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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 8 3 5 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
Par G I A M P A O L O L G I U D I C E Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati
GENNARO ANTONINO e VINCI FRANCESCO ROBERTO
per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 9/12/2024, i coniugi esposero che in data 26/6/2015 avevano contratto matrimonio concordatario in MARSALA dal quale non erano nati figli.
Con sentenza emessa il 29.5.2023 (e pubblicata il
30.5.2023) il Tribunale di Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
1 Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 23 maggio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta
(19.5.2023).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre un anno.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i
Pag. 2 rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti.
perde il cognome del marito che con il Pt_3
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso depositato Parte_3 Parte_4
in data 9/12/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_3
e in MARSALA il 26/6/2015 Parte_4
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di MARSALA al n. 89 parte II, serie A, anno 2015,
alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_3
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di MARSALA perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione
Pag. 3 civile del Tribunale di Marsala in data 5 giugno 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
Par G I A M P A O L O L G I U D I C E Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati
GENNARO ANTONINO e VINCI FRANCESCO ROBERTO
per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 9/12/2024, i coniugi esposero che in data 26/6/2015 avevano contratto matrimonio concordatario in MARSALA dal quale non erano nati figli.
Con sentenza emessa il 29.5.2023 (e pubblicata il
30.5.2023) il Tribunale di Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
1 Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 23 maggio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta
(19.5.2023).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre un anno.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i
Pag. 2 rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti.
perde il cognome del marito che con il Pt_3
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso depositato Parte_3 Parte_4
in data 9/12/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_3
e in MARSALA il 26/6/2015 Parte_4
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di MARSALA al n. 89 parte II, serie A, anno 2015,
alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_3
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di MARSALA perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione
Pag. 3 civile del Tribunale di Marsala in data 5 giugno 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4