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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/09/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 132/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 540/2019 emessa dal Tribunale di
Caltanissetta il 18.10.2019 e pubblicata il 21.10.2019, a definizione del procedimento rubricato al n. 211/2014 RG, promosso
DA
(P.I. con sede a Palermo, Via Ferruzza 1/5, in persona Pt_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore Dott. , elettivamente Parte_2
domiciliato in Caltanissetta nel Corso Vittorio Emanuele 161 presso lo studio dell'Avv. Massimo Dell'Utri che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ) con sede a Caltanissetta in Contrada CP_1 P.IVA_2
Calderaro - Zona Industriale, in persona del legale rappresentante pro
1 tempore SI.ra , nata ad [...] il [...], Cod. Fisc. Controparte_2
, elettivamente domiciliata a Mussomeli (CL) in via C.F._1
Palermo n. 177, presso lo Studio dell'Avv. Gesua Nugara che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
E CONTRO
(P. I. ) con sede a Caltanissetta in Contrada CP_3 P.IVA_3
Calderaro Zona Industriale in persona del suo legale rappresentante
APPELLATA-CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “l'On.le Corte d'Appello Voglia: "Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e previa acquisizione dei fascicoli della fase
cautelare (n. 2139/2012 RG e n. 1287/13 RG) e di merito (n. 211/2014 RG)
del giudizio, preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva
dell'impugnata sentenza del Tribunale di Caltanissetta in composizione
monocratica n. 540/2019, pubblicata il 21.10.2019, resa inter partes nel
giudizio n. 211/2014 R.G., non notificata, ricorrendone i presupposti di rito
e le condizioni di legge e sussistendo gravi e fondati motivi, per le ragioni
sopra indicate. Sempre in via preliminare, disporre rinnovo della CTU
nominando un Collegio di tecnici o un esperto in strutture, geotecnica ed
accertamenti geognostici. In subordine, senza recesso, nel merito del
giudizio, in parziale riforma alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta in
composizione monocratica n. 540/2019, pubblicata il 21.10.2019, resa inter
partes nel giudizio n. 211/2014 R.G., non notificata, accogliere l'appello
proposto avverso la predetta sentenza e, conseguentemente, accogliere le
conclusioni tutte, così come formulate nell'atto di citazione del giudizio di I
grado, nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., nella comparsa
2 conclusionale depositata, e negli scritti tutti da intendersi integralmente
ripetuti e trascritti nel presente atto difensivo, con ogni conseguente
statuizione. In particolare, in parziale riforma dell'impugnata decisione,
ritenere e dichiarare, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione così
come proposta, per carenza di legittimazione passiva dell'1rsap,
[...]
, essendo il Controparte_4 [...]
, l'unico soggetto legittimato a Controparte_5
resistere nel giudizio intentato dalla in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, per le motivazioni sopra indicate, e secondo la
vigente normativa anche di interpretazione autentica e la giurisprudenza
formatasi, con ogni conseguente e/o relativa statuizione. Sempre nel merito,
ritenere e dichiarare inammissibile e, comunque, infondata, in quanto
carente di prova, e per l'effetto rigettarla, la domanda formulata dalla
nei confronti dell' . Nel merito, ancora, ritenere e CP_1 Pt_1
dichiarare errata ed illegittima la condanna dell' al rifacimento Pt_1
dell'intero muro, in quanto ultra petita ed in quanto generica ed
indeterminata, per le ragioni sopra indicate, con necessità di ogni
conseguente statuizione. In subordine, senza recesso alcuno da quanto
precede, sempre in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenere e
dichiarare che la causa del dissesto del muro per cui è causa, è unicamente
attribuibile alla in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
in conseguenza dei lavori di sbancamento, scavo e di sistemazione del lotto,
eseguiti, e per tale ragione condannarla al chiesto risarcimento, con
necessità di ogni conseguente e/o relativa statuizione. Con vittoria di spese
e compensi, di entrambi i gradi del giudizio, alla luce dei rilevati profili di
inammissibilità ed erroneità, ovvero, in subordine, con integrale e/o
parziale, compensazione alla luce della provata responsabilità, esclusiva e,
3 comunque, prevalente della in persona del legale rappresentante CP_3
pro tempore, nella causazione del dissesto del muro". Ove la causa dovesse
essere posta indecisione chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Per l'appellata “L'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta CP_1
per le ragioni di cui in premessa voglia: - Respingere l'appello proposto
dall' in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi descritti nella Pt_1
comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Civile di Caltanissetta n.
540/2019 pubblicata il 21.10.2019, emessa nel giudizio n. 211/2014 R.G. -
Con vittoria di spese, competenze ed onori del giudizio anche ex art. 91 cpc
- chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei
termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e
successive eventuali memorie di replica. Con salvezza di ogni diritto”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 24.01.2014, l Pt_1 [...]
conveniva la e la Controparte_4 CP_1 CP_3
dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, chiedendo - previa revoca del provvedimento cautelare di danno temuto, ottenuto dalla a CP_1
carico dell (a seguito di riqualificazione di un originario ricorso ex art. Pt_1
700 cpc) - la declaratoria di inammissibilità della domanda svolta dalla
, per difetto di legittimazione passiva dell e, nel merito, il CP_1 CP_4
rigetto di detta domanda per infondatezza della stessa.
L esponeva che la proprietaria di un fondo sito nella zona Pt_1 CP_1
Industriale di Caltanissetta, nel 2012, aveva proposto azione ex art. 700 c.p.c.,
contro il soppresso Consorzio Asi di Caltanissetta, lamentando una situazione di pericolo, che sarebbe derivata al lotto di proprietà della stessa,
4 da un muro di sostegno, posto sul confine sud, a divisione del capannone della da quello assegnato alla ditta Precisava che il CP_1 CP_3
Giudice della cautela, preso atto della intervenuta riforma dei Consorzi Asi,
ai sensi della L.R. 8/2012, aveva, erroneamente, disposto l'integrazione del contraddittorio, anziché con la "Gestione Separata", nei confronti dell . Pt_1
Quest'ultimo, si costituiva in giudizio eccependo, oltre che la mancanza dei requisiti di ammissibilità della azione cautelare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto si verteva, ex art. 19 c. 8 L.R. 08/2012, su un rapporto e su un titolo riferibile al soppresso Consorzio Asi, costruttore dei muri in questione. Precisava, ancora, l che, in esito alla CTU Pt_1
(disposta per accertare il lamentato stato di pericolo, l'attuale capacità dei muri di svolgere l'azione di contenimento del terrapieno a monte e il rischio di crollo del piazzale e delle vasche interrate della ) il Giudice, CP_1
riqualificata l'istanza ex art. 700 c.p.c., in azione da danno temuto, aveva ordinato all' di provvedere alla ricostruzione dei muri, in quanto Pt_1
subentrato nella gestione delle aree destinate allo svolgimento delle attività
produttive, già attribuite ai Consorzi, ai sensi dell'art. 5 L.R. 08/2012.
Rilevava, altresì, l che aveva reclamato detta ordinanza, evidenziando CP_4
che, in applicazione dell'art. 19 c. 8 L.R. 08/2012 e della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 64 della L.R. 9/2013, il soggetto legittimato era il Consorzio ASI in gestione separata, e che ciò nonostante il
Tribunale in composizione collegiale, aveva rigettato il reclamo ritenendo,
inoltre, che i muri, oggetto di causa, non sarebbero rientrati nel patrimonio della Regione, in mancanza di adozione del relativo provvedimento di acquisizione previsto dal combinato disposto degli artt. 2, 1° comma, lett d)
e 19, 9° comma della stessa L.R. 08/2012.
5 Da qui, l'attivazione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 669 octies comma
6 cpc, contro la e l con cui l reiterava la propria CP_1 CP_3 Pt_1
carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda,
stante anche la responsabilità della confinante già assegnataria del CP_3
lotto, nei confronti della quale veniva spiegata apposita domanda risarcitoria,
per avere causato la rotazione e lo scorrimento del muro di confine, in occasione dei lavori di sistemazione del lotto.
Si costituivano nel giudizio le convenute, sostenendo: la CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e la fondatezza dell'ottenuta tutela nunciatoria;
la l'inammissibilità CP_3
dell'azione spiegata nei confronti della stessa, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto la rotazione e lo scorrimento del muro sarebbero dipesi da una pretesa insufficiente progettazione del muro. La causa veniva istruita in via documentale e, all'udienza del 02/05/2019, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 540/2019, pubblicata il 21.10.2019, il Tribunale di
Caltanissetta, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell , rigettava la domanda risarcitoria formulata dall e Pt_1 CP_4
condannava l alla ricostruzione del muro posto a valle del lotto Pt_1
industriale assegnato alla nella Z.I. di Caltanissetta, CP_1
compensando interamente tra le parti le spese del procedimento.
2. Per la riforma di detta sentenza l' ha proposto appello, lamentando: Pt_1
con il primo motivo, l'insussistenza della propria legittimazione passiva,
essendo legittimato passivo il Consorzio ASI Gestione Separata;
col secondo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva
6 ritenuto provate le domande della e condannato esso CP_1
appellante alla ricostruzione dell'intero muro;
col terzo motivo, l'errore del primo giudice nell'aver rigettato l'eccezione di ultrapetizione;
con il quarto motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata rigettata la domanda risarcitoria formulata nei confronti della con il quinto CP_3
motivo, l'errore del Tribunale nella parte in cui esso appellante era stato condannato all'esecuzione in forma specifica della ricostruzione dell'intero muro posto a valle del lotto industriale assegnato alla CP_1
Ha resistito al gravame la eccependone preliminarmente CP_1
l'inammissibilità e chiedendone nel merito il rigetto.
Con ordinanza dell'08.03.2021, la Corte rigettava l'istanza d'inammissibilità ex art. 348 bis cpc sollevata dalla e l'istanza di sospensione CP_1
dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante.
La Corte all'udienza del 27.06.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di regolarmente CP_3
citata e non costituitasi in giudizio.
4. Parte appellante con il primo motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ii Tribunale, erroneamente interpretando la legge regionale n. 8/20.12 e non tenendo conto dei successivi interventi legislativi, non ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Richiama, al riguardo, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 64
della L.R. Sicilia n. 9 del 15.5.2013, unitamente alla riforma intervenuta can
L.R. n. 8 del 17.5.2016. CP_6
La censura è fondata.
7 Per come dedotto dall la corretta ricostruzione del quadro Parte_1
normativo introdotto dalla L.R. Sicilia n. 8 del 12.1.2012 (“Costituzione dell' ”) consente di Controparte_4
cogliere appieno la vicenda successoria che ha coinvolto i Consorzi ASI e i1
subentrante Parte_1
Dalla lettura dell'originaria formulazione della citata legge regionale può,
anzitutto, ricavarsi che l'IRSAP — nella veste di ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della
Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle produttive (art. CP_4
1) — è stato costituito al fine di promuovere “l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo
sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti”
(art. 2).
Contestualmente, si osserva, è stata disposta la soppressione e la liquidazione dci Consorzi AS1 (ridenominati “ Controparte_7
”) attraverso la nomina di commissari straordinari
[...]
(art. 1), i quali, secondo le fasi scandite dalla legge citata, avrebbero dovuto chiudere le operazioni di liquidazione entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l' subentrava “integralmente CP_4
e definitivamente nella gestione delle aree” in cui operavano i disciolti
Consorzi A.S.I. (art. 19, comma 5), mentre “i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale” transitavano “in apposite gestioni a contabilità separata presso l' tale da garantire ed CP_4
assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla
8 definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione” (cosi la formulazione originaria dell'art. 19, comma 8, primo periodo.
Orbene, sulla portata applicativa della normativa citata è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 64 della L.R. Sicilia n. 9 del
15.5.2013 (pubblicata su G.U. R. Sicilia Suppl. Ord. 17/05/2013, n. 22 e recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilita regionale”).
Tale norma, infatti, ha chiarito che i soppressi Consorzi A.S.I. transitati nella
Gestione Separata (nonostante l'attribuzione al Presidente dell'IRSAP della legale rappresentanza degli stessi) “mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica” (sino alla chiusura, da adottarsi con decreto assessoriale, del procedimento di liquidazione) e che “in nessun caso è
consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero al bilancio della Regione”.
Risulta, pertanto, evidente contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata - che nessuna successione è intervenuta tra i disciolti Consorzi
ASI e l' Pt_1
In questo senso, dcl resto, depone la successiva riformulazione del comma 8
dell'art. 19 della L.R. Sicilia 8/2012 (sostituito dall'art. 19, lett. d) operata dalla L.R. Sicilia n.8 del 17.5.2016 (pubblicata in G.U.R.S. n. 22 del
24.5.2016 e recante “Disposizioni per favorire l'economia, norme in materia di personale. Disposizioni varie”) il cui tenore si riporta: “Trascorso
infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei
soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione
permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla
definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è
9 consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero al bilancio della Regione”.
Infine, sotto altro concorrente profilo, viene in rilievo il Decreto
dell'Assessore delle Attività produttive n. 2512 dell'8.9.2016 (pubblicato in
G.U.R.S. n. 41 del 23.9.2016 il quale, disponendo la soppressione delle
Gestioni Separate, prevede espressamente (cfr. art. l e 2) che “(...) le gestioni separate di cui al previgente comma 8 dell'art. 19 della Legge Regionale n.
8/2012 cessano ed i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai disciolti consorzi ASI, successivamente incardinati nelle gestioni separate citate, ai sensi della nuova formulazione del comma 8 dell'art. 19 della legge regionale 8/2012 permangono in capo agli stessi enti consortili, posti in
liquidazione fino alla chiusura delle relative operazioni (…) e che “I
Consorzi ASI in liquidazione e l sono enti autonomi disciplinati Parte_1
dai rispettivi testi normativi di riferimento”.
Per tale ragione, per effetto della cessazione delle gestioni separate, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo ai disciolti consorzi ASI
successivamente transitati nelle gestioni separate, devono ritenersi permanere in capo agli stessi enti consortili posti in liquidazione, la cui rappresentanza legale spetta al liquidatore (cfr. Cass. civ., sez. I, 17/01/2025,
n.1221).
Come è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il quadro normativo sopra delineato impone di considerare la portata precettiva della modifica introdotta dall'art. 2 della legge regionale 8 del 2016 la quale
è orientata a consolidare in capo ai Consorzi Asi i rapporti pregressi,
soprattutto laddove risulta che il legislatore regionale, modificando la precedente disposizione introdotta nel 2013 con la modifica del vecchio art. 19, comma 8, ha rimarcato in maniera precisa la permanenza in via esclusiva
10 dei rapporti attivi e passivi in capo ai Consorzi Asi fino alla fine della gestione delle operazioni di liquidazione, in modo da escludere il transito delle posizioni debitorie facenti capo alle gestioni all'IRSAP (cfr. Cass. civ.,
sez. I, 20/11/2023, n.32084; Cass. civ., sez. I, 31/10/2023, n.30294; Cass.
civ., sez. I, 31/10/2023, n.30342).
Pertanto, sulla scorta dei principi sopra enunciati, la legittimazione passiva in ordine ai giudizi instaurati nei confronti dei predetti Consorzi va quindi individuata nella gestione separata dei Consorzi medesimi. Parte_1
Talché, nella vicenda che occupa, riguardante il giudizio intrapreso da
, con l'originario ricorso ex art. 700 c.p.c., riqualificato in azione CP_1
da danno temuto, con cui ha invocato la tutela cautelare nei confronti del soppresso Consorzio Asi di Caltanissetta in liquidazione, in quanto costruttore dei muri e venditore del fondo sul quale gli stessi insistono, deve escludersi in radice, il difetto di legittimazione passiva dell' , essendo Pt_1
legittimo contraddittore della domanda il medesimo Controparte_8
in liquidazione, transitato nella gestione separata presso
[...]
l espressamente indicato dal legislatore e, a tal fine dotato di “propria Pt_1
originaria autonoma personalità giuridica".
L'accoglimento del primo motivo dell'impugnazione proposto dall' Pt_1
rende superflua la disamina degli altri.
5. La sentenza impugnata va pertanto riformata dichiarandosi il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione al giudizio intrapreso da Parte_1
con l'originario ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti del CP_1
Consorzio Asi di Caltanissetta, e revocandosì conseguentemente la pronuncia di condanna dell' “alla ricostruzione dell'intero muro posto a valle Parte_1
del lotto industriale assegnato alla ell'ambito della Z.I. di Parte_3
Caltanissetta”.
11 6. La riforma della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sul regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, che nel caso di specie vede l'appellante vittorioso.
In considerazione di ciò ritiene la Corte porre a carico della le CP_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo, con applicazione di compensi prossimi ai medi tariffari previsti dal D.M. n. 55
del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello)
La scelta di di rimanere contumace nel grado induce alla CP_3
compensazione integrale delle spese fra la medesima e l'appellante
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia della sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. CP_3 Parte_1
540/2019 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 18.10.2019 e pubblicata il
21.10.2019, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'appellante in relazione al giudizio intrapreso da Parte_1
con l'originario ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti del CP_1
Consorzio Asi di Caltanissetta.
Revoca la statuizione con cui il Tribunale “Condanna l' alla Pt_1
ricostruzione dell'intero muro posto a valle del lotto industriale assegnato alla ell'ambito della Z.I. di Caltanissetta”. Parte_3
Condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio in favore di parte appellante che liquida, per il primo, in complessivi
€ 5.764,00, di cui € 687,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge, per il secondo, in
12 complessivi € 6.613,00, di cui € 804,00 per spese ed € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
Nulla sulle spese del grado tra l'appellante e la rimasta contumace. CP_3
Così deciso a Caltanissetta, il 25 luglio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 132/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 540/2019 emessa dal Tribunale di
Caltanissetta il 18.10.2019 e pubblicata il 21.10.2019, a definizione del procedimento rubricato al n. 211/2014 RG, promosso
DA
(P.I. con sede a Palermo, Via Ferruzza 1/5, in persona Pt_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore Dott. , elettivamente Parte_2
domiciliato in Caltanissetta nel Corso Vittorio Emanuele 161 presso lo studio dell'Avv. Massimo Dell'Utri che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ) con sede a Caltanissetta in Contrada CP_1 P.IVA_2
Calderaro - Zona Industriale, in persona del legale rappresentante pro
1 tempore SI.ra , nata ad [...] il [...], Cod. Fisc. Controparte_2
, elettivamente domiciliata a Mussomeli (CL) in via C.F._1
Palermo n. 177, presso lo Studio dell'Avv. Gesua Nugara che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
E CONTRO
(P. I. ) con sede a Caltanissetta in Contrada CP_3 P.IVA_3
Calderaro Zona Industriale in persona del suo legale rappresentante
APPELLATA-CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “l'On.le Corte d'Appello Voglia: "Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e previa acquisizione dei fascicoli della fase
cautelare (n. 2139/2012 RG e n. 1287/13 RG) e di merito (n. 211/2014 RG)
del giudizio, preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva
dell'impugnata sentenza del Tribunale di Caltanissetta in composizione
monocratica n. 540/2019, pubblicata il 21.10.2019, resa inter partes nel
giudizio n. 211/2014 R.G., non notificata, ricorrendone i presupposti di rito
e le condizioni di legge e sussistendo gravi e fondati motivi, per le ragioni
sopra indicate. Sempre in via preliminare, disporre rinnovo della CTU
nominando un Collegio di tecnici o un esperto in strutture, geotecnica ed
accertamenti geognostici. In subordine, senza recesso, nel merito del
giudizio, in parziale riforma alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta in
composizione monocratica n. 540/2019, pubblicata il 21.10.2019, resa inter
partes nel giudizio n. 211/2014 R.G., non notificata, accogliere l'appello
proposto avverso la predetta sentenza e, conseguentemente, accogliere le
conclusioni tutte, così come formulate nell'atto di citazione del giudizio di I
grado, nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., nella comparsa
2 conclusionale depositata, e negli scritti tutti da intendersi integralmente
ripetuti e trascritti nel presente atto difensivo, con ogni conseguente
statuizione. In particolare, in parziale riforma dell'impugnata decisione,
ritenere e dichiarare, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione così
come proposta, per carenza di legittimazione passiva dell'1rsap,
[...]
, essendo il Controparte_4 [...]
, l'unico soggetto legittimato a Controparte_5
resistere nel giudizio intentato dalla in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, per le motivazioni sopra indicate, e secondo la
vigente normativa anche di interpretazione autentica e la giurisprudenza
formatasi, con ogni conseguente e/o relativa statuizione. Sempre nel merito,
ritenere e dichiarare inammissibile e, comunque, infondata, in quanto
carente di prova, e per l'effetto rigettarla, la domanda formulata dalla
nei confronti dell' . Nel merito, ancora, ritenere e CP_1 Pt_1
dichiarare errata ed illegittima la condanna dell' al rifacimento Pt_1
dell'intero muro, in quanto ultra petita ed in quanto generica ed
indeterminata, per le ragioni sopra indicate, con necessità di ogni
conseguente statuizione. In subordine, senza recesso alcuno da quanto
precede, sempre in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenere e
dichiarare che la causa del dissesto del muro per cui è causa, è unicamente
attribuibile alla in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
in conseguenza dei lavori di sbancamento, scavo e di sistemazione del lotto,
eseguiti, e per tale ragione condannarla al chiesto risarcimento, con
necessità di ogni conseguente e/o relativa statuizione. Con vittoria di spese
e compensi, di entrambi i gradi del giudizio, alla luce dei rilevati profili di
inammissibilità ed erroneità, ovvero, in subordine, con integrale e/o
parziale, compensazione alla luce della provata responsabilità, esclusiva e,
3 comunque, prevalente della in persona del legale rappresentante CP_3
pro tempore, nella causazione del dissesto del muro". Ove la causa dovesse
essere posta indecisione chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Per l'appellata “L'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta CP_1
per le ragioni di cui in premessa voglia: - Respingere l'appello proposto
dall' in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi descritti nella Pt_1
comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Civile di Caltanissetta n.
540/2019 pubblicata il 21.10.2019, emessa nel giudizio n. 211/2014 R.G. -
Con vittoria di spese, competenze ed onori del giudizio anche ex art. 91 cpc
- chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei
termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e
successive eventuali memorie di replica. Con salvezza di ogni diritto”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 24.01.2014, l Pt_1 [...]
conveniva la e la Controparte_4 CP_1 CP_3
dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, chiedendo - previa revoca del provvedimento cautelare di danno temuto, ottenuto dalla a CP_1
carico dell (a seguito di riqualificazione di un originario ricorso ex art. Pt_1
700 cpc) - la declaratoria di inammissibilità della domanda svolta dalla
, per difetto di legittimazione passiva dell e, nel merito, il CP_1 CP_4
rigetto di detta domanda per infondatezza della stessa.
L esponeva che la proprietaria di un fondo sito nella zona Pt_1 CP_1
Industriale di Caltanissetta, nel 2012, aveva proposto azione ex art. 700 c.p.c.,
contro il soppresso Consorzio Asi di Caltanissetta, lamentando una situazione di pericolo, che sarebbe derivata al lotto di proprietà della stessa,
4 da un muro di sostegno, posto sul confine sud, a divisione del capannone della da quello assegnato alla ditta Precisava che il CP_1 CP_3
Giudice della cautela, preso atto della intervenuta riforma dei Consorzi Asi,
ai sensi della L.R. 8/2012, aveva, erroneamente, disposto l'integrazione del contraddittorio, anziché con la "Gestione Separata", nei confronti dell . Pt_1
Quest'ultimo, si costituiva in giudizio eccependo, oltre che la mancanza dei requisiti di ammissibilità della azione cautelare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto si verteva, ex art. 19 c. 8 L.R. 08/2012, su un rapporto e su un titolo riferibile al soppresso Consorzio Asi, costruttore dei muri in questione. Precisava, ancora, l che, in esito alla CTU Pt_1
(disposta per accertare il lamentato stato di pericolo, l'attuale capacità dei muri di svolgere l'azione di contenimento del terrapieno a monte e il rischio di crollo del piazzale e delle vasche interrate della ) il Giudice, CP_1
riqualificata l'istanza ex art. 700 c.p.c., in azione da danno temuto, aveva ordinato all' di provvedere alla ricostruzione dei muri, in quanto Pt_1
subentrato nella gestione delle aree destinate allo svolgimento delle attività
produttive, già attribuite ai Consorzi, ai sensi dell'art. 5 L.R. 08/2012.
Rilevava, altresì, l che aveva reclamato detta ordinanza, evidenziando CP_4
che, in applicazione dell'art. 19 c. 8 L.R. 08/2012 e della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 64 della L.R. 9/2013, il soggetto legittimato era il Consorzio ASI in gestione separata, e che ciò nonostante il
Tribunale in composizione collegiale, aveva rigettato il reclamo ritenendo,
inoltre, che i muri, oggetto di causa, non sarebbero rientrati nel patrimonio della Regione, in mancanza di adozione del relativo provvedimento di acquisizione previsto dal combinato disposto degli artt. 2, 1° comma, lett d)
e 19, 9° comma della stessa L.R. 08/2012.
5 Da qui, l'attivazione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 669 octies comma
6 cpc, contro la e l con cui l reiterava la propria CP_1 CP_3 Pt_1
carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda,
stante anche la responsabilità della confinante già assegnataria del CP_3
lotto, nei confronti della quale veniva spiegata apposita domanda risarcitoria,
per avere causato la rotazione e lo scorrimento del muro di confine, in occasione dei lavori di sistemazione del lotto.
Si costituivano nel giudizio le convenute, sostenendo: la CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e la fondatezza dell'ottenuta tutela nunciatoria;
la l'inammissibilità CP_3
dell'azione spiegata nei confronti della stessa, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto la rotazione e lo scorrimento del muro sarebbero dipesi da una pretesa insufficiente progettazione del muro. La causa veniva istruita in via documentale e, all'udienza del 02/05/2019, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 540/2019, pubblicata il 21.10.2019, il Tribunale di
Caltanissetta, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell , rigettava la domanda risarcitoria formulata dall e Pt_1 CP_4
condannava l alla ricostruzione del muro posto a valle del lotto Pt_1
industriale assegnato alla nella Z.I. di Caltanissetta, CP_1
compensando interamente tra le parti le spese del procedimento.
2. Per la riforma di detta sentenza l' ha proposto appello, lamentando: Pt_1
con il primo motivo, l'insussistenza della propria legittimazione passiva,
essendo legittimato passivo il Consorzio ASI Gestione Separata;
col secondo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva
6 ritenuto provate le domande della e condannato esso CP_1
appellante alla ricostruzione dell'intero muro;
col terzo motivo, l'errore del primo giudice nell'aver rigettato l'eccezione di ultrapetizione;
con il quarto motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata rigettata la domanda risarcitoria formulata nei confronti della con il quinto CP_3
motivo, l'errore del Tribunale nella parte in cui esso appellante era stato condannato all'esecuzione in forma specifica della ricostruzione dell'intero muro posto a valle del lotto industriale assegnato alla CP_1
Ha resistito al gravame la eccependone preliminarmente CP_1
l'inammissibilità e chiedendone nel merito il rigetto.
Con ordinanza dell'08.03.2021, la Corte rigettava l'istanza d'inammissibilità ex art. 348 bis cpc sollevata dalla e l'istanza di sospensione CP_1
dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante.
La Corte all'udienza del 27.06.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di regolarmente CP_3
citata e non costituitasi in giudizio.
4. Parte appellante con il primo motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ii Tribunale, erroneamente interpretando la legge regionale n. 8/20.12 e non tenendo conto dei successivi interventi legislativi, non ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Richiama, al riguardo, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 64
della L.R. Sicilia n. 9 del 15.5.2013, unitamente alla riforma intervenuta can
L.R. n. 8 del 17.5.2016. CP_6
La censura è fondata.
7 Per come dedotto dall la corretta ricostruzione del quadro Parte_1
normativo introdotto dalla L.R. Sicilia n. 8 del 12.1.2012 (“Costituzione dell' ”) consente di Controparte_4
cogliere appieno la vicenda successoria che ha coinvolto i Consorzi ASI e i1
subentrante Parte_1
Dalla lettura dell'originaria formulazione della citata legge regionale può,
anzitutto, ricavarsi che l'IRSAP — nella veste di ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della
Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle produttive (art. CP_4
1) — è stato costituito al fine di promuovere “l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo
sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti”
(art. 2).
Contestualmente, si osserva, è stata disposta la soppressione e la liquidazione dci Consorzi AS1 (ridenominati “ Controparte_7
”) attraverso la nomina di commissari straordinari
[...]
(art. 1), i quali, secondo le fasi scandite dalla legge citata, avrebbero dovuto chiudere le operazioni di liquidazione entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l' subentrava “integralmente CP_4
e definitivamente nella gestione delle aree” in cui operavano i disciolti
Consorzi A.S.I. (art. 19, comma 5), mentre “i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale” transitavano “in apposite gestioni a contabilità separata presso l' tale da garantire ed CP_4
assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla
8 definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione” (cosi la formulazione originaria dell'art. 19, comma 8, primo periodo.
Orbene, sulla portata applicativa della normativa citata è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 64 della L.R. Sicilia n. 9 del
15.5.2013 (pubblicata su G.U. R. Sicilia Suppl. Ord. 17/05/2013, n. 22 e recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilita regionale”).
Tale norma, infatti, ha chiarito che i soppressi Consorzi A.S.I. transitati nella
Gestione Separata (nonostante l'attribuzione al Presidente dell'IRSAP della legale rappresentanza degli stessi) “mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica” (sino alla chiusura, da adottarsi con decreto assessoriale, del procedimento di liquidazione) e che “in nessun caso è
consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero al bilancio della Regione”.
Risulta, pertanto, evidente contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata - che nessuna successione è intervenuta tra i disciolti Consorzi
ASI e l' Pt_1
In questo senso, dcl resto, depone la successiva riformulazione del comma 8
dell'art. 19 della L.R. Sicilia 8/2012 (sostituito dall'art. 19, lett. d) operata dalla L.R. Sicilia n.8 del 17.5.2016 (pubblicata in G.U.R.S. n. 22 del
24.5.2016 e recante “Disposizioni per favorire l'economia, norme in materia di personale. Disposizioni varie”) il cui tenore si riporta: “Trascorso
infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei
soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione
permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla
definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è
9 consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero al bilancio della Regione”.
Infine, sotto altro concorrente profilo, viene in rilievo il Decreto
dell'Assessore delle Attività produttive n. 2512 dell'8.9.2016 (pubblicato in
G.U.R.S. n. 41 del 23.9.2016 il quale, disponendo la soppressione delle
Gestioni Separate, prevede espressamente (cfr. art. l e 2) che “(...) le gestioni separate di cui al previgente comma 8 dell'art. 19 della Legge Regionale n.
8/2012 cessano ed i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai disciolti consorzi ASI, successivamente incardinati nelle gestioni separate citate, ai sensi della nuova formulazione del comma 8 dell'art. 19 della legge regionale 8/2012 permangono in capo agli stessi enti consortili, posti in
liquidazione fino alla chiusura delle relative operazioni (…) e che “I
Consorzi ASI in liquidazione e l sono enti autonomi disciplinati Parte_1
dai rispettivi testi normativi di riferimento”.
Per tale ragione, per effetto della cessazione delle gestioni separate, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo ai disciolti consorzi ASI
successivamente transitati nelle gestioni separate, devono ritenersi permanere in capo agli stessi enti consortili posti in liquidazione, la cui rappresentanza legale spetta al liquidatore (cfr. Cass. civ., sez. I, 17/01/2025,
n.1221).
Come è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il quadro normativo sopra delineato impone di considerare la portata precettiva della modifica introdotta dall'art. 2 della legge regionale 8 del 2016 la quale
è orientata a consolidare in capo ai Consorzi Asi i rapporti pregressi,
soprattutto laddove risulta che il legislatore regionale, modificando la precedente disposizione introdotta nel 2013 con la modifica del vecchio art. 19, comma 8, ha rimarcato in maniera precisa la permanenza in via esclusiva
10 dei rapporti attivi e passivi in capo ai Consorzi Asi fino alla fine della gestione delle operazioni di liquidazione, in modo da escludere il transito delle posizioni debitorie facenti capo alle gestioni all'IRSAP (cfr. Cass. civ.,
sez. I, 20/11/2023, n.32084; Cass. civ., sez. I, 31/10/2023, n.30294; Cass.
civ., sez. I, 31/10/2023, n.30342).
Pertanto, sulla scorta dei principi sopra enunciati, la legittimazione passiva in ordine ai giudizi instaurati nei confronti dei predetti Consorzi va quindi individuata nella gestione separata dei Consorzi medesimi. Parte_1
Talché, nella vicenda che occupa, riguardante il giudizio intrapreso da
, con l'originario ricorso ex art. 700 c.p.c., riqualificato in azione CP_1
da danno temuto, con cui ha invocato la tutela cautelare nei confronti del soppresso Consorzio Asi di Caltanissetta in liquidazione, in quanto costruttore dei muri e venditore del fondo sul quale gli stessi insistono, deve escludersi in radice, il difetto di legittimazione passiva dell' , essendo Pt_1
legittimo contraddittore della domanda il medesimo Controparte_8
in liquidazione, transitato nella gestione separata presso
[...]
l espressamente indicato dal legislatore e, a tal fine dotato di “propria Pt_1
originaria autonoma personalità giuridica".
L'accoglimento del primo motivo dell'impugnazione proposto dall' Pt_1
rende superflua la disamina degli altri.
5. La sentenza impugnata va pertanto riformata dichiarandosi il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione al giudizio intrapreso da Parte_1
con l'originario ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti del CP_1
Consorzio Asi di Caltanissetta, e revocandosì conseguentemente la pronuncia di condanna dell' “alla ricostruzione dell'intero muro posto a valle Parte_1
del lotto industriale assegnato alla ell'ambito della Z.I. di Parte_3
Caltanissetta”.
11 6. La riforma della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sul regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, che nel caso di specie vede l'appellante vittorioso.
In considerazione di ciò ritiene la Corte porre a carico della le CP_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo, con applicazione di compensi prossimi ai medi tariffari previsti dal D.M. n. 55
del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello)
La scelta di di rimanere contumace nel grado induce alla CP_3
compensazione integrale delle spese fra la medesima e l'appellante
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia della sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. CP_3 Parte_1
540/2019 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 18.10.2019 e pubblicata il
21.10.2019, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'appellante in relazione al giudizio intrapreso da Parte_1
con l'originario ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti del CP_1
Consorzio Asi di Caltanissetta.
Revoca la statuizione con cui il Tribunale “Condanna l' alla Pt_1
ricostruzione dell'intero muro posto a valle del lotto industriale assegnato alla ell'ambito della Z.I. di Caltanissetta”. Parte_3
Condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio in favore di parte appellante che liquida, per il primo, in complessivi
€ 5.764,00, di cui € 687,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge, per il secondo, in
12 complessivi € 6.613,00, di cui € 804,00 per spese ed € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
Nulla sulle spese del grado tra l'appellante e la rimasta contumace. CP_3
Così deciso a Caltanissetta, il 25 luglio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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