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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/07/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 914/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 16 luglio 2025 per il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 10 luglio 2025 e le note depositate da parte resistente in pari data, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 914/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ranchino, come da mandato in atti;
Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Claudio Righetti, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6 settembre 2024 deduceva: - che le patologie a lui Parte_1 diagnosticate (sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti, tendinopatia alle mani) erano causalmente riconducibili all'attività lavorativa da lui svolta per oltre 40 anni, alle dipendenze di varie aziende, quale addetto a mansioni di saldatore, carpentiere e tubista;
- che egli, per l'intero orario di lavoro di 8 ore e per 5 giorni alla settimana, si occupava di eseguire saldature su tubazioni con utilizzazione di saldatori a filo MIG, MAG e TIG;
- che le lavorazioni svolte richiedevano l'utilizzo della forza delle braccia, il mantenimento di posizione della mano e del braccio destro, che impugna il saldatore, e l'applicazione di forza e di precisione per la saldatura, quasi costantemente assumendo posture incongrue;
- che inoltre l'utilizzazione degli strumenti propri della mansione produceva la trasmissione di vibrazioni al sistema mano- braccio;
- che l' , cui venivano denunciate le suddette malattie professionali, definiva CP_1 negativamente la pratica, ribadendo l'assenza di nesso di causalità tra il rischio lavorativo e le patologie denunciate;
concludeva pertanto chiedendo che, previo accertamento dell'origine professionale delle suddette patologie e della conseguente invalidità (pari al 5% per ciascuna o nella diversa misura che fosse accertata), l' venisse condannato al pagamento del CP_2 corrispondente indennizzo o rendita.
Con memoria depositata il 31 ottobre 2024 l' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto CP_1 della domanda, deducendo che le lavorazioni cui il ricorrente è stato ed è tutt'oggi adibito non risultano comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
per l'effetto eccepiva che, venendo meno la presunzione legale di correlazione causale tra malattia e attività professionale, il lavoratore ha l'onere di provare in modo concreto e specifico sia l'esposizione a rischio, idonea a produrre l'insorgenza della malattia, sia il nesso eziologico di causalità materiale con l'ambiente di lavoro;
al contrario, dalle indagini condotte dall'Istituto, non risultava che le malattie denunciate avessero origine professionale stante l'inidoneità del rischio per durata, frequenza ed intensità.
La causa è stata istruita mediante prova testi e CTU medico legale e, all'esito, discussa per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
È utile premettere, in diritto, che in materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n.
1124 all'art. 3 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 indicate nella tabella allegato 4 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa ivi specificata. La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 prevede un indennizzo per il danno biologico a fronte di una riduzione della capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al
16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
All'esito dell'espletata prova testimoniale, è emersa conferma della tipologia di mansioni svolte dal ricorrente per come allegate in ricorso;
in particolare, il teste , collega di Testimone_1 lavoro presso la “COSEMI Impianti” dal 2013 al 2017 ha affermato che: - lui stesso e il ricorrente facevano mansioni di saldatore, carpentiere e tubista;
- effettuavano saldature su tubazioni con utilizzo di saldatori a filo MIG, MAG e TIGADR;
- lavoravano su tubazioni con diametri variabili, da mezzo pollice fino a 3 metri;
i tubi più piccoli venivano movimentati a mano e quelli più grandi con la gru;
- riguardo alle modalità di svolgimento dei lavori di saldatura, precisava che i due pezzi da saldare “vengono poggiati su un piano e viene attivata la saldatrice, reggendo il cavo che eroga la fiamma per la fusione;
per la saldatura dei tubi di diametro di 3 metri ci volevano anche più giorni per completare la saldatura;
per saldare due tubi di 3 pollici ci vogliono circa due ore durante le quali si tiene con una sola mano il cavo e si tiene premuto un pulsante per erogare la fiamma, se si lascia il pulsante si interrompe
l'erogazione; e questo lavoro si fa per tutto il turno di lavoro di 8 ore salvo straordinari”; -
l'attività svolta richiede l'impiego di attrezzatura di varie dimensioni, come martelli, tenaglie, lime trapani, frullini, spazzole metalliche. In senso conforme ha deposto il teste , Testimone_2 anch'egli collega del ricorrente per avere lavorato presso “Cosemi Impianti” dal 2002 al 2023; il teste, oltre a confermare la mansione di saldatore del ricorrente, ha spiegato il funzionamento della “saldatrice a filo” nei termini seguenti: “ADR: la saldatrice a filo funziona attivando il cavo ovvero tenendo premuto un pulsante;
esiste anche la possibilità di lasciare l'erogatore sempre attivo in modalità “automatica” ma ciò è possibile quando il tubo è in posizione comoda da lavorare quindi direi nel 10-15% dei casi”; ha inoltre confermato che nell'espletamento della mansione era necessario assumere posture incongrue: (“ADR: in
Alcantara spesso si lavorava sugli impianti produttivi e quindi spesso si lavorava in posizione scomoda, cioè in ginocchio o stesi, o in bilico o dovendo tenere la saldatrice con una sola mano”).
Ritenuto necessario sottoporre all'esame di un medico il materiale istruttorio acquisito, è stata disposta CTU medico legale, all'esito della quale il perito incaricato, Dott. ha Persona_1 concluso riconoscendo la sussistenza di una relazione causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia a carico della mano, mentre ha escluso l'origine lavorativa per la malattia a carico del nervo ulnare. A quest'ultimo proposito, sostiene il CTU che affinchè si possa mettere la sindrome del nervo ulnare in rapporto di derivazione causale con l'attività di saldatore, è necessario l'accertamento di un'esposizione prolungata e continuativa a movimenti ripetitivi di flessione del gomito o appoggio prolungato su superfici dure;
le mansioni a rischio sono tipicamente quelle che implicano posizioni fisse con gomito flesso oltre 90° prolungatamente
(es. musicisti, centralinisti); appoggio del gomito su superfici dure per lungo tempo (es. dattilografi, operatori al banco); microtraumi ripetuti o vibrazioni continue (es. martellisti, addetti a macchine percussive). Dall'istruttoria svolta tali modalità di svolgimento della mansione non sono emerse.
Per quanto riguarda la tendinopatia alle mani, invece, il CTU ha riconosciuto il nesso di derivazione causale. L'attività di saldatore comporta infatti movimenti ripetitivi della mano e delle dita per tenere gli elettrodi, regolare i materiali e maneggiare strumenti pesanti;
movimenti di presa forzata, a volte mantenuti in modo prolungato;
sforzi statici e/o dinamici della muscolatura flessoria e/o estensoria dell'avambraccio e della mano. Questi fattori, afferma il
CTU, sono riconosciuti come cause tipiche di tendinopatie inserzionali e da sovraccarico funzionale.
Sul piano valutativo, il CTU ha fatto applicazione della voce tabellare 267, con riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore nella misura del 4% che, sommata alle pregresse menomazioni già riconosciute, determina una invalidità complessiva nella misura del 30%.
Le conclusioni del CTU possono essere poste a fondamento della decisione in quanto logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame;
esso sono state inoltre sottoposte al contradittorio delle parti, le quali non hanno formulato avverso le stesse alcuna contestazione o osservazione critica.
Ne consegue l'accoglimento della domanda, con il riconoscimento di un danno biologico pari al 4% per effetto della patologia a carico del nervo ulnare e conseguente aumento della rendita già corrisposta, in correlazione ad un danno biologico complessivo del 30% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 3 novembre 2022.
Le spese di lite vengono compensate della metà in ragione del parziale accoglimento della domande e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Parimenti, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro e, nei rapporti tra le parti, a carico di ciascuna per la metà.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
- dichiara l'origine professionale della patologia “tendinopatia alle mani” di cui il ricorrente è affetto, cui consegue un danno biologico pari al 4% che, previo cumulo con patologie pregresse e già riconosciute di origine professionale, determina un danno biologico complessivo del 30%;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo CP_1 erogato in rendita in ragione di una percentuale di danno biologico complessivamente pari al
30% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 3 novembre 2022 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si CP_1 liquidano in complessivi € 1200,00 con oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Angelo Ranchino per dichiarato anticipo e le dichiara compensate per il resto;
- spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Terni, 17 luglio 2025
Si comunichi.
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)