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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 901/2024 R.G. promossa da:
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
, c.f. ; Parte_3 CodiceFiscale_1
c.f. ; Parte_2 CodiceFiscale_2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Elena Scuderi, (c.f. ), C.F._3 con studio in Catania, via Conte Ruggero n.9, ove eleggono domicilio. opponenti contro c.f. e p. iva: , in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Messina Vitrano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio in Palermo, alla via G. Carducci n.2.
opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 3.3.2025 che qui si intende richiamato ed il procedimento è stato posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4430/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 4.12.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 11804/2023, notificato in data 11.12.2023 - 3.1.2024, con il quale, ad istanza di è stato ingiunto alla Controparte_1 società ed ai fideiussori e il pagamento della Parte_1 Parte_3 Parte_2 somma di € 243.000,00, oltre interessi e spese del procedimento.
Nell'atto di citazione gli opponenti, in via preliminare, eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per omessa prova del credito.
pagina 1 di 9 In particolare, in relazione al rapporto di conto corrente n.6223: - non era stato prodotto il contratto ma solo il documento di sintesi;
- la certificazione bancaria ex art 50 TUB prodotta era afferente ad altro rapporto, codificato con il numero 02 1628 000015250233 e non già con il numero 6223; - non erano stati prodotti gli estratti conto scalari.
Conseguentemente, eccepivano l'illegittimità degli interessi, delle spese e delle competenze applicate al rapporto di conto corrente in esame, nonché l'illegittimità delle operazioni di giroconto delle competenze dal conto anticipi, effettuate sul conto corrente ordinario.
Anche il credito relativo ai contratti di finanziamento del 18.12.2020, denominati “motore impresa” e “multifido impresa”, non era stato sufficiente provato, né era stata data prova dell'erogazione dei finanziamenti in favore dell'opposta.
Eccepivano poi, la nullità delle lettere di fideiussione sottoscritte da e da Parte_2 [...]
, per indeterminabilità dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.1346 c.c. Parte_3
Le “fideiussioni omnibus” prestate dagli opponenti erano, altresì, nulle alla luce del provvedimento n. 55 del 2/5/2005 della Banca d'Italia, perché in essi erano state inserite delle clausole conformi all'art. 2-6-8 dello schema A.B.I.
In subordine all'eccezione di nullità assoluta dei contratti di fideiussione, eccepivano la nullità parziale ex art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole conformi allo schema A.B.I.
Concludevano, dunque, chiedendo: “- Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via principale e nel merito, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa, per quanto sopra esposto, -in via principale
e nel merito, accertare e dichiarare che il credito reclamato dall'opposta e derivante dal rapporto di conto corrente n.6223 e dai contratti di finanziamento del 18/12/2020 denominati motore impresa e multifido impresa non sussiste per carenza assoluta di prova e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.4430/2023, oggi opposto, e ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla società
[...]
e dai suoi fideiussori in favore di - nel merito, dichiarare nullo Parte_1 Controparte_1 ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.; - nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità totale delle lettere di fideiussione richiamate in atto e per l'effetto ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dai garanti in favore di e CP_1 Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto ordinando la cancellazione dei nominativi dalle Banche dati Pubbliche con ogni effetto di legge;
- in via subordinata e nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi di omesso accoglimento dell'eccezione di nullità totale delle lettere di fideiussione, accertare e dichiarare la nullità parziale ex art.1419 c.c. delle lettere di fideiussione limitatamente alle clausole esposte in atto e procedere secondo legge;
-in via ulteriormente subordinata e nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi di omesso accoglimento delle preliminari eccezioni formulate in atti, e per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'obbligo degli opponenti di corrispondere ciò che effettivamente risulterà dovuto, anche a seguito dell'eventuale produzione documentale avversa e delle risultanze di perizia tecnico – contabile, ed accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.4430/2023 emesso nell'ambito del procedimento n.11804/2023 R.G – Tribunale di Catania e per l'effetto disporne la revoca con ordine di procedere alla cancellazione dei nominativi degli esponenti dalle Banche dati pubbliche;
-con vittoria di spese e compensi. Salvis Iuribus. In via istruttoria si chiede di ammettere consulenza tecnica contabile al fine di rideterminare il saldo complessivo del conto corrente bancario n.6223 per cui è causa dando mandato al ctu di: - accertare
l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità a quanto disposto dalla Legge
n.108/96 e laddove sono stati applicati sul conto corrente per cui vi è causa interessi usurari procedere al ricalcolo non applicando alcun tasso;
- in subordine ed in ogni caso, attesa l'assenza di alcuna
pagina 2 di 9 valida pattuizione contrattuale attinente le condizioni economiche applicate in essere tra le parti determinare gli interessi nella misura legale tempo per tempo vigente ex art. 1284 c.c. ovvero in subordine, ricondurre i tassi debitori a quelli sostitutivi ex art. 117 TUB settimo comma con applicazione del criterio del c.d. saldo zero;
- procedere in ogni caso alla totale espunzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della capitalizzazione trimestrale delle cms e delle spese;
- procedere in ogni caso con valuta coincidente con il giorno dell'operazione di accredito in conto ed escludere la c.d. postergazione delle valute, laddove applicata;
- rideterminare per l'effetto di quanto sopra il saldo del rapporto di conto corrente n.6223 alla data di deposito del decreto ingiuntivo. Con riserva di nomina del CTP sino alla data di inizio delle operazioni peritali e con riserva di meglio articolare i mezzi istruttori all'esito dell'eventuale produzione documentale avversaria”.
Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, riferiva che l'importo Controparte_2 ingiunto in decreto, pari ad € 243.000,00, fosse stato così determinato:
- quanto ad Euro 105.465,37 quale ammontare del saldo a debito maturato al 18/09/2023 del contratto di conto corrente di corrispondenza con facoltà di scopertura del 01/07/2014 rubricato al nr.6223, come si evince dall'estratto conto certificato conforme ex art.50 TUB (doc. n.
5-6 proc.to monitorio);
- quanto ad Euro 86.002,40 quale ammontare del saldo a debito maturato al 18/09/2023 del contratto di finanziamento chirografario con garanzia cambiaria denominato motore impresa del 18/12/2020 come si evince dall'estratto conto certificato conforme ex art.50 TUB (doc. n.
7-8 proc.to monitorio);
- quanto ad Euro 51.612,83, quale ammontare del saldo a debito maturato al 18/09/2023 del contratto di finanziamento chirografario con garanzia cambiaria denominato multifido impresa del 18/12/2020 come si evince dall'estratto conto ex art.50 TUB contenente la specifica ad esso relativa (doc. n.
9-10 proc.to monitorio).
In merito al contratto di conto corrente di corrispondenza nr.6223, rilevava di aver prodotto tutti gli estratti conto dalla data accensione rapporto del 01/07/2014, al 30/04/2023 (doc. n.13 proc.to monitorio).
Comunicava poi, che, su richiesta della Società opponente, la Banca aveva formalizzato in data 05/08/2014 un altro rapporto di conto corrente di corrispondenza rubricato al nr.6232, denominato conto anticipi (doc. n.4), e che, anche di siffatto rapporto erano stati prodotti gli estratti conto dalla data di accensione del rapporto, ossia 05/08/2014, al 18/09/2023, data di chiusura dello stesso (doc. n.5).
Di poi, puntualizzava che, come comunicato dalla società tramite lettera del Parte_1 07/03/2022 (doc. n.6), nonché tramite l'invio degli estratti conto, si erano avvicendate due fusioni per incorporazione della società (doc. n.1-2), che avevano generato un doppio cambio di numerazione: il cc ordinario nr.6223 aveva assunto il nr.15077738; il cc anticipi nr.6232 aveva assunto il nr.15077940, spiegando così la diversa numerazione indicata nei documenti prodotti.
In merito ai due contratti di finanziamento chirografario del 18/12/2020, denominati “motore impresa” e “multifido impresa” (Erogazione € 100.000,00 e € 60.000,00), riferiva che, a seguito dell'inadempimento della società opponente, era stata comunicata, con missiva del 20/03/2023, la risoluzione di entrambi i contratti con decadenza dal beneficio del termine (doc. 14-15 proc.to monitorio).
Il subentrato al a seguito di fusione, come Controparte_2 Controparte_3 documentato in ricorso (doc. n.1 fasc. monitorio), aveva prodotto tutti gli allegati richiamati nel
pagina 3 di 9 suddetto contratto da cui evincere, in maniera chiara e trasparente, le condizioni economiche ad esso applicate ed indicate nel documento di sintesi che lo disciplinano.
Inoltre, dall'estratto conto al 31/12/2020 si evincevano entrambe le erogazioni dei contratti di finanziamento (doc. n.7 pagg.4 e 6).
Del pari infondata era la doglianza avente ad oggetto il funzionamento del conto anticipi.
Difatti, osservava che sul conto anticipo non si produceva mai anatocismo e che gli interessi calcolati dalla Banca venivano girocontati trimestralmente al conto corrente d'appoggio collegato, posto che il conto corrente principale ordinario e il conto anticipi potevano nella sostanza considerarsi come un unico rapporto.
Riferiva poi che la documentazione contrattuale di siffatti rapporti recava condizioni e patti ad essi applicate analiticamente e dettagliatamente e, ad integrazione del fascicolo monitorio, produceva i seguenti documenti: contratto conto anticipi del 05/08/2014 n. 6232; estratti conto anticipi dal
05/08/2014 al 18/09/2013; lettera di comunicazione di cambio numerazione cc ordinario ed anticipi;
estratto di conto corrente al 31/12/2020 con le n.2 erogazioni.
Contestava l'eccezione di nullità della fideiussione ex art.1346 c.c., posto che i contratti avevano data certa ed in essi era indicato l'importo limite oggetto della garanzia, pari a € 412.000,00.
In merito alla asserita nullità della fideiussione per violazione della normativa anti-trust, puntualizzava che il provvedimento n.55 della Banca d'Italia era stato emesso nell'anno 2005 in relazione ad una intesa anticoncorrenziale risalente all'anno 2003 e che, pertanto, all'infuori del c.d. periodo sospetto, la parte che eccepiva la nullità delle fideiussioni doveva provare l'esistenza di una intesa illecita.
In merito alla clausola attinente l'art.1957 c.c.., come rilevato dalla Corte di Cassazione, la deroga è valida ed efficace non avendo la disposizione carattere imperativo (Cass. del 08/01/2010 n.84 e Cass. del 04/07/2003 n.10574).
Puntualizzava che i fideiussori erano anche soci della società garantita principale, ed, in particolare, che era il legale rappresentante della società, pertanto, nella qualità di cointeressati, gli Parte_2 opponenti avrebbero in ogni caso, con o senza la deroga all'art.1957 e senza le altre clausole dichiarate nulle, prestato la garanzia, avendo un interesse economico al finanziamento bancario.
Infine, il contratto prestato dai due garanti poteva essere qualificato come un contratto autonomo di garanzia, considerata l'inclusione delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, indice di indipendenza della garanzia rispetto al rapporto principale, e, conseguentemente, non si applicava l'art.1957 c.c.
In ogni caso, posto che il c.d. passaggio a sofferenza del credito era avvenuto in data 18/09/2023 e che il procedimento monitorio era stato promosso dalla banca in data 27/10/2023, le azioni per il recupero del credito erano state avviate con tempestività rispetto al termine semestrale di cui all'art.1957 c.c.
Si opponeva alla richiesta di CTU contabile richiesto dagli opponenti, perché esplorativa.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” VOGLIANO IL SIGNOR GIUDICE UNICO E L'ONOREVOLE TRIBUNALE DI CATANIA - Ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze: In Via
Preliminare: - Accogliere la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.4430/2023 (R.G.N.11804/2023) emesso dal Tribunale di Catania il 04/12/2023 e notificato in nelle date 11-12/12/2023 essendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
In Via Preliminare Subordinata: - Accogliere la superiore richiesta di concessione della esecuzione provvisoria limitatamente alla somma di due terzi dell'importo ingiunto in decreto o alla somma, maggiore o minore, che il Signor Giudice Unico riterrà equa e giusta attesa la assoluta mancanza di contestazioni sul saldo debitore;
Nel Merito: - Rigettare integralmente perchè infondata l'opposizione
pagina 4 di 9 della (CF e P.IVA , con sede legale in Paternò (CT), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, Sig. , (CF ), nato a [...]_2 C.F._5
(CT) il 20/03/1959 e dei Sigg.ri testè generalizzato e , nata a [...]_3
Paternò (CT) il 31/01/1963 quali Fidejussori, confermando in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo
n.4430/2023 ( ) emesso dal Tribunale di Catania il 04/12/2023 e notificato 11- C.F._6
12/12/2023 con gli interessi nelle misure contrattuali a far data come da ricorso;
- Rigettare tutte le domande spiegate da Parte opponente con specifico riferimento a quella di nullità del decreto ingiuntivo e dei contratti di fidejussione e, pertanto, di revoca del decreto ingiuntivo n.4430/2023
(R.G.N.11804/2023) emesso dal Tribunale di Catania il 04/12/2023 e notificato in data 11- 12/12/2023 perchè del tutto infondate in diritto ed insussistenti nei fatti;
In linea subordinata: Nella non temuta ipotesi che il decreto ingiuntivo n.4430/2023 (R.G.N.11804/2023) emesso dal Tribunale di Catania il
04/12/2023 e notificato come sopra venga revocato: - Condannare (CF e Parte_1
P.IVA ), con sede legale in Paternò (CT), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, Sig. , (CF ), nato a [...] il [...] e dei Parte_2 C.F._5
Sigg.ri testè generalizzato e , (CF ) Parte_2 Parte_3 C.F._7 nata a [...] il [...] quali Fidejussori, al pagamento in solido tra loro della somma pari
a Euro 243.000,00 con gli interessi nelle misure contrattualmente stabilite in ragione di anno a decorrere dal 19/09/2023 sino al soddisfo e comunque entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art.2 co. IV L.
7.3.96 n.108, ovvero alle differenti somme che si riterranno dovute;
- In ogni caso condannare (CF e P.IVA: , con sede legale in Paternò (CT), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. , (CF ), Parte_2 C.F._5 nato a [...] il [...] e dei Sigg.ri testè generalizzato e Parte_2 Parte_3
, nata a [...] il [...] quali Fidejussori, al pagamento in solido tra loro delle
[...] spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento monitorio”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata la prima udienza indicata nell'atto di citazione del 24.6.2024 ed assegnati alle parti termini per le memorie ex art. 171 ter cpc.
Di poi la banca opposta produceva il verbale negativo di mediazione dell'8.4.2024.
Con ordinanza, a seguito della prima udienza del 24.6.2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto, rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, e rinviata l'udienza di discussione al 3.3.2025, con termini per note scritte, infine, la causa veniva posta in decisione.
****************
Tanto esposto, le domande proposte dagli opponenti sono infondate.
-In via preliminare, nel merito, gli opponenti eccepiscono l'omessa prova del credito in relazione sia al contratto di conto corrente principale, stipulato dalla debitrice principale e il Credito Parte_1
Siciliano spa in data 1.7.2014, e del relativo conto anticipi, sia in relazione ai contratti di finanziamento del 18.12.2020, denominati “motore impresa” e “multifido impresa”, stipulati con Controparte_3
[...]
Si rileva che
- è succeduta al in virtù di atto di fusione Controparte_1 Controparte_3 per incorporazione del 12/04/2022 ai rogiti del Not. ( Rep. N.6926 – Racc. Persona_1
n.3496) (V. doc. n.1 proc. monit.),
- a sua volta succeduto al Credito Siciliano S.p.A. in virtù di atto di fusione per incorporazione del 18/06/2018 ai rogiti del ( Rep. N.71319) (V. doc. n.2 proc.to monit.). CP_4
Orbene, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
pagina 5 di 9 Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata;
in particolare ha depositato:
- Conto corrente n.6223 e documento di sintesi;
- Estratti conto per il periodo dall'01/07/2014 sino al 30/04/2023 (cfr. doc. giudizio monitorio) e, ad integrazione, estratti conto dal 30/04/2023 al 18/09/2023, data di passaggio a sofferenza del debito (doc. n.1).
- Contratto di accensione del conto c.d. anticipi del 5/8/2014, scritture contabili e riassunti scalari;
- Contratti di finanziamento denominati “motore impresa” e “multifido impresa”del 18/12/20, ruispettivamente di € 100.000,00 e di € 60.000,00, unitamente al documento di sintesi, piano di ammortamento e documento di datacertazione;
- -Estratto di conto corrente al 31/12/2020 recante le erogazioni dei due finanziamenti;
- Certificazioni ex art. 50 TUB relative ai predetti rapporti.
Ha allegato il mancato adempimento degli opponenti, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
La documentazione allegata appare sufficiente a provare il credito azionato.
-Quanto alla doglianza di parte opponente, relativa alla difformità di numerazione indicata nel conto corrente e negli estratti conto, l'eccezione è infondata.
Difatti, il cambio di numerazione del conto corrente, da nr.6223 a 15077738, è stato determinato dalla fusione della banca nel (doc. n.1 proc.to Controparte_3 Controparte_2 monitorio) e tale variazione è stata oggetto di formale comunicazione (doc. n.6 comp. cost.ne opposta).
Un ulteriore cambio di numerazione del conto corrente, da nr.15077738 (già nr.6223) a nr.15250233, (come indicato nell'estratto conto ex art.50 TUB), era stato poi causato dalla chiusura della Filiale di Paternò e trasferimento dei rapporti alla Filiale di Belpasso della medesima banca.
-In relazione al contratto di conto anticipi, si rileva che, come stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 5.5.2022, il conto corrente ordinario ed il conto anticipi rappresentano un rapporto unitario che non genera anatocismo.
Difatti, il rapporto debito-credito fra la banca e il correntista è rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (cfr. Cass. 13449/2011), dunque, l'apertura del conto anticipi, pertanto, non comporta la costituzione di un distinto e autonomo rapporto.
-La consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente non può essere accolta in quanto di carattere esplorativo.
Infatti, la c.t.u. mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020).
pagina 6 di 9 -Vanno, quindi, esaminati i due contratti di garanzia prestati in data 16.11.2020 da Parte_3 Pa
e da entrambi soci della società garantita ed, in particolare,
[...] Parte_2 Parte_1 quest'ultimo, anche legale rappresentante della stessa, posto che gli opponenti li hanno definiti quali
“fideiussioni omnibus”, mentre l'opposta come “contratti autonomi di garanzia”.
Orbene, occorre esaminare quali siano le caratteristiche delle due figure di garanzie personali della fideiussione e del contratto autonomo di garanzia, nonché le loro differenze, al fine di inquadrare correttamente quale si configura nel caso in esame.
Il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità e/o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta (“senza eccezioni”), salvo la sola exceptio doli, cioè l'eccezione formulata nei confronti di chi abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio e poi ne abbia chiesto l'adempimento.
Il garante deve, quindi, provvedere immediatamente al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilità di opporre contestazioni.
Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia è l'assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che è rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale.
In altri termini, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e con la stessa ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere (la Suprema Corte parla a tal riguardo di
“vicario” del debitore garantito, si veda Cass. civ., Sezioni unite, 18.02.2010 n. 3947, nonché Cass. civ., 14.06.2016 n. 12143), il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.
In relazione alla possibilità di qualificare un negozio quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che fideiussione, la giurisprudenza ha espresso il seguente orientamento: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ., Sezioni unite, 18.02.2010, n. 3974; conformi Cass. civ., 27.09.2011 n. 19736 e 19.05.2011 n. 10998).
È dunque l'assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni che esclude l'elemento dell'accessorietà nel negozio e che qualifica quest'ultimo quale contratto autonomo di garanzia, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte con la citata sentenza n. 3947 del 18.02.2010, secondo cui “la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”.
Ciò premesso, si rileva che il negozio de quo prevede che il garante sia tenuto a pagare alla banca, a semplice richiesta scritta (cfr. art 7 dei contratti di garanzia), anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, nonché che la garanzia rilasciata ha carattere astratto ed autonomo e che, pertanto, la sua efficacia prescinde dalla esistenza, validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, con la conseguenza che il negozio può qualificarsi contratto di garanzia autonoma.
In conclusione, essendo preclusa al garante la possibilità di proporre eccezioni relative al rapporto garantito a fronte della richiesta di pagamento proveniente dall'istituto bancario (cfr. art 9 dei contratti di garanzia), le eccezioni che riguardano proprio il rapporto garantito non sono utilmente proponibili.
pagina 7 di 9 In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 1186/2020, ha precisato che: “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
-Posto che i contratti de quo vanno considerati come “contratti autonomi di garanzia”, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando la medesima un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale (Cass. civ., Sez. I, 17.10.2011 n. 21399 e Tribunale Catania, 17.06.2020 n. 2101).
Inoltre, dal momento che i garanti erano soci ed uno di loro anche legale rappresentante della società garantita, può ragionevolmente presumersi che gli stessi avessero conoscenza concreta ed effettiva delle mutate condizioni patrimoniali della debitrice e del loro progressivo deterioramento.
Si rileva, infine che, in ogni caso, posto che il debito è passato a sofferenza in data 18.9.2023 e che il procedimento monitorio è stato promosso dalla banca in data 27.10.2023, le azioni per il recupero del credito sono state avviate con tempestività rispetto al termine semestrale di cui all'art.1957 c.c.
- L'eccezione formulata dagli opponenti di nullità del contratto di garanzia e, in subordine, delle clausole conformi al modello A.B.I., in applicazione del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, va rigettata, dal momento che:
- “il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modello ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale…” (Tribunale di Catania, v. sent. 26.3.2020, GI Dott.ssa Marletta, su expartecreditoris.it), prova che i garanti non hanno dato;
- In provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, con cui ha dichiarato la contrarietà con la legge antitrust dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, si riferisce solo alle fideiussioni omnibus, e non ai contratti autonomi di garanzia, quali sono stati qualificati i contratti di garanzia de quo.
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 4430/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 4.12.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 11804/2023 e notificato in data 11.12.2023 - 3.1.2024;
- Condanna gli opponenti in solido tra loro alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida in € 11.283,20 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 8 di 9 Così deciso in Catania, il 28 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 901/2024 R.G. promossa da:
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
, c.f. ; Parte_3 CodiceFiscale_1
c.f. ; Parte_2 CodiceFiscale_2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Elena Scuderi, (c.f. ), C.F._3 con studio in Catania, via Conte Ruggero n.9, ove eleggono domicilio. opponenti contro c.f. e p. iva: , in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Messina Vitrano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio in Palermo, alla via G. Carducci n.2.
opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 3.3.2025 che qui si intende richiamato ed il procedimento è stato posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4430/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 4.12.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 11804/2023, notificato in data 11.12.2023 - 3.1.2024, con il quale, ad istanza di è stato ingiunto alla Controparte_1 società ed ai fideiussori e il pagamento della Parte_1 Parte_3 Parte_2 somma di € 243.000,00, oltre interessi e spese del procedimento.
Nell'atto di citazione gli opponenti, in via preliminare, eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per omessa prova del credito.
pagina 1 di 9 In particolare, in relazione al rapporto di conto corrente n.6223: - non era stato prodotto il contratto ma solo il documento di sintesi;
- la certificazione bancaria ex art 50 TUB prodotta era afferente ad altro rapporto, codificato con il numero 02 1628 000015250233 e non già con il numero 6223; - non erano stati prodotti gli estratti conto scalari.
Conseguentemente, eccepivano l'illegittimità degli interessi, delle spese e delle competenze applicate al rapporto di conto corrente in esame, nonché l'illegittimità delle operazioni di giroconto delle competenze dal conto anticipi, effettuate sul conto corrente ordinario.
Anche il credito relativo ai contratti di finanziamento del 18.12.2020, denominati “motore impresa” e “multifido impresa”, non era stato sufficiente provato, né era stata data prova dell'erogazione dei finanziamenti in favore dell'opposta.
Eccepivano poi, la nullità delle lettere di fideiussione sottoscritte da e da Parte_2 [...]
, per indeterminabilità dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.1346 c.c. Parte_3
Le “fideiussioni omnibus” prestate dagli opponenti erano, altresì, nulle alla luce del provvedimento n. 55 del 2/5/2005 della Banca d'Italia, perché in essi erano state inserite delle clausole conformi all'art. 2-6-8 dello schema A.B.I.
In subordine all'eccezione di nullità assoluta dei contratti di fideiussione, eccepivano la nullità parziale ex art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole conformi allo schema A.B.I.
Concludevano, dunque, chiedendo: “- Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via principale e nel merito, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa, per quanto sopra esposto, -in via principale
e nel merito, accertare e dichiarare che il credito reclamato dall'opposta e derivante dal rapporto di conto corrente n.6223 e dai contratti di finanziamento del 18/12/2020 denominati motore impresa e multifido impresa non sussiste per carenza assoluta di prova e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.4430/2023, oggi opposto, e ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla società
[...]
e dai suoi fideiussori in favore di - nel merito, dichiarare nullo Parte_1 Controparte_1 ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.; - nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità totale delle lettere di fideiussione richiamate in atto e per l'effetto ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dai garanti in favore di e CP_1 Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto ordinando la cancellazione dei nominativi dalle Banche dati Pubbliche con ogni effetto di legge;
- in via subordinata e nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi di omesso accoglimento dell'eccezione di nullità totale delle lettere di fideiussione, accertare e dichiarare la nullità parziale ex art.1419 c.c. delle lettere di fideiussione limitatamente alle clausole esposte in atto e procedere secondo legge;
-in via ulteriormente subordinata e nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi di omesso accoglimento delle preliminari eccezioni formulate in atti, e per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'obbligo degli opponenti di corrispondere ciò che effettivamente risulterà dovuto, anche a seguito dell'eventuale produzione documentale avversa e delle risultanze di perizia tecnico – contabile, ed accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.4430/2023 emesso nell'ambito del procedimento n.11804/2023 R.G – Tribunale di Catania e per l'effetto disporne la revoca con ordine di procedere alla cancellazione dei nominativi degli esponenti dalle Banche dati pubbliche;
-con vittoria di spese e compensi. Salvis Iuribus. In via istruttoria si chiede di ammettere consulenza tecnica contabile al fine di rideterminare il saldo complessivo del conto corrente bancario n.6223 per cui è causa dando mandato al ctu di: - accertare
l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità a quanto disposto dalla Legge
n.108/96 e laddove sono stati applicati sul conto corrente per cui vi è causa interessi usurari procedere al ricalcolo non applicando alcun tasso;
- in subordine ed in ogni caso, attesa l'assenza di alcuna
pagina 2 di 9 valida pattuizione contrattuale attinente le condizioni economiche applicate in essere tra le parti determinare gli interessi nella misura legale tempo per tempo vigente ex art. 1284 c.c. ovvero in subordine, ricondurre i tassi debitori a quelli sostitutivi ex art. 117 TUB settimo comma con applicazione del criterio del c.d. saldo zero;
- procedere in ogni caso alla totale espunzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della capitalizzazione trimestrale delle cms e delle spese;
- procedere in ogni caso con valuta coincidente con il giorno dell'operazione di accredito in conto ed escludere la c.d. postergazione delle valute, laddove applicata;
- rideterminare per l'effetto di quanto sopra il saldo del rapporto di conto corrente n.6223 alla data di deposito del decreto ingiuntivo. Con riserva di nomina del CTP sino alla data di inizio delle operazioni peritali e con riserva di meglio articolare i mezzi istruttori all'esito dell'eventuale produzione documentale avversaria”.
Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, riferiva che l'importo Controparte_2 ingiunto in decreto, pari ad € 243.000,00, fosse stato così determinato:
- quanto ad Euro 105.465,37 quale ammontare del saldo a debito maturato al 18/09/2023 del contratto di conto corrente di corrispondenza con facoltà di scopertura del 01/07/2014 rubricato al nr.6223, come si evince dall'estratto conto certificato conforme ex art.50 TUB (doc. n.
5-6 proc.to monitorio);
- quanto ad Euro 86.002,40 quale ammontare del saldo a debito maturato al 18/09/2023 del contratto di finanziamento chirografario con garanzia cambiaria denominato motore impresa del 18/12/2020 come si evince dall'estratto conto certificato conforme ex art.50 TUB (doc. n.
7-8 proc.to monitorio);
- quanto ad Euro 51.612,83, quale ammontare del saldo a debito maturato al 18/09/2023 del contratto di finanziamento chirografario con garanzia cambiaria denominato multifido impresa del 18/12/2020 come si evince dall'estratto conto ex art.50 TUB contenente la specifica ad esso relativa (doc. n.
9-10 proc.to monitorio).
In merito al contratto di conto corrente di corrispondenza nr.6223, rilevava di aver prodotto tutti gli estratti conto dalla data accensione rapporto del 01/07/2014, al 30/04/2023 (doc. n.13 proc.to monitorio).
Comunicava poi, che, su richiesta della Società opponente, la Banca aveva formalizzato in data 05/08/2014 un altro rapporto di conto corrente di corrispondenza rubricato al nr.6232, denominato conto anticipi (doc. n.4), e che, anche di siffatto rapporto erano stati prodotti gli estratti conto dalla data di accensione del rapporto, ossia 05/08/2014, al 18/09/2023, data di chiusura dello stesso (doc. n.5).
Di poi, puntualizzava che, come comunicato dalla società tramite lettera del Parte_1 07/03/2022 (doc. n.6), nonché tramite l'invio degli estratti conto, si erano avvicendate due fusioni per incorporazione della società (doc. n.1-2), che avevano generato un doppio cambio di numerazione: il cc ordinario nr.6223 aveva assunto il nr.15077738; il cc anticipi nr.6232 aveva assunto il nr.15077940, spiegando così la diversa numerazione indicata nei documenti prodotti.
In merito ai due contratti di finanziamento chirografario del 18/12/2020, denominati “motore impresa” e “multifido impresa” (Erogazione € 100.000,00 e € 60.000,00), riferiva che, a seguito dell'inadempimento della società opponente, era stata comunicata, con missiva del 20/03/2023, la risoluzione di entrambi i contratti con decadenza dal beneficio del termine (doc. 14-15 proc.to monitorio).
Il subentrato al a seguito di fusione, come Controparte_2 Controparte_3 documentato in ricorso (doc. n.1 fasc. monitorio), aveva prodotto tutti gli allegati richiamati nel
pagina 3 di 9 suddetto contratto da cui evincere, in maniera chiara e trasparente, le condizioni economiche ad esso applicate ed indicate nel documento di sintesi che lo disciplinano.
Inoltre, dall'estratto conto al 31/12/2020 si evincevano entrambe le erogazioni dei contratti di finanziamento (doc. n.7 pagg.4 e 6).
Del pari infondata era la doglianza avente ad oggetto il funzionamento del conto anticipi.
Difatti, osservava che sul conto anticipo non si produceva mai anatocismo e che gli interessi calcolati dalla Banca venivano girocontati trimestralmente al conto corrente d'appoggio collegato, posto che il conto corrente principale ordinario e il conto anticipi potevano nella sostanza considerarsi come un unico rapporto.
Riferiva poi che la documentazione contrattuale di siffatti rapporti recava condizioni e patti ad essi applicate analiticamente e dettagliatamente e, ad integrazione del fascicolo monitorio, produceva i seguenti documenti: contratto conto anticipi del 05/08/2014 n. 6232; estratti conto anticipi dal
05/08/2014 al 18/09/2013; lettera di comunicazione di cambio numerazione cc ordinario ed anticipi;
estratto di conto corrente al 31/12/2020 con le n.2 erogazioni.
Contestava l'eccezione di nullità della fideiussione ex art.1346 c.c., posto che i contratti avevano data certa ed in essi era indicato l'importo limite oggetto della garanzia, pari a € 412.000,00.
In merito alla asserita nullità della fideiussione per violazione della normativa anti-trust, puntualizzava che il provvedimento n.55 della Banca d'Italia era stato emesso nell'anno 2005 in relazione ad una intesa anticoncorrenziale risalente all'anno 2003 e che, pertanto, all'infuori del c.d. periodo sospetto, la parte che eccepiva la nullità delle fideiussioni doveva provare l'esistenza di una intesa illecita.
In merito alla clausola attinente l'art.1957 c.c.., come rilevato dalla Corte di Cassazione, la deroga è valida ed efficace non avendo la disposizione carattere imperativo (Cass. del 08/01/2010 n.84 e Cass. del 04/07/2003 n.10574).
Puntualizzava che i fideiussori erano anche soci della società garantita principale, ed, in particolare, che era il legale rappresentante della società, pertanto, nella qualità di cointeressati, gli Parte_2 opponenti avrebbero in ogni caso, con o senza la deroga all'art.1957 e senza le altre clausole dichiarate nulle, prestato la garanzia, avendo un interesse economico al finanziamento bancario.
Infine, il contratto prestato dai due garanti poteva essere qualificato come un contratto autonomo di garanzia, considerata l'inclusione delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, indice di indipendenza della garanzia rispetto al rapporto principale, e, conseguentemente, non si applicava l'art.1957 c.c.
In ogni caso, posto che il c.d. passaggio a sofferenza del credito era avvenuto in data 18/09/2023 e che il procedimento monitorio era stato promosso dalla banca in data 27/10/2023, le azioni per il recupero del credito erano state avviate con tempestività rispetto al termine semestrale di cui all'art.1957 c.c.
Si opponeva alla richiesta di CTU contabile richiesto dagli opponenti, perché esplorativa.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” VOGLIANO IL SIGNOR GIUDICE UNICO E L'ONOREVOLE TRIBUNALE DI CATANIA - Ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze: In Via
Preliminare: - Accogliere la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.4430/2023 (R.G.N.11804/2023) emesso dal Tribunale di Catania il 04/12/2023 e notificato in nelle date 11-12/12/2023 essendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
In Via Preliminare Subordinata: - Accogliere la superiore richiesta di concessione della esecuzione provvisoria limitatamente alla somma di due terzi dell'importo ingiunto in decreto o alla somma, maggiore o minore, che il Signor Giudice Unico riterrà equa e giusta attesa la assoluta mancanza di contestazioni sul saldo debitore;
Nel Merito: - Rigettare integralmente perchè infondata l'opposizione
pagina 4 di 9 della (CF e P.IVA , con sede legale in Paternò (CT), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, Sig. , (CF ), nato a [...]_2 C.F._5
(CT) il 20/03/1959 e dei Sigg.ri testè generalizzato e , nata a [...]_3
Paternò (CT) il 31/01/1963 quali Fidejussori, confermando in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo
n.4430/2023 ( ) emesso dal Tribunale di Catania il 04/12/2023 e notificato 11- C.F._6
12/12/2023 con gli interessi nelle misure contrattuali a far data come da ricorso;
- Rigettare tutte le domande spiegate da Parte opponente con specifico riferimento a quella di nullità del decreto ingiuntivo e dei contratti di fidejussione e, pertanto, di revoca del decreto ingiuntivo n.4430/2023
(R.G.N.11804/2023) emesso dal Tribunale di Catania il 04/12/2023 e notificato in data 11- 12/12/2023 perchè del tutto infondate in diritto ed insussistenti nei fatti;
In linea subordinata: Nella non temuta ipotesi che il decreto ingiuntivo n.4430/2023 (R.G.N.11804/2023) emesso dal Tribunale di Catania il
04/12/2023 e notificato come sopra venga revocato: - Condannare (CF e Parte_1
P.IVA ), con sede legale in Paternò (CT), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, Sig. , (CF ), nato a [...] il [...] e dei Parte_2 C.F._5
Sigg.ri testè generalizzato e , (CF ) Parte_2 Parte_3 C.F._7 nata a [...] il [...] quali Fidejussori, al pagamento in solido tra loro della somma pari
a Euro 243.000,00 con gli interessi nelle misure contrattualmente stabilite in ragione di anno a decorrere dal 19/09/2023 sino al soddisfo e comunque entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art.2 co. IV L.
7.3.96 n.108, ovvero alle differenti somme che si riterranno dovute;
- In ogni caso condannare (CF e P.IVA: , con sede legale in Paternò (CT), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. , (CF ), Parte_2 C.F._5 nato a [...] il [...] e dei Sigg.ri testè generalizzato e Parte_2 Parte_3
, nata a [...] il [...] quali Fidejussori, al pagamento in solido tra loro delle
[...] spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento monitorio”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata la prima udienza indicata nell'atto di citazione del 24.6.2024 ed assegnati alle parti termini per le memorie ex art. 171 ter cpc.
Di poi la banca opposta produceva il verbale negativo di mediazione dell'8.4.2024.
Con ordinanza, a seguito della prima udienza del 24.6.2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto, rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, e rinviata l'udienza di discussione al 3.3.2025, con termini per note scritte, infine, la causa veniva posta in decisione.
****************
Tanto esposto, le domande proposte dagli opponenti sono infondate.
-In via preliminare, nel merito, gli opponenti eccepiscono l'omessa prova del credito in relazione sia al contratto di conto corrente principale, stipulato dalla debitrice principale e il Credito Parte_1
Siciliano spa in data 1.7.2014, e del relativo conto anticipi, sia in relazione ai contratti di finanziamento del 18.12.2020, denominati “motore impresa” e “multifido impresa”, stipulati con Controparte_3
[...]
Si rileva che
- è succeduta al in virtù di atto di fusione Controparte_1 Controparte_3 per incorporazione del 12/04/2022 ai rogiti del Not. ( Rep. N.6926 – Racc. Persona_1
n.3496) (V. doc. n.1 proc. monit.),
- a sua volta succeduto al Credito Siciliano S.p.A. in virtù di atto di fusione per incorporazione del 18/06/2018 ai rogiti del ( Rep. N.71319) (V. doc. n.2 proc.to monit.). CP_4
Orbene, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
pagina 5 di 9 Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata;
in particolare ha depositato:
- Conto corrente n.6223 e documento di sintesi;
- Estratti conto per il periodo dall'01/07/2014 sino al 30/04/2023 (cfr. doc. giudizio monitorio) e, ad integrazione, estratti conto dal 30/04/2023 al 18/09/2023, data di passaggio a sofferenza del debito (doc. n.1).
- Contratto di accensione del conto c.d. anticipi del 5/8/2014, scritture contabili e riassunti scalari;
- Contratti di finanziamento denominati “motore impresa” e “multifido impresa”del 18/12/20, ruispettivamente di € 100.000,00 e di € 60.000,00, unitamente al documento di sintesi, piano di ammortamento e documento di datacertazione;
- -Estratto di conto corrente al 31/12/2020 recante le erogazioni dei due finanziamenti;
- Certificazioni ex art. 50 TUB relative ai predetti rapporti.
Ha allegato il mancato adempimento degli opponenti, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
La documentazione allegata appare sufficiente a provare il credito azionato.
-Quanto alla doglianza di parte opponente, relativa alla difformità di numerazione indicata nel conto corrente e negli estratti conto, l'eccezione è infondata.
Difatti, il cambio di numerazione del conto corrente, da nr.6223 a 15077738, è stato determinato dalla fusione della banca nel (doc. n.1 proc.to Controparte_3 Controparte_2 monitorio) e tale variazione è stata oggetto di formale comunicazione (doc. n.6 comp. cost.ne opposta).
Un ulteriore cambio di numerazione del conto corrente, da nr.15077738 (già nr.6223) a nr.15250233, (come indicato nell'estratto conto ex art.50 TUB), era stato poi causato dalla chiusura della Filiale di Paternò e trasferimento dei rapporti alla Filiale di Belpasso della medesima banca.
-In relazione al contratto di conto anticipi, si rileva che, come stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 5.5.2022, il conto corrente ordinario ed il conto anticipi rappresentano un rapporto unitario che non genera anatocismo.
Difatti, il rapporto debito-credito fra la banca e il correntista è rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (cfr. Cass. 13449/2011), dunque, l'apertura del conto anticipi, pertanto, non comporta la costituzione di un distinto e autonomo rapporto.
-La consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente non può essere accolta in quanto di carattere esplorativo.
Infatti, la c.t.u. mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020).
pagina 6 di 9 -Vanno, quindi, esaminati i due contratti di garanzia prestati in data 16.11.2020 da Parte_3 Pa
e da entrambi soci della società garantita ed, in particolare,
[...] Parte_2 Parte_1 quest'ultimo, anche legale rappresentante della stessa, posto che gli opponenti li hanno definiti quali
“fideiussioni omnibus”, mentre l'opposta come “contratti autonomi di garanzia”.
Orbene, occorre esaminare quali siano le caratteristiche delle due figure di garanzie personali della fideiussione e del contratto autonomo di garanzia, nonché le loro differenze, al fine di inquadrare correttamente quale si configura nel caso in esame.
Il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità e/o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta (“senza eccezioni”), salvo la sola exceptio doli, cioè l'eccezione formulata nei confronti di chi abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio e poi ne abbia chiesto l'adempimento.
Il garante deve, quindi, provvedere immediatamente al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilità di opporre contestazioni.
Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia è l'assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che è rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale.
In altri termini, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e con la stessa ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere (la Suprema Corte parla a tal riguardo di
“vicario” del debitore garantito, si veda Cass. civ., Sezioni unite, 18.02.2010 n. 3947, nonché Cass. civ., 14.06.2016 n. 12143), il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.
In relazione alla possibilità di qualificare un negozio quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che fideiussione, la giurisprudenza ha espresso il seguente orientamento: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ., Sezioni unite, 18.02.2010, n. 3974; conformi Cass. civ., 27.09.2011 n. 19736 e 19.05.2011 n. 10998).
È dunque l'assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni che esclude l'elemento dell'accessorietà nel negozio e che qualifica quest'ultimo quale contratto autonomo di garanzia, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte con la citata sentenza n. 3947 del 18.02.2010, secondo cui “la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”.
Ciò premesso, si rileva che il negozio de quo prevede che il garante sia tenuto a pagare alla banca, a semplice richiesta scritta (cfr. art 7 dei contratti di garanzia), anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, nonché che la garanzia rilasciata ha carattere astratto ed autonomo e che, pertanto, la sua efficacia prescinde dalla esistenza, validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, con la conseguenza che il negozio può qualificarsi contratto di garanzia autonoma.
In conclusione, essendo preclusa al garante la possibilità di proporre eccezioni relative al rapporto garantito a fronte della richiesta di pagamento proveniente dall'istituto bancario (cfr. art 9 dei contratti di garanzia), le eccezioni che riguardano proprio il rapporto garantito non sono utilmente proponibili.
pagina 7 di 9 In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 1186/2020, ha precisato che: “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
-Posto che i contratti de quo vanno considerati come “contratti autonomi di garanzia”, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando la medesima un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale (Cass. civ., Sez. I, 17.10.2011 n. 21399 e Tribunale Catania, 17.06.2020 n. 2101).
Inoltre, dal momento che i garanti erano soci ed uno di loro anche legale rappresentante della società garantita, può ragionevolmente presumersi che gli stessi avessero conoscenza concreta ed effettiva delle mutate condizioni patrimoniali della debitrice e del loro progressivo deterioramento.
Si rileva, infine che, in ogni caso, posto che il debito è passato a sofferenza in data 18.9.2023 e che il procedimento monitorio è stato promosso dalla banca in data 27.10.2023, le azioni per il recupero del credito sono state avviate con tempestività rispetto al termine semestrale di cui all'art.1957 c.c.
- L'eccezione formulata dagli opponenti di nullità del contratto di garanzia e, in subordine, delle clausole conformi al modello A.B.I., in applicazione del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, va rigettata, dal momento che:
- “il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modello ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale…” (Tribunale di Catania, v. sent. 26.3.2020, GI Dott.ssa Marletta, su expartecreditoris.it), prova che i garanti non hanno dato;
- In provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, con cui ha dichiarato la contrarietà con la legge antitrust dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, si riferisce solo alle fideiussioni omnibus, e non ai contratti autonomi di garanzia, quali sono stati qualificati i contratti di garanzia de quo.
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 4430/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 4.12.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 11804/2023 e notificato in data 11.12.2023 - 3.1.2024;
- Condanna gli opponenti in solido tra loro alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida in € 11.283,20 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 8 di 9 Così deciso in Catania, il 28 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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