Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) O . B E N E , C 1 E A 9 N P 9 O 1 I I - Z 1 D 1 A - E R 1 T C 2 IN NOME DEL POPOLO,0 1 658 /02 S I I . D G L E U 9 REPUBBLICA ITALIANA R I 3 G A E D E 6 E 4 N T . N T T E T S S I R E ( A DUCASSAZIONE LA CO Oggetto Compravendite SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 16808/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere 4234 Cron. Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Rep. Ud. 03/10/01 Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso l'avvocato STEFANIA CASANOVA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO SAVERIO IESU, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
ITALIA SRL, in persona del legale M.D.M. elettivamente domiciliatarappresentante pro tempore, in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli 2001 avvocati GINO PANARESE, PIERGI MENGA, giusta 2042 procura a margine del controricorso;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 411/99 del Giudice di pace di FRATTAMAGGIORE, depositata il 27/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 5 settembre conveniva in giudizio davanti al 1998, UI ON Giudice di pace di Frattamaggiore la M.D.M. Italia s.r.l. onde sentirla condannare al pagamento della somma di lire 905.000 in forza dell'avvenuto recessO da un contratto di compravendita soggetto alla disci- plina di cui al d.lgs. 15 gennaio 1992 n. 50 (per l'acquisto di un "Hydro Filter" con annessa staffa a muro), nonché della somma di lire 1.000.000 a titolo oltre agli interessi di custodia del bene acquistato, legali decorrenti dalla domanda. La convenuta si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda. Veniva prodotta documentazione e disposto il libe- ro interrogatorio delle parti. L'attore non compariva. 2 Con sentenza in data 26-27 aprile 1999 il Giudice di pace rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese del giudizio, osservando: a) che dalla documentazione versata in atti e dichiarazione del rappresentante della società dalle convenuta in sede di libero interrogatorio era emerso che l'attore - al quale era stata consegnata la merce ed il quale aveva dichiarato per iscritto che la stes- sa era in perfetto stato di efficienza e pienamente non aveva restituito il conforme alla sua richiesta ritenendo onere di controparte il ritiro dello bene, stesso, in quanto di trattava di bene molto fragile;
b) che il recesso dal contratto di compraven- dita, sebbene esercitato dall'attore nel breve termine prescritto e nelle forme appropriate era rimasto privo di efficacia per avere l'attore stesso contravvenuto al suo preciso obbligo di restituzione (art. 8 del d.lgs. 15 gennaio 1992 n. 50). Avverso tale decisione, UI ON ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La s.r.l. M.D.M. Italia ha resistito con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 82 3 disp. att. c.p.c., nullità del procedimento e delle sentenza. Non essendo stato dato avviso al procuratore CO- stituito del rinvio di ufficio dell'udienza del 1 ° febbraio 1999 al 23 aprile 1999, che non era l'udienza immediatamente successiva stabilita dal calendario giudiziario, l'assunzione del libero interrogatorio era nulla così come era nulla anche la sentenza impu- gnata.
2. Il motivo è fondato. Dagli atti del procedimento dinanzi al giudice di esaminabili in questa sede, data la natura del pace vizio lamentato - si ricava che il giudice di pace con ordinanza del 2 dicembre 1998, depositata in cancelle- ria 1'11 dicembre 1998, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 30 novembre 1998, di- spose la comparizione personale delle parti, per in- terrogarle liberamente sui fatti di causa, fissando per l'incombente l'udienza del 1° febbraio 1999 alle ore 9.00. Tale ordinanza risulta comunicata ai difen- sori delle parti. Dai verbali di causa contenuti nel fascicolo del procedimento dinanzi al giudice di pace non risulta però che si sia tenuta l'udienza fissata per il 1° febbraio 1999. I verbali infatti proseguono con quel- 4 lo dell'udienza del 23 aprile 1999, nella quale è com- parsa la sola parte convenuta, che ha reso l'interro- gatorio libero ed ha poi precisato le conclusioni. Nella medesima udienza il giudice ha assegnato la cau- sa а sentenza. Sulla copertina del fascicolo di uffi- cic del procedimento dinanzi al giudice di pace la da- ta dell'udienza del 23 aprile 1999 è preceduta dal- l'annotazione "uff.", il che conferma che si è tratta- to di un rinvio di ufficio. La circostanza che l'udienza del 23 aprile 1999 non fosse quella immediatamente successiva, come SO- stenuto dal ricorrente e non contestato dalla
contro
- ricorrente, è avvalorata dal notevole lasso di tempo intercorrente tra tale udienza e la data fissata nel ( 1 provvedimento adottato fuori udienza ° febbraio 1999). In tale situazione, in mancanza di comunicazione alle parti della nuova data e non risultando (né es- sendo stato dedotto) che della fissazione di essa fos- se stata data informazione dalla cancelleria in qual- che modo (per esempio, mediante avviso affisso nella sala di udienza o in cancelleria;
cfr. sul punto Cass. 21 agosto 1992 n.9736, in tema di procedimento dinanzi al pretore), non può nemmeno valutarsi se tali modali- tà fossero о meno idonee a portare il fatto a cono- 5 scenza delle parti. Deve, pertanto, ritenersi sussistente, nei con- fronti del ON, che non ha partecipato alla nucva udienza del 23 aprile 1999, la violazione della regola del contraddittorio con la conseguente nullità degli atti processuali compiuti nella detta udienza, nonché della sentenza successivamente pronunciata.
3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il rigetto della domanda attorea per il solo fatto della mancata risposta al deferito interrogatorio li- bero, resta assorbito dall'accoglimento del primo mo- tivo. Deve pertanto cassarsi la sentenza impugnata con rinvio della causa, per un nuovo esame, al Giudice di Pace di Frattamaggiore, in persona di altro magistra- to. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine E alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, as- sorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rin- via la causa al Giudice di pace di Frattamaggiore, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2001. 6 Il Cons. est. Dott. Massimo Bonomo нание Вопомо CORTE SUPREMA Prima Sezons Depoettato in Canceteria 7 FEB. 2002 IL CANCELLIERE 7 Il Presidente Dott. Giovanni Losavio зготинський IL CANCELLIS. Luisa Passing ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) ARTT. 46 E 39