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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 3473/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
BUTTITTA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via F. Scaduto n. 2/D- Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
CAPOTORTI VALERIA ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Milano, sito in Via Savarè, 1 MILANO, per procura generale alle liti conferita dal dott. Persona_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 25/02/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 06/03/2024, il sig. Parte_1 proponendo opposizione avverso il provvedimento del 29 marzo 2023, con il quale l' CP_2 ha comunicato al ricorrente l'accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV n.07217541 richiedendogli il pagamento della somma di €.2.632,80 per il recupero di ratei di pensione relativi al periodo 1 dicembre 2022 - 30 aprile 2023,
convenne in giudizio l' per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, ritenere e dichiarare la irripetibilità, nella misura che risulterà di giustizia, dell'indebito comunicato con il
1 provvedimento impugnato stante l'assenza di dolo in capo al ricorrente, e conseguentemente revocare o con qualsiasi statuizione annullare il provvedimento
impugnato, per i suesposti motivi;
2) nel merito, in ogni caso, ritenere e dichiarare la
insussistenza dell'indebito comunicato con il provvedimento impugnato e conseguentemente revocare o con qualsiasi statuizione annullare i provvedimenti impugnati;
3) di conseguenza disporre la restituzione a carico dell' di quanto CP_2
illegittimamente nelle more non corrisposto a titolo di pensione cat. INVCIV n.07217541, a
decorrere dal mese di maggio 2023, sino al soddisfo, sopra meglio specificato, e restituire le somme trattenute, oltre agli interessi e alla rivalutazione come per Legge dalla data dei singoli ratei all'effettivo pagamento, ripristinando il precedente rateo di pensione. 5) condannare l' al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio, oltre CP_2
il rimborso spese generali ex art.15 D.M.55/2014 e oltre le successive occorrenti, il tutto con il contributo Cassa Previdenza Avvocati e l'i.v.a. sull'imponibile se dovuta.”
Ritualmente citato, il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto.
La causa, senza nessuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Ebbene, deve ritenersi fondata la pretesa restitutoria azionata dall' , per le CP_1
ragioni evidenziate in memoria di costituzione, ovvero per la percezione da parte del ricorrente, nel periodo 1 dicembre 2022 - 30 aprile 2023, di una prestazione assistenziale non spettante (indennità di accompagnamento).
Contr Dalla documentazione in atti si evince che in data 03/02/2023, l' redigeva un verbale provvisorio, in virtù della legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3 bis, riconoscendo il sig. : “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa Parte_1
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)” a decorrere dalla domanda amministrativa (11.11.2022), e con comunicazione del 10.2.2023 gli veniva liquidata l'indennità di accompagnamento, sempre ai sensi del sopra citato articolo di legge;
in seguito, in data 09/03/2023 il Centro Medico
Legale dell' redigeva il verbale definitivo, comunicato il 10.3.2023, modificando il CP_2 precedente giudizio e riconoscendo il sig. “INVALIDO con TOTALE e Parte_1 permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”, senza diritto all'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa;
infine, in data 14/03/2023
2 l' provvedeva a riliquidare la prestazione, revocando il beneficio e accertando CP_1
l'indebito oggetto di causa (cfr. produzione convenuto).
Avverso il verbale definitivo è stato proposto ricorso per ATP ex art 445 bis del cpc,
conclusosi con decreto di omologa dell'INSUSSISTENZA del requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. decreto di omologa del 6.3.2025 RG 6971/23).
Com'è noto, la disciplina delle indebite erogazioni dovute all'accertamento della insussistenza del requisito medico-legale costitutivo del diritto alle prestazioni di assistenza sociale trova la sua fonte nelle previsioni dell'art. 4, c. 3-ter, del d.l. 20 giugno 1996 n. 323, conv. con modif. in l. 8 agosto 1996 n. 425, dell'art. 37, c. 8, della l. 23 dicembre 1998 n.
448, e dell'art. 5, c. 5, del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698.
In particolare, l'art. 37, c. 8, della l. n. 448 del 1998 prescrive che, ove a seguito della visita di verifica sia accertata l'insussistenza dei requisiti medico-legali, l'amministrazione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione della prestazione e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca della prestazione stessa “a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Tale disciplina dettata dall'art. 37, c. 8, della l. n. 448 del 1998, tuttavia, non trova applicazione nelle ipotesi di originaria assenza del requisito sanitario, desumibile dai verbali delle visite mediche oggetto di formale comunicazione all'assistito. In questi casi viene meno l'affidamento tutelabile in capo al percettore, il quale sarà pertanto tenuto alla restituzione dei ratei erogati sin dalla originaria decorrenza della prestazione (Cass. 9 giugno 2015 n. 11921, nonché Cass. 19 febbraio 2021 n. 4600).
Ed invero, la Cassazione con ordinanza n. 4600 del 19/02/2021 ha stabilito che “in materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione di una prestazione in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.”
Nel caso in esame, in particolare, difetta, in capo al percettore della prestazione, quella situazione soggettiva dallo stesso assunta come ostativa alla ripetibilità dell'indebito e il legittimo affidamento del ricorrente va escluso in ragione della documentata circostanza dell'avvenuta notifica dei verbali delle visite mediche e relative comunicazioni, come sopra richiamati.
Dall'esame di detti verbali, infatti, emerge chiaramente come la situazione invalidante confermata il 9.3.2023 fosse soltanto quella corrispondente ad un giudizio di invalidità civile al
100% e non anche quella caratterizzata dagli ulteriori requisiti necessari per il riconoscimento
3 dell'indennità di accompagnamento, attribuiti soltanto in via provvisoria (cfr. produzione convenuto).
L'indennità di accompagnamento, infatti, era stata esplicitamente corrisposta, da parte dell' , come risulta dal verbale del 3.2.2023 e dalla comunicazione del 10.3.2023, in via CP_1 provvisoria, in attesa della validazione definitiva ai sensi dell'art. 20, comma 1, L. 102/2009, avvenuta il 9.3.2023 e nella quale è stato determinato il grado definitivo di invalidità (100% senza indennità di accompagnamento).
D'altro canto anche in sede di ATP ex art 445 bis del cpc, lo si ribadisce, non è stato riconosciuto il diritto al godimento dell'indennità di accompagnamento nel periodo in contestazione (cfr. decreto di omologa del 6.3.2025 RG 6971/23).
Deve concludersi, pertanto, per la consapevolezza in capo al ricorrente che solo a seguito di accertamento definitivo il richiamato diritto sarebbe stato definitamente acquisito, ritenendo escluso l'affidamento incolpevole in capo allo stesso, il quale sarà pertanto tenuto alla restituzione.
Il mancato accertamento della permanenza del requisito sanitario elimina in radice il titolo in base al quale la prestazione è stata goduta.
In termini conclusivi, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi fondato il diritto dell' alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal CP_2 sig. pari ad euro 2.632,80 per il periodo 1 dicembre 2022 - 30 aprile 2023. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_2
in complessivi euro 1.100,00 per compensi professionali, oltre accessori e spese generali,
come per legge.
Così deciso in Palermo il 21/03/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 3473/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
BUTTITTA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via F. Scaduto n. 2/D- Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
CAPOTORTI VALERIA ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Milano, sito in Via Savarè, 1 MILANO, per procura generale alle liti conferita dal dott. Persona_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 25/02/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 06/03/2024, il sig. Parte_1 proponendo opposizione avverso il provvedimento del 29 marzo 2023, con il quale l' CP_2 ha comunicato al ricorrente l'accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV n.07217541 richiedendogli il pagamento della somma di €.2.632,80 per il recupero di ratei di pensione relativi al periodo 1 dicembre 2022 - 30 aprile 2023,
convenne in giudizio l' per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, ritenere e dichiarare la irripetibilità, nella misura che risulterà di giustizia, dell'indebito comunicato con il
1 provvedimento impugnato stante l'assenza di dolo in capo al ricorrente, e conseguentemente revocare o con qualsiasi statuizione annullare il provvedimento
impugnato, per i suesposti motivi;
2) nel merito, in ogni caso, ritenere e dichiarare la
insussistenza dell'indebito comunicato con il provvedimento impugnato e conseguentemente revocare o con qualsiasi statuizione annullare i provvedimenti impugnati;
3) di conseguenza disporre la restituzione a carico dell' di quanto CP_2
illegittimamente nelle more non corrisposto a titolo di pensione cat. INVCIV n.07217541, a
decorrere dal mese di maggio 2023, sino al soddisfo, sopra meglio specificato, e restituire le somme trattenute, oltre agli interessi e alla rivalutazione come per Legge dalla data dei singoli ratei all'effettivo pagamento, ripristinando il precedente rateo di pensione. 5) condannare l' al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio, oltre CP_2
il rimborso spese generali ex art.15 D.M.55/2014 e oltre le successive occorrenti, il tutto con il contributo Cassa Previdenza Avvocati e l'i.v.a. sull'imponibile se dovuta.”
Ritualmente citato, il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto.
La causa, senza nessuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Ebbene, deve ritenersi fondata la pretesa restitutoria azionata dall' , per le CP_1
ragioni evidenziate in memoria di costituzione, ovvero per la percezione da parte del ricorrente, nel periodo 1 dicembre 2022 - 30 aprile 2023, di una prestazione assistenziale non spettante (indennità di accompagnamento).
Contr Dalla documentazione in atti si evince che in data 03/02/2023, l' redigeva un verbale provvisorio, in virtù della legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3 bis, riconoscendo il sig. : “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa Parte_1
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)” a decorrere dalla domanda amministrativa (11.11.2022), e con comunicazione del 10.2.2023 gli veniva liquidata l'indennità di accompagnamento, sempre ai sensi del sopra citato articolo di legge;
in seguito, in data 09/03/2023 il Centro Medico
Legale dell' redigeva il verbale definitivo, comunicato il 10.3.2023, modificando il CP_2 precedente giudizio e riconoscendo il sig. “INVALIDO con TOTALE e Parte_1 permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”, senza diritto all'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa;
infine, in data 14/03/2023
2 l' provvedeva a riliquidare la prestazione, revocando il beneficio e accertando CP_1
l'indebito oggetto di causa (cfr. produzione convenuto).
Avverso il verbale definitivo è stato proposto ricorso per ATP ex art 445 bis del cpc,
conclusosi con decreto di omologa dell'INSUSSISTENZA del requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. decreto di omologa del 6.3.2025 RG 6971/23).
Com'è noto, la disciplina delle indebite erogazioni dovute all'accertamento della insussistenza del requisito medico-legale costitutivo del diritto alle prestazioni di assistenza sociale trova la sua fonte nelle previsioni dell'art. 4, c. 3-ter, del d.l. 20 giugno 1996 n. 323, conv. con modif. in l. 8 agosto 1996 n. 425, dell'art. 37, c. 8, della l. 23 dicembre 1998 n.
448, e dell'art. 5, c. 5, del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698.
In particolare, l'art. 37, c. 8, della l. n. 448 del 1998 prescrive che, ove a seguito della visita di verifica sia accertata l'insussistenza dei requisiti medico-legali, l'amministrazione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione della prestazione e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca della prestazione stessa “a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Tale disciplina dettata dall'art. 37, c. 8, della l. n. 448 del 1998, tuttavia, non trova applicazione nelle ipotesi di originaria assenza del requisito sanitario, desumibile dai verbali delle visite mediche oggetto di formale comunicazione all'assistito. In questi casi viene meno l'affidamento tutelabile in capo al percettore, il quale sarà pertanto tenuto alla restituzione dei ratei erogati sin dalla originaria decorrenza della prestazione (Cass. 9 giugno 2015 n. 11921, nonché Cass. 19 febbraio 2021 n. 4600).
Ed invero, la Cassazione con ordinanza n. 4600 del 19/02/2021 ha stabilito che “in materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione di una prestazione in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.”
Nel caso in esame, in particolare, difetta, in capo al percettore della prestazione, quella situazione soggettiva dallo stesso assunta come ostativa alla ripetibilità dell'indebito e il legittimo affidamento del ricorrente va escluso in ragione della documentata circostanza dell'avvenuta notifica dei verbali delle visite mediche e relative comunicazioni, come sopra richiamati.
Dall'esame di detti verbali, infatti, emerge chiaramente come la situazione invalidante confermata il 9.3.2023 fosse soltanto quella corrispondente ad un giudizio di invalidità civile al
100% e non anche quella caratterizzata dagli ulteriori requisiti necessari per il riconoscimento
3 dell'indennità di accompagnamento, attribuiti soltanto in via provvisoria (cfr. produzione convenuto).
L'indennità di accompagnamento, infatti, era stata esplicitamente corrisposta, da parte dell' , come risulta dal verbale del 3.2.2023 e dalla comunicazione del 10.3.2023, in via CP_1 provvisoria, in attesa della validazione definitiva ai sensi dell'art. 20, comma 1, L. 102/2009, avvenuta il 9.3.2023 e nella quale è stato determinato il grado definitivo di invalidità (100% senza indennità di accompagnamento).
D'altro canto anche in sede di ATP ex art 445 bis del cpc, lo si ribadisce, non è stato riconosciuto il diritto al godimento dell'indennità di accompagnamento nel periodo in contestazione (cfr. decreto di omologa del 6.3.2025 RG 6971/23).
Deve concludersi, pertanto, per la consapevolezza in capo al ricorrente che solo a seguito di accertamento definitivo il richiamato diritto sarebbe stato definitamente acquisito, ritenendo escluso l'affidamento incolpevole in capo allo stesso, il quale sarà pertanto tenuto alla restituzione.
Il mancato accertamento della permanenza del requisito sanitario elimina in radice il titolo in base al quale la prestazione è stata goduta.
In termini conclusivi, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi fondato il diritto dell' alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal CP_2 sig. pari ad euro 2.632,80 per il periodo 1 dicembre 2022 - 30 aprile 2023. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_2
in complessivi euro 1.100,00 per compensi professionali, oltre accessori e spese generali,
come per legge.
Così deciso in Palermo il 21/03/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
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