Articolo 1 della Legge 30 marzo 1942, n. 438
Versione
27 maggio 1942
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo effettuato mediante scambio di Note in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 26 dicembre 1941, inteso a prorogare il Trattato di commercio e di navigazione del 29 dicembre 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL - RICCARDI

Visto, i1 Guardasigilli: GRANDI
II Ministro per gli affari esteri d'Italia
all'Ambasciatore della Turchia in Roma
Entrata in vigore il 27 maggio 1942