Art. 1. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo effettuato mediante scambio di Note in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 26 dicembre 1941, inteso a prorogare il Trattato di commercio e di navigazione del 29 dicembre 1936.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL - RICCARDI
Visto, i1 Guardasigilli: GRANDI
II Ministro per gli affari esteri d'Italia
all'Ambasciatore della Turchia in Roma
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo effettuato mediante scambio di Note in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 26 dicembre 1941, inteso a prorogare il Trattato di commercio e di navigazione del 29 dicembre 1936.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL - RICCARDI
Visto, i1 Guardasigilli: GRANDI
II Ministro per gli affari esteri d'Italia
all'Ambasciatore della Turchia in Roma