Sentenza 28 settembre 2016
Massime • 1
Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 609-quater cod. pen., è sufficiente il compimento di un atto sessuale con un minorenne, non essendo necessario il coinvolgimento fisico o emotivo di quest'ultimo o la consapevolezza da parte di questi dell'offesa arrecata allo sviluppo della sua personalità sessuale. (Fattispecie relativa ad atti sessuali di autoerotismo compiuti dall'imputato mentre teneva la nipote di mesi undici sulle ginocchia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2016, n. 47980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47980 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2016 |
Testo completo
messinerio 47 9 8 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.2806 Aldo Fiale -Presidente - Renato Grillo PU - 28/09/2016 Elisabetta Rosi R.G.N. 7140/2016 Aldo Aceto Relatore - Antonella Di Stasi In caso di diffusione del mento prasert ha pronunciato la seguente ome gli a 52 a P SENTENZA d.k. 10: sul ricorso proposto da: A logge L. L. nato a [...] I fall avverso la sentenza del 11/11/2015 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Francesca G. Conte che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. L. L. articolando quattro motivi a sostegno, ricorre per l'annullamento della sentenza del 11/11/2015 della Corte di appello di Lecce che, decidendo sull'impugnazione proposta per la riforma di quella del 13/10/2014 del Tribunale di Brindisi, lo ha definitivamente riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 99, 609-quater, primo e ultimo comma, 609-ter, n. 5, cod. pen., commesso il OMISSIS ai danni OMISSIS G. OMISSIS e ha ribadito la condanna alla pena (principale) di sette anni e sei mesi di reclusione (oltre pene accessorie), inflitta in primo grado.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 609-quater, primo ed ultimo comma, in relazione agli artt. 609-bis e 609-ter, n. 5, cod. pen.. Deduce, nello specifico, che gli atti di autoerotismo consumati mentre aveva OMISSIS sulle ginocchia, poiché non hanno coinvolto il corpo della vittima, non costretta a compiere o a subire atti sessuali, non integrano il reato contestato e che la giurisprudenza citata dai Giudici distrettuali a sostegno della tesi contraria è del tutto inconferente. Sicché, prosegue, a tutto concedere è ravvisabile il reato di cui all'art. 527, cod. pen., non di certo quello ritenuto dai Giudici di merito. In ogni caso, conclude sul punto, sarebbe opportuno rimettere alle Sezioni Unite di questa Corte la questione relativa alla definizione di "atto sessuale".
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva (la perizia medico-legale sulla propria disfunzione erettile), certificata in giudizio dal dott. M. specialista urologo, esaminato in primo grado all'udienza del 13/10/2014. 1.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione carente, illogica e contraddittoria, anche con riferimento ai criteri di ermeneutica della prova adottati. Deduce a tal fine che: - la Corte territoriale non ha fornito risposte adeguate ai dubbi difensivi sulla credibilità dei testimoni di accusa, dubbi analiticamente e diffusamente esposti nell'atto di appello;
in particolare, non sono state fornite spiegazioni adeguate e sufficienti rispetto alle numerose contestazioni ed ai "revirement" che ne hanno caratterizzato la deposizione dibattimentale rispetto a quanto da essi dichiarato nel corso delle indagini preliminari su aspetti decisivi del processo;
- non sono state prese in considerazione le censure difensive che evidenziavano l'assenza di linearità e convergenza tra le varie dichiarazioni rese dalle persone offese, delle quali in sede di appello erano stati riportati gli stralci più significativi;
- eludendo l'obbligo motivazionale e facendo ricorso alla (in questo caso) non consentita tecnica della motivazione "per relationem", i Giudici distrettuali hanno condiviso puramente semplicemente con la sentenza di primo grado la valutazione di attendibilità dei testimoni L.L. OMISSIS ) e F.A. OMISSIS ); la sentenza impugnata mostra tutte le sue lacune e le sue contraddizioni 2 motivazionali nella interpretazione di tutte le testimonianze favorevoli al ricorrente, completamente travisate e riportate in maniera parziale e frammentaria, sino a stravolgerne il contenuto;
il testimone M.C. OMISSISper esempio, proprietario del locale OMISSIS nel quale quella sera sarebbe avvenuto il fatto e persona del tutto indifferente, non ha mai sostenuto ed ha anzi escluso che la sala fosse buia o che vi fossero zone d'ombra nelle quali l'imputato avrebbe potuto appartarsi, secondo quanto invece ipotizza la rubrica;
- S.A.il testimone a discarico non ha fornito tre diverse versioni del medesimo fatto, come sbrigativamente lasciato intendere dalla Corte di appello per sancirne la inattendibilità, trattandosi di persona analfabeta che si esprime parte in dialetto, parte in un italiano poco fluido e chiaro e dunque poco comprensibile, ma del tutto estranea e indifferente ai fatti e che sol per questo avrebbe dovuto essere ritenuta credibile.
1.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., in relazione agli artt. 609-quater, u.c., e 99, comma 5, cod. pen., nonché dell'art. 133, cod. pen., con riferimento ai principi costituzionali di offensività, proporzionalità e ragionevolezza della pena e alla sua funzione rieducativa. Deduce che entrambi i Giudici di merito, ritenuta la natura obbligatoria della recidiva contestata, hanno applicato il relativo aumento sulla pena prevista dall'art. 609, u.c., cod. pen., in violazione della regola imposta dall'art. 63, comma 4, cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3.Il primo motivo è infondato.
3.1.Il sesso evoca l'eros, ne è per certi versi sinonimo. Si può dunque sostenere che la natura sessuale dell'atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell'agente. Tale valutazione oggettiva costituisce il necessario presupposto del diritto alla libertà sessuale dell'individuo, ne definisce anche contenuto e ampiezza, conformandone, ad un tempo, l'oggetto mediante l'incessante osmosi con la scienza ed i mutevoli costumi sociali.
3.2.Secondo la scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica e in base al comune sentire, i genitali, i glutei ed il 3 seno oggettivamente esprimono, più di ogni altra parte del corpo ed in modo più naturale, diretto ed esplicito, la sessualità. Il loro volontario toccamento esprime, con rara immediatezza, la natura "sessuale" del gesto, sicché, indipendentemente dalle intenzioni del suo autore (del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza del reato), quando ciò avvenga senza il consenso di chi lo subisce o con l'inganno, viola il diritto dell'individuo di scegliere liberamente la persona con cui condividere questa parte di sé ed integra il delitto di cui all'art. 609-bis, cod. pen.. 3.3.Anche altre condotte hanno valenza sessuale con la stessa dirompente evidenza: la masturbazione, il petting, i rapporti orali, vaginali, anali, esprimono di per sé la propria natura sessuale (e con essa il diritto di porti in essere e/o di condividerli in assenza di condizionamenti di sorta).
3.4.In alcuni casi, invece, la valutazione circa la natura "sessuale" dell'atto può essere esclusa dal particolare contesto in cui si inserisce la condotta e/o dalla natura dei rapporti che intercorrono con il suo autore o dalla natura della prestazione (si pensi ai casi di assistenza alle persone non autosufficienti, agli atti medici, ai gesti d'affetto genitoriale); si tratta di situazioni che vanno valutate caso per caso e con estremo rigore al fine di escludere ogni ragionevole dubbio sul punto (Sez. 3, n. 10248 del 12/02/2014, Rv. 258588; Sez. 3, n. 37935 del 02/07/2004, Annunziata, Rv. 230041).
3.5.Quel che conta, in ogni caso, è che tale accertamento resti sul piano oggettivo e non attinga ai personali convincimenti dell'imputato o al movente dell'azione che sono estranei alla fattispecie incriminatrice.
3.6.Orbene, non può essere seriamente messo in discussione che la masturbazione, in quanto gesto che coinvolge in modo immediato e diretto gli organi genitali, costituisce di per sé, sul piano oggettivo, "atto sessuale" a tutti gli effetti, percepito come tale in base al condiviso senso comune a prescindere dal coinvolgimento, nella sua esecuzione, della corporeità sessuale di altre persone, coinvolgimento che, ai fini delle qualificazione dell'atto come "sessuale", non è necessario. E' sufficiente evidenziare, del resto, che anche la masturbazione posta in essere dinanzi a minori ed al solo fine di farvi assistere, costituisce "atto sessuale" (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 9223 del 25/05/2000, Rv. 217261).
3.7.Peraltro, stando a quanto risulta dal testo della motivazione della sentenza impugnata, risulta che il gesto masturbatorio è stato posto in essere mentre l'imputato teneva sul ginocchio OMISSIS di spalle a lui, ottenendo in tal modo quel contatto fisico, ricercato e voluto con la bambina, che è stato ad un tempo frutto e fonte della concupiscenza veicolata con la masturbazione.
3.8.Peraltro, la "corporeità sessuale", intesa dal ricorrente quale indefettibile elemento costitutivo del reato di cui all'art. 609-quater, cod. pen., non è ritenuta tale da questa Suprema Corte secondo cui il reato in questione non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra la vittima e l'agente, sussistendo anche quando l'autore del delitto trova soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti sessuali da parte della vittima (Sez. 3, n. 25822 del 09/05/2013, Rv. 257139; cfr., altresì, Sez. 5, n. 16616 del 25/03/2015, Rv. 263116).
3.9.Il tema, dunque, non è questo.
3.10.La (mal posta) questione della "corporeità sessuale", quale elemento costitutivo della fattispecie, sottende in realtà la astratta configurabilità del reato quando la vittima sia incapace anche solo di cogliere il senso dell'offesa al corretto sviluppo della sua sessualità (non altro senso avrebbe la censura difensiva che una , proprio perché non ha potuto ancoraOMISSIS sviluppare alcun tipo di sessualità, non potrebbe essere vittima del reato contestato).
3.11.Sennonché una simile opzione interpretativa non è avallata dalla lettera della legge secondo cui, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 609- quater, cod. pen., è necessario e sufficiente il compimento dell'atto sessuale con'> il minorenne a prescindere dalla capacità di questi di esprimere un valido consenso all'atto e dalla sua maturità sessuale.
3.12.La preposizione con'> indica una relazione con l'altra persona che qualifica il gesto del compiere l'atto sessuale, posto in essere, appunto, con'> il coinvolgimento, non necessariamente fisico o emotivo, del minorenne (nel senso che il reato di cui all'art. 609-quater, cod. pen. non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra la vittima e l'agente, sussistendo anche quando l'autore del delitto trova soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti sessuali da parte della vittima, cfr. Sez. 3, n. 25822 del 09/05/2013, Rv. 257139, che ha ritenuto la sussistenza del reato in caso di condotta perfezionatasi mediante una comunicazione telematica, attraverso la quale il reo aveva indotto le vittime minorenni a compiere su se stesse atti sessuali di autoerotismo;
si veda altresì Sez. 3, n. 16616 del 25/03/2015, Rv. 263116, che ha escluso che per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima il fatto sia di minore lesività sulla sfera psichica del minore, tale da rendere applicabile, in ogni caso, l'attenuante speciale prevista dall'art. 609 quater, quarto comma, cod. pen.).
3.13.Richiedere il coinvolgimento emotivo della vittima ovvero la consapevolezza da parte di quest'ultima dell'offesa arrecata allo sviluppo della sua personalità sessuale vanifica la "ratio" incriminatrice della norma, volta a tutelare l'integrità fisio-psichica del minore attraverso una assoluta intangibilità 5 nell'ipotesi di minore degli anni quattordici (comma primo n. 1) o relativa con riferimento a specifiche situazioni di parentela o di affidamento del minore stesso (comma primo n. 2), anche in assenza di pressioni coercitive, atteso che in tali ipotesi si può realizzare una agevolazione del consenso o un impedimento al rifiuto dello stesso (Sez. 3, n. 29662 del 13/05/2004, Rv. 229358; Sez. 3, n. 347 del 21/11/2008, Rv. 242155, che ne ha tratto l'ulteriore conseguenza che l'eventuale consenso della vittima non costituisce causa o concausa dell'evento; Sez. 3, n. 24258 del 27/05/2010, Rv. 247289; Sez. 3, n. 12464 del 14/12/2011, Rv. 252360, secondo cui il delitto di atti sessuali con minorenne punisce chiunque compia atti sessuali con persona infraquattordicenne anche se consenziente, senza che assumano rilievo la concreta lesione della libertà sessuale della vittima ed il suo successivo corretto sviluppo psico-fisico).
3.14.L'interpretazione proposta dal ricorrente, dunque, da un lato contrasta, sul piano logico, con l'aggravamento della pena in caso di atti sessuali commessi con persona minore degli anni dieci (incompatibile con la tesi difensiva), dall'altro, se accolta, introdurrebbe surrettiziamente elementi variabili della fattispecie (come l'accertamento, caso per caso, dello sviluppo della sessualità del minore) radicalmente esclusi dal legislatore che li ha voluti tenere fuori dalla regiudicanda attraverso l'assolutezza del divieto di atti sessuali con minori degli anni quattordici previsto proprio per rafforzare (e non indebolire) la tutela del corretto sviluppo sessuale del minore stesso.
4.Il secondo motivo è anch'esso infondato.
4.1. La perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Rv. 236191; Sez. 5, n. 12027 del 06/04/1999, Rv. 214873; Sez. 3, n. 13086 del 28/10/1998, Rv. 212187; Sez. 1, n. 9788 del 17/06/1994, Rv. 199279).
4.2.Sotto altro profilo, l'omesso esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., può essere sindacato, in fase di legittimità, qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, 6 Rv. 258236; Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; Sez. 2, n. 35987 del 17/06/2010, Rv. 248181; Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Rv. 213923; Sez. 6, n. 7519 del 05/06/1998, Rv. 211265; Sez. 1, n. 3622 del 11/01/1995, Rv. 201493; Sez. 1, n. 6911 del 29/04/1992, Rv. 190555).
4.3. Nel caso di specie, la rilevanza del tema difensivo della disfunzione erettile dell'imputato è stata correttamente esclusa dalla Corte di appello sulla considerazione che l'incapacità di avere un'erezione non esclude di per sé il gesto masturbatorio. Osserva al riguardo questa Corte che, ai fini della nozione di "atto sessuale" non si deve confondere la concreta idoneità dell'atto a procurare fino in fondo piacere sessuale, essendo sufficiente la sua attitudine a procurare tale piacere e che l'atto sia posto in essere a tale scopo, a prescindere dalla idoneità concreta del gesto a provocare, come dedotto dall'imputato, l'erezione dell'organo genitale maschile.
4.4.Peraltro, la censura posta dal ricorrente non coglie nel segno perché, in realtà, il tema della disfunzione erettile stato introdotto nel processo mediante la produzione di un certificato medico e l'escussione del medico che lo redasse. Sicché non si tratta di omessa assunzione di una prova decisiva, quanto, piuttosto, di valutazione di un argomento di prova entrato nel processo. Ma su questo aspetto il ricorrente non si sofferma in alcun modo.
5.Il terzo motivo è infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge.
5.1.Il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti (per un'applicazione in tema di intercettazioni telefoniche, cfr. Sez. 5, n. 7465 del 2013, che ha ribadito il consolidato principio per il quale è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. Altrimenti, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità - Sez. U, n. 22471 del 2015).
5.2.Questa Corte ha ulteriormente sviluppato il concetto spiegando che il travisamento è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo, ma anche quando si omette 7 la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 2013) ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 2014; si veda altresì Sez. 4, n. 29920 del 09/06/2004, Bonazzi, Rv. 228844, secondo cui costituisce vizio di travisamento della prova l'errore di percezione sensoriale che porta il giudice di merito a utilizzare per la decisione una prova inesistente - ad esempio, il teste indicato in sentenza non esiste - o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo - ad esempio, nella ricognizione personale la persona ha indicato ZI e non IO).
5.3.Il travisamento della prova rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse di fatto del ragionamento così come indicate dal giudice nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del
contro
-giudizio logico della tenuta del sillogismo che è alla base del ragionamento stesso. Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale e la conclusione che ne è stata tratta è irreparabile.
5.4.Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata con il concorso della prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 2014; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 2013). In sede di legittimità non rileva il vizio di travisamento della prova, ma il modo con cui esso è stato affrontato e risolto dalla Corte territoriale.
5.5.Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno attinto (anche) alla testimonianza del M. per concludere, nella valutazione congiunta con le testimonianze dei OMISSIS che nella sala in cui era accaduto il fatto non vi era abbastanza luce da impedire all'imputato di agire in maniera indisturbata, senza poter essere facilmente notato mentre con la mano infilata nei pantaloni operava il gesto masturbatorio.
5.6.Il che onerava il ricorrente di dimostrare di aver sollevato la questione e di allegare il relativo motivo;
onere al quale egli si è sottratto.
5.7.In ogni caso, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, non risulta che il M. abbia affermato cose radicalmente diverse da quelle riportate in sentenza e certamente non risulta che questi come affermano i Giudici 8 distrettuali conoscesse l'imputato (circostanza non contestata nemmeno da quest'ultimo).
5.8.Il che sposta l'eccezione di travisamento della prova verso il modo con cui è stato valutato il suo contenuto, inammissibilmente trasmesso tal quale a questa Corte perché su di esso fondi le proprie conclusioni.
5.9.Non diversamente si atteggia la censura che riguarda il modo con cui è stata valutata la credibilità del testimone S. del quale il ricorrente predica l'attendibilità per sol fatto di essere persona estranea ai fatti.
5.10.Per il resto, ricorda il Collegio che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Rv. 258962; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Rv. 236689).
5.11.Orbene, l'intero terzo motivo di ricorso è affetto dalla patologica mancanza degli specifici motivi di appello dei quali l'imputato lamenta il generico ed insufficiente esame.
6.Il quarto motivo è infondato.
6.1.All'imputato è stata contestata ed applicata la recidiva specifica di cui all'art. 99, commi 1, lett. b), e 5, cod. pen.. 6.2.Occorre sin da subito chiarire che la recidiva non è stata applicata dai Giudici di merito in modo automatico, in violazione, pertanto, del "dictum" del Giudice delle leggi che, con sentenza n. 185 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, cod. pen., nella parte in cui impone l'aumento della pena se si tratta di uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.. 6.3.Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno escluso la natura "obbligatoria" della recidiva che hanno applicato in base ad un giudizio di pericolosità in concreto non contestato sul punto dal ricorrente.
6.4.L'aumento di pena per il recidivo specifico che commetta un nuovo reato tra quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), n.
7-bis, cod. proc. pen., va dal minimo di un terzo ad un massimo della metà della pena base. Il reato di cui all'art. 609-quater, comma 1, cod. pen., è punito con pena che va da cinque a dieci anni di reclusione. La pena prevista per l'ipotesi aggravata di cui all'art. 609-quater, u.c., cod. pen., va da sette a quattordici anni di reclusione.
6.5.Entrambe le circostanze sono dunque ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63, comma 3, cod. pen.. 6.6.Questa Corte ha spiegato che la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. Ha altresì precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664).
6.7.Applicando la recidiva specifica, dunque, il reato di cui all'art. 609- quater, comma 1, cod. pen., sarebbe astrattamente punito, nel suo limite massimo, con quindici anni di reclusione, pena superiore al limite massimo edittale previsto applicando la circostanza aggravante di cui all'art. 609-quater, u.c., cod. pen.. 6.8.La Corte di appello (ed il Tribunale ancor prima) hanno ritenuto più grave proprio quest'ultima circostanza aggravante operando sul suo minimo edittale (sette anni di reclusione) l'aumento per la recidiva.
6.9.Il procedimento è errato ma la conclusione cui perviene la Corte di appello è comunque corretta.
6.10.La recidiva specifica comporta nel caso di specie un aumento massimo della pena edittale della ipotesi base superiore a quella prevista per la circostanza aggravante di cui all'art. 609-quater, cod. pen.. E' pur vero, però, che il giudice avrebbe potuto, in concreto, aumentare la pena-base in misura pari ad un terzo (nel caso di specie, dunque, fino a sei anni e otto mesi di reclusione). Tale aumento è inferiore al minimo edittale della circostanza aggravante di cui all'art. 609-quater, u.c., cod. pen., per cui, in ossequio all'insegnamento di Sez. U, Indelicato, cit., bene hanno fatto i Giudici di merito a individuare come pena sulla quale operare l'aumento ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., quella di sette anni. 10 6.11.Sono infine del tutto generiche, e dunque inammissibili, le doglianze che pongono l'entità della condanna in correlazione con la finalità rieducativa della pena.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Denis PaleAldo Fiale Aldo Aceto Aldo Nell In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Il Presidente Делодне DEPOSI 14 D ERE ani L 11