Sentenza 9 maggio 2013
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 609 quater, cod. pen. non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra la vittima e l'agente, sussistendo anche quando l'autore del delitto trova soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti sessuali da parte della vittima. (Fattispecie di condotta perfezionatasi mediante una comunicazione telematica, attraverso la quale il reo aveva indotto le vittime minorenni a compiere su se stesse atti sessuali di autoerotismo).
Commentari • 8
- 1. Art. 609 bis e art. 609 quater c.p.: fattispecie a confrontoPiera Di Guida · https://www.iusinitinere.it/
Nella parte speciale del codice penale, segnatamente nel Libro II, Titolo XII – Dei delitti contro la persona, Sezione II – Dei delitti contro la libertà personale, sono collocati gli articoli 609 bis e 609 quater. La fattispecie di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. si realizza qualora chiunque costringa taluno a compiere o subire atti sessuali utilizzando la minaccia, la violenza, l'abuso di autorità ovvero induca taluno a compiere o subirli per il tramite dell'inganno o mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica. Beninteso, è doveroso in premessa chiarire la nozione di atti sessuali. Ha precisato la Corte che ai fini della configurabilità dell'atto sessuale rilevante …
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Rassegna di novità in materia di diritto penale e nuove tecnologie Responsabili scientifici: Prof. Lorenzo Picotti e Prof. Luca Lupária. Monitoraggio a cura di Chiara Crescioli, Beatrice Panattoni, Marco Pittiruti, Simone Tarantino, Rosa Maria Vadalà, Lisa Perobello. Redazione a cura di Rosa Maria Vadalà, Chiara Crescioli, Lorenzo Picotti, Marco Pittiruti, Simone Tarantino e Lisa Perobello. NOVITÀ SOVRANAZIONALI 1. La Convenzione Onu sulla criminalità informatica (Cybercrime Convention) In data 24 dicembre 2024, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione in oggetto, che mira a combattere la criminalità informatica in modo più efficiente, rafforzando la …
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1. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (2). 2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2013, n. 25822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25822 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 09/05/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1212
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 10338/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.P. N.IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 8024/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 07/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco Salzano, il quale ha chiesto il rigetto;
Udito il difensore Avv. VECCHIETTI MAURO, il quale ha concluso per l'annullamento della ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Il IP presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 15/10/2012, disponeva nei confronti di P..T. la misura custodiale massima, in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e art.609 quater c.p., n. 1, e u.c., perché, in tempi diversi, mediante l'utilizzo del social network MSN, attraverso personal computer e webcam, collegandosi in videochiamata, compiva atti sessuali con le minori A..A. e As..An. , nonché poneva in essere atti idonei diretti in modo inequivoco a compiere atti sessuali con la minore G.L. , rispettivamente di 9, 11 e 13 anni,
denudandosi e masturbandosi alla presenza delle minori e inducendo le stesse a denudarsi e toccarsi gli organi genitali.
Il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame avanzata nell'interesse del prevenuto, con ordinanza del 7/11/2012, ha confermato la misura restrittiva. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, con i seguenti motivi:
- incompetenza per territorio del IP presso il Tribunale di Napoli essendo evidente che il presunto reato sarebbe stato commesso in (omesso) , luogo in cui il T. avrebbe posto in essere la condotta contestata a mezzo servizio telematico, con conseguente competenza del Tribunale di Rovereto;
- violazione dell'art. 274 c.p.p., per insussistenza delle ragioni cautelari sottese al provvedimento;
- vizio di motivazione e illegittimità della ordinanza in punto di inadeguatezza di applicazione di misura meno restrittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa del tutto logica e corretta.
Con il primo motivo di annullamento la difesa del prevenuto eccepisce la incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, in quanto il presunto reato si sarebbe consumato in (omesso) , rientrante nella giurisdizione del Tribunale di Rovereto.
La doglianza è priva di pregio, rilevato che, come correttamente osservato dal Tribunale, il delitto contestato si cristallizza ogni qualvolta si compie un atto che involga la sfera della sessualità di un minore. La fattispecie penale indicata, peraltro, si distingue dalla violenza sessuale ex art. 609 bis c.p., che presuppone, appunto, violenza, abuso o inganno, nonché dalla corruzione dei minorenni, che implica una posizione assolutamente passiva della vittima, che assiste ad atti sessuali compiuti da altri. La fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p., è configurabile in assenza di ogni pressione coercitiva e si connota come reato a forma libera, comprensiva di ogni possibile condotta atta ad aggredire il minore.
Va, altresì, rilevato che il bene giuridico tutelato è da rinvenire, quanto alla ipotesi di atti sessuali con persona infraquattordicenne, nella intangibilità sessuale, in considerazione della presunzione legale di incapacità del soggetto di prestare un valido consenso al compimento dell'atto sessuale.
Peraltro, gli atti di masturbazione costituiscono atti sessuali senza necessità di particolari approfondimenti sul punto, a nulla rilevando che gli stessi siano praticati dalla persona offesa su sè medesima, allorché ciò avvenga per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'autore del reato.
Nella specie è emerso che, per via telematica, il T. compiva atti sessuali con le minori, denudandosi e masturbandosi alla presenza delle predette bambine, inducendo le stesse ad adottare identico comportamento.
Non può negarsi la possibilità della sussistenza del reato contestato anche per via telematica, in quanto gli atti sessuali, di cui al reato in esame, non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto fisico tra la vittima e l'agente, ben potendo l'autore del delitto trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti, quali ad esempio la masturbazione su sè stessa da parte della vittima (Cass. 19/4/2011, n. 20521 ), come nella specie. Ai fini della determinazione della competenza per territorio, va individuato il momento di perfezionamento della fattispecie incriminatrice, facendo riferimento, non solo alla esecuzione della condotta esteriore richiesta per la sussistenza del reato da parte dell'autore, ma, soprattutto, al momento di partecipazione al delitto da parte del minore e, quindi, alla concretizzazione dell'offesa del bene-interesse tutelato: non può dubitarsi, come a giusta ragione argomentato dal giudice di merito, come, nella specie, la partecipazione delle minori, attraverso il compimento di atti di autoerotismo, cui le stesse venivano indotte dal prevenuto, si realizzava nel luogo ove le stesse minori si trovavano nel momento degli incontri via web con il T. , ossia a XXXXX;
sicché correttamente è stato ritenuto il Tribunale di Napoli competente a decidere sulla questione e non quello di Rovereto.
Del pari del tutto priva di pregio si rivela la eccepita violazione dell'art. 274 c.p.p., visto che ad avviso del giudice di merito, a giusta ragione, risulta condivisibile la scelta della custodia cautelare in carcere, in relazione alle circostanze e modalità dei fatti, nonché alla personalità dell'indagato, che ha reiterato la condotta contestata ai danni di più minori, di tal che è possibile ravvisare il pericolo che commetta reati della stessa specie di quelli per cui si procede.
Conseguentemente, unica misura idonea ed adeguata a soddisfare le esigenze cautelari indicate viene ritenuta dal Tribunale quella custodiate massima, cosi da impedire al prevenuto, soggetto a pulsioni sessuali irrefrenabili, di contattare via web ulteriori potenziali vittime da adescare.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dispone che copia del provvedimento venga trasmessa dalla cancelleria al Direttore dell'Istituto penitenziario competente, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2013