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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, alla pubblica udienza del 16/12/2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia iscritta al 327/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Risarcimento danni da dequalificazione;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
EV IO
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ARCIUOLO SALVATORE
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 20.1.2020, il ricorrente deduceva:
- di aver svolto per il Comune di il servizio di messo notificatore dal 1987; CP_1
- che il 13 maggio 2016 veniva raggiunto da una pattuglia dei carabinieri mentre, durante l'orario di servizio, ma solo dopo aver svolto tutte le attività di notifica previste per quella giornata, si trovava a casa, chiamato dalla moglie per fronteggiare un'emergenza causata da un improvviso malessere della figlia;
- che, a seguito di quanto accertato dai Carabinieri, veniva denunciato per peculato e per truffa aggravata;
- che il a mezzo di una commissione disciplinare, provvedeva a sospenderlo dal Controparte_1 servizio, applicando rigidamente il disposto dell'art. 55 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con privazione della retribuzione per i primi dieci giorni e poi per i successivi giorni e fino all'acquisizione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, erogandogli solo una indennità alimentare pari al 50% della retribuzione;
- che, con atto del 20 maggio 2016, veniva anche sospeso dal servizio delle attività incentivanti con produttività e dalle attività remunerate con lavoro straordinario;
- che, nonostante l'avvenuta archiviazione del procedimento penale a suo carico con decreto del g.i.p. di Nola del 19.9.2016, l'Amministrazione comunale gli irrogava la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per ulteriori sette giorni;
- che, ancora, dopo il rientro in servizio in data 10 novembre 2016, l'Amministrazione, senza apparente motivazione, lo assegnava ad altro e diverso servizio, quello del controllo strisce blu/parcometri, completamente diverso rispetto a quello da sempre svolto alle dipendenze del comune in termini di impegno e funzioni e con una retribuzione completamente differente;
- che il lavoro di messo notificatore era impegnativo da un punto di vista concettuale;
invece, il controllo dei parchimetri e l'attività di sorvegliante del Castello Baronale non necessitavano di un'attività di tipo intellettivo e, inoltre, il nuovo incarico non gli consentiva di svolgere lavoro straordinario, producendogli un danno di circa € 600,00 mensili;
- che, in ragione dell'archiviazione delle notizie di reato, il sig. , con richiesta protocollata Parte_1 in data 4/11/16, avanzava al Comune richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nel corso del procedimento penale, ricavando un rigetto da parte dell'Amministrazione;
- che dal momento del rientro a lavoro era stato vittima di un atteggiamento dell'amministrazione profondamente discriminatorio e sanzionatorio, sostanziatosi nell'impedirgli lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, anche in occasione del periodo elettorale e che tale atteggiamento mobbizzante dell'Amministrazione era stato causa di un danno biologico, essendogli stato diagnosticato un disturbo post traumatico compatibile con condotte mobbizzanti;
- che, al fine di deprezzare e sminuire ancora di più il suo ruolo in data 4 marzo 2019 l'ente disponeva l'ulteriore spostamento del ricorrente alla IV Direzione, conferendogli l'incarico di svolgere servizi di mera sorveglianza nel Castello dei Conti in Piazza Castello di Acerra con paga straordinaria per due settimane al mese;
- che di fatto il sig. , avente qualifica B7, veniva assimilato ai sig.ri e Parte_1 Parte_2
, rispettivamente appartenenti al livello B3 e al livello B1, che svolgevano il lavoro CP_2 di custodi del Castello Baronale di potendo, in tale sua nuova mansione svolgere solo 20 ore CP_1 di lavoro straordinario e non 60/70, al pari di quelle concesse ai predetti dipendenti, svolgenti il medesimo servizio di sorveglianza;
- che il pur avendo avuto contezza degli esiti del procedimento penale che ha Controparte_1 condotto ad una archiviazione per insussistenza degli elementi che configurano la fattispecie penale delle due ipotesi di reati (peculato e truffa) ha ritenuto di dover aggiungere alla sospensione dal servizio irrogata quale misura cautelare una ulteriore sospensione di giorni sette irrogata, del tutto immotivatamente all'esito del decreto penale di archiviazione.
Conclusivamente, chiedeva: “Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con il quale l'ente una ulteriore sanzione di 7 giorni di sospensione dal servizio anche a seguito dell'archiviazione disposta nel giudizio penale, e per l'effetto annullare i provvedimenti sanzionatori e condannare il alla restituzione della somma di € 9.658,02, a titolo Controparte_1 di rimborso per emolumenti non corrisposti a seguito di provvedimenti illegittimi, somma comprensiva di paga lorda, straordinari non goduti, oltre interessi e rivalutazione;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di spostamento ad altre funzioni del 2018 e del marzo
2019 ascrivendoli alla categoria dei demansionamenti illegittimi e annullarli riconoscendo al ricorrente gli emolumenti e le somme non percepite e dovute in ragione del precedente incarico da cui è stato illegittimamente rimosso e quantificarle nella misura di € 38.116,25 e per l'effetto condannare l'ente al pagamento della predetta somma;
3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFR e del trattamento previdenziale alla luce dell'annullamento dei provvedimenti di demansionamento e per l'effetto condannare l'ente pagamento della somma residua di TFR e l'istituto previdenziale ad adeguare il trattamento pensionistico mensile al ricorrente il diritto a percepire sul trattamento previdenziale le somme che gli sarebbero state dovute se non avesse subito i predetti illegittimi demansionamenti nella misura che sarà determinata dall'ente erogatore del trattamento pensionistico all'esito della declaratoria di illegittimità dei demansionamenti;
4) Accertare e dichiarare la sequenza di atti relativi al procedimento disciplinare come collegati fra loro e ascrivibili alle ipotesi di mobbing e per l'effetto condannare il al pagamento in favore del sig. di una somma Controparte_1 Parte_1 non inferiore ad € 70.000,00 a titolo di risarcimento per il danno biologico subito sul posto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione. 5) Accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento dell'ente circa il rifiuto di rimborso delle spese legali sostenute dal sig. per la difesa nel Parte_1 giudizio penale e per l'effetto condannare il al pagamento della somma di euro Controparte_1
6.828,68”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'ammissibilità, nonché la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, sentite all'odierna udienza le parti, ritenuta la causa matura per decisione, stante la superfluità dei mezzi istruttori richiesti, la causa veniva decisa, come da separata sentenza.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso, atteso che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass., ordinanza n. 19009 del 17/07/2018),
“nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio”. E, ancora sentenza n. 7199 del 22.3.2018 “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva”.
Nel caso in esame, appare chiaro che il ricorrente intende contestare la legittimità della sanzione disciplinare irrogatagli all'esito del procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione, nonché il provvedimento di assegnazione ad altra direzione del Comune di Volla e ottenere l'annullamento di entrambi i provvedimenti;
ancora, con il ricorso, il sig. chiede Parte_1
l'accertamento del demansionamento e della condotta asseritamente mobbizzante tenuta nei suoi confronti dal con condanna al risarcimento del danno biologico subito. Controparte_1
Così definito il thema decidendum, va, quindi, come sopra già precisato, disattesa l'eccezione di nullità della domanda per genericità degli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda.
Invero, dalla lettura del ricorso sono complessivamente individuabili, sia pur esposti in modo alquanto disarmonico (non si può, inoltre, fare a meno di rilevare il richiamo in ricorso a documenti che non si rinvengono nella produzione di parte), il petitum e la causa petendi, tanto che l'odierno resistente ha esaurientemente articolato le proprie difese avverso gli assunti di controparte. CP_1
Ogni altra mancanza in punto di allegazione si riflette sul merito e, dunque, sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, quanto al procedimento disciplinare che ha visto coinvolto il sig. Parte_1 contestualmente all'iscrizione nel registro degli indagati dello stesso per i reati di cui agli artt. 314 e
640 c.p., si osserva quanto segue.
Dalla documentazione agli atti, in parte prodotta anche dal convenuto, emerge che il 16 CP_1 maggio 2016, il ricorrente riceveva una contestazione di addebito dal dirigente della III Direzione del Comune di nella quale gli veniva contestato di essere stato “trovato presso la sua CP_1 abitazione durante l'orario di servizio, usufruendo fra l'altro dell'autovettura del . CP_1
Con successivo provvedimento dell'ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Controparte_1 del 10 giugno 2016, prot. N. 26393, veniva irrogata al dipendente , per i fatti Parte_1 previamente contestatigli, “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio a far data dal
13.5.2016 e fino alla data di acquisizione di eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria utili per la definizione del presente procedimento”, con privazione assoluta della retribuzione per i primi dieci giorni.
Il procedimento disciplinare veniva sospeso fino al termine del procedimento penale e riattivato, su impulso del sig. - all'esito della definizione con decreto di archiviazione del Parte_1 procedimento penale che l'aveva visto coinvolto - in data 3 novembre 2016, concludendosi con l'irrogazione al dipendente della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con Parte_1 privazione della retribuzione per ulteriori giorni sette per violazione dell'art. 5 comma 1 lett. b) del
Codice disciplinare dei dipendenti del Controparte_1
Ebbene, il ricorrente si doleva che a fronte dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale a suo carico, l'ente comunale aveva deciso in ogni caso di applicargli una sanzione disciplinare, così esorbitando, secondo la ricostruzione fattuale di parte ricorrente, dai propri poteri sanzionatori. Va osservato al riguardo che il procedimento disciplinare nel pubblico impiego, come innovato dalla novella d.lgs. 150/2009 è regolato dagli artt. 55 e ss. del d.lsg. n. 165/2001.
In particolare, l'art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001, quanto ai rapporti fra procedimento penale e disciplinare e per quanto rileva in questa sede, prevede che “per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
[…] Il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito al riguardo che “Il venir meno della c.d. “pregiudiziale penale” nella disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato
(Cass. Sez. L - Sentenza n. 33979 del 17/11/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n. 21193 del 27/08/2018;
Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5284 del 01/03/2017), non ha comportato l'elisione della regola di cui all'art. 653 c.p.p., la quale attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e a quella di condanna, rispettivamente, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso, da un lato, e quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, dall'altro. Si è quindi reso necessario regolare per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei due procedimenti, pur rimanendo l'Amministrazione libera di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti accertati. A tale esigenza di coordinamento deve ritenersi rispondano l'art. 55-ter, comma 2 (riapertura per modificare o confermare l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale), e comma 4 (rinnovo della contestazione dell'addebito), D. Lgs. n. 165/2001, e il più complesso quadro normativo di disciplina dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, in cui la previsione si colloca, avendo questa
Corte individuato la ratio del citato art. 55- ter nella volontà del legislatore di prevedere un meccanismo di raccordo per regolare possibili conflitti tra l'esito dei due procedimenti, pur nella rispettiva autonomia (Cass. Sez. L - Sentenza n. 29376 del 14/11/2018). Non è inutile sottolineare che detto coordinamento, nel caso in cui intervenga sentenza penale di assoluzione, non si traduce in alcun modo in un automatico “ribaltamento” degli esiti del giudizio penale sul procedimento disciplinare e ciò in virtù dell'evidente diversità di ambito sia fattuale sia giuridico che caratterizza il giudizio penale, da un lato, ed il procedimento disciplinare dall'altro lato. In sintesi, quindi, il disposto di cui all'art. 653 c.p.p. non può e non deve essere letto nei termini di una grossolana equazione “assoluzione in sede penale = insussistenza dell'illecito disciplinare” perché lo scopo della previsione, ben lungi dallo stabilire un simile automatismo, è quello semplicemente di consentire una valorizzazione degli esiti del procedimento penale ma non di procedere ad una sua acritica trasposizione sugli esiti del procedimento disciplinare. È per questo motivo che l'art. 55- ter, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 si limita a prevedere che se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve procedere, ad istanza di parte, alla riapertura del procedimento disciplinare “per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale”. La formulazione della previsione è, quindi, chiara nell'escludere qualsiasi effetto automatico di integrale traslazione degli esiti della decisione in sede penale sugli esiti del procedimento disciplinare – ipotesi nella quale, invero, la regola sarebbe stata quella dell'automatica caducazione del provvedimento disciplinare già adottato – contemplando, invece, la mera ripresa del procedimento allo scopo di consentire all'Amministrazione una nuova valutazione della fondatezza dell'originaria contestazione disciplinare, la quale – ed è la previsione a stabilirlo espressamente – ben può essere comunque confermata o rimodulata, senza essere revocata.
Le ragioni sono evidenti e sono di (almeno duplice) ordine: 1) la formula assolutoria “perché il fatto non costituisce illecito penale” non vale ad elidere la sussistenza in sé delle condotte, le quali, pur se penalmente neutre, ben potrebbero avere invece rilevanza disciplinare;
2) la statuizione penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” potrebbe non investire la totalità dei fatti oggetto della contestazione, conservando, quindi, i fatti rimasti al di fuori del giudizio penale autonoma valenza disciplinare. Esempi di tali ipotesi sono decisioni di questa Corte (non massimate ma richiamate dalla difesa del ricorrente anche in sede di discussione), come Cass. Sez.
L, Sentenza n. 8410 del 2023 – in un caso in cui in sede penale la materialità delle condotte non era stata radicalmente esclusa, essendone stata esclusa solo la rilevanza penale, avendo quindi questa
Corte affermato che dette condotte potevano essere autonomamente valutate in sede disciplinare –
o Cass. Sez. L, Sentenza n. 28943 del 2022 – in un caso in cui la stessa decisione impugnata aveva evidenziato che gli episodi alla base del provvedimento disciplinare erano in parte diversi da quelli oggetto del procedimento penale, sicché la decisione di assoluzione in quest'ultimo non si estendeva agli altri episodi – ma anche, in linea generale, Cass. Sez. L - Sentenza n. 3659 del
12/02/2021, la quale ha chiarito che l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, con il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale”. (Sentenza n. 19514 del 16/07/2024).
Nel caso che ci occupa, l'Amministrazione comunale del Comune di in presenza di una CP_1 situazione di fatto astrattamente sanzionabile con il licenziamento procedeva, pur senza espressamente precisarlo nel provvedimento avente prot. N. 26393 del 10 giugno 2016, a sospensione cautelare del dipendente fino alla data di acquisizione di eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria utili per la definizione del procedimento, con privazione integrale della retribuzione per i primi dieci giorni. All'esito dell'archiviazione del procedimento penale, ritenuta sussistente una violazione del codice disciplinare (l'Amministrazione indicava erroneamente nel provvedimento di irrogazione della sanzione del 3 novembre 2016 la violazione di cui all'art. 5 lett. b) del codice disciplinare del ricadendo l'ipotesi disciplinare, piuttosto, nell'art. 3 comma 5, lett c) del Controparte_1 predetto codice, in conformità, peraltro, a quanto statuito dall'art. 72 comma 4 lett. c) del CCNL
Enti Locali), l'Ente riapriva il procedimento disciplinare e confermava la sospensione inflitta, comminando al sig. un ulteriore periodo di sospensione dal servizio di sette giorni. Parte_1
La scelta dell'Ente di applicare la sanzione disciplinare anche a fronte dell'archiviazione della notizia di reato a carico del dipendente, alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata è, pertanto, legittima, tanto più laddove si consideri che il decreto di archiviazione è provvedimento non passibile di autorità di giudicato.
Del resto, il fatto storico addebitato al sig. è stato riconosciuto esistente nella sua Parte_1 materialità anche dall'ufficio di Procura, pur non concretando fatto di reato.
Premessa, dunque, la legittimità della scelta dell'Amministrazione di sanzionare il ricorrente, anche a fronte dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale, va valutato come la sanzione inflitta debba raccordarsi con la sospensione cautelare precedentemente applicata al ricorrente.
Invero, dalla lettura della documentazione in atti, in particolare del provvedimento avente prot.
N. 26393 del 10 giugno 2016 e di quello del 3.11.2016, parrebbe che l'Amministrazione nella prima fase del procedimento disciplinare non abbia conferito valenza cautelare al provvedimento di sospensione dal servizio adottato durante la pendenza del procedimento penale (invero, anche dal tenore letterale del contenuto del provvedimento emerge l'utilizzo dell'espressione “irroga […] la seguente sanzione disciplinare”) e tale “sospetto” diventa ancor più fondato allorquando si valuti il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare del 3.11.2016, nel quale l'Ente dispone di applicare al ricorrente l'ulteriore sanzione della sospensione dal servizio per un periodo di sette giorni.
Tuttavia, a diversa finalità e funzione assolvono la sospensione cautelare e la sospensione disciplinare dal servizio.
“La sospensione cautelare dal servizio, infatti, in quanto misura cautelare e interinale, ha il carattere della provvisorietà e della rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti (da ultimo, Cass. 7657 del 2019; in tal senso, tale le tante cfr. Cass. nn. 9304/2017, 18849/2017 e 10137/2018). Tale giurisprudenza ha evidenziato come la sospensione facoltativa sia solo finalizzata a impedire che, in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa pregiudicare l'immagine e il prestigio dell'amministrazione di appartenenza, la quale, quindi, è tenuta a valutare se nel caso concreto la gravità delle condotte per le quali si procede giustifichi l'immediato allontanamento dell'impiegato. Ove l'amministrazione, valutati i contrapposti interessi in gioco, opti per la sospensione, in difetto di una diversa espressa previsione di legge o di contratto, opera il principio generale secondo cui
“quando la mancata prestazione dipenda dall'iniziativa del datore di lavoro grava su quest'ultimo soggetto l'alea conseguente all'accertamento della ragione che ha giustificato la sospensione” (Corte Cost. n. 168 del 1973). Si è sottolineato che la verifica dell'effettiva sussistenza di ragioni idonee a giustificare l'immediato allontanamento è indissolubilmente legata all'esito del procedimento disciplinare, perché solo qualora quest'ultimo si concluda validamente con una sanzione di carattere espulsivo potrà dirsi giustificata la scelta del datore di lavoro di sospendere il rapporto, in attesa dell'accertamento della responsabilità penale e disciplinare. Sulla base di detti principi il diritto alla restitutio in integrum è stato riconosciuto nelle ipotesi di annullamento della sanzione inflitta (Cass. n. 26287/2013), di mancata conclusione del procedimento disciplinare a causa del decesso del dipendente (Cass. n. 13160/2015), di irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alla sospensione cautelare sofferta (Cass. n. 9304/2017), di omessa riattivazione del procedimento in conseguenza delle dimissioni (Cass. n. 20708/2018) e ciò a prescindere dalla espressa previsione della legge o della contrattazione collettiva. Con particolare riferimento alla fattispecie dell'irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alla sospensione cautelare sofferta, si è notato che viene meno la necessaria strumentalizzazione della misura cautelare rispetto alla sanzione definitiva non solo nei casi di proscioglimento dell'impiegato, ma anche ogniqualvolta l'addebito disciplinare, pur se sussistente, venga ritenuto di gravità tale da potere essere sanzionato con una misura conservativa, posto che in detta ipotesi finisce per essere priva di fondamento la decurtazione della retribuzione subita dal dipendente per un fatto unilaterale del datore di lavoro (Cass. n. 9304/2017). Si è aggiunto, poi, che la sospensione cautelare dal servizio è adottata in base ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione (con eccezione della ipotesi della emissione del mandato o ordine di cattura nei confronti del dipendente) e quindi non è prospettabile la non imputabilità dell'interruzione del rapporto sinallagmatico all'Amministrazione medesima, posto che è la stessa Amministrazione che valuta i presupposti per l'adozione della misura e ne determina i contenuti. Deve rammentarsi, infatti, che il potere del datore di lavoro di estromettere temporaneamente dall'ufficio il dipendente sottoposto a procedimento penale è espressione del generale potere organizzativo e direttivo e trova fondamento costituzionale, segnatamente, per quel che l'impiego pubblico, nell'art. 97 Cost. perché finalizzato a garantire, in pendenza del procedimento penale, la corretta gestione dell'impresa o l'efficienza e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione. La misura cautelare, per il suo carattere unilaterale, non fa venir meno l'obbligazione retributiva che, nei casi in cui la stessa sia oggetto di disciplina da parte della legge o della contrattazione collettiva, è solo in tutto o in parte sospesa ed è sottoposta alla condizione dell'accertamento della responsabilità disciplinare del dipendente. Solo qualora il procedimento si concluda sfavorevolmente per il dipendente con la sanzione del licenziamento, il diritto alla retribuzione viene definitivamente meno, in quanto gli effetti della sanzione retroagiscono al momento dell'adozione della misura cautelare;
viceversa, qualora la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura tale da non giustificare la sospensione sofferta, il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni arretrate, dalle quali dovranno essere detratte solo quelle relative al periodo di privazione della libertà personale perché in tal caso, anche in assenza dell'atto datoriale, il dipendente non sarebbe stato in grado di rendere la prestazione”. (Tribunale di Brindisi n. 691 del 2020). La ratio di tale principio risiede nella diversa funzione cui assolvono la sospensione dal servizio quale provvedimento di tipo cautelare e la sospensione dal servizio quale provvedimento di tipo disciplinare: la prima, invero, mira a prevenire possibili pregiudizi al regolare funzionamento del servizio ed al prestigio e all'immagine dell'Amministrazione durante il tempo occorrente alla definizione del procedimento penale, la seconda, invece, ha funzione sanzionatoria di una condotta del dipendente riconosciuta contraria al codice di comportamento dell'Amministrazione pubblica.
E, al riguardo, con sentenza n. 11391 del 22/05/2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore, il principio secondo cui quanto corrisposto a titolo d'indennità all'impiegato nel periodo della suddetta sospensione dev'essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse restato in servizio, trova applicazione non solo nel caso - espressamente previsto dall'art. 32, comma 7, c.c.n.l. comparto Sanità del 1° settembre 1995 - di proscioglimento in sede penale con formula piena, ma anche nel caso in cui la durata della sospensione cautelare ecceda quella della sanzione della sospensione irrogata a conclusione del procedimento disciplinare riattivato a seguito della sentenza penale di proscioglimento, ma con formula diversa da quella "piena", in quanto altrimenti la perdita della retribuzione dovuta non sarebbe giustificata e finirebbe per gravare il lavoratore prosciolto di una vera e propria sanzione disciplinare aggiuntiva per fatto unilaterale del datore di lavoro”.
E ancora, (Sentenza n. 26287 del 2013) “Tale regola si esprime nella provvisorietà e rivedibilità della misura cautelare, in quanto "solo a termine e secondo l'esito dei detti procedimenti, si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti" (Corte Cost., sent. n. 168 del
1973). 15. Informando la vicenda in esame a tali principi, la regola iuris rinvenibile nell'Ordinamento per la disciplina dei casi considerati è quella per cui l'irripetibilità della retribuzione perduta durante la sospensione cautelare si giustifica unicamente nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare si concluda con la destituzione, ora licenziamento, del lavoratore, giacché con la decisione definitiva cessa la ragion d'essere della misura cautelare. 16. Negli altri casi in cui l'Amministrazione non abbia coltivato il procedimento disciplinare, conformando l'esercizio del potere disciplinare alle regole prescritte per il valido esercizio della potestà sanzionatoria, la trasformazione degli effetti della sospensione cautelare in una definitiva perdita della retribuzione dovuta non trova alcuna giustificazione nelle regole indicate, finendo essa per gravare il lavoratore di una sanzione disciplinare aggiuntiva, non tipizzata.
17. Un tale effetto conservativo della sospensione cautelativa, benché l'amministrazione non si sia adoperata sollecitamente nello svolgimento del procedimento disciplinare, è impedito dal carattere di mera strumentalità dell'allontanamento cautelare del dipendente, che non può mai incidere in misura più gravosa di quella in funzione dell'effettività della quale è preordinata, nonché dal divieto generale di sospensioni unilaterali del rapporto di lavoro, con perdita definitiva della retribuzione.
18. Ciò perché l'allontanamento cautelare del dipendente è riconducibile al potere datoriale di autotutela durante il tempo occorrente alla definizione del procedimento penale sui fatti-reato, in funzione preventiva di possibili pregiudizi al regolare funzionamento del servizio ed al prestigio dell'Amministrazione ed è destinato a produrre effetti finché non intervenga un provvedimento definitivo che sorregga o recida il rapporto tra amministrazione e dipendente. 19. La sospensione cautelare è, proprio per sua natura, legata al procedimento disciplinare e al suo esito, e non può trasformarsi in sanzione disciplinare solo perché l'iniziativa disciplinare non sia stata dall'amministrazione validamente esercitata nel rispetto dei tempi e modi prefissati.
20. La pubblica amministrazione deve, in altre parole, imputare a sé stessa gli effetti della mancata tempestiva definizione del procedimento disciplinare, onde gli effetti sfavorevoli per il dipendente rimangono soltanto, ed eventualmente, quelli del processo penale.
21. Per quanto sin qui detto, al dipendente va conguagliato quanto dovuto nel periodo in cui è stato allontanato cautelarmente, come se fosse stato in servizio, esclusi i periodi di sospensione inflitti a seguito della condanna penale (a pena detentiva ed accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici), ed escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. 22. Concludendo, va affermato il seguente principio di diritto: "la sorte definitiva della sospensione cautelare del dipendente dell'ente locale condannato in sede penale dipende dal procedimento disciplinare attivato o riattivato dopo la pronuncia penale per i fatti oggetto di accertamento in sede penale a carico del dipendente medesimo, con la conseguenza che l'esercizio della potestà disciplinare dell'Amministrazione non conformatasi ai requisiti di legittimità che rendono valida la sanzione disciplinare intimata, rende priva di causa la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta in via cautelare e comporta il diritto del dipendente alla restitutio in integrum, detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare"”.
E Sentenza n. 19169 del 06/09/2006: “La sospensione cautelare dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento penale non ha natura disciplinare ma cautelare, essendo una misura provvisoria finalizzata ad impedire che, in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa tradursi in un pregiudizio dell'immagine e del prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Pertanto, nel caso in cui il procedimento penale instaurato nei confronti del pubblico dipendente si concluda con formula non assolutoria e la sanzione disciplinare non assorba il periodo di sospensione cautelare patita, all'impiegato spetta la "restitutio in integrum" per il periodo di sospensione cautelare sofferta in eccedenza, con deduzione dei periodi di tempo corrispondenti all'irrogata pena detentiva inflitta.”
Calando tale giurisprudenza al caso di specie, va avuto riguardo alle disposizioni del codice disciplinare del che all'art. 5, commi 7, 8 e 9 così dispone: “7. Al dipendente Controparte_1 sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula
“il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l'imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 8, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario;
dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato a seguito della condanna penale”.
Da tutto quanto sopra esposto, pertanto, ferma restando l'autonomia del procedimento penale e di quello disciplinare, ben potendosi quest'ultimo concludere con l'irrogazione di una sanzione anche qualora, ed è questo il caso, il procedimento penale si concluda con un'archiviazione, tuttavia
è necessario che l'Amministrazione, nell'applicare la sanzione della sospensione dal servizio all'esito del procedimento disciplinare, tenga in debito conto, ai fini dei dovuti conguagli, del periodo di sospensione cautelare dal servizio già sofferto dal dipendente.
Ebbene, nel caso che ci occupa, legittimamente il resistente ha ritenuto di applicare, CP_1 all'esito del procedimento disciplinare e nonostante l'avvenuta archiviazione della notizia di reato a carico del ricorrente, una sanzione disciplinare conservativa, tuttavia, in omaggio ai su indicati principi normativi, contrattuali e giurisprudenziali, parte resistente avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore la retribuzione non elargitagli durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio.
In tal senso, è dunque parzialmente accoglibile il ricorso e l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione in favore del sig. di quanto dovuto nel periodo in cui è Parte_1 stato allontanato cautelarmente, detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare ed escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario e pari a € 4.373,44.
2. Quanto al dedotto demansionamento, va precisato che il ricorso risente di un difetto di allegazione, nella parte in cui il ricorrente fa presente di essere inquadrato nel livello B7 del CCNL
Enti Locali (oggi ricadente nell'area degli operatori esperti), ma non richiama la relativa declaratoria contrattuale, limitandosi ad affermare apoditticamente che la funzione di messo notificatore, che lo stesso ha svolto fino al 13 maggio 2016, ricade in tale inquadramento e non altrettanto la funzione di controllo dei parchimetri, svolta a seguito del trasferimento dello stesso Co dalla I Direzione del Comune alla Direzione Polizia Municipale (e ciò, nonostante CP_1 nell'ordine di servizio n. 52803 del 10.11.2016 venga precisato che tale assegnazione è stata disposta con le mansioni proprie della categoria di appartenenza).
Analogo discorso viene svolto da parte ricorrente con riferimento al disposto trasferimento dello stesso, in data 6 marzo 2019, con provvedimento prot. N. 17150, alla IV Direzione del Comune di a seguito del quale il sig. veniva assegnato al Castello dei Baroni, con asserite CP_1 Parte_1
(ma non documentate) mansioni di sorvegliante.
Il ricorrente lamenta che i predetti provvedimenti di trasferimento hanno, di fatto, sostanziato un demansionamento dello stesso, foriero di stress, oltre che di un rilevante nocumento patrimoniale derivante dal mancato svolgimento, presso le direzioni Polizia Municipale e IV, di lavoro straordinario che lo stesso, invece, in qualità di messo notificatore, svolgeva e che gli consentiva di implementare la propria retribuzione di circa 600 € mensili.
Orbene l'art. 52 co. 1° d. lgs. n. 165/2001 è stabilisce che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive".
L'amministrazione ha, quindi, facoltà di assegnare il dipendente a mansioni diverse e caratterizzate soltanto dal requisito della corrispondenza al livello di inquadramento, in ragione del legittimo esercizio dello jus variandi, nel rispetto del solo limite connesso al divieto di atti discriminatori o lesivi della sicurezza, libertà e dignità del lavoratore (nella specie in alcun modo dedotti).
Il citato art. 52 introduce una disciplina della equivalenza delle mansioni di natura certamente speciale e dunque prevalente sulle disposizioni dell'art. 2103 c.c.
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza
"formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita” (Cass., 11 maggio 2010, n. 11405; Cass., 21 maggio 2009, n. 11835).
Del resto, la disciplina appena illustrata costituisce logico corollario del principio per cui l'istituto della promozione automatica previsto dall'art. 2103 c.c. è inapplicabile al rapporto di pubblico impiego, pur “contrattualizzato”.
Va ricordato che in tema di pubblico impiego privatizzato, “l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.”
Ordinanza n. 1665 del 16/01/2024.
Nel caso in esame, il ricorrente, pur avendo specificato di aver svolto dal 1987 (data dell'assunzione) al maggio 2016, la mansione di messo notificatore e di aver subito un demansionamento a seguito dell'attribuzione allo stesso della mansione di controllo della funzionalità dei parcometri prima, e di sorvegliante del Castello Baronale poi, ha omesso di allegare il contratto collettivo di riferimento, ai fini della declaratoria formale delle mansioni ricoperte.
Parte ricorrente si duole apoditticamente della circostanza che i provvedimenti di trasferimento ad altre direzioni del medesimo Ente comunale abbiano determinato un demansionamento dello stesso, ritenendo ex sé che “i cambi di ruolo” vadano ascritti alla categoria dei demansionamenti, mancando di dedurre, ad esempio, l'insussistenza di ragioni organizzative dell'ente che hanno giustificato il suo spostamento da una Direzione ad un'altra e concentrando l'in sè del demansionamento esclusivamente sulla circostanza che i nuovi incarichi non gli hanno consentito di svolgere lo stesso monte ore di straordinario che, invece, l'attività di messo notificatore gli permetteva. Ad ogni modo, anche qualora non si volessero considerare tali carenze sul piano assertivo, con riferimento al disposto primo trasferimento presso la Direzione Polizia Municipale, va osservato che esso si pone a valle del parere reso dall'Autorità Locale Trasparenza e Anticorruzione che, con comunicazione del 9.11.2016, rappresentava la necessità, a prescindere dalla sanzione irrogata al sig. , di effettuare una rotazione dei dipendenti all'interno dei vari uffici/servizi in Parte_1 conformità alle prescrizioni contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del
Piano Triennale di trasparenza, con la conseguenza che il mutamento di servizio appare essere stato realizzato per esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa.
In ogni caso, il ricorrente era inquadrato nella categoria B7, oggi corrispondente all'area degli operatori esperti, nella quale rientrano, come si evince dal CCNL Enti Locali del 16 novembre 2022
(triennio 2019-2021) “Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive e tecnico manutentive, operante in servizi ausiliari di supporto e/o di sorveglianza” e, a livello esemplificativo “Collaboratore amministrativo, tecnico manutentivo, conduttore di macchine operatrici complesse, operatore socio assistenziale, operatore socio sanitario, collaboratore servizi di supporto e/o sorveglianza”: ritiene questo giudicante che sia l'attività di controllo della funzionalità dei parchimetri, sia l'attività di sorvegliante del Castello Baronale rappresentino mansioni rientranti nell'inquadramento contrattuale del ricorrente.
Va conseguentemente respinta la domanda finalizzata all'accertamento dell'illegittimità del demansionamento.
5. Quanto al presunto mobbing subito da parte ricorrente, che troverebbe fondamento nell'attivazione del procedimento disciplinare (più correttamente, nell'irrogazione della sanzione disciplinare), nonostante l'archiviazione del procedimento penale e nella condotta complessivamente vessatoria tenuta dall'Amministrazione comunale nei suoi riguardi, che l'avrebbe, fra l'altro, escluso dalla partecipazione allo straordinario in occasione delle competizioni elettorali si osserva quanto segue.
Costituisce ius recptum l'affermazione secondo cui “è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 c.c.; è, invece, configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori” (da ultimo Cass. civ., sez. lav., 12/05/2025, n. 12518; Cass. civ., sez. lav., 07/02/2023,
n. 3692 che richiama Cass. 10/07/2018, n. 18164; Cass. civ., sez. lav., 21/05/2018, n. 12437; Cass. civ., sez. lav., 10/11/2017, n. 26684). È stata affermata, tuttavia, la valenza meramente sociologica delle nozioni di mobbing e di straining, sancendone lo loro irrilevanza ai fini giuridici, posto che è in ogni caso illegittima la condotta del datore di lavoro che “consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.”, “inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio”
(Cass. civ., sez. lav., 11/12/2024, n. 31912; Cass. civ., sez. lav., 04/01/2025, n.12).
Invero, è “comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 20 giugno 2018, n.
16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile 2018,
n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.)” (Cass. civ., sez. lav., 07/02/2023, n. 3692).
In altri termini, la riscontrata assenza degli estremi del mobbing non fa venire meno la necessità di valutare e accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute dei lavoratori;
pertanto, in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 16/02/2024, n. 4279).
Quanto al riparto degli oneri della prova, è stato affermato che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psico fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio.
L'inadempimento del dovere sancito dall'articolo 2087 c.c., genera responsabilità contrattuale, con la conseguenza che al lavoratore incombe l'onere di provare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della violazione, nonché di fornire la prova del danno ed il nesso di causalità con la condotta datoriale, mentre il convenuto deve provare, ove intenda sottrarsi alle conseguenze dell'inadempienza, che quest'ultima sia stata dovuta a causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, approntando tutte le misure per evitare il pregiudizio al dipendente. In sostanza, in merito alla prova, il lavoratore che alleghi di essere soggetto a mobbing, ha l'onere di fornire prova della sussistenza dell'elemento oggettivo (al riguardo possono assumere rilievo fattori quali la durata della condotta, la natura e la gravità degli atti, la quantità dei medesimi) e dell'intenzione persecutoria.
Tuttavia, in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing, “incombe comunque sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e della malattia” (così Cass. civ., sez. lav., 03/06/2025, n.14890; Cass. civ., sez. lav., 16/02/2024, n. 4279).
Fatta tale generale premessa, in applicazione del principio della ragione più liquida, si ritiene muovere dall'allegazione del danno subito per effetto della condotta illecita dell'odierno convenuto.
Ebbene, la parte ricorrente deduce di aver subito un danno alla propria integrità psico-fisica che quantifica, nella misura compresa fra il 21 e il 25%.
Al netto della genericità dell'allegazione, si osserva che a dimostrazione del dedotto danno biologico la parte produce una relazione tecnica di parte redatta dai due psicologi nelle cui conclusioni si legge: “dall'analisi della documentazione prodotta dal periziando, dall'anamnesi, dal colloquio clinico e dall'esame psicodiagnostico emerge il quadro di un soggetto che presenta marcate problematiche emotive ed affettive, con alterazioni personologiche ed esistenziali che appaiono strettamente ricollegabili e conseguenti alle problematiche relative allo stato di malattia attuale. […] Tali aspetti non paiono essere una caratteristica strutturale della personalità del soggetto, ma una conseguenza diretta degli eventi che hanno scosso nel profondo la personalità del soggetto, determinando significative difficoltà nella sfera emotiva-affettiva e relazionale. Il quadro sintomatologico del sig. è causa di un disagio clinicamente significativo e incide Parte_1 negativamente sul suo funzionamento sociale, lavorativo e in generale sulla qualità di vita del periziando”.
Va immediatamente rilevato che trattasi dell'unico documento che la parte produce a dimostrazione del danno biologico subito.
Ebbene, nell'elaborato è formulata la diagnosi di “disturbo da stress post traumatico in personalità priva di tratti psicopatologici strutturali”, emergendo nelle conclusioni una “situazione di disagio clinico” del ricorrente, riconducile a una serie di avvenimenti negativi vissuti dal periziando. Tale situazione di disagio viene formulata alla luce di singole e sporadiche osservazioni cliniche, peraltro fondate su elementi riferiti dal ricorrente allo psicologo e privi di riscontro esterno.
Tuttavia, la problematica psichica evidenziata non è avvalorata da certificazioni che comprovino un continuum di malattia, non essendo stato allegato un percorso diagnostico e clinico-trattamentale seguito dal sig. . Parte_1
In altri termini, la stessa diagnosi ha ben diverso valore probatorio quando essa si inserisca nel contesto in modo coerente e consequenziale, eseguita all'interno di un monitoraggio clinico- terapeutico - nel caso di specie non risulta che il ricorrente fosse costantemente seguito da strutture pubbliche o private -, ovvero rappresenti una indicazione avulsa e inspiegabile nel contesto della obiettività clinica, finalizzata alla produzione di una documentazione tecnica, utile e/o indispensabile per una instauranda vertenza giudiziaria, poiché assegnata, prevalentemente sulla base di dati anamnestici, se pur accreditabili, riferiti dal paziente e non supportata da adeguate osservazioni cliniche seriate che evidenzino, in maniera incontrovertibile, il grading della patologia, al di là di valutazioni soggettive ed opinabili.
Ciò posto, nel caso di specie, non si rinviene agli atti ulteriore documentazione medica attestante un percorso psicoterapeutico seguito dal ricorrente, né prescrizioni farmacologiche di sorta, salvo un certificato medico datato 20.12.2016 con il quale viene prescritto il Lexotan per un periodo di tre mesi, con diagnosi di ansia.
Si ritiene, in altri termini, che, in assenza di ulteriore documentazione medica, la citata relazione prodotta sia, per le ragioni esposte, assolutamente insufficiente a dimostrare l'asserito danno alla salute e che l'eventuale consulenza tecnica d'ufficio – tesa all'accertamento dell'esistenza del pregiudizio, della sua entità e del nesso eziologico con la denunciata condotta vessatoria presuntivamente posta in essere dai convenuti – sarebbe meramente esplorativa.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda di risarcimento del danno da mobbing si rivela infondata per difetto di prova del danno, con assorbimento di ogni questione afferente alle dedotte condotte mobbizzanti.
6. Con riferimento la dedotta illegittimità del comportamento dell'ente circa il rifiuto di rimborso delle spese legali sostenute dal sig. per la difesa nel procedimento penale va osservato Parte_1 quanto segue.
L' art. 59 CCNL Enti Locali testualmente dispone che: “L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall' Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato.
[…] Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico”.
Il Consiglio di Stato, sez. VI con sentenza del 2.8.2004 n. 5367 ha riconosciuto la possibilità del rimborso delle spese legali per i procedimenti penali, civili o amministrativi sostenuti da un dipendente per fatti inerenti all'esercizio delle sue funzioni anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria, in assenza di ipotesi di conflitto di interessi con il dipendente medesimo.
Successivamente, a fare chiarezza è intervenuta la sentenza n. 23904/2007 della Corte di
Cassazione, sez. Lavoro, con la quale è stata affronta la problematica della refusione delle spese legali in caso di archiviazione del procedimento penale. In particolare, la Suprema Corte, nel richiamare la citata sentenza n. 5367/2004, ha ritenuto che “la rimborsabilità delle predette spese sia possibile qualora il dipendente sia stato assolto da qualsiasi giudizio di responsabilità occorsogli per causa di servizio e sul presupposto dell'effettiva mancanza di un qualsiasi conflitto di interessi fra lo stesso e l'amministrazione, presupposto da valutarsi alla stregua della statuizione definitiva che esclude ogni profilo di responsabilità, non solo penale ma anche disciplinare del soggetto interessato. In caso di archiviazione del procedimento, il Supremo Organo ha sostenuto che, poichè tale provvedimento può essere adottato non solo nel caso in cui risulti infondata la notizia di reato ai sensi dell'art. 408 c.p.p., ma anche nelle diverse ipotesi previste dall'art. 411
c.p.p, (mancanza di una condizione di procedibilità, il fatto non è previsto dalla legge come reato) occorrerà accertare, in relazione al contenuto dell'atto se il provvedimento del giudice penale abbia escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente. Pertanto, relativamente alla fattispecie in esame, poiché l'archiviazione è stata disposta ai sensi dell'art. 408 c.p.p., rimanendo esclusa ogni responsabilità in capo al dipendente, codesto potrebbe, accedendo al surrichiamato CP_1 orientamento giurisprudenziale, procedere alla refusione delle spese legali, purchè ricorrano tutte le condizioni previste dal richiamato art. 28 (oggi art. 59). Infatti, ai sensi di tale articolo, l'ente prima di farsi carico dell'onere delle spese legali deve verificare le seguenti condizioni: tutela dei propri diritti e della propria immagine;
sussistenza di fatti o di atti direttamente connessi all'espletamento dell'incarico; carenza di ipotesi di conflitto di interessi, come in tutti i casi in cui vi sia contrasto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente ( Corte dei Conti, sez giur, regione Lazio, del 13.7.2009, n. 1356 e Regione Liguria del
13.10.2008, n. 580); accordo preventivo sulla scelta del legale (Consiglio di Stato, sez. V
12.2.2007, n. 552)”.
E da ultimo, ordinanza n. 15279 del 09/06/2025 “in tema di spese di assistenza legale dei dipendenti degli enti locali per fatti commessi nell'espletamento del servizio, l'amministrazione pubblica non è tenuta al relativo rimborso ove il lavoratore abbia unilateralmente provveduto alla scelta dell'avvocato, anche se l'abbia comunicata all'ente”.
Nel caso di specie, è assorbente il rilievo che non risulta dagli atti di causa il previo comune gradimento dell'Ente circa la scelta del difensore di fiducia da parte del ricorrente e, in ogni caso, il provvedimento di archiviazione del quale il sig. è stato destinatario da un lato, non è Parte_1 motivato dall'infondatezza della notizia di reato (o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato), dall'altro si riferisce a condotte del dipendente astrattamente in conflitto di interessi con l'Amministrazione, sia pur commesse nell'espletamento del servizio (entrambi i reati che avevano dato avvio al procedimento penale – peculato e truffa – sono commessi in danno della P.A.). In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, anche con riferimento alla dedotta illegittimità del comportamento dell'ente di rifiuto di rimborso delle spese legali sostenute dal sig.
, il ricorso si rivela infondato e come tale va rigettato. Parte_1
7. La complessità delle questioni trattate e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Lorenza Recano, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di € 4.373,44 per le causali di cui in parte motiva. Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3,
c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. L. n 13624/2020).
2. Rigetta nel resto ricorso;
3. Stante la reciproca soccombenza, compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 16/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, alla pubblica udienza del 16/12/2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia iscritta al 327/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Risarcimento danni da dequalificazione;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
EV IO
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ARCIUOLO SALVATORE
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 20.1.2020, il ricorrente deduceva:
- di aver svolto per il Comune di il servizio di messo notificatore dal 1987; CP_1
- che il 13 maggio 2016 veniva raggiunto da una pattuglia dei carabinieri mentre, durante l'orario di servizio, ma solo dopo aver svolto tutte le attività di notifica previste per quella giornata, si trovava a casa, chiamato dalla moglie per fronteggiare un'emergenza causata da un improvviso malessere della figlia;
- che, a seguito di quanto accertato dai Carabinieri, veniva denunciato per peculato e per truffa aggravata;
- che il a mezzo di una commissione disciplinare, provvedeva a sospenderlo dal Controparte_1 servizio, applicando rigidamente il disposto dell'art. 55 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con privazione della retribuzione per i primi dieci giorni e poi per i successivi giorni e fino all'acquisizione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, erogandogli solo una indennità alimentare pari al 50% della retribuzione;
- che, con atto del 20 maggio 2016, veniva anche sospeso dal servizio delle attività incentivanti con produttività e dalle attività remunerate con lavoro straordinario;
- che, nonostante l'avvenuta archiviazione del procedimento penale a suo carico con decreto del g.i.p. di Nola del 19.9.2016, l'Amministrazione comunale gli irrogava la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per ulteriori sette giorni;
- che, ancora, dopo il rientro in servizio in data 10 novembre 2016, l'Amministrazione, senza apparente motivazione, lo assegnava ad altro e diverso servizio, quello del controllo strisce blu/parcometri, completamente diverso rispetto a quello da sempre svolto alle dipendenze del comune in termini di impegno e funzioni e con una retribuzione completamente differente;
- che il lavoro di messo notificatore era impegnativo da un punto di vista concettuale;
invece, il controllo dei parchimetri e l'attività di sorvegliante del Castello Baronale non necessitavano di un'attività di tipo intellettivo e, inoltre, il nuovo incarico non gli consentiva di svolgere lavoro straordinario, producendogli un danno di circa € 600,00 mensili;
- che, in ragione dell'archiviazione delle notizie di reato, il sig. , con richiesta protocollata Parte_1 in data 4/11/16, avanzava al Comune richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nel corso del procedimento penale, ricavando un rigetto da parte dell'Amministrazione;
- che dal momento del rientro a lavoro era stato vittima di un atteggiamento dell'amministrazione profondamente discriminatorio e sanzionatorio, sostanziatosi nell'impedirgli lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, anche in occasione del periodo elettorale e che tale atteggiamento mobbizzante dell'Amministrazione era stato causa di un danno biologico, essendogli stato diagnosticato un disturbo post traumatico compatibile con condotte mobbizzanti;
- che, al fine di deprezzare e sminuire ancora di più il suo ruolo in data 4 marzo 2019 l'ente disponeva l'ulteriore spostamento del ricorrente alla IV Direzione, conferendogli l'incarico di svolgere servizi di mera sorveglianza nel Castello dei Conti in Piazza Castello di Acerra con paga straordinaria per due settimane al mese;
- che di fatto il sig. , avente qualifica B7, veniva assimilato ai sig.ri e Parte_1 Parte_2
, rispettivamente appartenenti al livello B3 e al livello B1, che svolgevano il lavoro CP_2 di custodi del Castello Baronale di potendo, in tale sua nuova mansione svolgere solo 20 ore CP_1 di lavoro straordinario e non 60/70, al pari di quelle concesse ai predetti dipendenti, svolgenti il medesimo servizio di sorveglianza;
- che il pur avendo avuto contezza degli esiti del procedimento penale che ha Controparte_1 condotto ad una archiviazione per insussistenza degli elementi che configurano la fattispecie penale delle due ipotesi di reati (peculato e truffa) ha ritenuto di dover aggiungere alla sospensione dal servizio irrogata quale misura cautelare una ulteriore sospensione di giorni sette irrogata, del tutto immotivatamente all'esito del decreto penale di archiviazione.
Conclusivamente, chiedeva: “Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con il quale l'ente una ulteriore sanzione di 7 giorni di sospensione dal servizio anche a seguito dell'archiviazione disposta nel giudizio penale, e per l'effetto annullare i provvedimenti sanzionatori e condannare il alla restituzione della somma di € 9.658,02, a titolo Controparte_1 di rimborso per emolumenti non corrisposti a seguito di provvedimenti illegittimi, somma comprensiva di paga lorda, straordinari non goduti, oltre interessi e rivalutazione;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di spostamento ad altre funzioni del 2018 e del marzo
2019 ascrivendoli alla categoria dei demansionamenti illegittimi e annullarli riconoscendo al ricorrente gli emolumenti e le somme non percepite e dovute in ragione del precedente incarico da cui è stato illegittimamente rimosso e quantificarle nella misura di € 38.116,25 e per l'effetto condannare l'ente al pagamento della predetta somma;
3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFR e del trattamento previdenziale alla luce dell'annullamento dei provvedimenti di demansionamento e per l'effetto condannare l'ente pagamento della somma residua di TFR e l'istituto previdenziale ad adeguare il trattamento pensionistico mensile al ricorrente il diritto a percepire sul trattamento previdenziale le somme che gli sarebbero state dovute se non avesse subito i predetti illegittimi demansionamenti nella misura che sarà determinata dall'ente erogatore del trattamento pensionistico all'esito della declaratoria di illegittimità dei demansionamenti;
4) Accertare e dichiarare la sequenza di atti relativi al procedimento disciplinare come collegati fra loro e ascrivibili alle ipotesi di mobbing e per l'effetto condannare il al pagamento in favore del sig. di una somma Controparte_1 Parte_1 non inferiore ad € 70.000,00 a titolo di risarcimento per il danno biologico subito sul posto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione. 5) Accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento dell'ente circa il rifiuto di rimborso delle spese legali sostenute dal sig. per la difesa nel Parte_1 giudizio penale e per l'effetto condannare il al pagamento della somma di euro Controparte_1
6.828,68”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'ammissibilità, nonché la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, sentite all'odierna udienza le parti, ritenuta la causa matura per decisione, stante la superfluità dei mezzi istruttori richiesti, la causa veniva decisa, come da separata sentenza.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso, atteso che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass., ordinanza n. 19009 del 17/07/2018),
“nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio”. E, ancora sentenza n. 7199 del 22.3.2018 “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva”.
Nel caso in esame, appare chiaro che il ricorrente intende contestare la legittimità della sanzione disciplinare irrogatagli all'esito del procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione, nonché il provvedimento di assegnazione ad altra direzione del Comune di Volla e ottenere l'annullamento di entrambi i provvedimenti;
ancora, con il ricorso, il sig. chiede Parte_1
l'accertamento del demansionamento e della condotta asseritamente mobbizzante tenuta nei suoi confronti dal con condanna al risarcimento del danno biologico subito. Controparte_1
Così definito il thema decidendum, va, quindi, come sopra già precisato, disattesa l'eccezione di nullità della domanda per genericità degli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda.
Invero, dalla lettura del ricorso sono complessivamente individuabili, sia pur esposti in modo alquanto disarmonico (non si può, inoltre, fare a meno di rilevare il richiamo in ricorso a documenti che non si rinvengono nella produzione di parte), il petitum e la causa petendi, tanto che l'odierno resistente ha esaurientemente articolato le proprie difese avverso gli assunti di controparte. CP_1
Ogni altra mancanza in punto di allegazione si riflette sul merito e, dunque, sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, quanto al procedimento disciplinare che ha visto coinvolto il sig. Parte_1 contestualmente all'iscrizione nel registro degli indagati dello stesso per i reati di cui agli artt. 314 e
640 c.p., si osserva quanto segue.
Dalla documentazione agli atti, in parte prodotta anche dal convenuto, emerge che il 16 CP_1 maggio 2016, il ricorrente riceveva una contestazione di addebito dal dirigente della III Direzione del Comune di nella quale gli veniva contestato di essere stato “trovato presso la sua CP_1 abitazione durante l'orario di servizio, usufruendo fra l'altro dell'autovettura del . CP_1
Con successivo provvedimento dell'ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Controparte_1 del 10 giugno 2016, prot. N. 26393, veniva irrogata al dipendente , per i fatti Parte_1 previamente contestatigli, “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio a far data dal
13.5.2016 e fino alla data di acquisizione di eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria utili per la definizione del presente procedimento”, con privazione assoluta della retribuzione per i primi dieci giorni.
Il procedimento disciplinare veniva sospeso fino al termine del procedimento penale e riattivato, su impulso del sig. - all'esito della definizione con decreto di archiviazione del Parte_1 procedimento penale che l'aveva visto coinvolto - in data 3 novembre 2016, concludendosi con l'irrogazione al dipendente della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con Parte_1 privazione della retribuzione per ulteriori giorni sette per violazione dell'art. 5 comma 1 lett. b) del
Codice disciplinare dei dipendenti del Controparte_1
Ebbene, il ricorrente si doleva che a fronte dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale a suo carico, l'ente comunale aveva deciso in ogni caso di applicargli una sanzione disciplinare, così esorbitando, secondo la ricostruzione fattuale di parte ricorrente, dai propri poteri sanzionatori. Va osservato al riguardo che il procedimento disciplinare nel pubblico impiego, come innovato dalla novella d.lgs. 150/2009 è regolato dagli artt. 55 e ss. del d.lsg. n. 165/2001.
In particolare, l'art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001, quanto ai rapporti fra procedimento penale e disciplinare e per quanto rileva in questa sede, prevede che “per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
[…] Il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito al riguardo che “Il venir meno della c.d. “pregiudiziale penale” nella disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato
(Cass. Sez. L - Sentenza n. 33979 del 17/11/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n. 21193 del 27/08/2018;
Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5284 del 01/03/2017), non ha comportato l'elisione della regola di cui all'art. 653 c.p.p., la quale attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e a quella di condanna, rispettivamente, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso, da un lato, e quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, dall'altro. Si è quindi reso necessario regolare per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei due procedimenti, pur rimanendo l'Amministrazione libera di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti accertati. A tale esigenza di coordinamento deve ritenersi rispondano l'art. 55-ter, comma 2 (riapertura per modificare o confermare l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale), e comma 4 (rinnovo della contestazione dell'addebito), D. Lgs. n. 165/2001, e il più complesso quadro normativo di disciplina dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, in cui la previsione si colloca, avendo questa
Corte individuato la ratio del citato art. 55- ter nella volontà del legislatore di prevedere un meccanismo di raccordo per regolare possibili conflitti tra l'esito dei due procedimenti, pur nella rispettiva autonomia (Cass. Sez. L - Sentenza n. 29376 del 14/11/2018). Non è inutile sottolineare che detto coordinamento, nel caso in cui intervenga sentenza penale di assoluzione, non si traduce in alcun modo in un automatico “ribaltamento” degli esiti del giudizio penale sul procedimento disciplinare e ciò in virtù dell'evidente diversità di ambito sia fattuale sia giuridico che caratterizza il giudizio penale, da un lato, ed il procedimento disciplinare dall'altro lato. In sintesi, quindi, il disposto di cui all'art. 653 c.p.p. non può e non deve essere letto nei termini di una grossolana equazione “assoluzione in sede penale = insussistenza dell'illecito disciplinare” perché lo scopo della previsione, ben lungi dallo stabilire un simile automatismo, è quello semplicemente di consentire una valorizzazione degli esiti del procedimento penale ma non di procedere ad una sua acritica trasposizione sugli esiti del procedimento disciplinare. È per questo motivo che l'art. 55- ter, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 si limita a prevedere che se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve procedere, ad istanza di parte, alla riapertura del procedimento disciplinare “per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale”. La formulazione della previsione è, quindi, chiara nell'escludere qualsiasi effetto automatico di integrale traslazione degli esiti della decisione in sede penale sugli esiti del procedimento disciplinare – ipotesi nella quale, invero, la regola sarebbe stata quella dell'automatica caducazione del provvedimento disciplinare già adottato – contemplando, invece, la mera ripresa del procedimento allo scopo di consentire all'Amministrazione una nuova valutazione della fondatezza dell'originaria contestazione disciplinare, la quale – ed è la previsione a stabilirlo espressamente – ben può essere comunque confermata o rimodulata, senza essere revocata.
Le ragioni sono evidenti e sono di (almeno duplice) ordine: 1) la formula assolutoria “perché il fatto non costituisce illecito penale” non vale ad elidere la sussistenza in sé delle condotte, le quali, pur se penalmente neutre, ben potrebbero avere invece rilevanza disciplinare;
2) la statuizione penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” potrebbe non investire la totalità dei fatti oggetto della contestazione, conservando, quindi, i fatti rimasti al di fuori del giudizio penale autonoma valenza disciplinare. Esempi di tali ipotesi sono decisioni di questa Corte (non massimate ma richiamate dalla difesa del ricorrente anche in sede di discussione), come Cass. Sez.
L, Sentenza n. 8410 del 2023 – in un caso in cui in sede penale la materialità delle condotte non era stata radicalmente esclusa, essendone stata esclusa solo la rilevanza penale, avendo quindi questa
Corte affermato che dette condotte potevano essere autonomamente valutate in sede disciplinare –
o Cass. Sez. L, Sentenza n. 28943 del 2022 – in un caso in cui la stessa decisione impugnata aveva evidenziato che gli episodi alla base del provvedimento disciplinare erano in parte diversi da quelli oggetto del procedimento penale, sicché la decisione di assoluzione in quest'ultimo non si estendeva agli altri episodi – ma anche, in linea generale, Cass. Sez. L - Sentenza n. 3659 del
12/02/2021, la quale ha chiarito che l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, con il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale”. (Sentenza n. 19514 del 16/07/2024).
Nel caso che ci occupa, l'Amministrazione comunale del Comune di in presenza di una CP_1 situazione di fatto astrattamente sanzionabile con il licenziamento procedeva, pur senza espressamente precisarlo nel provvedimento avente prot. N. 26393 del 10 giugno 2016, a sospensione cautelare del dipendente fino alla data di acquisizione di eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria utili per la definizione del procedimento, con privazione integrale della retribuzione per i primi dieci giorni. All'esito dell'archiviazione del procedimento penale, ritenuta sussistente una violazione del codice disciplinare (l'Amministrazione indicava erroneamente nel provvedimento di irrogazione della sanzione del 3 novembre 2016 la violazione di cui all'art. 5 lett. b) del codice disciplinare del ricadendo l'ipotesi disciplinare, piuttosto, nell'art. 3 comma 5, lett c) del Controparte_1 predetto codice, in conformità, peraltro, a quanto statuito dall'art. 72 comma 4 lett. c) del CCNL
Enti Locali), l'Ente riapriva il procedimento disciplinare e confermava la sospensione inflitta, comminando al sig. un ulteriore periodo di sospensione dal servizio di sette giorni. Parte_1
La scelta dell'Ente di applicare la sanzione disciplinare anche a fronte dell'archiviazione della notizia di reato a carico del dipendente, alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata è, pertanto, legittima, tanto più laddove si consideri che il decreto di archiviazione è provvedimento non passibile di autorità di giudicato.
Del resto, il fatto storico addebitato al sig. è stato riconosciuto esistente nella sua Parte_1 materialità anche dall'ufficio di Procura, pur non concretando fatto di reato.
Premessa, dunque, la legittimità della scelta dell'Amministrazione di sanzionare il ricorrente, anche a fronte dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale, va valutato come la sanzione inflitta debba raccordarsi con la sospensione cautelare precedentemente applicata al ricorrente.
Invero, dalla lettura della documentazione in atti, in particolare del provvedimento avente prot.
N. 26393 del 10 giugno 2016 e di quello del 3.11.2016, parrebbe che l'Amministrazione nella prima fase del procedimento disciplinare non abbia conferito valenza cautelare al provvedimento di sospensione dal servizio adottato durante la pendenza del procedimento penale (invero, anche dal tenore letterale del contenuto del provvedimento emerge l'utilizzo dell'espressione “irroga […] la seguente sanzione disciplinare”) e tale “sospetto” diventa ancor più fondato allorquando si valuti il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare del 3.11.2016, nel quale l'Ente dispone di applicare al ricorrente l'ulteriore sanzione della sospensione dal servizio per un periodo di sette giorni.
Tuttavia, a diversa finalità e funzione assolvono la sospensione cautelare e la sospensione disciplinare dal servizio.
“La sospensione cautelare dal servizio, infatti, in quanto misura cautelare e interinale, ha il carattere della provvisorietà e della rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti (da ultimo, Cass. 7657 del 2019; in tal senso, tale le tante cfr. Cass. nn. 9304/2017, 18849/2017 e 10137/2018). Tale giurisprudenza ha evidenziato come la sospensione facoltativa sia solo finalizzata a impedire che, in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa pregiudicare l'immagine e il prestigio dell'amministrazione di appartenenza, la quale, quindi, è tenuta a valutare se nel caso concreto la gravità delle condotte per le quali si procede giustifichi l'immediato allontanamento dell'impiegato. Ove l'amministrazione, valutati i contrapposti interessi in gioco, opti per la sospensione, in difetto di una diversa espressa previsione di legge o di contratto, opera il principio generale secondo cui
“quando la mancata prestazione dipenda dall'iniziativa del datore di lavoro grava su quest'ultimo soggetto l'alea conseguente all'accertamento della ragione che ha giustificato la sospensione” (Corte Cost. n. 168 del 1973). Si è sottolineato che la verifica dell'effettiva sussistenza di ragioni idonee a giustificare l'immediato allontanamento è indissolubilmente legata all'esito del procedimento disciplinare, perché solo qualora quest'ultimo si concluda validamente con una sanzione di carattere espulsivo potrà dirsi giustificata la scelta del datore di lavoro di sospendere il rapporto, in attesa dell'accertamento della responsabilità penale e disciplinare. Sulla base di detti principi il diritto alla restitutio in integrum è stato riconosciuto nelle ipotesi di annullamento della sanzione inflitta (Cass. n. 26287/2013), di mancata conclusione del procedimento disciplinare a causa del decesso del dipendente (Cass. n. 13160/2015), di irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alla sospensione cautelare sofferta (Cass. n. 9304/2017), di omessa riattivazione del procedimento in conseguenza delle dimissioni (Cass. n. 20708/2018) e ciò a prescindere dalla espressa previsione della legge o della contrattazione collettiva. Con particolare riferimento alla fattispecie dell'irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alla sospensione cautelare sofferta, si è notato che viene meno la necessaria strumentalizzazione della misura cautelare rispetto alla sanzione definitiva non solo nei casi di proscioglimento dell'impiegato, ma anche ogniqualvolta l'addebito disciplinare, pur se sussistente, venga ritenuto di gravità tale da potere essere sanzionato con una misura conservativa, posto che in detta ipotesi finisce per essere priva di fondamento la decurtazione della retribuzione subita dal dipendente per un fatto unilaterale del datore di lavoro (Cass. n. 9304/2017). Si è aggiunto, poi, che la sospensione cautelare dal servizio è adottata in base ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione (con eccezione della ipotesi della emissione del mandato o ordine di cattura nei confronti del dipendente) e quindi non è prospettabile la non imputabilità dell'interruzione del rapporto sinallagmatico all'Amministrazione medesima, posto che è la stessa Amministrazione che valuta i presupposti per l'adozione della misura e ne determina i contenuti. Deve rammentarsi, infatti, che il potere del datore di lavoro di estromettere temporaneamente dall'ufficio il dipendente sottoposto a procedimento penale è espressione del generale potere organizzativo e direttivo e trova fondamento costituzionale, segnatamente, per quel che l'impiego pubblico, nell'art. 97 Cost. perché finalizzato a garantire, in pendenza del procedimento penale, la corretta gestione dell'impresa o l'efficienza e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione. La misura cautelare, per il suo carattere unilaterale, non fa venir meno l'obbligazione retributiva che, nei casi in cui la stessa sia oggetto di disciplina da parte della legge o della contrattazione collettiva, è solo in tutto o in parte sospesa ed è sottoposta alla condizione dell'accertamento della responsabilità disciplinare del dipendente. Solo qualora il procedimento si concluda sfavorevolmente per il dipendente con la sanzione del licenziamento, il diritto alla retribuzione viene definitivamente meno, in quanto gli effetti della sanzione retroagiscono al momento dell'adozione della misura cautelare;
viceversa, qualora la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura tale da non giustificare la sospensione sofferta, il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni arretrate, dalle quali dovranno essere detratte solo quelle relative al periodo di privazione della libertà personale perché in tal caso, anche in assenza dell'atto datoriale, il dipendente non sarebbe stato in grado di rendere la prestazione”. (Tribunale di Brindisi n. 691 del 2020). La ratio di tale principio risiede nella diversa funzione cui assolvono la sospensione dal servizio quale provvedimento di tipo cautelare e la sospensione dal servizio quale provvedimento di tipo disciplinare: la prima, invero, mira a prevenire possibili pregiudizi al regolare funzionamento del servizio ed al prestigio e all'immagine dell'Amministrazione durante il tempo occorrente alla definizione del procedimento penale, la seconda, invece, ha funzione sanzionatoria di una condotta del dipendente riconosciuta contraria al codice di comportamento dell'Amministrazione pubblica.
E, al riguardo, con sentenza n. 11391 del 22/05/2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore, il principio secondo cui quanto corrisposto a titolo d'indennità all'impiegato nel periodo della suddetta sospensione dev'essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse restato in servizio, trova applicazione non solo nel caso - espressamente previsto dall'art. 32, comma 7, c.c.n.l. comparto Sanità del 1° settembre 1995 - di proscioglimento in sede penale con formula piena, ma anche nel caso in cui la durata della sospensione cautelare ecceda quella della sanzione della sospensione irrogata a conclusione del procedimento disciplinare riattivato a seguito della sentenza penale di proscioglimento, ma con formula diversa da quella "piena", in quanto altrimenti la perdita della retribuzione dovuta non sarebbe giustificata e finirebbe per gravare il lavoratore prosciolto di una vera e propria sanzione disciplinare aggiuntiva per fatto unilaterale del datore di lavoro”.
E ancora, (Sentenza n. 26287 del 2013) “Tale regola si esprime nella provvisorietà e rivedibilità della misura cautelare, in quanto "solo a termine e secondo l'esito dei detti procedimenti, si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti" (Corte Cost., sent. n. 168 del
1973). 15. Informando la vicenda in esame a tali principi, la regola iuris rinvenibile nell'Ordinamento per la disciplina dei casi considerati è quella per cui l'irripetibilità della retribuzione perduta durante la sospensione cautelare si giustifica unicamente nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare si concluda con la destituzione, ora licenziamento, del lavoratore, giacché con la decisione definitiva cessa la ragion d'essere della misura cautelare. 16. Negli altri casi in cui l'Amministrazione non abbia coltivato il procedimento disciplinare, conformando l'esercizio del potere disciplinare alle regole prescritte per il valido esercizio della potestà sanzionatoria, la trasformazione degli effetti della sospensione cautelare in una definitiva perdita della retribuzione dovuta non trova alcuna giustificazione nelle regole indicate, finendo essa per gravare il lavoratore di una sanzione disciplinare aggiuntiva, non tipizzata.
17. Un tale effetto conservativo della sospensione cautelativa, benché l'amministrazione non si sia adoperata sollecitamente nello svolgimento del procedimento disciplinare, è impedito dal carattere di mera strumentalità dell'allontanamento cautelare del dipendente, che non può mai incidere in misura più gravosa di quella in funzione dell'effettività della quale è preordinata, nonché dal divieto generale di sospensioni unilaterali del rapporto di lavoro, con perdita definitiva della retribuzione.
18. Ciò perché l'allontanamento cautelare del dipendente è riconducibile al potere datoriale di autotutela durante il tempo occorrente alla definizione del procedimento penale sui fatti-reato, in funzione preventiva di possibili pregiudizi al regolare funzionamento del servizio ed al prestigio dell'Amministrazione ed è destinato a produrre effetti finché non intervenga un provvedimento definitivo che sorregga o recida il rapporto tra amministrazione e dipendente. 19. La sospensione cautelare è, proprio per sua natura, legata al procedimento disciplinare e al suo esito, e non può trasformarsi in sanzione disciplinare solo perché l'iniziativa disciplinare non sia stata dall'amministrazione validamente esercitata nel rispetto dei tempi e modi prefissati.
20. La pubblica amministrazione deve, in altre parole, imputare a sé stessa gli effetti della mancata tempestiva definizione del procedimento disciplinare, onde gli effetti sfavorevoli per il dipendente rimangono soltanto, ed eventualmente, quelli del processo penale.
21. Per quanto sin qui detto, al dipendente va conguagliato quanto dovuto nel periodo in cui è stato allontanato cautelarmente, come se fosse stato in servizio, esclusi i periodi di sospensione inflitti a seguito della condanna penale (a pena detentiva ed accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici), ed escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. 22. Concludendo, va affermato il seguente principio di diritto: "la sorte definitiva della sospensione cautelare del dipendente dell'ente locale condannato in sede penale dipende dal procedimento disciplinare attivato o riattivato dopo la pronuncia penale per i fatti oggetto di accertamento in sede penale a carico del dipendente medesimo, con la conseguenza che l'esercizio della potestà disciplinare dell'Amministrazione non conformatasi ai requisiti di legittimità che rendono valida la sanzione disciplinare intimata, rende priva di causa la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta in via cautelare e comporta il diritto del dipendente alla restitutio in integrum, detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare"”.
E Sentenza n. 19169 del 06/09/2006: “La sospensione cautelare dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento penale non ha natura disciplinare ma cautelare, essendo una misura provvisoria finalizzata ad impedire che, in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa tradursi in un pregiudizio dell'immagine e del prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Pertanto, nel caso in cui il procedimento penale instaurato nei confronti del pubblico dipendente si concluda con formula non assolutoria e la sanzione disciplinare non assorba il periodo di sospensione cautelare patita, all'impiegato spetta la "restitutio in integrum" per il periodo di sospensione cautelare sofferta in eccedenza, con deduzione dei periodi di tempo corrispondenti all'irrogata pena detentiva inflitta.”
Calando tale giurisprudenza al caso di specie, va avuto riguardo alle disposizioni del codice disciplinare del che all'art. 5, commi 7, 8 e 9 così dispone: “7. Al dipendente Controparte_1 sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula
“il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l'imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 8, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario;
dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato a seguito della condanna penale”.
Da tutto quanto sopra esposto, pertanto, ferma restando l'autonomia del procedimento penale e di quello disciplinare, ben potendosi quest'ultimo concludere con l'irrogazione di una sanzione anche qualora, ed è questo il caso, il procedimento penale si concluda con un'archiviazione, tuttavia
è necessario che l'Amministrazione, nell'applicare la sanzione della sospensione dal servizio all'esito del procedimento disciplinare, tenga in debito conto, ai fini dei dovuti conguagli, del periodo di sospensione cautelare dal servizio già sofferto dal dipendente.
Ebbene, nel caso che ci occupa, legittimamente il resistente ha ritenuto di applicare, CP_1 all'esito del procedimento disciplinare e nonostante l'avvenuta archiviazione della notizia di reato a carico del ricorrente, una sanzione disciplinare conservativa, tuttavia, in omaggio ai su indicati principi normativi, contrattuali e giurisprudenziali, parte resistente avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore la retribuzione non elargitagli durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio.
In tal senso, è dunque parzialmente accoglibile il ricorso e l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione in favore del sig. di quanto dovuto nel periodo in cui è Parte_1 stato allontanato cautelarmente, detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare ed escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario e pari a € 4.373,44.
2. Quanto al dedotto demansionamento, va precisato che il ricorso risente di un difetto di allegazione, nella parte in cui il ricorrente fa presente di essere inquadrato nel livello B7 del CCNL
Enti Locali (oggi ricadente nell'area degli operatori esperti), ma non richiama la relativa declaratoria contrattuale, limitandosi ad affermare apoditticamente che la funzione di messo notificatore, che lo stesso ha svolto fino al 13 maggio 2016, ricade in tale inquadramento e non altrettanto la funzione di controllo dei parchimetri, svolta a seguito del trasferimento dello stesso Co dalla I Direzione del Comune alla Direzione Polizia Municipale (e ciò, nonostante CP_1 nell'ordine di servizio n. 52803 del 10.11.2016 venga precisato che tale assegnazione è stata disposta con le mansioni proprie della categoria di appartenenza).
Analogo discorso viene svolto da parte ricorrente con riferimento al disposto trasferimento dello stesso, in data 6 marzo 2019, con provvedimento prot. N. 17150, alla IV Direzione del Comune di a seguito del quale il sig. veniva assegnato al Castello dei Baroni, con asserite CP_1 Parte_1
(ma non documentate) mansioni di sorvegliante.
Il ricorrente lamenta che i predetti provvedimenti di trasferimento hanno, di fatto, sostanziato un demansionamento dello stesso, foriero di stress, oltre che di un rilevante nocumento patrimoniale derivante dal mancato svolgimento, presso le direzioni Polizia Municipale e IV, di lavoro straordinario che lo stesso, invece, in qualità di messo notificatore, svolgeva e che gli consentiva di implementare la propria retribuzione di circa 600 € mensili.
Orbene l'art. 52 co. 1° d. lgs. n. 165/2001 è stabilisce che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive".
L'amministrazione ha, quindi, facoltà di assegnare il dipendente a mansioni diverse e caratterizzate soltanto dal requisito della corrispondenza al livello di inquadramento, in ragione del legittimo esercizio dello jus variandi, nel rispetto del solo limite connesso al divieto di atti discriminatori o lesivi della sicurezza, libertà e dignità del lavoratore (nella specie in alcun modo dedotti).
Il citato art. 52 introduce una disciplina della equivalenza delle mansioni di natura certamente speciale e dunque prevalente sulle disposizioni dell'art. 2103 c.c.
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza
"formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita” (Cass., 11 maggio 2010, n. 11405; Cass., 21 maggio 2009, n. 11835).
Del resto, la disciplina appena illustrata costituisce logico corollario del principio per cui l'istituto della promozione automatica previsto dall'art. 2103 c.c. è inapplicabile al rapporto di pubblico impiego, pur “contrattualizzato”.
Va ricordato che in tema di pubblico impiego privatizzato, “l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.”
Ordinanza n. 1665 del 16/01/2024.
Nel caso in esame, il ricorrente, pur avendo specificato di aver svolto dal 1987 (data dell'assunzione) al maggio 2016, la mansione di messo notificatore e di aver subito un demansionamento a seguito dell'attribuzione allo stesso della mansione di controllo della funzionalità dei parcometri prima, e di sorvegliante del Castello Baronale poi, ha omesso di allegare il contratto collettivo di riferimento, ai fini della declaratoria formale delle mansioni ricoperte.
Parte ricorrente si duole apoditticamente della circostanza che i provvedimenti di trasferimento ad altre direzioni del medesimo Ente comunale abbiano determinato un demansionamento dello stesso, ritenendo ex sé che “i cambi di ruolo” vadano ascritti alla categoria dei demansionamenti, mancando di dedurre, ad esempio, l'insussistenza di ragioni organizzative dell'ente che hanno giustificato il suo spostamento da una Direzione ad un'altra e concentrando l'in sè del demansionamento esclusivamente sulla circostanza che i nuovi incarichi non gli hanno consentito di svolgere lo stesso monte ore di straordinario che, invece, l'attività di messo notificatore gli permetteva. Ad ogni modo, anche qualora non si volessero considerare tali carenze sul piano assertivo, con riferimento al disposto primo trasferimento presso la Direzione Polizia Municipale, va osservato che esso si pone a valle del parere reso dall'Autorità Locale Trasparenza e Anticorruzione che, con comunicazione del 9.11.2016, rappresentava la necessità, a prescindere dalla sanzione irrogata al sig. , di effettuare una rotazione dei dipendenti all'interno dei vari uffici/servizi in Parte_1 conformità alle prescrizioni contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del
Piano Triennale di trasparenza, con la conseguenza che il mutamento di servizio appare essere stato realizzato per esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa.
In ogni caso, il ricorrente era inquadrato nella categoria B7, oggi corrispondente all'area degli operatori esperti, nella quale rientrano, come si evince dal CCNL Enti Locali del 16 novembre 2022
(triennio 2019-2021) “Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive e tecnico manutentive, operante in servizi ausiliari di supporto e/o di sorveglianza” e, a livello esemplificativo “Collaboratore amministrativo, tecnico manutentivo, conduttore di macchine operatrici complesse, operatore socio assistenziale, operatore socio sanitario, collaboratore servizi di supporto e/o sorveglianza”: ritiene questo giudicante che sia l'attività di controllo della funzionalità dei parchimetri, sia l'attività di sorvegliante del Castello Baronale rappresentino mansioni rientranti nell'inquadramento contrattuale del ricorrente.
Va conseguentemente respinta la domanda finalizzata all'accertamento dell'illegittimità del demansionamento.
5. Quanto al presunto mobbing subito da parte ricorrente, che troverebbe fondamento nell'attivazione del procedimento disciplinare (più correttamente, nell'irrogazione della sanzione disciplinare), nonostante l'archiviazione del procedimento penale e nella condotta complessivamente vessatoria tenuta dall'Amministrazione comunale nei suoi riguardi, che l'avrebbe, fra l'altro, escluso dalla partecipazione allo straordinario in occasione delle competizioni elettorali si osserva quanto segue.
Costituisce ius recptum l'affermazione secondo cui “è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 c.c.; è, invece, configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori” (da ultimo Cass. civ., sez. lav., 12/05/2025, n. 12518; Cass. civ., sez. lav., 07/02/2023,
n. 3692 che richiama Cass. 10/07/2018, n. 18164; Cass. civ., sez. lav., 21/05/2018, n. 12437; Cass. civ., sez. lav., 10/11/2017, n. 26684). È stata affermata, tuttavia, la valenza meramente sociologica delle nozioni di mobbing e di straining, sancendone lo loro irrilevanza ai fini giuridici, posto che è in ogni caso illegittima la condotta del datore di lavoro che “consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.”, “inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio”
(Cass. civ., sez. lav., 11/12/2024, n. 31912; Cass. civ., sez. lav., 04/01/2025, n.12).
Invero, è “comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 20 giugno 2018, n.
16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile 2018,
n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.)” (Cass. civ., sez. lav., 07/02/2023, n. 3692).
In altri termini, la riscontrata assenza degli estremi del mobbing non fa venire meno la necessità di valutare e accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute dei lavoratori;
pertanto, in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 16/02/2024, n. 4279).
Quanto al riparto degli oneri della prova, è stato affermato che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psico fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio.
L'inadempimento del dovere sancito dall'articolo 2087 c.c., genera responsabilità contrattuale, con la conseguenza che al lavoratore incombe l'onere di provare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della violazione, nonché di fornire la prova del danno ed il nesso di causalità con la condotta datoriale, mentre il convenuto deve provare, ove intenda sottrarsi alle conseguenze dell'inadempienza, che quest'ultima sia stata dovuta a causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, approntando tutte le misure per evitare il pregiudizio al dipendente. In sostanza, in merito alla prova, il lavoratore che alleghi di essere soggetto a mobbing, ha l'onere di fornire prova della sussistenza dell'elemento oggettivo (al riguardo possono assumere rilievo fattori quali la durata della condotta, la natura e la gravità degli atti, la quantità dei medesimi) e dell'intenzione persecutoria.
Tuttavia, in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing, “incombe comunque sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e della malattia” (così Cass. civ., sez. lav., 03/06/2025, n.14890; Cass. civ., sez. lav., 16/02/2024, n. 4279).
Fatta tale generale premessa, in applicazione del principio della ragione più liquida, si ritiene muovere dall'allegazione del danno subito per effetto della condotta illecita dell'odierno convenuto.
Ebbene, la parte ricorrente deduce di aver subito un danno alla propria integrità psico-fisica che quantifica, nella misura compresa fra il 21 e il 25%.
Al netto della genericità dell'allegazione, si osserva che a dimostrazione del dedotto danno biologico la parte produce una relazione tecnica di parte redatta dai due psicologi nelle cui conclusioni si legge: “dall'analisi della documentazione prodotta dal periziando, dall'anamnesi, dal colloquio clinico e dall'esame psicodiagnostico emerge il quadro di un soggetto che presenta marcate problematiche emotive ed affettive, con alterazioni personologiche ed esistenziali che appaiono strettamente ricollegabili e conseguenti alle problematiche relative allo stato di malattia attuale. […] Tali aspetti non paiono essere una caratteristica strutturale della personalità del soggetto, ma una conseguenza diretta degli eventi che hanno scosso nel profondo la personalità del soggetto, determinando significative difficoltà nella sfera emotiva-affettiva e relazionale. Il quadro sintomatologico del sig. è causa di un disagio clinicamente significativo e incide Parte_1 negativamente sul suo funzionamento sociale, lavorativo e in generale sulla qualità di vita del periziando”.
Va immediatamente rilevato che trattasi dell'unico documento che la parte produce a dimostrazione del danno biologico subito.
Ebbene, nell'elaborato è formulata la diagnosi di “disturbo da stress post traumatico in personalità priva di tratti psicopatologici strutturali”, emergendo nelle conclusioni una “situazione di disagio clinico” del ricorrente, riconducile a una serie di avvenimenti negativi vissuti dal periziando. Tale situazione di disagio viene formulata alla luce di singole e sporadiche osservazioni cliniche, peraltro fondate su elementi riferiti dal ricorrente allo psicologo e privi di riscontro esterno.
Tuttavia, la problematica psichica evidenziata non è avvalorata da certificazioni che comprovino un continuum di malattia, non essendo stato allegato un percorso diagnostico e clinico-trattamentale seguito dal sig. . Parte_1
In altri termini, la stessa diagnosi ha ben diverso valore probatorio quando essa si inserisca nel contesto in modo coerente e consequenziale, eseguita all'interno di un monitoraggio clinico- terapeutico - nel caso di specie non risulta che il ricorrente fosse costantemente seguito da strutture pubbliche o private -, ovvero rappresenti una indicazione avulsa e inspiegabile nel contesto della obiettività clinica, finalizzata alla produzione di una documentazione tecnica, utile e/o indispensabile per una instauranda vertenza giudiziaria, poiché assegnata, prevalentemente sulla base di dati anamnestici, se pur accreditabili, riferiti dal paziente e non supportata da adeguate osservazioni cliniche seriate che evidenzino, in maniera incontrovertibile, il grading della patologia, al di là di valutazioni soggettive ed opinabili.
Ciò posto, nel caso di specie, non si rinviene agli atti ulteriore documentazione medica attestante un percorso psicoterapeutico seguito dal ricorrente, né prescrizioni farmacologiche di sorta, salvo un certificato medico datato 20.12.2016 con il quale viene prescritto il Lexotan per un periodo di tre mesi, con diagnosi di ansia.
Si ritiene, in altri termini, che, in assenza di ulteriore documentazione medica, la citata relazione prodotta sia, per le ragioni esposte, assolutamente insufficiente a dimostrare l'asserito danno alla salute e che l'eventuale consulenza tecnica d'ufficio – tesa all'accertamento dell'esistenza del pregiudizio, della sua entità e del nesso eziologico con la denunciata condotta vessatoria presuntivamente posta in essere dai convenuti – sarebbe meramente esplorativa.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda di risarcimento del danno da mobbing si rivela infondata per difetto di prova del danno, con assorbimento di ogni questione afferente alle dedotte condotte mobbizzanti.
6. Con riferimento la dedotta illegittimità del comportamento dell'ente circa il rifiuto di rimborso delle spese legali sostenute dal sig. per la difesa nel procedimento penale va osservato Parte_1 quanto segue.
L' art. 59 CCNL Enti Locali testualmente dispone che: “L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall' Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato.
[…] Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico”.
Il Consiglio di Stato, sez. VI con sentenza del 2.8.2004 n. 5367 ha riconosciuto la possibilità del rimborso delle spese legali per i procedimenti penali, civili o amministrativi sostenuti da un dipendente per fatti inerenti all'esercizio delle sue funzioni anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria, in assenza di ipotesi di conflitto di interessi con il dipendente medesimo.
Successivamente, a fare chiarezza è intervenuta la sentenza n. 23904/2007 della Corte di
Cassazione, sez. Lavoro, con la quale è stata affronta la problematica della refusione delle spese legali in caso di archiviazione del procedimento penale. In particolare, la Suprema Corte, nel richiamare la citata sentenza n. 5367/2004, ha ritenuto che “la rimborsabilità delle predette spese sia possibile qualora il dipendente sia stato assolto da qualsiasi giudizio di responsabilità occorsogli per causa di servizio e sul presupposto dell'effettiva mancanza di un qualsiasi conflitto di interessi fra lo stesso e l'amministrazione, presupposto da valutarsi alla stregua della statuizione definitiva che esclude ogni profilo di responsabilità, non solo penale ma anche disciplinare del soggetto interessato. In caso di archiviazione del procedimento, il Supremo Organo ha sostenuto che, poichè tale provvedimento può essere adottato non solo nel caso in cui risulti infondata la notizia di reato ai sensi dell'art. 408 c.p.p., ma anche nelle diverse ipotesi previste dall'art. 411
c.p.p, (mancanza di una condizione di procedibilità, il fatto non è previsto dalla legge come reato) occorrerà accertare, in relazione al contenuto dell'atto se il provvedimento del giudice penale abbia escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente. Pertanto, relativamente alla fattispecie in esame, poiché l'archiviazione è stata disposta ai sensi dell'art. 408 c.p.p., rimanendo esclusa ogni responsabilità in capo al dipendente, codesto potrebbe, accedendo al surrichiamato CP_1 orientamento giurisprudenziale, procedere alla refusione delle spese legali, purchè ricorrano tutte le condizioni previste dal richiamato art. 28 (oggi art. 59). Infatti, ai sensi di tale articolo, l'ente prima di farsi carico dell'onere delle spese legali deve verificare le seguenti condizioni: tutela dei propri diritti e della propria immagine;
sussistenza di fatti o di atti direttamente connessi all'espletamento dell'incarico; carenza di ipotesi di conflitto di interessi, come in tutti i casi in cui vi sia contrasto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente ( Corte dei Conti, sez giur, regione Lazio, del 13.7.2009, n. 1356 e Regione Liguria del
13.10.2008, n. 580); accordo preventivo sulla scelta del legale (Consiglio di Stato, sez. V
12.2.2007, n. 552)”.
E da ultimo, ordinanza n. 15279 del 09/06/2025 “in tema di spese di assistenza legale dei dipendenti degli enti locali per fatti commessi nell'espletamento del servizio, l'amministrazione pubblica non è tenuta al relativo rimborso ove il lavoratore abbia unilateralmente provveduto alla scelta dell'avvocato, anche se l'abbia comunicata all'ente”.
Nel caso di specie, è assorbente il rilievo che non risulta dagli atti di causa il previo comune gradimento dell'Ente circa la scelta del difensore di fiducia da parte del ricorrente e, in ogni caso, il provvedimento di archiviazione del quale il sig. è stato destinatario da un lato, non è Parte_1 motivato dall'infondatezza della notizia di reato (o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato), dall'altro si riferisce a condotte del dipendente astrattamente in conflitto di interessi con l'Amministrazione, sia pur commesse nell'espletamento del servizio (entrambi i reati che avevano dato avvio al procedimento penale – peculato e truffa – sono commessi in danno della P.A.). In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, anche con riferimento alla dedotta illegittimità del comportamento dell'ente di rifiuto di rimborso delle spese legali sostenute dal sig.
, il ricorso si rivela infondato e come tale va rigettato. Parte_1
7. La complessità delle questioni trattate e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Lorenza Recano, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di € 4.373,44 per le causali di cui in parte motiva. Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3,
c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. L. n 13624/2020).
2. Rigetta nel resto ricorso;
3. Stante la reciproca soccombenza, compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 16/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano