Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2015, n. 16616
CASS
Sentenza 25 marzo 2015

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In tema di atti sessuali con minorenne, deve escludersi che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica presentino - per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima - connotazioni di minore lesività sulla sfera psichica del minore tali da rendere applicabile, in ogni caso, l'attenuante speciale prevista dall'art. 609 quater, quarto comma, cod. pen.. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante in favore dell'imputato che, collegato via "webcam" con due bambine di 9 ed 11 anni, si era denudato e masturbato, ed aveva indotto le minori a fare altrettanto).

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2015, n. 16616
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16616
Data del deposito : 25 marzo 2015

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