Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 404 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Battipaglia alla via Parte_1
Generale Gonzaga n. 105/N (c.f. ); P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Lara De Cunto per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede in Eboli, frazione Santa Cecilia, alla via Paestum Controparte_1
n. 57 (p.iva ); P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico D'Antonio per procura allegata alla comparsa di risposta;
nato ad [...] il [...] ); P_ C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Muto per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1367/2024, pubblicata il 12/03/2024 (azione revocatoria ordinaria).
CONCLUSIONI
1
2. Rigettare la domanda spiegata da Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., in quanto infondata in fatto ed in diritto, per
[...] tutto quanto sopra dedotto, esposto ed eccepito;
3. Annullare l'impugnata sentenza
n. 1367/2024, resa inter partes dal Tribunale di Salerno, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giorgio Jachia - R.G. n. 8546/22, pubblicata il 12.03.2024, notificata dall'avv. Enrico D'Antonio il 14.03.2024, riformando integralmente la stessa, per le ragioni tutte - di fatto e di diritto - esposte nel presente atto di impugnazione, con particolare riferimento alla violazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa la natura non concorrente dell'azione revocatoria e di quella di simulazione, per come accertate dal primo Giudice, ancorché non espressamente svolte nell'atto introduttivo di lite dall'attrice.
4. Con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, opportunamente maggiorate del 15% per spese generali ed accessori come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellata “… 2) Rigettare l'appello promosso Controparte_1 dall' - in persona del legale Parte_2 rappresentante sig.ra anche per quanto sostenuto dall'altro Parte_3
appellato sig. poiché il tutto incontestabilmente palesemente P_ infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza impugnata n.
1367/24 resa dal Tribunale di Salerno;
3) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
Per l'appellato “ …
2. Rigettare la domanda spiegata da P_ [...]
in persona del legale rapp.te p.t., in quanto infondata in fatto Controparte_1
ed in diritto, per tutto quanto sopra dedotto, esposto ed eccepito;
3. Annullare
l'impugnata sentenza n. 1367/2024, resa inter partes dal Tribunale di Salerno,
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giorgio Jachia - R.G. n.
8546/22, pubblicata il 12.03.2024, notificata dall'avv. Enrico D'Antonio il
14.03.2024, riformando integralmente la stessa, per le ragioni tutte - di fatto e di diritto - esposte nel presente atto di impugnazione, con particolare riferimento alla violazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa la natura non concorrente dell'azione revocatoria e di quella di simulazione, per come accertate dal primo Giudice, ancorché non espressamente svolte nell'atto introduttivo di lite dall'attrice.
4. Con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, opportunamente maggiorate del 15% per spese generali ed accessori come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2 FATTI DI CAUSA
La società creditrice della somma di € 10.850,00 nei Controparte_1
confronti di per una fornitura di sementi, oltre interessi e spese, P_
come da decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno n. 1616/2018 reso in data
7.6.2018, proponeva l'azione revocatoria e l'azione di simulazione assoluta
(“revocare e/o comunque accertare e dichiarare privo di efficacia nei confronti dell'istante, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e/o dell'art. 1414 c.c.”) avente ad oggetto un contratto di compravendita stipulato con atto pubblico del 1.4.2021, con il quale il proprio debitore aveva venduto all' in Parte_1
pregiudizio delle sue ragioni creditorie, un fondo rustico nel Comune di Serre della superficie catastale di mq. 76.126.
Rappresentava che, nonostante la notifica di una pluralità di atti di precetto e una procedura esecutiva mobiliare con esito negativo, non aveva P_
adempiuto alla sua obbligazione;
che, in costanza di trattative per la bonaria definizione della debitoria, con contratto di compravendita del 1.4.2021 il medesimo aveva venduto all' gli unici immobili di cui era Parte_1
titolare; che ricorrevano i presupposti per la revocatoria dell'atto dispositivo;
che
“altrettanto evidenti appaiono anche i presupposti dell'azione di simulazione, agevolmente desumibili dal comportamento del venditore/debitore”.
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto rigetta la domanda di simulazione (capo 1), perché “parte attrice non ha provato che l'alienazione fosse solo apparente” e accoglie la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c. (capo 2), dichiarando l'inefficacia nei confronti della società attrice del contratto di compravendita Controparte_1
del fondo rustico nel Comune di Serre della superficie catastale di mq. 76.126, stipulato con atto pubblico del 1.4.2021 (capo 3).
Il giudice di primo grado espone, in motivazione, che sussiste l'eventus damni, poiché, a seguito dell'atto dispositivo impugnato, il debitore-venditore non è titolare di alcun'altra consistenza immobiliare, come ammesso dal medesimo in sede di interrogatorio formale;
che la scientia damni in capo al debitore è provata dalla circostanza che l'atto dispositivo sia stato posto in essere poco dopo la notifica del precetto in rinnovazione da parte dell'attore, avvenuta in data 16.3.2021; che la scientia damni in capo al terzo acquirente (l' Parte_1
si desume dalla circostanza (ammessa dai convenuti nel loro
[...]
interrogatorio formale) che aveva una relazione sentimentale con P_
3 , rappresentante legale della società acquirente, dalla quale è nato Parte_3
un figlio, per cui è “estremamente inverosimile che la stessa non fosse a CP_3 conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”, mentre il decreto ingiuntivo del 7.6.2018 ed il primo dei precetti notificati, recante data 2.7.2018, si collocano in un periodo in cui “verosimilmente i convenuti, data l'imminente nascita del figlio il 06.04.2019, non avevano ancora interrotto la relazione”; che è infondata l'eccezione di esenzione dalla revocatoria per l'adempimento di un debito scaduto, ex art. 2901, comma 3, c.c., non essendo provato che lo scopo della vendita era quello di procurare la somma occorrente per il pagamento di debiti di P_
che, in particolare, non risulta che il prezzo di € 60.000,00 sia stato
[...]
destinato a soddisfare il creditore ( che, dall'atto di Controparte_4
compravendita, risulta aver trascritto un pignoramento immobiliare per un importo di € 24.080,00; che il carattere strumentale dell'atto impugnato rispetto all'adempimento di un debito non risulta neppure dall'atto di transazione depositato;
che, infatti, nella scrittura privata, non perfettamente leggibile, l'
[...]
si impegnava, in virtù di delega del a soddisfare la Parte_1 P_
pretesa creditoria vantata dal e dalla Farma Ingross s.r.l.s. nei confronti CP_4
dello stesso senza alcun riferimento, nel conferimento dell'incarico P_
delegatorio, alla compravendita oggetto della revocatoria;
che neppure dai documenti bancari depositati da parte convenuta emerge la prova dell'estinzione delle procedure esecutive.
L'appello
L propone appello avverso la Parte_1
sentenza, con il quale censura l'errore di sussunzione della fattispecie in quella di cui all'art. 2901, comma 1, n. 1 c.c. (revocatoria di atti a titolo gratuito), ad onta della domanda svolta dall'attrice, inequivocabilmente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2901, comma 1, n. 2 c.c. (revocatoria di atti a titolo oneroso), e un vizio di extrapetizione della sentenza, poiché la stessa attrice ha ritenuto necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione “la prova della conoscenza da parte dell'acquirente dell'eventus damni e quindi l'esistenza di una scientia fraudis”. Per
l'appellante, la sentenza di primo grado, a pag. 9 punto 4.5, ha “erroneamente qualificato la fattispecie per cui è causa come revocatoria di un atto a titolo gratuito anziché oneroso”. Nella prospettiva dell'atto oneroso, critica l'eventus damni, la prova presuntiva della “dolosa preordinazione” della compravendita, gli indizi della collusione dell'acquirente indicati dalla società attrice (prezzo vile,
4 legame di stretta consanguineità tra i contraenti, insolite modalità di pagamento) e l'esclusione dell'esenzione dalla revocatoria per il pagamento di debiti scaduti.
Sostiene l'appellante che, sino alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, ha ignorato l'esistenza del debito di verso la P_ [...]
che il debito risaliva al 2017-2018, prima dell'inizio della relazione CP_1
personale della rappresentante legale con nel 2019, anno della P_
nascita del loro figlio;
che la società appellante, non avendo avuto alcun contatto con non aveva alcuna possibilità di sapere dell'esistenza di Controparte_1
atti di precetto notificati a e di trattative tra loro;
che dal prezzo di P_
mercato (di € 239,988,82) e dalle modalità di pagamento, in parte avvenuto mediante estinzione di crediti certi esistenti di importo maggiore (€ 12.550,00 pagati a mezzo bonifico bancario;
€ 5.000,00 mediante ulteriore bonifico bancario;
€ 42.500,00 mediante assegno bancario emesso in pari data;
estinzione di due debiti per € 24.080,00 in favore di ed € 155.858,82 in favore della Controparte_4
Banca di credito Cooperativo di Altavilla Silentina), si evince l'insussistenza, sia dell'eventus damni, atteso che dalla vendita il ha ottenuto la liquidità P_
necessaria a pagare anche il debito verso l'attrice, sia del consilium fraudis fra le parti e della consapevolezza dell'appellante di arrecare pregiudizio ai creditori;
che, infatti, con la stipula del contratto di compravendita, l'appellante ha estinto i crediti
(procedente e intervenuti) iscritti nella procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto il compendio immobiliare in questione e avrebbe estinto anche quello, di minore consistenza, della società attrice, se avesse spiegato intervento nella procedura esecutiva, considerato anche che si tratta di un credito irrisorio, sia rispetto al bene compravenduto, sia rispetto ai crediti che l'acquirente ha estinto nella procedura esecutiva;
che l'attrice non ha promosso una procedura esecutiva, neppure mobiliare, in danno del venditore per il recupero del proprio credito;
che l'aver concepito un figlio con il venditore, lungi dal costituire segnale di una simulazione fraudolenta, giustifica l'intento, dichiarato anche in sede di interrogatorio, di garantire al proprio figlio una tranquillità economica a seguito della rottura con il , grazie anche all'aiuto economico del proprio genitore, P_
che ha elargito il prezzo di compravendita;
che la compravendita non compromette la garanzia patrimoniale del debitore perché ha procurato al venditore la liquidità necessaria all'estinzione di debiti non conosciuti dal terzo acquirente in buona fede.
Secondo l'appellante, inoltre, il rigetto della domanda di simulazione “per la mancata consapevolezza da parte dell'acquirente del pregiudizio che dall'atto
5 sarebbe derivato alle ragioni creditorie di terzi” esclude la “necessità per i convenuti di dover dare la prova di qualsiasi accordo finalizzato a sottrarre garanzie al credito dell'attrice, o comunque della mera consapevolezza da parte dell'acquirente del pregiudizio che dall'atto sarebbe derivato alle ragioni creditorie di terzi”.
Gli stessi argomenti dell'appellante sono proposti da che P_
aderisce all'appello.
La costituitasi, resiste, osservando che il primo giudice non Controparte_1
ha affatto considerato l'atto di compravendita intercorso tra le parti come atto a titolo gratuito, con conseguente onere probatorio in capo all'attrice; che sono ampiamente provati gli elementi posti a base dell'azione e, in particolare, il proprio credito preesistente alla vendita, la mancanza di ulteriori beni dell'alienante residuati dalla vendita (come ammesso in sede di interrogatorio formale), la circostanza che la vendita sia avvenuta in ambito familiare e P_
, legale rappresentante della società acquirente, hanno contratto Parte_3
matrimonio in Battipaglia in data 15.7.2024) e il prezzo di gran lunga inferiore ai valori di mercato della zona (secondo i parametri del decreto dirigenziale della
Regione Campania n. 743/23 relativi alla valutazione dei Valori Fondiari Medi
Unitari, il terreno nella fiorente ed altamente produttiva ha un valore Parte_4
di € 72.900,00 ad ettaro, che moltiplicato per circa sette ettari, ammonta a €
510.000,00 circa). All'eccezione di esenzione dalla revocatoria ex art. 2901, comma
3, c.c., ribatte che non vi è alcuna prova di altre debitorie e del loro pagamento con la liquidità acquisita dalla vendita, ad eccezione di una scrittura privata di transazione priva di data certa e di firme autenticate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello muove censure alla sentenza di primo grado attinenti, anzitutto, alla scientia damni in capo alla società acquirente (presupposto occorrente ai fini della revocatoria dell'atto dispositivo a titolo oneroso, così propriamente qualificato dal giudice di primo grado, all'opposto di quanto lamentato dall'appellante).
Secondo il primo giudice, nel periodo in cui la ha ottenuto il Controparte_1
decreto ingiuntivo nei confronti di in data 7.6.2018 e ha notificato il primo P_
dei precetti in data 2.7.2018, il debitore ingiunto intratteneva una relazione sentimentale con la rappresentante legale della società Parte_1
), dalla quale qualche mese dopo è nato un
[...] Parte_3
6 figlio (in data 6.4.2019), sicché è “estremamente inverosimile che la stessa CP_3 non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”.
La società acquirente avversa la prova presuntiva del presupposto soggettivo, sostenendo che non aveva alcuna possibilità di sapere dell'esistenza degli atti di precetto poiché la relazione sentimentale ha avuto inizio nel 2019, anno della nascita del figlio, mentre il debito risaliva al 2017-2018; che, se avesse avuto consapevolezza del credito della lo avrebbe estinto, avendo Controparte_1
estinto i crediti ben più consistenti del creditore procedente e degli intervenuti nella procedura esecutiva avente ad oggetto il compendio immobiliare acquistato;
che la non è intervenuta nell'esecuzione immobiliare e non ha Controparte_1
promosso neppure una procedura esecutiva mobiliare in danno del venditore per il recupero del proprio credito;
che l'intento dell'acquirente non era quello di sottrarre il bene al creditore, ma quello di garantire al figlio una tranquillità economica a seguito della rottura dei rapporti con il , attraverso l'aiuto economico del P_
proprio genitore, che ha elargito il prezzo di compravendita.
Osserva la Corte che, trattandosi di uno stato soggettivo, la prova della componente dell'azione pauliana consistente (per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi al sorgere del credito) nella conoscenza del pregiudizio anche da parte dell'acquirente (scientia damni) è normalmente data attraverso presunzione ricavabile da indizi dotati del carattere della gravità, precisione e concordanza.
La società appellante non contesta che tra il venditore e la propria rappresentante legale vi sia stata una relazione sentimentale, né la loro comune genitorialità, ma contesta l'esistenza della relazione all'epoca del sorgere dell'obbligazione del venditore (2016-2017). Pertanto, a suo avviso, la successiva relazione sentimentale non avrebbe alcuna valenza indiziaria. Tale ragione non coglie, però, il ragionamento presuntivo del giudice di primo grado, il quale ricava la prova della scientia damni della rappresentante legale dal fatto che il decreto ingiuntivo ed il primo precetto della (non le forniture del 2016 e 2017) si Controparte_1
collocano in un periodo (giugno e luglio 2018) corrispondente all'inizio della gravidanza (il figlio è nato ad [...] 2019). In tal senso, il fatto determinato nella sua realtà storica (requisito della “precisione” dell'indizio) consente di affermare, con elevato grado di probabilità sulla base di una regola di esperienza
(requisito della “gravità”), che la rappresentante legale della società acquirente sapesse che la persona con la quale intratteneva una relazione sentimentale aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo e di un precetto dalla società
[...]
[...
[...] [
Né occorrono altri elementi indiziari e la loro “concordanza”, Controparte_5 allorquando la “gravità” dell'unico indizio sia tale, come nel caso di specie, da non richiedere il necessario concorso di più elementi presuntivi (Cass., ord., 29.1.2019,
n. 2482).
Le ulteriori motivazioni dell'appellante (il soddisfacimento del creditore procedente e di creditori intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare per importi ben più rilevanti del credito della e l'intento di Controparte_1
assicurare al figlio una tranquillità economica), non invalidano la prova presuntiva, poiché possono, al più, escludere l'intento e la finalità lesiva da parte della società acquirente, ma non la sua consapevolezza del debito del proprio venditore e dell'oggettiva lesione delle ragioni del creditore di quest'ultimo, che sola occorre per la revocatoria dell'atto. Di qui l'infondatezza dell'appello nella parte in cui impugna il presupposto soggettivo della scientia damni in capo alla società acquirente.
L'altra parte delle censure alla sentenza di primo grado si basa sull'asserzione che la compravendita sarebbe servita per pagare i debiti del venditore conosciuti dall'acquirente. Ciò, secondo l'appellante, esclude il presupposto oggettivo dell'eventus damni e integra l'esenzione da revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto (art. 2901, comma 3, c.c.).
L'eventus damni è insito nel fatto (pacifico) che dal contratto di compravendita del 1.4.2021 non siano residuato ulteriori beni di in grado di P_
assicurare la garanzia patrimoniale del credito preesistente della Controparte_1
L'esenzione prevista dal terzo comma dell'art. 2901 c.c. è ipotizzabile solo nel caso in cui l'alienazione del bene sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché però essa rappresenti il solo mezzo per tale preciso scopo, ponendosi in tale ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto. In questi casi, l'atto dispositivo non ha carattere discrezionale ma doveroso ed esclude il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass., ord., 16.11.2023, n. 31941; Cass., ord.,
15.5.2020, n. 8992). È onere della parte che invoca l'esenzione in questione, dimostrare che tale era il solo mezzo a disposizione del debitore per estinguere un debito già scaduto.
Facendo applicazione di questi principi, l'esenzione dalla revocatoria richiede una duplice prova: che il prezzo della vendita sia servito a per P_
8 pagare proprio creditori e la vendita fosse a tal fine necessaria, poiché il venditore non aveva altri mezzi per far fronte ai pagamenti.
Nelle comparse di risposta di primo grado, entrambe le parti del contratto di compravendita avevano affermato che la società acquirente aveva provveduto a pagare anche i creditori che partecipavano alla procedura esecutiva immobiliare (sia il procedente che gli intervenuti), liberando il bene dalle formalità pregiudizievoli, come si evince dagli estratti dei movimenti bancari dall'atto di transazione depositati).
In realtà, dal contratto di compravendita risulta che il prezzo convenuto (€
60.000,00) sia stato già in parte pagato al venditore con due bonifici bancari (€
12.500,00 in data 5.2.202 ed € 5.000,00 in data 6.3.2020) e che la restante parte sia stata corrisposta con un assegno bancario di € 42.500,00 emesso contestualmente.
Non risulta dall'atto che la società acquirente abbia assunto l'obbligo, nei confronti del venditore, di pagare i crediti di quest'ultimo che partecipavano all'esecuzione immobiliare sull'immobile compravenduto e che, in forza di tale obbligo, le parti abbiano convenuto un prezzo ampiamente inferiore al valore di mercato. Ciò basta ad escludere che la vendita si configuri per il venditore come un mezzo per pagare i propri creditori. La circostanza dedotta, secondo cui la società acquirente avrebbe liberato l'immobile dalla procedura esecutiva mediante il pagamento nel suo interesse dei creditori, senza essersi obbligata a tanto verso il venditore, non attribuisce ex post alla vendita una finalità solutoria che il contratto non aveva.
Manca, poi, del tutto anche l'altro presupposto dell'esenzione, vale a dire la necessità della vendita, non risultando acquisita alcuna prova che il debitore- venditore non avesse risorse per pagare i creditori, se non P_
attraverso la vendita del bene. Di qui l'infondatezza anche delle ulteriori censure dell'appellante.
Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore dell'appellata che si liquidano come in dispositivo, Controparte_1
tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore pari al credito di € 10.850,00). Vanno, invece,
9 interamente compensate le spese processuali tra l'appellante e P_ aderente all'appello.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 404/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l al rimborso delle spese Parte_1
processuali del grado di appello in favore di che liquida Controparte_1 in € 3.500,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
3. compensa interamente le spese processuali tra l' Parte_1
e
[...] P_
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 03/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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