di fatti (accertata non operatività in Romania, mancata apertura ed utilizzazione di un conto corrente bancario in detto Stato, residenza in Italia dell'amministratore), che la ricorrente vorrebbe far ritenere all'evidenza erronei, deducendo, tra l'altro sulla base di documenti genericamente indicati come prodotti nel giudizio di reclamo e non anche nel giudizio di legittimità, un contratto di Ric. 2016 n. 24334 sez. SU - ud. 05-06-2018 -5- comodato e l'apertura di due conti correnti;
la dedotta sostituzione dell'amministratore FR GE con AR AN, che in tesi dovrebbe risultare dal documento sub 9 nell'elenco degli allegati al ricorso per cassazione. Inoltre, quanto alla ritenuta validità della notifica eseguita presso la sede della società all'estero, la ricorrente oppone la diversità della sede in Romania, come da allegati al ricorso per cassazione e nel fascicolo di causa. Ora, è di chiara evidenza come la sentenza oggetto di revocazione si sia espressamente pronunciata sui fatti che l'odierna ricorrente vorrebbe far valere come erronei, concludendo nel senso della fittizietà del trasferimento all'estero, da cui la giurisdizione italiana ai fini della pronuncia di fallimento, e della validità della notifica alla società, da cui consegue l' inammissibilità prevista dall'art. 395, comma 1, n.4, ultima parte, cod. proc. civ. Quanto all'assunto della diversa sede in Romania alla data della notifica, anche a prescindere dalla mancata indicazione della parte sulla avvenuta deduzione nel giudizio di merito, lo stesso non si palesa in ogni caso decisivo in fatto, dato che in sentenza si specifica che la notifica è avvenuta presso la sede dichiarata all'atto della comunicazione del trasferimento, come risultante dalla certificazione camerale in atti;
è altresì inammissibile sotto i due profili sopra indicati il riferimento alle azioni esecutive, che la sentenza oggetto di revocazione ha valutato, insieme agli altri elementi, per concludere per la fittizietà del trasferimento. Nel resto, il ricorso è sviluppato inammissibilmente con riferimento alle ritenute violazioni di legge da parte della pronuncia impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Ric. 2016 n. 24334 sez. SU - ud. 05-06-2018 -6-
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi;
oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, inserito dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulte