Cass. civ., sez. III, ordinanza 07/03/2025, n. 6116
CASS
Ordinanza 7 marzo 2025

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Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito.

In tema di giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili, allorquando la riassunzione avvenga davanti a giudice incompetente non può trovare applicazione il principio della translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., non sussistendo dubbio in ordine all'individuazione del giudice innanzi al quale la causa deve proseguire, posto che l'art. 622 c.p.p. individua con esattezza il giudice del rinvio mediante il riferimento al solo criterio del valore e non anche a quello del territorio.

In materia di perdita di chance, l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una "chance" perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria di una società calcistica per perdita di chance di carattere patrimoniale in conseguenza di condotte integranti il reato di frode sportiva, in assenza della prova del nesso causale tra l'accertato meccanismo di alterazione delle regole procedurali per la designazione degli arbitri e la retrocessione della squadra in serie B, e dunque del possibile risultato sperato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 07/03/2025, n. 6116
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6116
    Data del deposito : 7 marzo 2025

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