Articolo 81 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 78Articolo 82
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16 settembre 2003
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1 giugno 2012
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24 dicembre 2021
Art. 81. (( (ex art. 70 eecc - art. 47 Codice 2003) )) (( (Obblighi di non discriminazione) ))

(( 1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorita' puo' imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualita' identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali.
L'Autorita' puo' imporle l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2021
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