CA
Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/05/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
- Sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 2898/2023 R.G. avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del
12/5/2023 in materia di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare ex art. 29 D.lgs.
286/1998e vertente
TRA
nato in [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello (c.f.
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli al Vico Latilla n. 18 C.F._1
appellante
E
in persona del in carica e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2
tempore (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, P.IVA_1
c.f. , nei cui uffici in Napoli, Via Diaz 11, domicilia ope legis, pec: P.IVA_2
Email_1
appellato
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note scritte in atti allegate, riportandosi all'atto introduttivo.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'espletamento di istruttoria quanto ad eventuali precedenti di polizia a carico del richiedente e all'integrazione socio-lavorativa raggiunta sul territorio italiano. Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5/6/2022, , Parte_1
nativo dello Sri Lanka, impugnò dinanzi al Tribunale di Napoli la decisione con la quale lo Sportello
Unico Immigrazione di Napoli aveva rigettato la sua richiesta di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 286/1998.
Precisò che il predetto gli aveva concesso un termine per integrare la documentazione Parte_2
alloggiativa sino al 9/12/2019, documentazione che tuttavia era riuscito ad ottenere dal Comune di
Napoli solo nel gennaio 2020, dunque oltre la scadenza del suddetto termine.
Aggiunse di aver appreso solo nel gennaio 2020 che era stato adottato un formale provvedimento di rigetto, mai notificatogli, e di aver più volte avanzato richiesta di riapertura del procedimento senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
L'adito Tribunale, con ordinanza del 12/5/2023, respinse la domanda, sottolineando che il richiedente non aveva provveduto al deposito del provvedimento di rigetto adottato dallo Sportello Unico
Immigrazione di Napoli ed altresì che aveva allegato documentazione in violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., tra l'altro comunque insufficiente a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, del diritto al rilascio di un nulla osta al ricongiungimento familiare.
Per la riforma di tale ordinanza, il ha proposto appello con atto di citazione, Parte_1
notificato in data 11/6/2023 e depositato il 21/6/2023, chiedendo l'annullamento del decreto di rigetto al rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare o, in subordine, di ordinare allo Sportello
Unico Immigrazione di Napoli di provvedere alla riapertura del procedimento.
L'odierno appellante, in particolare, ha lamentato che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto la mancata allegazione da parte sua di documentazione sufficiente al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto vantato ed altresì che detto giudicante si era contraddetto nella parte in cui dapprima aveva sostenuto l'assenza di documentazione, per poi argomentare che la documentazione allegata avrebbe violato l'art. 87 delle disp. att. c.p.c.
Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, per cui ne va Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Il P.G. ha concluso per l'espletamento di istruttoria quanto ad eventuali precedenti di polizia a carico del richiedente ed all'integrazione socio-lavorativa raggiunta sul territorio italiano.
Con ordinanza del 15/1/2025 la Corte ha riservato la decisione senza termini.
Giova premettere, come già correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, che nella materia dell'immigrazione la cognizione del giudice ordinario è limitata alla sola verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto soggettivo invocato, non potendo sostituirsi all'amministrazione, annullare il provvedimento amministrativo adottato o ordinare eventuali riaperture del procedimento.
Quanto, in particolare, al procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, va ribadito che lo stesso è complesso poiché a formazione progressiva. Ed infatti, a norma dell'art. 29 TUI, il cittadino straniero che voglia ricongiungersi con uno dei suoi familiari è tenuto a dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo, di un reddito minimo e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo ad assicurare la copertura da rischi per il ricongiunto.
All'esito di tali accertamenti viene rilasciato un nulla osta al ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 comma 7 TUI e poi un regolare visto di ingresso da parte dell'autorità consolare. Solo in seguito viene rilasciato, a domanda del ricongiunto che sia entrato sul territorio a seguito del rilascio dei predetti nulla osta e visto, il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare a norma dell'art. 30 TUI.
Come confermato di recente anche dalla Suprema Corte “in tema di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, che è procedimento complesso a formazione progressiva, mentre compete allo Sportello Unico per l'Immigrazione, ai fini del rilascio del nulla osta preventivo, la verifica della sussistenza dei requisiti risultanti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del d.P.R.
n. 394 del 1999, all'Autorità consolare compete, ove nulla osti, la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente - oltre alla verifica, in virtù dell'art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso. La normativa citata deve essere comunque interpretata alla luce dell'art. 8 CEDU e dell'art. 4, comma 2, lett. a), della Direttiva 2003/86/CE, che vietano agli stati membri di adottare una disciplina interna che vanifichi il senso della tutela accordata al diritto ed al rispetto della propria vita privata e familiare, dovendosi perciò escludere la possibilità di demandare allo Sportello
Unico per l'Immigrazione la verifica di circostanze che rientrano, invece, nella competenza dell'Autorità consolare o che risultano da quest'ultima più ragionevolmente accertabili in loco piuttosto che in Italia.” (Cass. Ordinanza n. 11599 del 3/5/2023).
Tanto premesso, deve rilevarsi che correttamente il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di cui si tratta in quanto il richiedente non aveva depositato in giudizio il provvedimento impugnato, né tale deposito era intervenuto nel corso del primo grado di giudizio, sebbene in predetto fosse stato sollecitato in tal senso con l'ordinanza di rigetto della sospensiva del 22/6/2022. Inoltre il non solo non aveva chiesto un termine per poter integrare la Parte_1
documentazione nel corso di giudizio di primo grado, ma nemmeno ha articolato uno specifico motivo di appello sull'argomento. A ciò si aggiunga che nemmeno può sostenersi che il giudice avrebbe potuto acquisire il provvedimento impugnato mediante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Ciò in quanto l'odierno appellante ben avrebbe potuto estrarre copia del provvedimento di rigetto, a suo dire mai notificatogli ma di cui aveva preso conoscenza nel gennaio 2020, proponendo adeguata istanza di accesso agli atti amministrativi, a norma degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, trattandosi di procedimento amministrativo di cui egli, tra l'altro, costituiva parte istante.
Del resto, così come previsto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è rimesso alla discrezionalità del giudice, resta subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegato alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. Di conseguenza, tale strumento non può essere utilizzato dal giudice per sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 38062 del
2/12/2021).
In ordine poi alla documentazione depositata, a prescindere dal fatto che era stata prodotta in violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., come già correttamente rilevato dal giudice di primo grado, va sottolineato che la stessa non era comunque sufficiente a dimostrare la sussistenza all'attualità, in capo al , di tutti i presupposti previsti dall'art. 29 comma 3 TUI ai fini del rilascio Parte_1
del nulla osta per ricongiungimento familiare con il figlio Persona_1
Tanto si afferma in quanto l'idoneità alloggiativa allegata, rilasciata in data 1/8/2018, riguarda l'unità abitativa sita in Qualiano alla Via S. Maria a Cubito n. 157 e non quella sita in Napoli alla Via
Giovanni Bausan n. 44, ove il richiedente risiederebbe con decorrenza dal dicembre 2019. Quanto a tale ultimo immobile, infatti, è agli atti la sola attestazione di giacenza del certificato di idoneità abitativa rilasciato dalla Polizia Municipale di Napoli alla Prefettura e allo Sportello Immigrazione, ma manca la relativa certificazione.
Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea per non avere l'istante ottemperato all'onere della prova su di lui incombente e per le stesse ragioni, non avendo il predetto nella qualità di appellante provveduto ad integrare in questa sede la documentazione di cui si tratta, anche il presente gravame deve essere rigettato.
Non luogo a provvedere quanto alle spese del giudizio tenuto conto dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 del , avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 12/5/2023, così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Napoli il 15.1.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Efisia Gaviano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
- Sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 2898/2023 R.G. avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del
12/5/2023 in materia di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare ex art. 29 D.lgs.
286/1998e vertente
TRA
nato in [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello (c.f.
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli al Vico Latilla n. 18 C.F._1
appellante
E
in persona del in carica e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2
tempore (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, P.IVA_1
c.f. , nei cui uffici in Napoli, Via Diaz 11, domicilia ope legis, pec: P.IVA_2
Email_1
appellato
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note scritte in atti allegate, riportandosi all'atto introduttivo.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'espletamento di istruttoria quanto ad eventuali precedenti di polizia a carico del richiedente e all'integrazione socio-lavorativa raggiunta sul territorio italiano. Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5/6/2022, , Parte_1
nativo dello Sri Lanka, impugnò dinanzi al Tribunale di Napoli la decisione con la quale lo Sportello
Unico Immigrazione di Napoli aveva rigettato la sua richiesta di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 286/1998.
Precisò che il predetto gli aveva concesso un termine per integrare la documentazione Parte_2
alloggiativa sino al 9/12/2019, documentazione che tuttavia era riuscito ad ottenere dal Comune di
Napoli solo nel gennaio 2020, dunque oltre la scadenza del suddetto termine.
Aggiunse di aver appreso solo nel gennaio 2020 che era stato adottato un formale provvedimento di rigetto, mai notificatogli, e di aver più volte avanzato richiesta di riapertura del procedimento senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
L'adito Tribunale, con ordinanza del 12/5/2023, respinse la domanda, sottolineando che il richiedente non aveva provveduto al deposito del provvedimento di rigetto adottato dallo Sportello Unico
Immigrazione di Napoli ed altresì che aveva allegato documentazione in violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., tra l'altro comunque insufficiente a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, del diritto al rilascio di un nulla osta al ricongiungimento familiare.
Per la riforma di tale ordinanza, il ha proposto appello con atto di citazione, Parte_1
notificato in data 11/6/2023 e depositato il 21/6/2023, chiedendo l'annullamento del decreto di rigetto al rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare o, in subordine, di ordinare allo Sportello
Unico Immigrazione di Napoli di provvedere alla riapertura del procedimento.
L'odierno appellante, in particolare, ha lamentato che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto la mancata allegazione da parte sua di documentazione sufficiente al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto vantato ed altresì che detto giudicante si era contraddetto nella parte in cui dapprima aveva sostenuto l'assenza di documentazione, per poi argomentare che la documentazione allegata avrebbe violato l'art. 87 delle disp. att. c.p.c.
Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, per cui ne va Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Il P.G. ha concluso per l'espletamento di istruttoria quanto ad eventuali precedenti di polizia a carico del richiedente ed all'integrazione socio-lavorativa raggiunta sul territorio italiano.
Con ordinanza del 15/1/2025 la Corte ha riservato la decisione senza termini.
Giova premettere, come già correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, che nella materia dell'immigrazione la cognizione del giudice ordinario è limitata alla sola verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto soggettivo invocato, non potendo sostituirsi all'amministrazione, annullare il provvedimento amministrativo adottato o ordinare eventuali riaperture del procedimento.
Quanto, in particolare, al procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, va ribadito che lo stesso è complesso poiché a formazione progressiva. Ed infatti, a norma dell'art. 29 TUI, il cittadino straniero che voglia ricongiungersi con uno dei suoi familiari è tenuto a dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo, di un reddito minimo e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo ad assicurare la copertura da rischi per il ricongiunto.
All'esito di tali accertamenti viene rilasciato un nulla osta al ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 comma 7 TUI e poi un regolare visto di ingresso da parte dell'autorità consolare. Solo in seguito viene rilasciato, a domanda del ricongiunto che sia entrato sul territorio a seguito del rilascio dei predetti nulla osta e visto, il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare a norma dell'art. 30 TUI.
Come confermato di recente anche dalla Suprema Corte “in tema di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, che è procedimento complesso a formazione progressiva, mentre compete allo Sportello Unico per l'Immigrazione, ai fini del rilascio del nulla osta preventivo, la verifica della sussistenza dei requisiti risultanti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del d.P.R.
n. 394 del 1999, all'Autorità consolare compete, ove nulla osti, la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente - oltre alla verifica, in virtù dell'art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso. La normativa citata deve essere comunque interpretata alla luce dell'art. 8 CEDU e dell'art. 4, comma 2, lett. a), della Direttiva 2003/86/CE, che vietano agli stati membri di adottare una disciplina interna che vanifichi il senso della tutela accordata al diritto ed al rispetto della propria vita privata e familiare, dovendosi perciò escludere la possibilità di demandare allo Sportello
Unico per l'Immigrazione la verifica di circostanze che rientrano, invece, nella competenza dell'Autorità consolare o che risultano da quest'ultima più ragionevolmente accertabili in loco piuttosto che in Italia.” (Cass. Ordinanza n. 11599 del 3/5/2023).
Tanto premesso, deve rilevarsi che correttamente il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di cui si tratta in quanto il richiedente non aveva depositato in giudizio il provvedimento impugnato, né tale deposito era intervenuto nel corso del primo grado di giudizio, sebbene in predetto fosse stato sollecitato in tal senso con l'ordinanza di rigetto della sospensiva del 22/6/2022. Inoltre il non solo non aveva chiesto un termine per poter integrare la Parte_1
documentazione nel corso di giudizio di primo grado, ma nemmeno ha articolato uno specifico motivo di appello sull'argomento. A ciò si aggiunga che nemmeno può sostenersi che il giudice avrebbe potuto acquisire il provvedimento impugnato mediante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Ciò in quanto l'odierno appellante ben avrebbe potuto estrarre copia del provvedimento di rigetto, a suo dire mai notificatogli ma di cui aveva preso conoscenza nel gennaio 2020, proponendo adeguata istanza di accesso agli atti amministrativi, a norma degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, trattandosi di procedimento amministrativo di cui egli, tra l'altro, costituiva parte istante.
Del resto, così come previsto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è rimesso alla discrezionalità del giudice, resta subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegato alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. Di conseguenza, tale strumento non può essere utilizzato dal giudice per sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 38062 del
2/12/2021).
In ordine poi alla documentazione depositata, a prescindere dal fatto che era stata prodotta in violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., come già correttamente rilevato dal giudice di primo grado, va sottolineato che la stessa non era comunque sufficiente a dimostrare la sussistenza all'attualità, in capo al , di tutti i presupposti previsti dall'art. 29 comma 3 TUI ai fini del rilascio Parte_1
del nulla osta per ricongiungimento familiare con il figlio Persona_1
Tanto si afferma in quanto l'idoneità alloggiativa allegata, rilasciata in data 1/8/2018, riguarda l'unità abitativa sita in Qualiano alla Via S. Maria a Cubito n. 157 e non quella sita in Napoli alla Via
Giovanni Bausan n. 44, ove il richiedente risiederebbe con decorrenza dal dicembre 2019. Quanto a tale ultimo immobile, infatti, è agli atti la sola attestazione di giacenza del certificato di idoneità abitativa rilasciato dalla Polizia Municipale di Napoli alla Prefettura e allo Sportello Immigrazione, ma manca la relativa certificazione.
Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea per non avere l'istante ottemperato all'onere della prova su di lui incombente e per le stesse ragioni, non avendo il predetto nella qualità di appellante provveduto ad integrare in questa sede la documentazione di cui si tratta, anche il presente gravame deve essere rigettato.
Non luogo a provvedere quanto alle spese del giudizio tenuto conto dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 del , avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 12/5/2023, così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Napoli il 15.1.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Efisia Gaviano