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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/12/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1066/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO (Verbale di udienza di comparizione delle parti)
Il giorno nove del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque, dinanzi il Presidente del Tribunale, FR DD, alle ore 12,15 viene chiamata la causa fra IE NO e , iscritta al R.G. n. 1066 dell'anno 2025. Controparte_1
Sono presenti:
- l'Avv. IE NO, comparsa personalmente;
- nessuno per il , regolarmente costituito. Controparte_1
L'Avv. NO richiama le proprie note e contesta le repliche depositate dal
[...]
richiamando le specifiche previsioni dei commi 2 e 3-bis dell'art. 83 d.P.R. Controparte_1
n. 115/2002 ed insiste nell'accoglimento del ricorso. Rinuncia alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Presidente
decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. FR DD, all'udienza del 9 dicembre 2025, dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1066 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
TRA
EN AN, elettivamente domiciliata in Vetralla (Viterbo) alla via Giuseppe
Garibaldi n. 21, presso il proprio studio legale, rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
– ricorrente –
E
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
– resistente –
avente per oggetto: opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di compenso al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e concluso come da verbale.
RITENUTO IN FATTO
- che con procedimento semplificato ex art. 281-decies c.p.c. l'avv. IE NO ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto emesso in data 6.5.2025, con il quale il Tribunale di Viterbo respinse la sua richiesta di liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese in favore della sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento Parte_1
iscritto al R.G. n. 559/2025 avente ad oggetto il divorzio contenzioso dal coniuge
Persona_1
- che la ricorrente ha chiesto di riformare il decreto impugnato, riconoscendole il compenso nella misura indicata nell'istanza di liquidazione a suo tempo depositata (€
1.771,50, oltre spese generali forfettarie, i.v.a., c.p.a.) o, comunque, il compenso che risulti congruo secondo il D.M. n. 55 del 2014, oltre le spese relative al presente giudizio;
- che l'avv. NO – premesso di aver svolto la sua attività professionale sino alla revoca pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
del mandato difensivo intervenuta in data 5.4.2025, provvedendo alla fase di studio della controversia, alla notifica del ricorso alla controparte e all'iscrizione a ruolo della causa – ritiene errato il provvedimento di diniego della liquidazione del compenso, in quanto il giudice a quo, sulla premessa che “ai sensi dell'art. 83 co. 1 DPR n. 115 -
2022 [rectius: 2002, n.d.e.] le competenze in esame sono liquidate dall'autorità giudiziaria soltanto al termine di ciascuna fase del processo”, ha respinto l'istanza di liquidazione rilevando che “non risulta[va] ancora conclusa alcuna fase, non risultando ancora celebrata finanche la prima udienza di comparizione delle parti”, mentre avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso in favore del
Difensore revocato, avendo a disposizione tutti gli atti processuali necessari;
- che il ha contestato l'argomentazione avversaria, sostenendo Controparte_1
che al momento della decisione sulla richiesta di liquidazione dei compensi professionali – quando non era stata ancora conclusa alcuna fase processuale – la revoca del mandato difensivo non emergeva dagli atti, né era stata documentata, poiché soltanto in data 13.5.2025 si costituì il nuovo difensore dando atto della revoca del precedente professionista;
- che le parti hanno depositato note scritte in vista dell'odierna udienza, con le quali hanno ribadito le rispettive argomentazioni;
- che all'odierna udienza parte ricorrente ha discusso oralmente la causa;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'opposizione può essere accolta nei limiti di seguito specificati;
- che l'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che la liquidazione dei compensi del Difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato viene effettuata dal giudice non solo “al termine di ciascuna fase o grado del processo”, come precisato nel provvedimento impugnato, ma anche “e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico”, come correttamente sostiene la ricorrente;
- che, tuttavia, al momento di presentazione dell'istanza la revoca del mandato difensivo all'avv. NO non risultava da nessun atto processuale: in particolare, la professionista ne faceva un fugace cenno nella richiesta di liquidazione (“l'istante pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
svolgeva l'attività difensiva in favore della parte ammessa al patrocinio dello stato nella fase studio ed introduttiva, compresa la notifica del ricorso alla controparte, che si allega alla presente, fino alla revoca del mandato”), ma non produceva alcuna documentazione che comprovasse la circostanza, pur essendone in possesso sin dal marzo 2025 (v. revoca a firma della sig.ra e relativa busta di recapito, doc. 3 Pt_1
allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio);
- che il giudice del giudizio a quo, non essendo stato messo in condizione di verificare quanto allegato, correttamente ha incentrato il rigetto dell'istanza sull'altra ragione ostativa alla liquidazione del compenso prevista dalla norma primaria, cioè la non ancora intervenuta conclusione di una fase o grado del processo;
- che, ciò nonostante, per ragioni di economia processuale il compenso all'avv. NO può ben essere riconosciuto in questa sede, dal momento che la revoca del mandato professionale risulta ora comprovata e che l'attività professionale svolta sino alla revoca non è oggetto di contestazione fra le parti;
- che, tenuto conto della natura della controversia e del suo valore (indeterminabile, di bassa complessità), nonché dell'attività processuale documentata, può essere liquidato il compenso per le fasi di studio e introduttiva del giudizio, applicando i parametri medi (tab. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014) e operando la riduzione prescritta dall'art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002;
- che il compenso può dunque essere determinato nella complessiva misura di €
1.383,50 (di cui € 810 per la fase di studio ed € 573,50 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfettario delle spese, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- che l'accoglimento dell'opposizione per ragioni di economia processuale, fondate sulla produzione della documentazione probante soltanto nel presente giudizio di opposizione, giustifica la compensazione per intero delle spese processuali del presente giudizio;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
(a) in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti Parte_2
del contro il decreto impugnato, liquida il compenso Controparte_1
professionale della ricorrente in € 1.383,50, oltre rimborso spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge;
(b) compensa per intero fra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Viterbo, il 9 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
(FR DD)
Verbale chiuso alle ore 16,00
pag. 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO (Verbale di udienza di comparizione delle parti)
Il giorno nove del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque, dinanzi il Presidente del Tribunale, FR DD, alle ore 12,15 viene chiamata la causa fra IE NO e , iscritta al R.G. n. 1066 dell'anno 2025. Controparte_1
Sono presenti:
- l'Avv. IE NO, comparsa personalmente;
- nessuno per il , regolarmente costituito. Controparte_1
L'Avv. NO richiama le proprie note e contesta le repliche depositate dal
[...]
richiamando le specifiche previsioni dei commi 2 e 3-bis dell'art. 83 d.P.R. Controparte_1
n. 115/2002 ed insiste nell'accoglimento del ricorso. Rinuncia alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Presidente
decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. FR DD, all'udienza del 9 dicembre 2025, dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1066 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
TRA
EN AN, elettivamente domiciliata in Vetralla (Viterbo) alla via Giuseppe
Garibaldi n. 21, presso il proprio studio legale, rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
– ricorrente –
E
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
– resistente –
avente per oggetto: opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di compenso al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e concluso come da verbale.
RITENUTO IN FATTO
- che con procedimento semplificato ex art. 281-decies c.p.c. l'avv. IE NO ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto emesso in data 6.5.2025, con il quale il Tribunale di Viterbo respinse la sua richiesta di liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese in favore della sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento Parte_1
iscritto al R.G. n. 559/2025 avente ad oggetto il divorzio contenzioso dal coniuge
Persona_1
- che la ricorrente ha chiesto di riformare il decreto impugnato, riconoscendole il compenso nella misura indicata nell'istanza di liquidazione a suo tempo depositata (€
1.771,50, oltre spese generali forfettarie, i.v.a., c.p.a.) o, comunque, il compenso che risulti congruo secondo il D.M. n. 55 del 2014, oltre le spese relative al presente giudizio;
- che l'avv. NO – premesso di aver svolto la sua attività professionale sino alla revoca pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
del mandato difensivo intervenuta in data 5.4.2025, provvedendo alla fase di studio della controversia, alla notifica del ricorso alla controparte e all'iscrizione a ruolo della causa – ritiene errato il provvedimento di diniego della liquidazione del compenso, in quanto il giudice a quo, sulla premessa che “ai sensi dell'art. 83 co. 1 DPR n. 115 -
2022 [rectius: 2002, n.d.e.] le competenze in esame sono liquidate dall'autorità giudiziaria soltanto al termine di ciascuna fase del processo”, ha respinto l'istanza di liquidazione rilevando che “non risulta[va] ancora conclusa alcuna fase, non risultando ancora celebrata finanche la prima udienza di comparizione delle parti”, mentre avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso in favore del
Difensore revocato, avendo a disposizione tutti gli atti processuali necessari;
- che il ha contestato l'argomentazione avversaria, sostenendo Controparte_1
che al momento della decisione sulla richiesta di liquidazione dei compensi professionali – quando non era stata ancora conclusa alcuna fase processuale – la revoca del mandato difensivo non emergeva dagli atti, né era stata documentata, poiché soltanto in data 13.5.2025 si costituì il nuovo difensore dando atto della revoca del precedente professionista;
- che le parti hanno depositato note scritte in vista dell'odierna udienza, con le quali hanno ribadito le rispettive argomentazioni;
- che all'odierna udienza parte ricorrente ha discusso oralmente la causa;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'opposizione può essere accolta nei limiti di seguito specificati;
- che l'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che la liquidazione dei compensi del Difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato viene effettuata dal giudice non solo “al termine di ciascuna fase o grado del processo”, come precisato nel provvedimento impugnato, ma anche “e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico”, come correttamente sostiene la ricorrente;
- che, tuttavia, al momento di presentazione dell'istanza la revoca del mandato difensivo all'avv. NO non risultava da nessun atto processuale: in particolare, la professionista ne faceva un fugace cenno nella richiesta di liquidazione (“l'istante pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
svolgeva l'attività difensiva in favore della parte ammessa al patrocinio dello stato nella fase studio ed introduttiva, compresa la notifica del ricorso alla controparte, che si allega alla presente, fino alla revoca del mandato”), ma non produceva alcuna documentazione che comprovasse la circostanza, pur essendone in possesso sin dal marzo 2025 (v. revoca a firma della sig.ra e relativa busta di recapito, doc. 3 Pt_1
allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio);
- che il giudice del giudizio a quo, non essendo stato messo in condizione di verificare quanto allegato, correttamente ha incentrato il rigetto dell'istanza sull'altra ragione ostativa alla liquidazione del compenso prevista dalla norma primaria, cioè la non ancora intervenuta conclusione di una fase o grado del processo;
- che, ciò nonostante, per ragioni di economia processuale il compenso all'avv. NO può ben essere riconosciuto in questa sede, dal momento che la revoca del mandato professionale risulta ora comprovata e che l'attività professionale svolta sino alla revoca non è oggetto di contestazione fra le parti;
- che, tenuto conto della natura della controversia e del suo valore (indeterminabile, di bassa complessità), nonché dell'attività processuale documentata, può essere liquidato il compenso per le fasi di studio e introduttiva del giudizio, applicando i parametri medi (tab. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014) e operando la riduzione prescritta dall'art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002;
- che il compenso può dunque essere determinato nella complessiva misura di €
1.383,50 (di cui € 810 per la fase di studio ed € 573,50 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfettario delle spese, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- che l'accoglimento dell'opposizione per ragioni di economia processuale, fondate sulla produzione della documentazione probante soltanto nel presente giudizio di opposizione, giustifica la compensazione per intero delle spese processuali del presente giudizio;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
(a) in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti Parte_2
del contro il decreto impugnato, liquida il compenso Controparte_1
professionale della ricorrente in € 1.383,50, oltre rimborso spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge;
(b) compensa per intero fra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Viterbo, il 9 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
(FR DD)
Verbale chiuso alle ore 16,00
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