Articolo 6 della Legge 3 giugno 1970, n. 380
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 luglio 1970
Art. 6.
I posti di ruolo dei tecnici di radiologia medica che risultino vacanti - dopo effettuato il riassorbimento di cui alle precedenti disposizioni - saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e conferiti mediante concorsi pubblici con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 7 della presente legge.
Entrata in vigore il 7 luglio 1970