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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/02/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 4528/2019 R.G.
UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA 13/2/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione
(ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.30;
- che, alle ore 10.40, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 13/2/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4528, Ruolo Generale
dell'anno 2019, all'udienza del 13/2/2025, a trattazione scritta, con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
quale erede di elettivamente Parte_1 Persona_1
domiciliato, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Boccuccia, giusta procura in atto;
ATTORE in riassunzione
E
elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Roberto Di Lauro, giusta procura in atto;
CONVENUTA in riassunzione
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'attore non in proprio ma nella qualità di Parte_1 amministratore di sostegno di evocata in giudizio Persona_1
, deduceva quanto di seguito si interfoglia: Controparte_1
Pagina 3 Dott. Renato Buzi Pagina 4 Dott. Renato Buzi Pagina 5 Dott. Renato Buzi Pagina 6 Dott. Renato Buzi Concludeva per la condanna di controparte al ristoro dei danni patiti, quantificandoli come in citazione.
Si costituiva concludendo per il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda, replicando quanto di seguito si interfoglia:
Pagina 7 Dott. Renato Buzi Pagina 8 Dott. Renato Buzi Pagina 9 Dott. Renato Buzi Concludeva per il rigetto delle avverse domande.
La causa era istruita documentalmente e con assunzione di prove testimoniali.
Designato lo scrivente Giudice in data 23/1/2025, in sostituzione della precedente collega assegnataria del fascicolo, disposta udienza a trattazione scritta, le parti costituite precisavano le conclusioni e depositavano telematicamente le note difensive autorizzate.
All'odierna udienza la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5,
Pagina 10 Dott. Renato Buzi lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
Anzitutto, va premesso che l'intervenuto spoglio possessorio in danno di oltre ad essere fatto non contestato (v. pag. 6 della Persona_1 comparsa di costituzione di : “(…) In questa sede inoltre, Controparte_1 corre l'obbligo di rilevare che la Sig.ra in ottemperanza del CP_1 provvedimento adottato dal Tribunale di Velletri, in sede di reclamo, proposto avverso l'ordinanza di reintegra nel possesso, in data
15/10/2019 a mezzo pec manifestava immediata disponibilità al reintegro del possesso (all.3) (…)”), è circostanza coperta da giudicato, poiché la ridetta ordinanza interdittale 9/4/2019 (v. doc. 7 prodotto dall'attore), confermata dal rigetto dell'interposto reclamo con ordinanza 7/10/2019
(v. doc. 12 prodotto dall'attore), costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento possessorio n.r.g. 4885/2018, idoneo a formare giudicato cautelare nella sua interezza, superabile soltanto, ad esempio, attraverso un giudizio petitorio nel quale il soccombente ottenga tutela per la propria situazione di diritto, destinata a prevalere sulle confliggenti situazioni di mero fatto ad essa non corrispondenti, ovvero, a mezzo di revoca della misura cautelare ex art. 669-decies c.p.c., presupponente necessariamente l'insorgenza di “(…) elementi caratterizzati da novità, che non siano già stati oggetto di
Pagina 11 Dott. Renato Buzi apprezzamento, neppure su un piano di derivazione logica da quelli già esaminati in sede di applicazione della misura o di sua impugnazione, e che, valutati unitariamente, siano idonei a suffragare l'affievolimento delle esigenze cautelari, non rilevando ex se il mero decorso del tempo”
(Cass. S.U. 9375/2024).
Da ciò deriva che le prove ammesse ed assunte (dal precedente giudicante) in ordine a fatti comunque connessi e/o collegati allo spoglio possessorio subìto dal Capozio non sono utilizzabili, in quanto tali circostanze sono coperte – come detto - da giudicato.
Ciò detto, la domanda attrice è infondata e va quindi respinta.
Come discorso di carattere generale, va ricordato che il principio secondo il quale chi ha subito la perdita definitiva del possesso per effetto di spoglio non ha diritto al controvalore del bene perduto, ma solo al danno relativo alla privazione del possesso sino alla pronunzia, dovendosi provvedere per il resto nella sede petitoria destinata ad accertare a chi apparteneva il diritto reale su detto bene, non trova applicazione nel caso in cui l'autore dello spoglio non accampi diritti sulla cosa, non potendo avere ingresso un ulteriore giudizio risarcitorio in relazione alla proprietà.
In tal caso, quindi, il risarcimento del danno, conseguente allo spoglio, avendo il suo fondamento nell'art. 2043 c.c., ove ne esistano gli estremi, compete al soggetto danneggiato, indipendentemente dall'esistenza di un diritto reale sul bene così sottrattogli, salva - ovviamente - la sua responsabilità nei confronti di chi eventualmente rivendichi da lui la proprietà del bene stesso.
Si è anche precisato che, in tema di tutela possessoria, la mancata ottemperanza all'ordinanza di reintegrazione nel possesso disposta dal giudice in favore dello spogliato, quando costituisca una libera scelta dell'obbligato, si traduce in fonte di responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Va, altresì, chiarito come non possa essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio, non essendo ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno (v. Cass. 31642/2021).
Pagina 12 Dott. Renato Buzi Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie discende il rigetto della domanda avanzata dall'attore per il pagamento della somma reclamata a titolo di risarcimento, poiché la petizione non è adeguatamente provata nell'AN.
Ed infatti, è pacifico (v. pag. 13 della memoria attrice ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: “(…) a) La proprietà di immobili del : Sul Per_1 punto ha già risposto il Tribunale di Velletri nel provvedimento del 07 ottobre 2019 in cui si legge: <<< Quanto alla disponibilità, da parte del
, di diversi altri immobili ed abitazioni, innanzi tutto la Per_1 circostanza è stata smentita dal reclamato, il quale ha allegato e documentato che tali immobili non sono, in concreto, disponibili per il
, in quanto già abitati da altre persone (la moglie separata ed i Per_1 figli), circostanze, queste ultime, non contestate né smentite dalla reclamante;
senza contare che, in ogni caso, sotto il profilo prettamente possessorio, una volta dimostrato che il ricorrente aveva il possesso (o meglio la detenzione qualificata) di un bene e che ne è stato spogliato, egli ha diritto ad ottenere la reintegra in quello specifico bene, a prescindere dal fatto che potesse soddisfare i propri bisogni abitativi con altri immobili>> (…)”), oltre ad essere documentato (v. doc. 2 del convenuto), che era proprietario di altre unità Persona_1 immobiliari ad uso abitativo, restando invece irrilevante (agli odierni fini risarcitori) che esse fossero a disposizione dei di lui familiari;
il che, unito alle indiscusse - in quanto dimostrate - disponibilità economiche del medesimo (come si evince dall'entità della retta mensile pagata, per stessa ammissione dell'attore, in favore della casa di riposo
– Villa dei Castani in Ariccia - prescelta per soggiornare dopo l'avvenuto spoglio, v. doc.
1-5 prodotti dall'attore con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), non consente di individuare in capo al citante alcun diritto risarcitorio (v. Tribunale Verona 23/9/2015, n.
7560, edito da One legale di ). CP_2
In ordine alle restanti petizioni volte al ristoro del dedotto danno patrimoniale dell'attore (quali, ad esempio, le spese sostenute in favore di successivamente allo spoglio), al fine di Persona_1 disattenderle, è sufficiente rammentare che, cessato il rapporto more uxorio (come nella specie), l'ex convivente non abbia diritto al mantenimento e/o alla refusione degli esborsi da esso sostenuti nel proprio esclusivo interesse, quali invece reclamati in citazione (v. in argomento Cass. 10377/2017); quindi, la pretesa (come dettagliata
Pagina 13 Dott. Renato Buzi nell'atto introduttivo) dell'attore di essere rimborsato, non fondando su alcun titolo (negoziale o legale) opponibile alla convenuta, va conseguentemente respinta.
Parimenti, riguardo alla domanda risarcitoria per asserito danno non patrimoniale, le omissioni ascritte alla convenuta, una volta venuta meno la convivenza more uxorio, non rappresentano fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria per mancata protezione di interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (v. cit. Cass.
10377/2017).
Compendiando, deve concludersi come la domanda risarcitoria proposta da quale erede di sia da rigettare per Parte_1 Persona_1 difetto di allegazione e prova in ordine al danno asseritamente subìto e del correlato nesso di causalità tra esso e condotte ascritte alla convenuta.
Le superiori conclusioni assorbono dunque ogni altra questione, sia di merito che di rito.
Stante origine e natura della controversia, reciproca soccombenza (atteso l'incontestato spoglio possessorio subìto da ), esistenza Persona_1 di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da , quale erede di Parte_1 Per_1
;
[...]
2) compensa le spese di lite.
Velletri, 13/2/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
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