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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/11/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR BA, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 303 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GORI PIETRO, con domicilio eletto in Monza alla Via AR Alberto 11, presso il difensore avv. GORI PIETRO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TURSI EZIO, con domicilio eletto in VIALE RIMEMBRANZE,21 SARONNO, presso il difensore avv. TURSI EZIO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1880/2024 dell'11.12.2024 emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio con il quale le era stato ingiunto di pagare alla società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di euro 17.790,39 oltre interessi e spese della procedura monitoria quale corrispettivo per la fornitura dei prodotti indicati nelle fatture prodotte. CP_ Ha eccepito, in particolare, che in relazione al prodotto 24 la ( a fronte di una distinta che CP_1 specificava ogni singolo componente del prodotto) disattendeva le indicazioni realizzando un prodotto difforme da quello richiesto.
Ha chiesto, dunque, l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della parte opposta in via riconvenzionale al risarcimento del danno (per aver dovuto la parte opponente ritirare dal mercato i prodotti difettosi) nella misura pari ad euro 33950,82.
Si è costituito il creditore opposto prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte Controparte_1 opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La causa, dopo la pronunzia sulla provvisoria esecutività del decreto opposto, è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in
- 1 - decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'opponente, a fronte d'un decreto ingiuntivo chiesto ed emesso per il pagamento del prezzo dei prodotti indicati nelle fatture ha eccepito che, a seguito di analisi effettuate sul prodotto FIBRO24, è risultata una difformità tra le indicazioni della distinta ( che indicava ogni componente del prodotto da confezionare) e quello realizzato e consegnato dalla parte opposta.
Ebbene a fronte di tale deduzione, come eccepito da parte opposta ( e come risulta dalla lettura delle fatture depositate in atti e azionate nel presente giudizio) i pagamenti richiesti in questo giudizio non riguardano il prodotto FIBRO24 ma altri prodotti in relazione ai quali non vi è alcuna contestazione da parte dell'opponente.
Ed infatti leggendo la dicitura indicata nelle fatture gli insoluti di pagamento riguardano la consegna dei prodotti
BRONCO24, REACTIVATION24, NORMALIZE24,WHEY90 WORKOUT e non il prodotto con la CP_3 conseguenza che sono del tutto irrilevanti nel presente giudizio le doglianze relative a tale prodotto.
Parte opponente d'altronde a fronte di tale puntuale eccezione, non ha depositato le memorie integrative, non contestando le deduzioni ex adverso formulate.
Non può quindi trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto ( formulata con riferimento alla consegna dei prodotti sopra indicati) in quanto le doglianze formulate da parte opponente non riguardano le fatture azionate nel presente giudizio.
Non può neanche trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ( dedotto dalla parte opponente per aver dovuto ritirare il prodotto FIBRO24 dal mercato) in quanto non è provata la circostanza che la merce sia stata ritirata ( i capitoli di prova articolati in atto di citazione sono del tutto generici e per tale motivo inammissibili e non sono state depositate le memorie integrative) e dall'altro perché, come dedotto da parte opposta e non contestato dall'opponente, il prodotto addirittura è ancora distribuito in commercio dall'opponente, nonostante la stessa lo ritenga non conforme agli ordini effettuati, con la conseguenza che neanche presuntivamente emergono elementi che possano far ritenere che il prodotto sia stato ritirato.
Le doglianze formulate da parte opponente non possono trovare accoglimento e dunque nessun inadempimento può riscontrarsi in capo alla parte opposta.
Rilevato dunque che a fronte della fornitura di merce, la parte opponente, sulla quale incombeva il relativo onere ai sensi dell'art. 1218 c.c., non ha provato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico né la non imputabilità dell'inadempimento, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo in favore dell'Avvocato Ezio Tursi quale difensore dichiaratosi antistatario, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri minimi per la fase istruttoria (limitata al solo deposito delle memorie integrative) e della fase decisionale consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 26.001,00 e
52.000,00 euro alla luce della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente ( la domanda
- 2 - riconvenzionale, se di valore eccedente a quella principale, comporta l'applicazione dello scaglione superiore, perché amplia il thema decidendum e impone all'avvocato una maggiore attività difensiva- Cass. 6481/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. AR BA in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1880/2024, Parte_1 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 11.12.2024 e pubblicato in data 12.12.2024 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 1880/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore Parte_2 dell'Avvocato Ezio Tursi quale difensore antistatario di delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi € 5261,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 25/11/2025
Il Giudice
AR BA
- 3 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR BA, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 303 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GORI PIETRO, con domicilio eletto in Monza alla Via AR Alberto 11, presso il difensore avv. GORI PIETRO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TURSI EZIO, con domicilio eletto in VIALE RIMEMBRANZE,21 SARONNO, presso il difensore avv. TURSI EZIO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1880/2024 dell'11.12.2024 emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio con il quale le era stato ingiunto di pagare alla società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di euro 17.790,39 oltre interessi e spese della procedura monitoria quale corrispettivo per la fornitura dei prodotti indicati nelle fatture prodotte. CP_ Ha eccepito, in particolare, che in relazione al prodotto 24 la ( a fronte di una distinta che CP_1 specificava ogni singolo componente del prodotto) disattendeva le indicazioni realizzando un prodotto difforme da quello richiesto.
Ha chiesto, dunque, l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della parte opposta in via riconvenzionale al risarcimento del danno (per aver dovuto la parte opponente ritirare dal mercato i prodotti difettosi) nella misura pari ad euro 33950,82.
Si è costituito il creditore opposto prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte Controparte_1 opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La causa, dopo la pronunzia sulla provvisoria esecutività del decreto opposto, è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in
- 1 - decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'opponente, a fronte d'un decreto ingiuntivo chiesto ed emesso per il pagamento del prezzo dei prodotti indicati nelle fatture ha eccepito che, a seguito di analisi effettuate sul prodotto FIBRO24, è risultata una difformità tra le indicazioni della distinta ( che indicava ogni componente del prodotto da confezionare) e quello realizzato e consegnato dalla parte opposta.
Ebbene a fronte di tale deduzione, come eccepito da parte opposta ( e come risulta dalla lettura delle fatture depositate in atti e azionate nel presente giudizio) i pagamenti richiesti in questo giudizio non riguardano il prodotto FIBRO24 ma altri prodotti in relazione ai quali non vi è alcuna contestazione da parte dell'opponente.
Ed infatti leggendo la dicitura indicata nelle fatture gli insoluti di pagamento riguardano la consegna dei prodotti
BRONCO24, REACTIVATION24, NORMALIZE24,WHEY90 WORKOUT e non il prodotto con la CP_3 conseguenza che sono del tutto irrilevanti nel presente giudizio le doglianze relative a tale prodotto.
Parte opponente d'altronde a fronte di tale puntuale eccezione, non ha depositato le memorie integrative, non contestando le deduzioni ex adverso formulate.
Non può quindi trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto ( formulata con riferimento alla consegna dei prodotti sopra indicati) in quanto le doglianze formulate da parte opponente non riguardano le fatture azionate nel presente giudizio.
Non può neanche trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ( dedotto dalla parte opponente per aver dovuto ritirare il prodotto FIBRO24 dal mercato) in quanto non è provata la circostanza che la merce sia stata ritirata ( i capitoli di prova articolati in atto di citazione sono del tutto generici e per tale motivo inammissibili e non sono state depositate le memorie integrative) e dall'altro perché, come dedotto da parte opposta e non contestato dall'opponente, il prodotto addirittura è ancora distribuito in commercio dall'opponente, nonostante la stessa lo ritenga non conforme agli ordini effettuati, con la conseguenza che neanche presuntivamente emergono elementi che possano far ritenere che il prodotto sia stato ritirato.
Le doglianze formulate da parte opponente non possono trovare accoglimento e dunque nessun inadempimento può riscontrarsi in capo alla parte opposta.
Rilevato dunque che a fronte della fornitura di merce, la parte opponente, sulla quale incombeva il relativo onere ai sensi dell'art. 1218 c.c., non ha provato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico né la non imputabilità dell'inadempimento, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo in favore dell'Avvocato Ezio Tursi quale difensore dichiaratosi antistatario, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri minimi per la fase istruttoria (limitata al solo deposito delle memorie integrative) e della fase decisionale consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 26.001,00 e
52.000,00 euro alla luce della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente ( la domanda
- 2 - riconvenzionale, se di valore eccedente a quella principale, comporta l'applicazione dello scaglione superiore, perché amplia il thema decidendum e impone all'avvocato una maggiore attività difensiva- Cass. 6481/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. AR BA in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1880/2024, Parte_1 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 11.12.2024 e pubblicato in data 12.12.2024 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 1880/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore Parte_2 dell'Avvocato Ezio Tursi quale difensore antistatario di delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi € 5261,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 25/11/2025
Il Giudice
AR BA
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