Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 12487/2022 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 29/12/1970 (C.F.: Parte_1
), residente a [...]28 CATANIA, rappr. e dif. C.F._1 dall'avv.RICCA SILVANA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 08/07/1971 (C.F.: ), CP_1 C.F._2
residente a [...], 131 CATANIA, rappr. E dif. dall'avv.
CASSELLA ELENA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 09/04/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiedeva a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto a Catania con e celebrato in data 27/04/1996 CP_1
matrimonio dal quale era nata una figlia.
Assumeva aver le parti siglato negoziazione assistita avente ad oggetto separazione consensuale dei coniugi dalla sottoscrizione della quale si erano maturati i termini per il deposito del richiamato ricorso. Il ricorrente chiedeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, -
Pronunciare con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la signora in data 27 aprile 1996 Parte_1 CP_1 giusta atto trascritto all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 137 P.,2
S.A., Uff. 1 anno 1996, meglio identificato in epigrafe, - Regolare la chiesta cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
a) onerare il padre del mantenimento della figlia nei termini convenuti in sede di negoziazione e precisamente porre a carico del padre di corrispondere direttamente alla figlia euro 350,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese,con bonifico bancario da eseguire sul conto corrente della figlia;
porre a carico del sig. le spese Parte_1 relative all'iscrizione presso i corsi universitari frequentati dalla figlia, nonché dei libri e del materiale didattico necessario, e sino al raggiungimento della Laurea in Medicina;
b) circa le spese straordinarie che potranno interessare la figlia, fatta eccezione di quelle universitarie, concordate di volta in vola tra i genitori, dovranno esser poste a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno”; c) disporre in via definitiva il possesso esclusivo dell'immobile, sito in Tremestieri Etneo (CT) via Leonardo da Vinci n. 50, al signore , proprietario esclusivo dello stesso, negando ogni facoltà di Parte_1
accesso alla signora , che vive altrove da oltre sette anni ed ha trasferito in CP_1
Torino la propria abitazione”.
Con memoria difensiva del 27.01.2023, si costituiva in giudizio , la quale CP_1
contestava in toto e si opponeva alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con il sig. , eccependo in via Parte_1
preliminare il difetto di competenza per territorio del Giudice adito, avendo parte ricorrente, ed ancora l'improcedibilità della domanda formulata per intervenuta riconciliazione ed ininterrotta comunione materiale e spirituale dei coniugi, ed in via meramente subordinata ed eventuale, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, confermando le statuizioni stabilite in sede di accordo di separazione in punto di casa coniugale;
in punto di mantenimento della figlia chiedeva il versamento mensile di una somma pari ad € 450,00 con obbligo del Per_1
50% delle spese straordinarie in capo ai genitori;
ed in punto animali domestici le spese a totale carico del . Parte_1
All'udienza dell'08.02.2023 il Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti personalmente comparse, fissava l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a quest'ultimo per il giorno 23.05.2023 con concessione dei termini per memorie integrative.
Con memoria integrativa depositata in data 09.03.2023, il ricorrente insisteva nelle domande già formulate in ricorso, contestando l'eccepita incompetenza territoriale del
Tribunale di Catania.
Con ordinanza del 27.12.2023, il G.I., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
07.11.2023 e ritenendo che la richiesta di rimessione in termini avanzata da parte ricorrente dovesse essere accolta, perché necessario accertare la residenza della sig.ra al fine di verificare la competenza territoriale, rimetteva in termini CP_1
parte ricorrente rinviando la causa al 09.04.2024 con termine per produrre certificato di residenza storico, debitamente depositato da parte attrice.
All'udienza del 09.04.2024 il G.I riteneva opportuno decidere preliminarmente la questione della incompetenza territoriale assegnando note scritte alle parti con precisazione delle conclusioni. In quella sede il g.i. riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
assume l'incompetenza del tribunale di Catania in favore del tribunale di CP_1
Torino evidenziando come dal giugno 2018 ella abbia cambiato residenza e l'abbia fissata a Torino (TO), Corso Orbassano n. 224/7, città dove lavora come docente di scuola primaria e dove, nella via suddetta ha acquistato un immobile di sua proprietà esclusiva.
Per superare il dato della residenza anagrafica parte ricorrente valorizza il criterio alternativo del domicilio, ed assume la competenza del tribunale di Catania per esser a Catania il domicilio eletto dalla . Sul punto il ricorrente valorizza quanto si legge CP_1
nell'accordo di negoziazione assistita del 2021 “Poiché la sig.ra ha sempre CP_1
mantenuto la propria residenza principale in Catania, sua città natale e nella quale continua a risiedere la propria famiglia di origine e i propri affetti, nonostante le diverse risultanze anagrafiche, i coniugi, concordemente, statuiscono che tutte le volte che la sig.ra tonerà nella propria città natale, avrà facoltà di alloggiare presso la casa CP_1
di proprietà del sig. , unitamente, ove di suo desiderio, alla figlia , Parte_1 Per_1 disponendo il sig. di altra collocazione, ancorchè temporanea”. Tale lettura Parte_1
sarebbe in tesi attorea coerente con la formulazione dell'art. 4 della Legge sul Divorzio che consente di scegliere in maniera alternata la facoltà di convenire in giudizio la controparte o nel luogo della residenza o nel domicilio di essa.
La tesi non coglie nel segno.
Ed invero, ciò che distingue il domicilio (art. 43 c.c) rispetto alla residenza è il rilievo che assume in esso, più che in quest'ultima, la sfera volitiva della persona, ossia, come parrebbe doversi desumere dalla locuzione "ha stabilito'' contenuta al riguardo nell'art. 43
c.c., l'intenzione resasi manifesta di voler collocare la sede dei propri affari e interessi in un determinato ambito spaziale. La giurisprudenza considera il domicilio il luogo in cui un soggetto mantiene il centro dei propri interessi, intesi non solo sotto il profilo economico e patrimoniale, ma anche morale e familiare. In particolare, viene evidenziato che questo concetto, pur presupponendo una situazione di fatto costituita dall'avere una persona stabilito in un determinato luogo la sede principale dei propri affari e interessi, consiste principalmente in una situazione giuridica, caratterizzata dalla volontà della persona di stabilire in quei luoghi la sede generale delle sue relazioni di natura morale e sociale, nonchè dei propri interessi economici.
Ciò detto, la circostanza che la abbia concordato con il coniuge in sede di CP_1
separazione il diritto ad abitare con la figlia in quella che era la casa coniugale tutte le volte in cui fosse ritornata a Catania, non è indice del fatto che a Catania la stessa abbia mantenuto il suo centro principale di interessi essendo invero pacifico il suo trasferimento per lavoro a Torino, luogo in cui vive e lavora. Né la locuzione sopra riportata contenuta nell'accordo separativo può dirsi equivalente ad una formale elezione di domicilio volendo soltanto giustificare pro futuro il mantenimento della disponibilità della casa familiare (non per vivere a Catania stabilmente ma) tutte le volte in cui avesse inteso farvi ritorno con la figlia anch'essa studentessa a Torino. Altrettanto (no elezione di domicilio) deve dirsi quanto alla missiva del 16/10/2023, peraltro a forma del legale e non della parte personalmente.
Pertanto, alla luce del tenore dell'art. 4 legge div. come riscritto dalla Corte
Costituzionale con la nota sentenza 23.05.2008, n. 169, deve affermarsi l'incompetenza del tribunale di Catania, competente essendo il tribunale di Torino.
In considerazione della soccombenza il va condannato al pagamento delle Parte_1
spese del presente giudizio che, ai sensi del d.m. 55/2014, applicando lo scaglione di valore indeterminabile, si liquidano in euro 3.000 (relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12487/2022
R.G.:
Dichiara l'incompetenza del tribunale di Catania, competente essendo il tribunale di
Torino, innanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei termini di cui in motivazione.
Così deciso in Catania, il 06.12.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Escher