Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 799/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 799/2022 R. G., vertente tra nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Antonio Bongiorno (con pec indicata), con studio in Messina, Via Sicilia n.14,
Appellante contro nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Maurizio Parisi (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Via San Filippo Bianchi n. 48, è elettivamente domiciliato,
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 contumace,
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 662/2022, emessa, in data 14 aprile 2022, dal Tribunale di Messina, in materia di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 4 gennaio 2019, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Messina, i germani e , esponendo: di avere Controparte_1 Controparte_2 esercitato pacificamente ed ininterrottamente, il possesso uti dominus sull'unità immobiliare- appartamento, ubicato in Messina via Molino, sito al 1° piano, in Catasto al foglio n. 119, part. 251, sub 2, con terrazza di copertura, compreso ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza;
che, in data 22 marzo 2008, era stata aperta la successione della madre, con cui erano stati Per_1 dichiarati eredi , e che, in data 11 novembre Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
2015, era intervenuto inter partes un atto transattivo con il quale si era data certezza dei diritti definitivamente trasferiti in capo alle germane e a cui era spettata, riconoscendo CP_2 Pt_1 il possesso continuato ed ininterrotto uti dominus comunque, da ben oltre venti anni (cumul. poss.),
l'unità immobiliare-appartamento ubicato in Messina via Molino, sito al I piano allibrato in Catasto
1
che il possesso si era protratto e cumulato, in capo a parte attrice, da tempo remoto, in maniera continuativa, cumulativa, ininterrottamente, uti dominus, ed oltre il termine di anni venti richiesti dalla legge e sempre in maniera pacifica.
Ciò premesso, affermava la sussistenza di tutti i presupposti di cui agli artt. 1140 e 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà dei predetti immobili, per usucapione.
Formulava, pertanto, le seguenti domande: Ritenere e dichiarare che la signora Parte_1 ha da sempre e comunque, da ben oltre venti anni, esercitato il possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto, ut dominus, sugli immobili specificatamente descritti alla lettera A) della superiore narrativa, e segnatamente: la terrazza di copertura della unità immobiliare-appartamento, ubicati in Messina via Molino, sito al 1° piano allibrato in Catasto al fgl. n. 119, part. 251, sub 2; Conseguentemente, stante la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi e delle condizioni di fatto e di diritto, declarare e statuire l'avvenuto acquisto, a titolo originario, dell'immobile medesimo, con accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze, tutto incluso e nulla escluso, dei seguenti beni immobili: la terrazza di copertura della unità immobiliare-appartamento, ubicati in Messina, via
Molino, sito al 1° piano, allibrato in Catasto al fgl. n. 119, part. 251, sub 2, in favore di parte attrice, per maturata usucapione;
Ordinare al Conservatore la trascrizione nei RR Imm. le annotazioni e volture come per legge.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva all'accoglimento della domanda Controparte_2 di usucapione formulata dall'attrice, con esonero di spese a proprio carico.
Si costituiva, altresì, in giudizio , che chiedeva il rigetto delle domande attoree, con Controparte_1 vittoria di spese e compensi. Deduceva, in particolare, che la madre, aveva abitato Per_1 nell'immobile oggetto di causa fino alla sua morte, avvenuta nel 2008, e che, in seguito, l'attrice aveva esercitato sull'immobile il possesso quale comproprietaria, avendolo ereditato in ragione di un terzo.
Con sentenza n. 662/2022, emessa in data 14 aprile 2022, il Tribunale di Messina rigettava la domanda dell'attrice, condannandola alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto e compensando le spese tra l'attrice e la convenuta . Controparte_1 Controparte_2
Avverso detta sentenza ha proposto appello insistendo per l'accoglimento delle Parte_1 domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Malgrado la rituale notificazione dell'appello, non si è costituita in giudizio , per cui Controparte_2 ne va dichiarata la contumacia.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata in data 11 giugno 2024, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, il difensore ha dedotto: “Violazione dell'art. 112 c.p.c. per violazione del basilare principio della indefettibile corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”.
Ha evidenziato che il primo giudice, facendo confusione sul bene oggetto della domanda di usucapione (terrazza di copertura) avesse erroneamente valutato, in contrasto con le emergenze probatorio-documentali, il petitum e la causa petendi, nonché il thema probandum e il thema decidendum.
2 La doglianza, oltre che formulata ai limiti della inammissibilità, è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che “Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti” (Cass. civ., sez. II, 30/06/2023, n. 18583).
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese, o delle eccezioni, fatte valere dai contraddittori (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 12/12/2023, n. 34661).
Nel caso in esame, l'attrice, dopo avere esposto, alla lettera A dell'atto di citazione, di avere esercitato
“il possesso pacificamente ed ininterrottamente, uti dominus, dei seguenti beni immobili, con accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze, tutto incluso e nulla escluso, dei seguenti beni immobili: l'unità immobiliare-appartamento, ubicato in Messina via Molino, sito al 1° piano allibrato in Catasto al foglio n. 119, part. 251, sub 2, con terrazza di copertura”, ha chiesto che fossero accertati i presupposti, di cui agli artt. 1140 e 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà, per usucapione, degli immobili indicati alla lettera A (appartamento con terrazza di copertura) e che, conseguentemente, fosse statuito “l'avvenuto acquisto a titolo originario dell'immobile medesimo, con accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze, tutto incluso e nulla escluso, dei seguenti beni immobili: la terrazza di copertura;
della unità immobiliare-appartamento, ubicati in Messina via
Molino, sito al 1° piano allibrato in Catasto al fgl. n. 119, part. 251, sub 2, in favore di parte attrice, per maturata usucapione”.
Ciò premesso, non ricorre alcuna violazione dei principi di cui all'art. 112 c.p.c., posto che il primo giudice, dopo avere correttamente qualificato la domanda proposta dalla attrice, l'ha rigettata, ritenendo processualmente accertata la circostanza che l'attrice non avesse, fino al decesso della propria madre (avvenuto il 22 marzo 2008), esercitato un possesso esclusivo sugli immobili oggetto di causa (appartamento e terrazza di copertura) contro il volere della madre, la quale abitava nell'appartamento oggetto del presente giudizio, riconoscendo anzi che detti beni fossero entrati a far parte dell'asse ereditario della madre e fossero stati ereditati dai tre figli. Ha evidenziato, inoltre, la natura condominiale della terrazza di copertura, ex art. 1117, primo comma n. 1, c.c.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, dunque, il primo giudice, malgrado la confusione generata dalle allegazioni contenute nell'atto di citazione (in cui si affermava e si chiedeva di accertare il possesso uti dominus sull'appartamento sito al primo piano dell'edificio, con terrazza di copertura, chiedendo che fosse dichiarato l'acquisto della proprietà per usucapione della sola terrazza di copertura), ha rigettato la domanda dell'attrice, escludendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c., sia in relazione all'appartamento, sia alla terrazza di copertura.
Peraltro, le argomentazioni del primo giudice non sono state fatte oggetto di specifica censura, essendosi limitata l'appellante ad invocare il possesso, anche “cumulativo”, della terrazza.
3 Dai documenti prodotti dalle parti emerge, invero, chiaramente come l'intero edificio fosse di proprietà della madre, che vi ha abitato fino al proprio decesso, avvenuto il 22 marzo Per_1
2008 (circostanza che può ritenersi pacifica tra le parti), allorché lo stesso immobile è entrato a far parte dell'asse ereditario (cfr. denuncia di successione in atti).
E' chiaro, dunque, che, se l'attrice ha esercitato un potere di fatto sull'immobile, lo ha fatto quale mera detentrice e con la tolleranza della proprietaria.
Come pure chiarito dalla S.C., la presunzione di possesso utile “ad usucapionem” di cui all'art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario d'apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario-possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa
(configurabile come semplice detenzione) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso, la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente (cfr. Cass. Civ. Sez.
2, 15 marzo 2005 n. 5551; Cass. Civ. Sez. 2, 14 ottobre 2014 n. 21690).
D'altra parte, come bene osservato dal primo giudice, l'attrice non ha dedotto, né chiesto di provare, di aver esercitato un possesso contro il volere della madre, riconoscendo anzi che detto Per_1 bene era entrato a far parte dell'asse ereditario di quest'ultima.
Il possesso esercitato dalla proprietaria, a decorrere dalla apertura della successione, è continuato nei tre eredi - , e - automaticamente, ai sensi Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 dell'art. 1146, comma 1, c.c..
Come pure chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, “Per effetto di una fictio iuris, il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi;
detta continuità nel possesso tra il de cuius e l'erede consente a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie” (Cass. Civ., sez. II, 20/07/2011, n. 15967).
E' stato, inoltre, costantemente ribadito che il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (cfr. Cass. Civ., sez. II,
08/04/2021, n. 9359, in cui la S.C. ha escluso che potesse costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, avesse continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità).
L'attrice, dunque, avrebbe dovuto allegare specificamente, e chiedere di provare, di avere esercitato il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, volontà che, peraltro, non potrebbe desumersi dal fatto (neanche dedotto) che la stessa abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione “iuris tantum” che abbia agito nella qualità di coerede, anticipando anche la quota degli altri (cfr. Cass. civile sez. II, 29/11/2022, n.
35067).
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'attrice ha omesso di allegare in modo specifico di avere posseduto in modo esclusivo l'immobile oggetto di causa, limitandosi a dedurre genericamente
4 di averlo posseduto, peraltro senza precisare in quali attività si sarebbe estrinsecato l'esercizio del potere di fatto sul bene (attività di manutenzione, pagamento di imposte…).
Infine, è appena il caso di osservare che l'attrice non ha mai formulato (come accennato nell'atto di appello) alcuna domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c., né allegato alcun obbligo delle controparti di concludere un contratto avente ad oggetto la terrazza di copertura dell'edificio.
2. Quanto esposto induce a ritenere infondato anche il secondo motivo di appello con il quale il difensore ha lamentato “travisamento e pseudo-motivazione carente e comunque incongrua”, insistendo, sempre in modo generico, sul fatto che l'apparato motivazionale della sentenza (con il quale, peraltro, non si è confrontato) sarebbe viziato dal travisamento delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, avente ad oggetto la sola terrazza di copertura dell'edificio.
Come già osservato, il primo giudice, malgrado la confusione generata dalle allegazioni contenute nell'atto di citazione (in cui si affermava e si chiedeva di accertare il possesso uti dominus sull'appartamento sito al primo piano dell'edificio, con terrazza di copertura, chiedendo che fosse dichiarato l'acquisto della proprietà per usucapione della sola terrazza di copertura), ha rigettato la domanda dell'attrice, escludendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. anche in relazione alla terrazza di copertura, della quale, peraltro, ha affermato la natura di bene condominiale.
******
Dal rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente grado, per la regola della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante e si liquidano, in favore di - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 Controparte_1
(come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della causa
(calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.) e applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.915,00 (di cui € 536,00, per la fase di studio, € 536,00, per la fase introduttiva, € 992,00, per la fase di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Nulla occorre disporre in merito alle spese in favore di , non essendosi costituita in Controparte_2 giudizio.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 662/2022, emessa, in data 14 aprile 2022, dal Tribunale di Parte_1
Messina, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , delle spese del presente grado Controparte_1 del giudizio, liquidate in complessivi € 2.915,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
6