CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ciro' - Corso Lilio 2 88813 Ciro' KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Del Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 13320259000375480000 IMU 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320259000375480000 IMU 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320259000375480000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.4.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320259000375480000, notificata da ADER il 7.3.2025 e relativa alla cartella di pagamento n.
13320200004512564000 avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2015 e IMU per gli anni
2014/2015 , chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità della notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo posta e in assenza di relata;
2) la violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000; 3) il difetto di motivazione dell'atto; 4) la prescrizione dei crediti.
Con memoria depositata il 8.7.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio con memoria depositata il 12.12.2025 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con memoria depositata il 28.5.2025 si costituiva in giudizio il Comune di Cirò Marina chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno la doglianza che fa leva sulla ritenuta nullità della notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo posta e in assenza di relata.
Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di cartella di pagamento è qui sufficiente ricordare che la Suprema Corte ha affermato che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'Banca_1 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (cfr., tra le altre, Cass. n. 9365/2014).
La doglianza è dunque infondata.
Neppure è meritevole di accoglimento la doglianza sulla ritenuta violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000 per l'omesso invito a rendere chiarimenti, non occorrendo invero che, a seguito della notifica della cartella di pagamento presupposta, l'intimazione di pagamento sia preceduta da alcun invito.
Quanto all'asserito difetto di motivazione giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre,
Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.
Neppure è intervenuta l'eccepita prescrizione dei tributi.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione ha, infatti, provato che la notifica della cartella di pagamento presupposta è avvenuta il data 30.5.2023 (cfr. avviso di ricevimento in fasc. resistente) e da tale notifica e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 7.3.2025) non è decorso il termine triennale
(applicabile per la tassa auto) e, a fortiori, quello quinquennale (applicabile per l'IMU).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ciro' - Corso Lilio 2 88813 Ciro' KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Del Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 13320259000375480000 IMU 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320259000375480000 IMU 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320259000375480000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.4.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320259000375480000, notificata da ADER il 7.3.2025 e relativa alla cartella di pagamento n.
13320200004512564000 avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2015 e IMU per gli anni
2014/2015 , chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità della notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo posta e in assenza di relata;
2) la violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000; 3) il difetto di motivazione dell'atto; 4) la prescrizione dei crediti.
Con memoria depositata il 8.7.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio con memoria depositata il 12.12.2025 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con memoria depositata il 28.5.2025 si costituiva in giudizio il Comune di Cirò Marina chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno la doglianza che fa leva sulla ritenuta nullità della notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo posta e in assenza di relata.
Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di cartella di pagamento è qui sufficiente ricordare che la Suprema Corte ha affermato che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'Banca_1 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (cfr., tra le altre, Cass. n. 9365/2014).
La doglianza è dunque infondata.
Neppure è meritevole di accoglimento la doglianza sulla ritenuta violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000 per l'omesso invito a rendere chiarimenti, non occorrendo invero che, a seguito della notifica della cartella di pagamento presupposta, l'intimazione di pagamento sia preceduta da alcun invito.
Quanto all'asserito difetto di motivazione giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre,
Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.
Neppure è intervenuta l'eccepita prescrizione dei tributi.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione ha, infatti, provato che la notifica della cartella di pagamento presupposta è avvenuta il data 30.5.2023 (cfr. avviso di ricevimento in fasc. resistente) e da tale notifica e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 7.3.2025) non è decorso il termine triennale
(applicabile per la tassa auto) e, a fortiori, quello quinquennale (applicabile per l'IMU).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.