TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2024, n. 4847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4847 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 9 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8980 dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DIBITONTO Marco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Foggia, alla via della Repubblica, n. 25
– Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
– Resistente contumace –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.07.2024 , dipendente del Parte_1 Controparte_1
in qualità di docente, adiva questo Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto a
[...]
percepire la retribuzione professionale docenti in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per i periodi 31.01.2020 – 15.02.2020, 16.02.2020 – 22.02.2020, 23.02.2020 – 14.03.2020,
15.03.2020 – 28.03.2020, 29.03.2020 – 07.04.2020, 08.04.2020 – 08.04.2020, 09.04.2020 – 10.06.2020 e 11.06.2020 – 22.06.2020, con condanna del alla corresponsione delle CP_1
relative differenze retributive, con vittoria di spese processuali.
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, questo Giudice, verificata la regolarità della CP_1 notifica, ne dichiara la contumacia all'odierna udienza.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa viene decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
La controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docenti, erogata, ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 3, C.C.N.L. 15.03.2001, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente e del miglioramento del servizio scolastico.
La questione è stata già affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2015 del
27.07.2018, le cui argomentazioni si condividono integralmente ed alle quali in questa sede si fa rinvio (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011). Infatti, l'art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione di fatti rilevanti e ragioni giuridiche sottese anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, nel caso di specie, sussistendo assoluta identità contenutistica della situazione di fatto e diritto tra il caso deciso dalla Corte di Cassazione e quello di odierno esame, si fa rinvio alla predetta decisione.
Ebbene, come riportato nell'ordinanza citata, “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che <<con l'obiettivo della valorizzazione professionale funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine grado, nonché avviare un riconoscimento del ruolo determinante docenti sostenere il miglioramento servizio scolastico sono attribuiti al personale ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive>> ed aggiungendo, al comma 3, che <<la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni 31.8.1999...>>;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto <<in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi servizio effettivamente prestato o situazioni stato assimilate al>> e precisando, poi, che <<per i periodi di servizio o situazioni stato assimilate al inferiori mese detto compenso è liquidato personale in ragione 1 30 per ciascun giorno prestato>>;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle <> che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali <<non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto lavoro determinato, che non sussistano ragioni oggettive>>;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, EL RR;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), < può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione>> (EL RR Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, ne' rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme euro unitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, <<che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito>> ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la CP_1
percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto euro unitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio < personale docente ed educativo>>, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle <<modalità stabilite dall'art. 25 del ccni 31.8.1999>> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di <<periodi di servizio inferiori al mese>>”. In conclusione, dunque, “[…] interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicche' il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle <<modalità stabilite dall'art. 25 del ccni 31.8.1999>> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Ciò posto, le predette considerazioni, che si ritengono pienamente condivisibili, non risultano messe in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli a termine.
La Corte di Giustizia, invero, precisando che gli Stati membri possano disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo con criteri trasparenti e controllabili, ha ritenuto ammissibile un trattamento differenziato esclusivamente per esigenze oggettive attinenti all'impiego e che siano estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro. Con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine, possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame, come già chiarito dalla Cassazione, il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea.
Infatti, i supplenti, per il periodo breve o lungo di assunzione, svolgono tutte le attività inerenti alla funzione docente.
Ma, in particolare, deve osservarsi che l'art. 7 del C.C.N.L. 15.03.2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscerne il ruolo nel miglioramento del servizio scolastico. Non si tratta, cioè, di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività ma di obiettivi programmatici, tanto da non potersi così giustificare un'interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza.
Infine, la Suprema Corte ha confermato il sopra riportato orientamento, e quindi la soluzione adottata in questa sede, con la pronuncia n. 6293/2020, che ha ritenuto conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (“gli assunti a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) l'interpretazione secondo cui la disciplina contrattuale relativa alla
“retribuzione professionale docente” non consente di escludere dal novero degli aventi diritto il personale supplente temporaneo, come, viceversa, emergerebbe dalle circolari a riguardo emesse dal (“[…] conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva CP_1
1999/70/CE […], applicabile nella fattispecie secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 2015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della <> ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato <>, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”).
Di talché, avendo il ricorrente prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato
(debitamente versati in atti) ed essendo comparabile il servizio svolto con quello reso dai docenti immessi in ruolo, va riconosciuto in suo favore il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per gli incarichi di supplenza, con conseguente condanna del a corrispondere la CP_1
retribuzione professionale docenti per i periodi 31.01.2020 – 15.02.2020, 16.02.2020 – 22.02.2020,
23.02.2020 – 14.03.2020, 15.03.2020 – 28.03.2020, 29.03.2020 – 07.04.2020, 08.04.2020 –
08.04.2020, 09.04.2020 – 10.06.2020 e 11.06.2020 – 22.06.2020.
Le considerazioni svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate secondo valori minimi in ragione della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato in data 11.07.2024, nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, resistente contumace, così provvede:
[...]
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza temporanea 31.01.2020 – 15.02.2020, 16.02.2020 –
22.02.2020, 23.02.2020 – 14.03.2020, 15.03.2020 – 28.03.2020, 29.03.2020 – 07.04.2020,
08.04.2020 – 08.04.2020, 09.04.2020 – 10.06.2020 e 11.06.2020 – 22.06.2020, condannando il ad attivarsi in tal senso;
CP_1
2) condanna il soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 260,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., ed € 21,50 per esborsi da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 9 dicembre 2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 9 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8980 dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DIBITONTO Marco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Foggia, alla via della Repubblica, n. 25
– Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
– Resistente contumace –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.07.2024 , dipendente del Parte_1 Controparte_1
in qualità di docente, adiva questo Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto a
[...]
percepire la retribuzione professionale docenti in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per i periodi 31.01.2020 – 15.02.2020, 16.02.2020 – 22.02.2020, 23.02.2020 – 14.03.2020,
15.03.2020 – 28.03.2020, 29.03.2020 – 07.04.2020, 08.04.2020 – 08.04.2020, 09.04.2020 – 10.06.2020 e 11.06.2020 – 22.06.2020, con condanna del alla corresponsione delle CP_1
relative differenze retributive, con vittoria di spese processuali.
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, questo Giudice, verificata la regolarità della CP_1 notifica, ne dichiara la contumacia all'odierna udienza.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa viene decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
La controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docenti, erogata, ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 3, C.C.N.L. 15.03.2001, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente e del miglioramento del servizio scolastico.
La questione è stata già affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2015 del
27.07.2018, le cui argomentazioni si condividono integralmente ed alle quali in questa sede si fa rinvio (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011). Infatti, l'art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione di fatti rilevanti e ragioni giuridiche sottese anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, nel caso di specie, sussistendo assoluta identità contenutistica della situazione di fatto e diritto tra il caso deciso dalla Corte di Cassazione e quello di odierno esame, si fa rinvio alla predetta decisione.
Ebbene, come riportato nell'ordinanza citata, “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che <<con l'obiettivo della valorizzazione professionale funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine grado, nonché avviare un riconoscimento del ruolo determinante docenti sostenere il miglioramento servizio scolastico sono attribuiti al personale ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive>> ed aggiungendo, al comma 3, che <<la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni 31.8.1999...>>;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto <<in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi servizio effettivamente prestato o situazioni stato assimilate al>> e precisando, poi, che <<per i periodi di servizio o situazioni stato assimilate al inferiori mese detto compenso è liquidato personale in ragione 1 30 per ciascun giorno prestato>>;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle <
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, EL RR;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), <
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme euro unitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, <<che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito>> ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la CP_1
percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto euro unitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio <
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di <<periodi di servizio inferiori al mese>>”. In conclusione, dunque, “[…] interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicche' il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle <<modalità stabilite dall'art. 25 del ccni 31.8.1999>> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Ciò posto, le predette considerazioni, che si ritengono pienamente condivisibili, non risultano messe in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli a termine.
La Corte di Giustizia, invero, precisando che gli Stati membri possano disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo con criteri trasparenti e controllabili, ha ritenuto ammissibile un trattamento differenziato esclusivamente per esigenze oggettive attinenti all'impiego e che siano estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro. Con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine, possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame, come già chiarito dalla Cassazione, il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea.
Infatti, i supplenti, per il periodo breve o lungo di assunzione, svolgono tutte le attività inerenti alla funzione docente.
Ma, in particolare, deve osservarsi che l'art. 7 del C.C.N.L. 15.03.2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscerne il ruolo nel miglioramento del servizio scolastico. Non si tratta, cioè, di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività ma di obiettivi programmatici, tanto da non potersi così giustificare un'interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza.
Infine, la Suprema Corte ha confermato il sopra riportato orientamento, e quindi la soluzione adottata in questa sede, con la pronuncia n. 6293/2020, che ha ritenuto conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (“gli assunti a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) l'interpretazione secondo cui la disciplina contrattuale relativa alla
“retribuzione professionale docente” non consente di escludere dal novero degli aventi diritto il personale supplente temporaneo, come, viceversa, emergerebbe dalle circolari a riguardo emesse dal (“[…] conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva CP_1
1999/70/CE […], applicabile nella fattispecie secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 2015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della <
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato <
Di talché, avendo il ricorrente prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato
(debitamente versati in atti) ed essendo comparabile il servizio svolto con quello reso dai docenti immessi in ruolo, va riconosciuto in suo favore il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per gli incarichi di supplenza, con conseguente condanna del a corrispondere la CP_1
retribuzione professionale docenti per i periodi 31.01.2020 – 15.02.2020, 16.02.2020 – 22.02.2020,
23.02.2020 – 14.03.2020, 15.03.2020 – 28.03.2020, 29.03.2020 – 07.04.2020, 08.04.2020 –
08.04.2020, 09.04.2020 – 10.06.2020 e 11.06.2020 – 22.06.2020.
Le considerazioni svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate secondo valori minimi in ragione della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato in data 11.07.2024, nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, resistente contumace, così provvede:
[...]
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza temporanea 31.01.2020 – 15.02.2020, 16.02.2020 –
22.02.2020, 23.02.2020 – 14.03.2020, 15.03.2020 – 28.03.2020, 29.03.2020 – 07.04.2020,
08.04.2020 – 08.04.2020, 09.04.2020 – 10.06.2020 e 11.06.2020 – 22.06.2020, condannando il ad attivarsi in tal senso;
CP_1
2) condanna il soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 260,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., ed € 21,50 per esborsi da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 9 dicembre 2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa