Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
Il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) punisce chiunque compia atti sessuali con persona infraquattordicenne anche se consenziente (nella specie, convivente "more uxorio"), senza che assumano rilievo la concreta lesione della libertà sessuale della vittima ed il suo successivo corretto sviluppo psico-fisico.
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1. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (2). 2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona …
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Quesito con risposta a cura di Leonarda Di Fonte e Francesco Trimboli Per accertare il dolo nel reato di incendio, si seguono criteri indiziari basati su circostanze esteriori che rivelano l'atteggiamento interiore dell'agente. Il dolo generico implica la volontà di cagionare un incendio con caratteristiche tali da creare un pericolo per la pubblica incolumità, mentre il dolo specifico consiste nell'uso del fuoco esclusivamente per danneggiare un bene altrui. La distinzione è rilevante per qualificare il fatto come incendio doloso (art. 423 c.p.) o danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), in base alla volontà dell'autore e all'entità dell'evento (Cass., sez. I, 12 settembre …
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In tema di rapporti sessuali consenzienti, il consenso rileva solo per minori di età maggiore di 14 anni. Se fra minorenne e maggiorenne c'è un rapporto qualificato (ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza) il consnso rileva solo ai 16 anni in su. L'attenuante specifica per rapporti sessuali con minorenni concerne la "minore lesività del fatto in concreto" rapportata al bene giuridico tutelato. A tal fine, assumono particolare importanza: la qualità dell'atto compiuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2011, n. 12464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12464 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 14/12/2011
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 2722
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 21767/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.M. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 909/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA del 22/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDRONIO ALESSANDRO MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 22 ottobre 2010, la Corte d'appello di Bologna - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, resa a seguito di giudizio abbreviato il 5 ottobre 2007, con la quale l'imputato odierno ricorrente era stato ritenuto colpevole di atti sessuali con una minore infraquattordicenne - ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti commessi tra il (omesso) , perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, ritenendo sussistente il caso di minore gravità, unitamente alle concesse attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante e, conseguentemente, rideterminando la pena in diminuzione. I fatti oggetto dell'imputazione consistono nell'avere compiuto atti sessuali tra cui anche il congiungimento carnale con una ragazza inizialmente dodicenne (nata il (omesso) ) - fatti dei quali derivava una gravidanza interrotta - dall'anno (omesso) . La vicenda era nata dalla segnalazione al Tribunale per i minorenni effettuata dalla Usi di Cesena relativamente al fatto che, nel (omesso) , la minore si era presentata insieme alla madre per ottenere un'interruzione volontaria della gravidanza, conseguente alla relazione con l'imputato; relazione che i genitori non avevano scoraggiato, perché, anzi, avevano da più di un anno accolto il giovane in casa loro e non esercitavano alcuna sorveglianza sulla figlia. Ne era scaturito il presente procedimento penale, in cui il Tribunale aveva condannato i genitori della minore e l'imputato odierno ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione, oltre pena accessoria. La Corte d'appello aveva, poi, assolto i genitori della minore, non ravvisandosi prova sicura di una loro effettiva omissione per non aver impedito il protrarsi dei rapporti sessuali tra la figlia e l'imputato odierno ricorrente. Quest'ultimo, in appello, era stato condannato limitatamente ai fatti commessi fino al compimento dell'età di XX anni da parte della vittima, non essendoci stata proposizione di querela ne' da parte dei genitori ne' da parte del curatore speciale;
era stata ritenuta l'ipotesi attenuata, anche per la personalità particolarmente precoce, determinata e ribelle della vittima, che aveva determinato una scarsa compromissione del suo regolare sviluppo a seguito dei fatti. La Corte d'appello aveva attribuito all'attenuante speciale una portata ridotta, avuto riguardo alle circostanze della giovanissima età della persona offesa e dell'essere i rapporti sessuali addirittura sfociati in una gravidanza, senza che l'imputato si adoperasse per prevenirla e avuto riguardo, altresì, al lungo permanere cronologico dei rapporti sessuali. Aveva poi negato la concessione della sospensione condizionale della pena, in considerazione di due precedenti condanne a pena detentiva.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e formulando due motivi di impugnazione.
2.1. - Con un primo motivo, si denuncia l'erronea applicazione delle legge penale con riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato, sul rilievo che dagli atti sarebbe emerso il pieno consenso della persona offesa a tutti i rapporti sessuali;
consenso da ritenersi valido, in quanto espresso da un soggetto particolarmente maturo per la sua età e confermato dalla circostanza che la persona offesa e l'imputato al momento convivono, hanno un figlio e hanno intenzione di sposarsi. Ad avviso della difesa la norma incriminatrice non potrebbe essere interpretata nel senso che non lascia spazio alla prova contraria concernente il venir in essere o meno in concreto di una lesione della libertà sessuale della vittima e il suo successivo corretto sviluppo. Mancherebbe, inoltre, il dolo necessario per la punibilità perché non esisterebbe alcuna prova che l'imputato con la propria azione abbia realmente voluto comprimere o mettere in pericolo il bene giuridico dell'integrità psico-fisica della persona offesa.
2.2. - Con un secondo motivo di gravame, si denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena nei minimi, sia con riferimento alla pena-base, sia con riferimento all'aumento effettuato in sede di applicazione della continuazione, in presenza di una situazione ormai pienamente assestata nella quale il consenso della persona offesa non è mai mancato fin dall'inizio. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. - Il primo rilievo della difesa - con cui si sostiene che la norma incriminatrice non potrebbe essere interpretata nel senso che non lascia spazio alla prova contraria concernente la concreta mancanza di una lesione della libertà sessuale della vittima e che, nel caso di specie, il fatto non costituirebbe reato, perché non esisterebbe alcuna prova che l'imputato con la propria azione abbia realmente voluto comprimere o mettere in pericolo il bene giuridico dell'integrità psico-fisica della persona offesa - è infondato. Non vi è dubbio che la fattispecie concreta sottoposta all'esame di questa Corte - relativa ai rapporti sessuali con una minore infraquattordicenne consenziente, sfociati successivamente e senza soluzione di continuità in una convivenza more uxorio - costituisca un caso-limite per l'applicabilità della norma incriminatrice. Deve, però, ribadirsi, sul punto, quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p. punisce chiunque compia atti sessuali con persona infraquattordicenne consenziente, senza che alcun rilievo possa essere attribuito alla concreta lesione della libertà sessuale della vittima e al suo successivo corretto sviluppo, non essendo prevista dalla norma la possibilità di prova contraria. In altri termini, il legislatore ha inteso, nella sua discrezionalità, perseguire in quanto tali i rapporti sessuali con soggetti infraquattordicenni (con la sola, specifica eccezione di cui al terzo comma dello stesso articolo), presumendo che la sola età della persona offesa sia causa di una lesione del suo equilibrio fisico- psichico, perché essa è da considerare comunque immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali (ex plurimis, Sez. 3, 15 giugno 2010, n. 27588; Sez. 3, 10 febbraio 2010, n. 11252). Deve, cioè, riaffermarsi che il bene giuridico del reato di atti sessuali con minorenne non è la libertà di autodeterminazione di quest'ultimo, non potendo egli esprimere alcun consenso, ma l'integrità fisio-psichica del medesimo nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità (Sez. 3, 27 maggio 2010, n. 24258). Quanto poi alla prospettata mancanza del dolo del reato - per la mancanza di prova del fatto che l'imputato, con la propria azione, abbia realmente voluto comprimere o mettere in pericolo il bene giuridico dell'integrità psico-fisica della persona offesa - è sufficiente rilevare che la fattispecie astratta di cui trattasi richiede il semplice dolo generico, consistente nella volontà di compiere atti sessuali, e non - come erroneamente ritenuto dal ricorrente - il dolo specifico, consistente nella volontà di recare un danno alla vittima.
3.2. - La sentenza impugnata risulta, inoltre, correttamente e coerentemente motivata in relazione alla determinazione della pena;
profilo oggetto del secondo motivo di doglianza.
La Corte d'appello, infatti, prende le mosse da dati di fatto pacificamente accertati, quali la giovanissima età della persona offesa, la gravidanza provocata senza che l'imputato si adoperasse per prevenirla, il lungo permanere cronologico dei rapporti sessuali, per farvi logicamente conseguire la ridotta diminuzione della pena per l'operatività dell'attenuante speciale di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4, e la determinazione dell'aumento per la continuazione.
4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2012