Articolo 404 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 403Articolo 405
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9 ottobre 2010
Art. 404. Collaborazione con altri organi 1. Ogni autorita' competente a emanare ordini di requisizione si avvale, salvi i casi di urgente necessita', della collaborazione degli organi tecnici ed economici che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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