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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2024, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3578 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Di Giovangiulio, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Giuliani, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 9.07.2024, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la separazione dal marito , con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio in Tivoli (RM) il 29.07.2006, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli, gemelli, e (...) e formulando le seguenti conclusioni: Per_1 Per_2
“1) Pronunciare la separazione tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 CP_1 autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Affidare i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_3
collocamento prevalente presso la madre;
3) In ragione del prevalente collocamento dei minori, assegnare la casa familiare, sita in
Ciampino, ... e di proprietà esclusiva della SI.ra a Parte_1 quest'ultima, con tutto quanto in essa contenuto, dando atto che il SI. se ne è già CP_1
allontanato prelevando i propri effetti personali;
4) Disporre i tempi e le modalità di frequentazione genitori-figli, come meglio ritenuto nell'esclusivo interesse dei minori, ovvero come di seguito indicato, a settimane alterne:
Prima settimana: i minori trascorreranno un giorno infrasettimanale con il padre, che qui si indica nel martedì, dall'uscita di scuola sino alla cena con rientro presso la casa materna alle ore 21,30 nel periodo scolastico e alle 22,30 nel periodo estivo;
nel fine settimana dal venerdì dall'uscita di scuola e sino alla domenica sera con rientro presso la casa materna alle ore 21,30 nel periodo scolastico e alle 22,30 nel periodo estivo;
Seconda settimana: i minori trascorreranno due giorni infrasettimanali con il padre che qui si indicano nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola e sino alla sera con rientro presso la casa materna alle ore 21,30 nel periodo scolastico e alle 22.30 nel periodo estivo;
week-end saranno ripartiti alternativamente tra i due genitori dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera e, in particolare: nei fine settimana di spettanza del egli provvederà a riprendere i figli il venerdì, CP_1 all'uscita di scuola o all'uscita dell'attività sportiva e/o ricreativa se praticata, riaccompagnandoli la domenica sera presso la madre (con rientro a Ciampino alle h. 21:30 nel periodo scolastico, alle h. 22:30 nel periodo estivo);
Vacanze estive i genitori terranno con sé i figli un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da comunicare entro il 30 Maggio di ogni anno e, nello specifico, per quanto riguarda il mese di agosto, in ragione dell'attività lavorativa materna, i genitori alterneranno di anno in anno i periodi 1-16 e 16-31 del mese. Vacanze di Natale: dall'inizio delle vacanze natalizie (periodo scolastico) fino alla mattina del 25 dicembre con un genitore;
dalla mattina del 25 dicembre fino al 1° gennaio con l'altro genitore e poi dal 1° al 6 gennaio con il genitore con il quale hanno trascorso la Vigilia di Natale;
Vacanze di Pasqua: i genitori alterneranno ogni anno i periodi dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al martedì successivo;
Ulteriori ricorrenze: i giorni festivi alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore;
Compleanni dei figli: alternativamente di anno in anno con ciascun genitore;
Compleanno dei genitori e festa della mamma e del papà: il compleanno dei genitori, la festa della mamma e la festa del papà saranno goduti con il genitore che festeggia la ricorrenza, indipendentemente dall'alternanza;
5) Disporre a carico del in ragione del prevalente collocamento dei figli presso la CP_1
madre, al fine di garantire a figli il medesimo tenore di vita, un contributo al mantenimento degli stessi non inferiore ad € 1.500,00 (Millecinquecento/00) mensili pari ad € 750,00
(Settecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale Istat a decorrere dal mese di aprile 2023, mese in cui il SI. si allontanava dalla casa familiare, ovvero dal deposito del presente ricorso;
CP_1
6) Disporre che le spese straordinarie, come da protocollo di Velletri, siano suddivise nella misura del 70% a carico del SI. e al 30% a carico della SI.ra in ragione della CP_1 Pt_1
disparità economica tra le parti
7) Assegnare ogni misura economica che verrà erogata dallo Stato in favore dei figli, nonché
l'assegno unico familiare, alla SI.ra la quale li amministrerà nell'interesse dei minori;
Pt_1
8) Disporre che ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, essendo le Parti economicamente indipendenti;
Con vittoria di spese e onorari.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.10.2024 si costituiva in giudizio
, il quale rappresentava di aver raggiunto con la controparte un accordo idoneo a CP_1
definire bonariamente la controversia.
All'udienza del 25.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano congiutamente le conclusioni nei seguenti termini:
“1) Pronunciare la separazione tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 CP_1 autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, disponendo l'annotazione della sentenza in calce all'atto di matrimonio del 29 luglio 2006, Comune di
Tivoli, iscritto nel registro dello Stato Civile dello stesso Comune in data 29 luglio 2006 nella
Parte II, serie B, sotto il numero 1726 anno 2006;
2) I figli e vengono affidati, come per legge, in via condivisa ad Per_1 Persona_3
entrambi i genitori che continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale condivisa per tutte le decisioni di primaria importanza inerenti la vita dei minori, la loro educazione ed istruzione, mentre le Parti eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta in relazione alle decisioni di natura ordinaria;
le parti si comunicheranno sempre il rispettivo luogo di residenza anche temporaneo ed il recapito telefonico;
3) La casa coniugale, sita in Ciampino, Via L. (...) n. , di proprietà esclusiva della SI.ra sarà assegnata alla stessa, con tutto quanto in essa contenuto, ad eccezione Parte_1
dei beni personali e di proprietà esclusiva del SI. (due scrivanie uso ufficio, due CP_1
sedie uso ufficio un mobile basso uso ufficio) in ragione della prevalente permanenza dei figli e presso l'abitazione materna, ove sono residenti;
Per_1 Persona_3
4) I tempi di frequentazione genitori-figli, fatto salvo diverso accordo delle parti, saranno regolati secondo il seguente schema:
I week-end saranno ripartiti alternativamente tra i due genitori dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera e, in particolare:
⁃ nei fine settimana di spettanza del egli provvederà a riprendere i figli il venerdì, CP_1 all'uscita di scuola o all'uscita dell'attività sportiva e/o ricreativa se praticata, e a riaccompagnarli la domenica sera presso la madre (con rientro a Ciampino alle h. 21:30 nel periodo scolastico, alle h. 22:30 nel periodo estivo);
⁃ nei fine settimana di spettanza della SInora il padre riprenderà i figli minori nel Pt_1
pomeriggio di giovedì per accompagnarli alla lezione di musica e li riaccompagnerà la sera stessa del giovedì dopo cena (a Ciampino alle h. 21:30 nel periodo scolastico, alle h. 22:30 nel periodo estivo), ferma restando la facoltà dello stesso di tenere con sé i minori anche il venerdì dall'uscita di scuola o all'uscita dell'attività sportiva e/o ricreativa se praticata fino al sabato alle h. 15 allorquando li riporterà presso la casa della madre da comunicare con un preavviso di 24h anche per WhatsApp alla madre.
Vacanze estive: nel mese di agosto, saranno alternati due periodi di 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno tramite email
(in caso di disaccordo, alternando di anno in anno i periodi:
1-16 e 16-31 del mese); in aggiunta ai giorni stabiliti per entrambi i genitori per il mese di agosto, il padre, in accordo con la madre, potrà stare con i figli minori e , nel mese di luglio, trascorrendo 15 giorni Per_2 Per_1 anche non consecutivi con loro;
durante questo periodo “aggiuntivo” la madre, ove sia libera dal lavoro, potrà vedere i figli durante il fine settimana, comunicandolo al padre almeno 24h prima, anche per WhatsApp.
Resta ferma la facoltà per entrambi i genitori di apportare variazioni per l'organizzazione di eventuali viaggi, da concordare con l'altro genitore, previo preavviso di almeno dieci giorni da comunicare tramite e-mail;
Vacanze di Natale: dall'inizio delle vacanze natalizie (periodo scolastico) fino alla mattina del 25 dicembre con un genitore;
dalla mattina del 25 dicembre fino al 1° gennaio con l'altro genitore e poi dal 1° al 6 gennaio quando rientreranno nella casa materna;
il giorno di Natale
2024 i minori saranno con il padre;
Vacanze di Pasqua: i genitori alterneranno ogni anno i periodi dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua, e dal Lunedì dell'Angelo al martedì successivo;
Ulteriori ricorrenze: i giorni festivi saranno trascorsi alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore;
Compleanni dei figli: verrà trascorso, alternativamente di anno in anno con un genitore indipendentemente dal periodo di frequentazione e resta tuttavia ferma la facoltà di diverso accordo (es. metà giornata con un genitore e nell'altra metà con l'altro), previo avviso da comunicare almeno 48 ore prima mediante e-mail o WhatsApp;
Compleanno dei genitori e festa della mamma e del papà: il compleanno dei genitori, la festa della mamma e la festa del papà saranno goduti con il genitore che festeggia la ricorrenza, indipendentemente dall'alternanza;
5) tenuto conto della prevalente permanenza dei figli presso la madre, il SI. CP_1 contribuirà al mantenimento degli stessi con un assegno mensile di complessivi € 900,00
(novecento/00) pari ad € 450,00 (Quattrocentocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale Istat a decorrere dall'anno successivo all'emanazione del provvedimento e nello stesso mese;
6) L'assegno unico familiare, come attualmente previsto, nonché ogni altra misura economica che verrà erogata dallo Stato in sostituzione o in aggiunta all'attuale assegno unico, nonché ogni altra erogazione statale in favore dei figli, verrà percepito e gestito interamente dalla madre in ragione del prevalente collocamento degli stessi.
7) le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Velletri, che le parti dichiarano di conoscere, saranno suddivise tra i genitori al 50%;
8) Il SI. restituirà alla SI.ra la somma di € 3.300,00 da questa prestata per CP_1 Pt_1
l'acquisto di beni attinenti l'attività di questo;
alla data del 16 ottobre 2024 il SI. ha CP_1 restituito € 408,00; il pagamento di detta somma potrà avvenire, come fino ad oggi, in compensazione con i canoni Verisure che ad oggi ammontano ad € 68,00 mensili, pagati dal sull'impianto della casa familiare;
CP_1
9) La SI.ra si impegna a procurare la liberazione del SI. Parte_1 CP_1 dall'obbligazione fideiussoria e di garanzia relativamente al mutuo a suo nome contratto per l'acquisto della casa di proprietà esclusiva della stessa, sita in Ciampino (Rm), Via L. (...)
(...) entro il termine di mesi sei dalla sottoscrizione del presente atto;
10) Le parti espressamente convengono, nell'ottica di mantenere la stabilità del presente accordo e di leale collaborazione, che eventuali modifiche del rateo del mutuo a carico della SI.ra , in aumento o in diminuzione, così come eventuali modifiche della Parte_1
collocazione abitativa o di quella lavorativa per non saranno motivo per richiedere CP_1 modifiche in aumento o in diminuzione dell'assegno di mantenimento;
11) ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento essendo le Parti economicamente indipendenti;
12) Le parti autorizzano il rilascio o rinnovo del passaporto o di altro titolo equipollente per sé e per i figli minori;
13) Le spese legali sono integralmente compensate”.
In ragione di ciò, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alle rassegnate conclusioni, il Collegio ritiene che le stesse non sono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e che risultano conformi all'interesse delle parti e della prole, sia con riguardo agli aspetti non patrimoniali sia avuto riguardo agli aspetti patrimoniali scaturenti dalla crisi del rapporto coniugale, sicchè possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3578/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
), i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (RM) il 29.07.2006; C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Tivoli (anno 2006, n. 122, parte 2, serie A); c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di conSIlio del 25 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3578 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Di Giovangiulio, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Giuliani, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 9.07.2024, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la separazione dal marito , con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio in Tivoli (RM) il 29.07.2006, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli, gemelli, e (...) e formulando le seguenti conclusioni: Per_1 Per_2
“1) Pronunciare la separazione tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 CP_1 autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Affidare i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_3
collocamento prevalente presso la madre;
3) In ragione del prevalente collocamento dei minori, assegnare la casa familiare, sita in
Ciampino, ... e di proprietà esclusiva della SI.ra a Parte_1 quest'ultima, con tutto quanto in essa contenuto, dando atto che il SI. se ne è già CP_1
allontanato prelevando i propri effetti personali;
4) Disporre i tempi e le modalità di frequentazione genitori-figli, come meglio ritenuto nell'esclusivo interesse dei minori, ovvero come di seguito indicato, a settimane alterne:
Prima settimana: i minori trascorreranno un giorno infrasettimanale con il padre, che qui si indica nel martedì, dall'uscita di scuola sino alla cena con rientro presso la casa materna alle ore 21,30 nel periodo scolastico e alle 22,30 nel periodo estivo;
nel fine settimana dal venerdì dall'uscita di scuola e sino alla domenica sera con rientro presso la casa materna alle ore 21,30 nel periodo scolastico e alle 22,30 nel periodo estivo;
Seconda settimana: i minori trascorreranno due giorni infrasettimanali con il padre che qui si indicano nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola e sino alla sera con rientro presso la casa materna alle ore 21,30 nel periodo scolastico e alle 22.30 nel periodo estivo;
week-end saranno ripartiti alternativamente tra i due genitori dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera e, in particolare: nei fine settimana di spettanza del egli provvederà a riprendere i figli il venerdì, CP_1 all'uscita di scuola o all'uscita dell'attività sportiva e/o ricreativa se praticata, riaccompagnandoli la domenica sera presso la madre (con rientro a Ciampino alle h. 21:30 nel periodo scolastico, alle h. 22:30 nel periodo estivo);
Vacanze estive i genitori terranno con sé i figli un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da comunicare entro il 30 Maggio di ogni anno e, nello specifico, per quanto riguarda il mese di agosto, in ragione dell'attività lavorativa materna, i genitori alterneranno di anno in anno i periodi 1-16 e 16-31 del mese. Vacanze di Natale: dall'inizio delle vacanze natalizie (periodo scolastico) fino alla mattina del 25 dicembre con un genitore;
dalla mattina del 25 dicembre fino al 1° gennaio con l'altro genitore e poi dal 1° al 6 gennaio con il genitore con il quale hanno trascorso la Vigilia di Natale;
Vacanze di Pasqua: i genitori alterneranno ogni anno i periodi dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al martedì successivo;
Ulteriori ricorrenze: i giorni festivi alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore;
Compleanni dei figli: alternativamente di anno in anno con ciascun genitore;
Compleanno dei genitori e festa della mamma e del papà: il compleanno dei genitori, la festa della mamma e la festa del papà saranno goduti con il genitore che festeggia la ricorrenza, indipendentemente dall'alternanza;
5) Disporre a carico del in ragione del prevalente collocamento dei figli presso la CP_1
madre, al fine di garantire a figli il medesimo tenore di vita, un contributo al mantenimento degli stessi non inferiore ad € 1.500,00 (Millecinquecento/00) mensili pari ad € 750,00
(Settecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale Istat a decorrere dal mese di aprile 2023, mese in cui il SI. si allontanava dalla casa familiare, ovvero dal deposito del presente ricorso;
CP_1
6) Disporre che le spese straordinarie, come da protocollo di Velletri, siano suddivise nella misura del 70% a carico del SI. e al 30% a carico della SI.ra in ragione della CP_1 Pt_1
disparità economica tra le parti
7) Assegnare ogni misura economica che verrà erogata dallo Stato in favore dei figli, nonché
l'assegno unico familiare, alla SI.ra la quale li amministrerà nell'interesse dei minori;
Pt_1
8) Disporre che ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, essendo le Parti economicamente indipendenti;
Con vittoria di spese e onorari.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.10.2024 si costituiva in giudizio
, il quale rappresentava di aver raggiunto con la controparte un accordo idoneo a CP_1
definire bonariamente la controversia.
All'udienza del 25.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano congiutamente le conclusioni nei seguenti termini:
“1) Pronunciare la separazione tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 CP_1 autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, disponendo l'annotazione della sentenza in calce all'atto di matrimonio del 29 luglio 2006, Comune di
Tivoli, iscritto nel registro dello Stato Civile dello stesso Comune in data 29 luglio 2006 nella
Parte II, serie B, sotto il numero 1726 anno 2006;
2) I figli e vengono affidati, come per legge, in via condivisa ad Per_1 Persona_3
entrambi i genitori che continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale condivisa per tutte le decisioni di primaria importanza inerenti la vita dei minori, la loro educazione ed istruzione, mentre le Parti eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta in relazione alle decisioni di natura ordinaria;
le parti si comunicheranno sempre il rispettivo luogo di residenza anche temporaneo ed il recapito telefonico;
3) La casa coniugale, sita in Ciampino, Via L. (...) n. , di proprietà esclusiva della SI.ra sarà assegnata alla stessa, con tutto quanto in essa contenuto, ad eccezione Parte_1
dei beni personali e di proprietà esclusiva del SI. (due scrivanie uso ufficio, due CP_1
sedie uso ufficio un mobile basso uso ufficio) in ragione della prevalente permanenza dei figli e presso l'abitazione materna, ove sono residenti;
Per_1 Persona_3
4) I tempi di frequentazione genitori-figli, fatto salvo diverso accordo delle parti, saranno regolati secondo il seguente schema:
I week-end saranno ripartiti alternativamente tra i due genitori dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera e, in particolare:
⁃ nei fine settimana di spettanza del egli provvederà a riprendere i figli il venerdì, CP_1 all'uscita di scuola o all'uscita dell'attività sportiva e/o ricreativa se praticata, e a riaccompagnarli la domenica sera presso la madre (con rientro a Ciampino alle h. 21:30 nel periodo scolastico, alle h. 22:30 nel periodo estivo);
⁃ nei fine settimana di spettanza della SInora il padre riprenderà i figli minori nel Pt_1
pomeriggio di giovedì per accompagnarli alla lezione di musica e li riaccompagnerà la sera stessa del giovedì dopo cena (a Ciampino alle h. 21:30 nel periodo scolastico, alle h. 22:30 nel periodo estivo), ferma restando la facoltà dello stesso di tenere con sé i minori anche il venerdì dall'uscita di scuola o all'uscita dell'attività sportiva e/o ricreativa se praticata fino al sabato alle h. 15 allorquando li riporterà presso la casa della madre da comunicare con un preavviso di 24h anche per WhatsApp alla madre.
Vacanze estive: nel mese di agosto, saranno alternati due periodi di 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno tramite email
(in caso di disaccordo, alternando di anno in anno i periodi:
1-16 e 16-31 del mese); in aggiunta ai giorni stabiliti per entrambi i genitori per il mese di agosto, il padre, in accordo con la madre, potrà stare con i figli minori e , nel mese di luglio, trascorrendo 15 giorni Per_2 Per_1 anche non consecutivi con loro;
durante questo periodo “aggiuntivo” la madre, ove sia libera dal lavoro, potrà vedere i figli durante il fine settimana, comunicandolo al padre almeno 24h prima, anche per WhatsApp.
Resta ferma la facoltà per entrambi i genitori di apportare variazioni per l'organizzazione di eventuali viaggi, da concordare con l'altro genitore, previo preavviso di almeno dieci giorni da comunicare tramite e-mail;
Vacanze di Natale: dall'inizio delle vacanze natalizie (periodo scolastico) fino alla mattina del 25 dicembre con un genitore;
dalla mattina del 25 dicembre fino al 1° gennaio con l'altro genitore e poi dal 1° al 6 gennaio quando rientreranno nella casa materna;
il giorno di Natale
2024 i minori saranno con il padre;
Vacanze di Pasqua: i genitori alterneranno ogni anno i periodi dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua, e dal Lunedì dell'Angelo al martedì successivo;
Ulteriori ricorrenze: i giorni festivi saranno trascorsi alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore;
Compleanni dei figli: verrà trascorso, alternativamente di anno in anno con un genitore indipendentemente dal periodo di frequentazione e resta tuttavia ferma la facoltà di diverso accordo (es. metà giornata con un genitore e nell'altra metà con l'altro), previo avviso da comunicare almeno 48 ore prima mediante e-mail o WhatsApp;
Compleanno dei genitori e festa della mamma e del papà: il compleanno dei genitori, la festa della mamma e la festa del papà saranno goduti con il genitore che festeggia la ricorrenza, indipendentemente dall'alternanza;
5) tenuto conto della prevalente permanenza dei figli presso la madre, il SI. CP_1 contribuirà al mantenimento degli stessi con un assegno mensile di complessivi € 900,00
(novecento/00) pari ad € 450,00 (Quattrocentocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale Istat a decorrere dall'anno successivo all'emanazione del provvedimento e nello stesso mese;
6) L'assegno unico familiare, come attualmente previsto, nonché ogni altra misura economica che verrà erogata dallo Stato in sostituzione o in aggiunta all'attuale assegno unico, nonché ogni altra erogazione statale in favore dei figli, verrà percepito e gestito interamente dalla madre in ragione del prevalente collocamento degli stessi.
7) le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Velletri, che le parti dichiarano di conoscere, saranno suddivise tra i genitori al 50%;
8) Il SI. restituirà alla SI.ra la somma di € 3.300,00 da questa prestata per CP_1 Pt_1
l'acquisto di beni attinenti l'attività di questo;
alla data del 16 ottobre 2024 il SI. ha CP_1 restituito € 408,00; il pagamento di detta somma potrà avvenire, come fino ad oggi, in compensazione con i canoni Verisure che ad oggi ammontano ad € 68,00 mensili, pagati dal sull'impianto della casa familiare;
CP_1
9) La SI.ra si impegna a procurare la liberazione del SI. Parte_1 CP_1 dall'obbligazione fideiussoria e di garanzia relativamente al mutuo a suo nome contratto per l'acquisto della casa di proprietà esclusiva della stessa, sita in Ciampino (Rm), Via L. (...)
(...) entro il termine di mesi sei dalla sottoscrizione del presente atto;
10) Le parti espressamente convengono, nell'ottica di mantenere la stabilità del presente accordo e di leale collaborazione, che eventuali modifiche del rateo del mutuo a carico della SI.ra , in aumento o in diminuzione, così come eventuali modifiche della Parte_1
collocazione abitativa o di quella lavorativa per non saranno motivo per richiedere CP_1 modifiche in aumento o in diminuzione dell'assegno di mantenimento;
11) ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento essendo le Parti economicamente indipendenti;
12) Le parti autorizzano il rilascio o rinnovo del passaporto o di altro titolo equipollente per sé e per i figli minori;
13) Le spese legali sono integralmente compensate”.
In ragione di ciò, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alle rassegnate conclusioni, il Collegio ritiene che le stesse non sono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e che risultano conformi all'interesse delle parti e della prole, sia con riguardo agli aspetti non patrimoniali sia avuto riguardo agli aspetti patrimoniali scaturenti dalla crisi del rapporto coniugale, sicchè possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3578/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
), i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (RM) il 29.07.2006; C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Tivoli (anno 2006, n. 122, parte 2, serie A); c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di conSIlio del 25 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi