Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 31
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'atto

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, poiché il perfezionamento avviene con la ricezione da parte del destinatario.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000

    La doglianza non è meritevole di accoglimento poiché non occorre che l'intimazione di pagamento sia preceduta da un invito a rendere chiarimenti dopo la notifica della cartella di pagamento presupposta.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto

    L'intimazione di pagamento è un atto vincolato nel suo contenuto e non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La notifica della cartella di pagamento presupposta è avvenuta in data antecedente a quella dell'intimazione opposta, e non è decorso il termine triennale o quinquennale applicabile rispettivamente per la tassa auto e l'IMU.

  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'atto

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, poiché il perfezionamento avviene con la ricezione da parte del destinatario.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000

    La doglianza non è meritevole di accoglimento poiché non occorre che l'intimazione di pagamento sia preceduta da un invito a rendere chiarimenti dopo la notifica della cartella di pagamento presupposta.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto

    L'intimazione di pagamento è un atto vincolato nel suo contenuto e non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La notifica della cartella di pagamento presupposta è avvenuta in data antecedente a quella dell'intimazione opposta, e non è decorso il termine triennale o quinquennale applicabile rispettivamente per la tassa auto e l'IMU.

  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'atto

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, poiché il perfezionamento avviene con la ricezione da parte del destinatario.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000

    La doglianza non è meritevole di accoglimento poiché non occorre che l'intimazione di pagamento sia preceduta da un invito a rendere chiarimenti dopo la notifica della cartella di pagamento presupposta.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto

    L'intimazione di pagamento è un atto vincolato nel suo contenuto e non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La notifica della cartella di pagamento presupposta è avvenuta in data antecedente a quella dell'intimazione opposta, e non è decorso il termine triennale o quinquennale applicabile rispettivamente per la tassa auto e l'IMU.

  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'atto

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, poiché il perfezionamento avviene con la ricezione da parte del destinatario.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000

    La doglianza non è meritevole di accoglimento poiché non occorre che l'intimazione di pagamento sia preceduta da un invito a rendere chiarimenti dopo la notifica della cartella di pagamento presupposta.

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    Difetto di motivazione dell'atto

    L'intimazione di pagamento è un atto vincolato nel suo contenuto e non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La notifica della cartella di pagamento presupposta è avvenuta in data antecedente a quella dell'intimazione opposta, e non è decorso il termine triennale o quinquennale applicabile rispettivamente per la tassa auto e l'IMU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 31
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 31
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo